Reg.
8 giugno 1981, n. 1 (1).
Prescrizioni
di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni di montagna
sottoposti a vincoli.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 10 giugno 1981, n. 31, S.O.
Regolamento
abrogato con Reg. Reg. 17 dicembre
2002, n. 7.
TITOLO
I
Norme
di Tutela Forestale
Capo
I - Norme comuni a tutti i boschi vincolati
Paragrafo
a):
Vincoli
per la conversione e mutazione dei boschi.
Art.
1
Divieto
di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui
semplici.
È
vietata senza l'autorizzazione dell'Amministrazione competente per territorio
ai sensi della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19, la conversione dei boschi
di alto fusto in cedui.
È
pure vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici.
Fanno
eccezione i castagneti la cui utilizzazione è regolata dalla legge 18 giugno
1931, n. 973.
Le
infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del R.D. n. 3267 del 1923, e
successive modificazioni computando sul valore delle piante che - secondo le
prescrizioni regolanti i tagli nelle forme di trattamento originario - non
avrebbero potuto utilizzarsi.
Art.
2
Sradicamento
di piante e ceppaie.
Lo
sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie è vietato, fatto salvo
quanto disposto dal successivo art. 48.
Solo
le piante morte e le ceppaie secche possono essere sradicate, a condizione che
gli scavi vengano subito colmati, ragguagliandone la superficie e che il
terreno nel luogo dello scavo sia rassodato e inerbito - se l'inerbimento non è
spontaneo - oppure rimboschito con piante della specie arborea sradicata, o di
specie più pregiate entro il termine di un anno e provvedendo, se del caso,
alla sostituzione delle piante morte.
Nei
boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni, fabbricati ed
opere pubbliche dalla caduta di valanghe e dal rotolamento dei sassi, lo
sradicamento delle piante morte e delle ceppaie non può eseguirsi senza l'autorizzazione
dell'Amministrazione competente per territorio, ai sensi della legge regionale
n. 19/1980.
Le
infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma minimo di lire 5.000 e massima di lire 10.000 (2) e con un minimo in ogni
caso di lire 20.000, per ogni pianta o ceppaia sradicata a meno che la
estrazione delle piante o ceppaie non rientri nei casi contemplati dagli artt.
94 e 26 del R.D. 30 novembre 1923, n. 3267.
(2)
Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
Art.
3
Rinnovazione
dei boschi per mutarne la specie.
Quando
allo scopo di rinnovare un bosco per mutarne la specie legnosa si voglia
procedere al taglio, alla estirpazione di ceppaie ed alla lavorazione dei
suolo, occorre chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione competente per
territorio, ai sensi della legge regionale n. 19/1980, indicando i lavori che
si intendono eseguire e lo scopo che si vuol raggiungere. La detta
Amministrazione determina le modalità dei lavori da eseguire ed il termine
entro il quale questi devono essere compiuti.
A
garanzia della regolare esecuzione dei lavori l'Amministrazione citata può
esigere dal proprietario o possessore del bosco prima dell'inizio dei lavori un
congruo deposito, da effettuarsi a mezzo di c/c postale intestato all'Ente
competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980 - Deposito
cauzionale
di ... (cognome e nome, data e luogo di nascita del cauzionante) ... Per ...
(Motivo della cauzione).
Il
proprietario o possessore del bosco, nel corso dei lavori, potrà chiedere la
graduale e proporzionale disponibilità della somma mediante presentazione di
stati di avanzamento.
Il
proprietario o possessore del bosco che non compia i lavori di rinnovazione nel
modo e nel termine stabiliti risponde di entrambe le contravvenzioni previste
negli artt. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e i lavori saranno eseguiti d'ufficio
ai sensi dell'art. 25 del medesimo.
Paragrafo
b):
Taglio
e allestimento dei prodotti boschivi principali.
Art.
4
Esecuzione
dei tagli in qualsiasi stagione per l'alto fusto.
È
consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio dei boschi di alto fusto.
In
qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permessi nei boschi di alto fusto le
ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei limiti di cui al successivo art. 37.
Dovranno
in ogni caso, essere rispettate le norme della legge 1° marzo 1975, n. 47.
Art.
5
Epoca
di esecuzione dei tagli dei boschi cedui.
Per
i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue:
-
fino a 500 m. di alt. - 15 ottobre-31 marzo;
-
dai 500 m. ai 1.000 m. di alt. - 1° ottobre-15 aprile;
-
oltre i 1.000 m. di alt. - 15 settembre-30 aprile.
Qualora
ricorrano circostanze speciali ed eccezioni, l'Amministrazione competente per
territorio ai sensi della legge regionale n. 19 del 1980, può variare la durata
di detti periodi per un massimo di trenta giorni per i boschi di faggio e di
quindici per gli altri.
Le
infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923 considerando
come danno penale il valore del materiale utilizzato in tempo di divieto.
Art.
6
Modalità
dei tagli.
L'abbattimento
dei cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La
superficie del taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare in
prossimità del colletto.
Nei
cedui della macchia mediterranea è consentito lo «scosciamento» delle ceppaie
limitatamente alle piante di corbezzolo e di erica, salvo l'autorizzazione dell'Amministrazione
competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19 del 1980, per le
altre specie.
Quando
le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno alle
altre piante e al novellame sottostante, è prescritto l'uso delle funi per
regolare l'atterramento e, occorrendo, iniziare l'utilizzazione con il taglio
della cima e dei rami.
Le
infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000 (3) con un minimo in ogni
caso di lire 20.000, per ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto alle
disposizioni del presente articolo, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D.
n. 3267/1923.
(3)
Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
Art.
7
Norme
dei tagli dei boschi in situazioni speciali.
I
boschi situati nei terreni mobili, quelli in forte pendenza e quelli soggetti a
valanghe, a cura dell'Amministrazione competente per territorio ai sensi della
legge regionale n. 19/1980, sono descritti in apposito elenco, che è notificato
agli interessati e pubblicato per 15 giorni all'Albo dei Comuni nei quali i
boschi sono situati.
In
tali boschi e in quelli situati al limite della vegetazione arborea, sulle cime
o crinali, può praticarsi soltanto il taglio saltuario per una larghezza di 100
metri misurati secondo la pendenza a partire dal margine superiore del bosco.
Le
infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923.
Art.
8
Potatura.
Fatti
salvi i casi particolari per i quali dovrà essere chiesta l'autorizzazione
all'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n.
19/1980, la potatura può praticarsi non oltre il terzo inferiore dell'altezza
delle piante.
La
potatura dei rami verdi può farsi soltanto dall'agosto alla fine di marzo;
quella dei rami secchi in qualsiasi stagione.
La
potatura deve essere fatta rasente al tronco e in maniera da non danneggiare la
corteccia.
Le
infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma
minima di lire 5.000 e massima di lire 10.000 (4), con un minimo in ogni caso
di lire 20.000, per ogni pianta, oppure se possa, derivarne il totale
deperimento della pianta, con l'applicazione dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923
e dell'art. 45 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.
(4)
Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
Art.
9
Sugherete.
La
demaschiatura e l'estrazione del sughero gentile dalle piante di
quercia-sughera è soggetta alle norme di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.
Art.
10
Allestimento
e sgombero delle tagliate.
L'allestimento
dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono
compiersi il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il
soprasuolo ed in particolare il novellame.
Nei
cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o almeno
concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati, non
oltre il termine consentito per il taglio di cui al precedente art. 5.
I
residui della lavorazione, sia delle fustaie che dei cedui, devono essere
allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi. L'Amministrazione
competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, ove
sussistano specifiche situazioni che lo consentano, può dispensare dal predetto
obbligo, con particolare riguardo al frascame più minuto.
Le
infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma minima di lire 4.000 e massima di lire 7.000 con un minimo in ogni caso
di lire 20.000, per ogni ara o sua frazione, e quando ne sia seguito danno,
anche con la pena comminata dall'art. 26 del R.D. n. 3267 del 1923 (5).
(5)
Per l'elevazione delle sanzioni di cui al presente comma vedi il Reg. 20 giugno
1983, n. 1 e l'art. 13, L.R. 4 agosto 1987, n. 37.
Art. 11
Esbosco
dei prodotti.
Ferma
l'osservanza delle leggi regionali al trasporto dei legnami per via funicolare
aerea e per fluitazione, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, per
condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il
ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione.
Il
rotolamento e lo strascico è permesso soltanto dal luogo dove la pianta venne
atterrata, alla strada, condotto o canale più vicino o all'aia dove si farà la
carbonizzazione, osservando le ulteriori prescrizioni che all'uopo dovesse
imporre l'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge
regionale n. 19 del 1980.
L'apertura
o l'allargamento di strade o di condotti e canali non può effettuarsi senza
l'autorizzazione dell'Amministrazione competente per territorio ai sensi della
legge regionale n. 19/1980, la quale può altresì vietare l'uso dei condotti e
canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora tale uso dia luogo a
frane e smottamenti e danni gravi al soprasuolo del bosco.
Questa
autorizzazione non è necessaria per i lavori di manutenzione e consolidamento
indispensabili alla conservazione delle strade esistenti e per i lavori di
semplice spianamento del suolo o tracciamento di viottoli, sentieri e stradelle
per il transito di persone e bestie da soma adibite al servizio delle
carbonaie, delle capanne e dei luoghi di depositi.
L'Amministrazione
suddetta può imporre il ripristino del bosco mediante colture artificiali, nei
luoghi adibiti all'asportazione dei prodotti boschivi, qualora non riconosca di
conservare per le successive utilizzazioni le strade aperte temporaneamente.
Per
il detto ripristino potrà, se del caso, richiedere il versamento di un congruo
deposito con le modalità di cui al precedente art. 3.
Le
infrazioni sono punite come nel precedente art. 10, oltre che ai sensi degli
artt. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923.
Art.
12
Carbonizzazione.
È
consentita la carbonizzazione con qualsiasi sistema nelle aie esistenti, nel
periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 giugno.
Qualora
occorra formare nuove aie, queste si praticheranno nei vuoti del bosco e nei
luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo di
danni al soprasuolo e alla consistenza e stabilità del terreno.
In
mancanza di vuoti si deve ricorrere alle parti del bosco meno folte di piante.
Le
aie preesistenti e quelle di nuova formazione quando sia necessario per la
pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con
muri a secco, con zolle erbose o almeno con palizzate o ripari di legname.
Nei
boschi in cui il pericolo degli incendi è grave, l'Amministrazione competente
per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, può nei mesi estivi o
comunque siccitosi, imporre speciali ed opportune cautele per esercitare la
carbonizzazione e possono altresì inibirla.
Durante
la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di
giorno e di notte da operai esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio
al bosco circostante.
Le
infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000 e, qualora ne sia seguito
il danno, altresì con la pena comminata dall'art. 26 del R.D. n. 3267/1923.
Paragrafo
c):
Estrazione
e raccolta dei prodotti secondari del bosco.
Art.
13
Preparazione
carbonella.
La
preparazione della brace o carbonella non deve recare danno alle piante ed alle
ceppaie, e può effettuarsi solo nelle giornate umide e piovose e mai nelle
giornate di vento, escluso in ogni caso il periodo dal 16 giugno al 14
settembre.
Per
detta preparazione devono adibirsi gli spazi vuoti del bosco e le piazze delle
carbonaie.
Le
infrazioni sono punite come previsto dall'ultimo comma del precedente art. 12.
Art.
14
Denuncia
per l'esercizio della resinazione.
I
proprietari o i possessori che intendono procedere alla resinazione delle
piante, devono farne dichiarazione all'Amministrazione competente per
territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, almeno un mese prima di
intraprendere il lavoro, indicando la località, la specie legnosa, la
superficie del bosco e terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il
numero approssimativo di queste; devono inoltre precisare se intendono ricorrere
all'impiego di stimolanti chimici.
La
mancata denuncia è punita con sanzione amministrativa del pagamento di una
somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000.
Art.
15
Sistemi
di resinazione.
La
resinazione è consentita con qualsiasi sistema purché siano rispettati i limiti
sotto indicati.
Per
la resinazione con l'asciotto o con strumenti similari la intaccatura deve, al
massimo, essere larga 9 cm. e profonda 1 cm.; l'altezza del complesso delle incisioni
annuali non deve superare i 60 cm. nel primo e secondo anno e i 70 cm. negli
anni successivi; comunque tutte le incisioni suddette non devono superare m.
3,50 di altezza della pianta.
Per
la resinazione col raschietto le incisioni a forma ,di «V» saranno costituite
da solchetti larghi non più di un cm. e profondi mezzo cm. ed il canale di
sgrondo a decorso verticale, sarà largo non più di due e profondo un cm. Le
incisioni non devono superare la terza parte della circonferenza della pianta e
l'altezza di m. 2,40 dal suolo.
L'impiego
di stimolanti chimici è subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione
competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980.
Art.
16
Resinazione
a vita e a morte.
Per
resinazione a vita si intende quella che si ottiene con una serie verticale di
incisioni per anno; per resinazione a morte quella effettuata con più serie
contemporaneamente.
La
resinazione a vita può essere praticata sulle piante che abbiano, a m. 1,30 da
terra e sopra corteccia, il diametro minimo appresso segnato per ogni specie:
-
cm. 30 per il pino laricio, silvestre e domestico;
-
cm. 24 per il pino nero, marittimo, d'Aleppo e per il larice.
La
resinazione a morte è consentita, qualunque sia il diametro, solo nelle piante
che dovranno cadere al taglio, per raggiunta maturità o per ragioni colturali
entro 5 anni.
La
resinazione delle piante di larice è permessa, mediante perforazione al piede
con un unico foro, nel periodo di 10 anni che precede il taglio delle piante.
Art.
17
Infrazione
alle norme della resinazione.
Alle
infrazioni delle disposizioni contenute negli artt. 15 e 16 si applicano le
pene comminate dall'art. 26 del R.D. n. 3267/1923.
Art.
18
Raccolta
dello strame (copertura morta o lettiera) nei boschi.
La
raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) nei boschi è consentita
soltanto nei terreni a pendenza inferiore al 30 per cento. In ogni caso la
raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in
corso di rinnovazione.
Tale
raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo ogni quinquennio per i boschi di
latifoglie e ogni decennio per quello di conifere.
È
sempre vietata l'asportazione del terriccio; le infrazioni sono punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 25 mila e massima di
lire 50.000 salva l'applicazione dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923, nel caso
di danni al bosco.
Art.
19
Raccolta
dell'erba e taglio del cespugliame dei boschi.
La
raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la
recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione.
Il
cespugliame (erica, scope, ginestre e simili) può essere sempre tagliato senza
però arrecare danno alle piante del bosco frammiste ad esso.
Le
infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000 salva l'applicazione
dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923, nel caso di danni al bosco.
Art.
20
Estrazione
del ciocco di erica e degli altri arbusti nei boschi.
L'estrazione
del ciocco delle eriche e degli altri arbusti della macchia può effettuarsi,
previa denuncia all'Amministrazione competente per territorio ai sensi della
legge regionale n. 19/1980, che peraltro può disciplinarla o inibirla entro 60
giorni.
Decorso
detto termine senza che l'Amministrazione competente abbia dettato modalità o
divieti, l'interessato può procedere ai lavori di estrazione.
Le
infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000 oltre l'applicazione
dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923 qualora vi siano danni ai boschi.
Art.
21
Raccolta
dei semi forestali dai boschi.
La
raccolta dei semi forestali dai boschi può essere vietata o sottoposta a
limitazione dall'Amministrazione competente per territorio ai sensi della
citata legge regionale n. 19/1980, qualora rilevi che detta raccolta
comprometta la rinnovazione del bosco. Ciò vale anche per i boschi da frutto,
sono fatte salve le norme previste in materia, dalla legge 22 maggio 1973, n.
269.
Le
infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000 per l'inosservanza delle
limitazioni imposte, salvo l'applicazione dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923
qualora dalla raccolta derivi danno al bosco.
Art.
22
Alberi
di Natale.
Le
piante, rami o cimali destinati al commercio degli alberi di Natale debbono essere
accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegno rilasciato
dall'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale
n. 19/1980, previa istanza presentata dall'interessato, allo scopo di
accertarne la provenienza da tagli o sfolli legittimi.
Le
infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma minima di lire 5.000 e massima di lire 10.000 (6) con un minimo in ogni
caso di lire 20.000, per ogni pianta, ramo o cimale trasportato o commerciato senza
contrassegno regolamentare, oltre l'ammenda di cui all'art. 26 del R.D. n.
3267/1923 nel caso in cui si sia arrecato danno al bosco.
È
fatto divieto di utilizzo di tale materiale per la propagazione e per
rimboschimento.
(6)
Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
Paragrafo
d):
Pascolo
nei boschi.
Art.
23
Chiusura
e apertura del pascolo nei boschi.
In
applicazione dell'art. 9 del R.D. n. 3267/1923 e salvo il disposto del
precedente art. 25, si prescrive che:
1)
nei boschi cedui, ed in quelli in corso di conversione ad alto fusto, il
pascolo del bestiame ovino è vietato nel periodo di 4 anni successivi ad un
mese dopo il taglio e del bestiame bovino, equino e suino nel periodo di 7 anni
dopo il taglio, per i cedui di faggio e di leccio i termini di cui sopra sono
elevati, rispettivamente ad anni 5 e 8;
2)
nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali è vietato prima che il
novellame abbia raggiunto l'altezza di metri 2.00 nel caso di ovini e suini, e
di metri 3.00 nel caso di bovini ed equini;
3)
nelle fustaie disetanee, che sono in continua rinnovazione, il pascolo è
vietato;
4)
nei boschi di nuova formazione, in quelli distrutti o gravemente danneggiati
dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, il pascolo
è regolato in conformità al precedente n. 2.
Qualora
sussistano particolari condizioni favorevoli, può essere autorizzato il pascolo
a richiesta degli interessati, relativamente ai punti 1, 2 del presente
articolo.
Art.
24
Divieto
di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali.
Nei
boschi chiusi al pascolo, anche se appartenenti al proprietario del bestiame e
nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali.
Art.
25
Pascolo
delle capre.
In
applicazione dell'art. 9 del R.D. n. 3267/1923, per il pascolo delle capre si
osservano le seguenti disposizioni:
1)
esso è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi
funzioni protettive;
2)
può essere autorizzata il pascolo predetto, a domanda dell'interessato, sentito
il competente ufficio tecnico; sono esclusi, in ogni caso, i boschi di cui
all'art. 7 del presente regolamento e quelli in rinnovazione;
3)
nel caso in cui l'autorizzazione sia stata concessa, le capre devono essere
avviate al pascolo senza soste e per le strade stabilite;
4)
colui che immette le capre al pascolo nei terreni di proprietà altrui deve
ottenere l'autorizzazione dal proprietario. In essa deve risultare il numero
delle capre concesso e la indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il
pascolo.
Art.
26
Infrazioni
ai divieti di pascolo.
Le
infrazioni ai divieti stabiliti dagli artt. 23 e 24 e dal primo comma dell'art.
25 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima
di lire 5.000 e massima di lire 10.000 (7) per ogni capo di bestiame immesso al
pascolo. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione è
ridotto a lire 4.000 (8) e il limite massimo a lire 10.000 (9), e con un minimo
in ogni caso di lire 20.000.
Nel
caso di danno al bosco, oltre la sanzione amministrativa di cui ai commi
precedenti, si applica l'art. 26 del R.D. n. 3267/1923.
(7)
Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
(8)
Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
(9)
Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
Paragrafo
e):
Tutela
dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche.
Art.
27
Cautela
per l'accensione del fuoco nei boschi.
(10).
(10)
Il presente articolo, già modificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1, è stato
abrogato dall'art. 23, L.R. 18 novembre 1987, n. 49.
Art.
28
Cautela
per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi.
Nell'interno
dei boschi o a meno di m. 100 da essi non è permesso senza autorizzazione dell'Amministrazione
competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, impiantare
fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che possano costituire pericolo di
incendio, nonché fornelli, caminetti e simili, comunque alimentati.
Nella
autorizzazione si debbono determinare le cautele per evitare tale pericolo.
Le
infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma minima di lire 20.000 (11) e massima di lire 200.000 (12), salvo
l'applicazione dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923 quando ne sia seguito danno
al bosco.
(11)
Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
(12)
Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
Art.
29
Modalità
per la repressione degli incendi.
Chiunque
scopra un incendio che abbia investito o minacci un bosco è tenuto a darne
immediato allarme in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di
spegnimento.
Per
le eventuali spese occorse per lo spegnimento di incendi si provvede ai sensi
dell'art. 55 della legge comunale e provinciale e delle altre norme vigenti.
Le
infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma minima di lire 20.00 (13) e massima di lire 200.000 (14).
(13)
Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
(14)
Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
Art.
30
Norme
per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche.
Nei
boschi incendiati, a chiunque appartenenti, è vietata la coltura agraria ed è
pure vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno dieci anni;
sono fatte salve, comunque, le norme previste dall'art. 9 e seguenti della
legge 1° marzo 1975, n. 47.
Nei
boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita
l'asportazione del materiale danneggiato e il taglio dei tronconi.
Paragrafo
f):
Tutela
fitopatologica
Art.
31
Norme
per i boschi affetti da malattie.
Allo
scopo di preservare i boschi dall'invasione di insetti e di crittogame, l'Amministrazione
competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980 può
ordinare in qualsiasi epoca dell'anno il taglio delle piante e l'estrazione
delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione.
È
vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo «formica rufa».
In particolare è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi
stagione, anche quando detti nidi (acervi) appaiono spopolati a causa di
temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno
durante il letargo o comunque nei periodi freddi. È vietata altresì la
distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi (operaie,
regine, maschi e larve).
La
distruzione dei nidi di «formica rufa» è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000.
L'inosservanza
delle ordinanze previste al comma primo sono punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 5.000 e massima di
lire 10.000 (15), e con un minimo in ogni caso di lire 20.000 per ogni pianta o
ceppaia e, nel caso si verifichino danni, anche ai sensi dell'art. 26 del R.D.
30 dicembre 1923, n. 3267.
(15)
Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
Art.
32
Lotta
antiparassitaria.
Quando
in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o una epidemia di funghi o
piante parassite, il proprietario o possessore è obbligato a darne senza
indugio notizia all'Amministrazione competente per territorio ai sensi della
legge regionale n. 19/1980.
Il
proprietario o possessore del bosco, qualora non vi proceda direttamente, è
obbligato a consentire gli interventi ritenuti necessari dall'Amministrazione
ed a permettere l'esecuzione delle prescrizioni emanate dalle Autorità
competenti.
Per
i castagneti invasi dal cancro della corteccia e dal male dell'inchiostro,
l'Amministrazione può ordinare il taglio e la riceppatura delle piante ammalate
in qualsiasi numero o in qualsiasi stagione.
Le
infrazioni per mancata denuncia sono punite con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000 e quelle
del comma terzo con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
minima di lire 5.000 e massima di lire 10.000 (16), e con un minimo in ogni caso
di lire 20.000, per ogni pianta o ceppaia, oltre alla eventuale applicazione
dell'art. 500 del Codice penale.
(16)
Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
Paragrafo
g):
Ricostruzione
boschiva.
Art.
33
Ripristino
dei boschi distrutti o deteriorati.
Quando
in seguito ad incendio, ad invasione di insetti o di funghi o di altri fatti
dannosi, si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco, o dopo i
tagli rimangano spazi vuoti ove il bosco non si rinnovi spontaneamente, il proprietario
o possessore di esso è tenuto ad osservare le modalità cautelative prescritte
dall'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale
n. 19/1980 per facilitare la ricostituzione naturale del bosco.
La
stessa disposizione si applica ai boschi molto radi e a quelli estremamente
deteriorati.
Le
infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000 (17) e con un minimo in
ogni caso di lire 20.000, per ogni ara o sua frazione di bosco non rinnovato.
(17)
Importo così rettificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
Paragrafo
h):
Piani
di coltura e progetti di utilizzazione dei boschi
Art.
34
Piani
di coltura e di conservazione dei boschi privati provenienti da rimboschimento.
I
proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi ricostituiti con
sovvenzione pubblica totale o parziale, debbono compiere le operazioni di
governo e di trattamento in conformità alle norme che saranno emanate caso per
caso ai sensi degli artt. 54 e 91 del R.D. n. 3267/1923, su parere degli organi
tecnici preposti.
Art.
35
Progetti
di utilizzazione dei boschi degli Enti pubblici o morali.
Quando
in mancanza di piano economico si debba provvedere ai sensi dell'art. 140 del
R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, il progetto di utilizzazione, sostituendosi ad
esso, è parificato ad ogni effetto alle prescrizioni di massima. Il progetto
deve uniformarsi alle prescrizioni stesse ma può contenere norme più
restrittive.
Art.
36
Piani
di cottura (piani economici) dei boschi privati.
I
privati proprietari possono chiedere all'Amministrazione competente per
territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980 l'approvazione di un piano
di coltura (o piano economico) per di governo ed il trattamento dei boschi di
loro proprietà.
Il
piano deve comunque rispettare le prescrizioni generali contenute nel presente
regolamento.
Il
proprietario del bosco è tenuto ad applicare integralmente le prescrizioni
indicate nel piano di coltura e per tutta la durata prevista in esso.
Le
infrazioni alle discipline del piano sono punite in base alle norme del
presente regolamento.
Capo
II - Norme particolari per i boschi di alto fusto
Art.
37
Fustaie
coetanee (a rasa o a tagli successivi): tagli intercalari.
Nelle
fustaie coetanee, sia trattate a raso che a tagli successivi, sono consentiti i
diradamenti che eliminano le piante dominate, danneggiate, malformate e
deperienti. Essi debbono compiersi in modo che le chiome delle piante
superstiti restino fra loro distanziate di non oltre:
metri
1.00 per pini
metri
1.50 per quercie
metri
1.50 per faggio.
Sono
soggetti all'autorizzazione dell'Amministrazione competente ai sensi della
legge regionale n. 19/1980 gli interventi di maggiore intensità o che
interessano altre categorie di piante, nonché per i tagli di preparazione delle
fustaie trattate a tagli successivi.
In
ogni caso i diradamenti non sono consentiti prima che il bosco abbia raggiunto
l'età di anni 15 per la quercia, il faggio, il pino domestico e d'aleppo e 20
per il pino nero, laricio e abete bianco.
Gli
sfollamenti e le ripuliture, cioè gli interventi che hanno luogo prima di dieci
anni di età, sono ammessi nei limiti delle esigenze colturali.
Art.
38
Fustaie
coetanee trattate «a raso». Tagli definitivi. Denuncia del taglio.
Nelle
fustaie coetanee, i tagli a raso si effettuano con il rispetto dei turni minimi
stabiliti dal successivo art. 42 e secondo le modalità (estensione, forma delle
tagliate e loro distribuzione nello spazio e nel tempo) che possono essere
stabilite caso per caso dall'Amministrazione competente per territorio ai sensi
della legge regionale n. 19/1980.
Chiunque
intende procedere ai tagli predetti deve farne dichiarazione
all'Amministrazione stessa indicando i seguenti elementi: ubicazione e
superficie complessiva del bosco, con riferimenti catastali;
superficie
e pendenza dell'appezzamento o degli appezzamenti da tagliare a raso; specie
legnose; età; criteri tecnici secondo i quali effettuare i tagli.
La
dichiarazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno tre mesi prima di iniziare il taglio.
In
ogni caso, il taglio a raso non è consentito nelle fustaie di faggio e di
quercia, ad eccezione, della quercia-sughero: per quest'ultima valgono le norme
della legge 18 luglio 1956, n. 759.
La
mancata dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000, salva l'applicazione
del successivo art. 45.
Art.
39
Fustaie
coetanee «a raso». Rinnovazione artificiale obbligatoria.
Gli
appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio a raso debbono essere
sgombrati immediatamente ed anche rimboschiti, qualora risulti improbabile la
rinnovazione naturale, entro 2 anni dal termine del taglio.
Salvo
quanto è disposto nel primo comma dell'articolo precedente, trascorso il
periodo di 2 mesi dalla spedizione della dichiarazione di taglio senza che
l'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n.
19/1980 ne abbia determinato le modalità, il taglio può essere eseguito.
Lo
stesso Ente oltre alle modalità predette, può esigere dal proprietario, prima
dell'utilizzazione, un deposito non inferiore al 30 per cento del costo medio
dei rimboschimenti, vigente al momento dell'operazione di taglio, da
effettuarsi in conformità delle norme vigenti per la contabilità generale e
speciale in materia.
Mancando
tale deposito, il taglio non può essere effettuato e se le modalità non sono
osservate, il taglio può essere sospeso anche a deposito avvenuto.
Nel
caso previsto dal terzo comma, il proprietario, nel corso dei lavori, può
chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma depositata
mediante presentazione di stati di avanzamento.
In
caso di inadempienza del proprietario, l'Ente si sostituisce ad esso nella
esecuzione dei lavori utilizzando il deposito di cui al terzo comma del
presente articolo, e sono applicati in ogni caso le penalità previste dal
successivo art. 45.
Per
il taglio dei boschi nelle zone di importanza militare o soggetti a vincoli di
altro genere, si osservano le disposizioni di cui alle leggi speciali vigenti.
Art.
40
Fustaie
coetanee a «tagli successivi»: tagli di sementazione.
Nelle
fustaie a tagli successivi il taglio di sementazione deve avvenire all'età del
turno e può eliminare non più di un terzo della massa legnosa in piedi, se il
bosco è a densità normale.
Ove
la, provvigione scenda al di sotto della norma, i tagli di sementazione sono
subordinati all'autorizzazione dell'Amministrazione competente per territorio
ai sensi della legge regionale n. 19/1980.
In
ogni caso il proprietario deve inviare ad essi la denuncia del taglio con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente le seguenti
indicazioni relative al bosco: ubicazione, superficie totale, superficie della
tagliata, pendenza del terreno, specie legnosa, età e criteri tecnici
dell'utilizzazione e riferimenti catastali.
L'Amministrazione
può emanare entro 3 mesi le istruzioni per le modalità del taglio, su parere
dell'organo
tecnico.
Trascorso il termine senza che tali istruzioni siano state date,
l'utilizzazione può eseguirsi. Nel caso invece esse siano state impartite e non
vengano osservate, il taglio può essere sospeso immediatamente
dall'Amministrazione sopraindicata.
La
mancata denuncia è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000, salva l'applicazione del
successivo art. 45 e l'immediata sospensione del taglio per la durata di tre
mesi durante i quali l'Amministrazione potrà fissarne le modalità.
Art.
41
Fustaie
coetanee a «tagli successivi»: tagli secondari e di sgombero.
Il
taglio di sgombero - Preceduto o no da tagli secondari in conformità
dell'andamento della rinnovazione - non può eseguirsi se non quando la
rinnovazione stessa sia assicurata.
Sia
per i tagli secondari che per quelli di sgombero, è prescritta la denuncia di
cui all'articolo precedente e la mancanza di essa è punita con le sanzioni ivi
previste.
Art.
42
Turni
minimi per le fustaie.
Per
le fustaie coetanee trattate a taglio a raso e a tagli successivi i turni
minimi sono i seguenti:
Fustaie
di resinose alpineanni 80Fustaie di faggio»80Fustaie di quercia»90Fustaie di
pino laricio e nero»50Fustaie di pini mediterranei»50
Art.
43
Fustaie
disetanee.
Nei
boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta l'utilizzazione va
eseguita con criteri essenzialmente colturali osservando un periodo di
curazione non inferiore a dieci anni e utilizzando le piante mature
(intendendosi per mature quelle che hanno raggiunto approssimativamente il
turno fissato dall'art. 42), nonché le piante danneggiate, deformi o in
condizioni di evidente deterioramento.
Durante
il periodo di curazione nessun taglio è ammesso salvo quanto è disposto nei precedenti
articoli 30 e 31.
È
prescritta la dichiarazione di taglio di cui all'art. 40 e la sua mancanza è
punita con la stessa ammenda prevista nell'articolo medesimo.
Art.
44
Fustaie
irregolari
I
boschi con soprasuolo irregolare, ossia non decisamente coetanei nè disetanei,
sono considerati ai fini del taglio, come boschi disetanei salvo diversa
prescrizione dell'Amministrazione competente per territorio.
Anche
per essi è prescritta la dichiarazione di taglio di cui all'art. 40 con la
conseguente ammenda.
Art.
45
Penalità
per irregolarità dei tagli.
Qualunque
sia il tipo di taglio adottato per i boschi di alto fusto, il proprietario,
ovvero chi procede alla utilizzazione, risponde dei danni derivati dall'eccesso
o dalla condotta irregolare delle operazioni ai sensi dell'art. 26 del R.D. n.
3267/1923, salvo il compimento dei lavori di ripristino in virtù dell'art. 25
del medesimo.
Art.
46
Taglio
delle piante di castagno.
Il
taglio delle piante di castagno è disciplinato oltre che dal presente regolamento
anche dalle disposizioni contenute nel R.D.L. 18 giugno 1931, n. 973. Entro i
limiti di tali disposizioni, il turno minimo dei castagneti ad alto fusto è di
anni 60, salvo quanto è disposto dal precedente art. 1.
Per
il turno minimo dei cedui valgono le norme di cui all'art. 51.
Art.
47
Castagneti
da frutto.
Nei
castagneti da frutto è permessa:
a)
la capitozzatura delle piante vecchie e adulte per rinvigorirne la chioma e
delle giovani per prepararle all'innesto;
b)
la formazione al piede della pianta di ripiani sostenuti da muri a secco e da
ciglioni inerbati;
c)
la lavorazione di detti ripiani a scopo colturale;
d)
l'estirpazione delle erbe dannose e dei frutici invadenti, nonché la ripulitura
totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;
e)
l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché le buche siano
subito riempite col terreno di ricavo e la superficie sia regolarmente
ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante.
L'Amministrazione
competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, su parere
degli organi tecnici possono, nei castagneti suddetti, il cui terreno sia
eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza, vietare o condizionare
alcune delle operazioni di cui sopra.
La
coltura agraria temporanea consociata può essere autorizzata dagli Enti
medesimi, i quali stabiliscono all'uopo, le modalità atte a prevenire i danni.
Art.
48
Le
norme delle presenti prescrizioni non si applicano alle colture arboree di tipo
industriale impiantate artificialmente.
I
proprietari o conduttori di detti impianti sono tenuti a farne preventiva
segnalazione all'Amministrazione competente per territorio; in caso contrario
l'impianto sarà sottoposto alle presenti prescrizioni.
Art.
49
Riserve
di matricine.
Il
taglio dei boschi cedui sarà regolato in modo da preservare almeno:
-
nei cedui di castagno 36 matricine per Ha (distanza m. 16);
-
altre specie 83 matricine per Ha (distanza m. 11).
Dette
matricine saranno scelte fra le piante venute da seme, e, in mancanza fra
polloni di giovini ceppaie che, per conformazione, resistenza ed utilità per la
fertilità e conservazione del terreno, siano ritenute migliori, e distribuite
possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata ed a
gruppi, a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza
però per i luoghi dove la loro presenza potrà meglio favorire la rinnovazione
del bosco.
In
ogni caso i gruppi non devono rimanere a distanza maggiore di m. 20 l'uno
dall'altro.
Qualora
le esigenze della coltura lo consentano, l'Amministrazione competente per
territorio, ai sensi della legge regionale n. 19 del 1980, può consentire la
riserva di un numero di matricine minore di quello prescritto od anche il
taglio andante senza riserva di matricine.
Le
matricine da riservare di cui al primo comma del presente articolo, dovranno
essere così ripartite:
-
un terzo del primo turno, un terzo del secondo turno e un terzo del terzo turno
o di età superiore.
Fanno
eccezioni i boschi cedui semplici il cui trattamento dovrà essere gradualmente
rapportato alle norme di cui sopra.
Il
taglio delle matricine è consentito, solamente, in contemporaneità a quello
ceduo (18).
(18)
Comma aggiunto dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
Art.
50
Piante
conifere nei cedui.
Quando
nel bosco ceduo vi siano conifere, queste, salvo l'autorizzazione
dell'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale
n. 19/1980, devono essere escluse dal taglio, ma non dal computo delle
matricine, se ne hanno la qualità.
L'abbattimento
delle conifere, anche se autorizzato, deve essere effettuato contemporaneamente
al taglio del ceduo.
Art.
51
Cedui
senza matricine.
Nei
boschi cedui di ontano, robinia e nocciolo, non è obbligatoria la riserva di
matricine, però il proprietario è tenuto a rinnovare le ceppaie morte od
esauste nella stagione adatta, immediatamente successiva al taglio, mediante
semina o piantagione, anche di altre specie, nel rispetto della legge 22 maggio
1973, n. 269.
Art.
52
Turno
minimo dei cedui puri per tutte le altitudini.
Per
i boschi cedui il turno dei tagli non può essere inferiore:
per
il faggioad anni24per le quercie caducifoglie» »14per il carpino» »12per il leccio,
per il corbezzolo e le altre essenze della macchia mediterraneaad anni18per il
castagno» »10per l'ontano, nocciolo, robinia salice e betulla» »10
Art.
53
Turno
minimo dei cedui misti.
Per
i cedui misti si osserva il turno della specie predominante.
Art.
54
Cedui
a sterzo.
Per
i cedui a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni di
maggiore diametro hanno raggiunto l'età media di anni 20 (faggio).
Art.
55
Sfolli
e taglio della frasca.
Nei
boschi cedui sono permessi gli sfolli periodici in qualsiasi stagione.
Durante
la stagione vegetativa precedente al taglio finale dei cedui, sono consentiti
la potatura e lo svettamento per la produzione della frasca. Tali operazioni
restano in ogni caso escluse per le matricine e i polloni destinati a divenire
matricine.
Art.
56
Scortecciamento
dei polloni da cortecciola.
I
polloni e le piante che possono essere scortecciati in piedi sono quelli
destinati a taglio nella stagione silvana successiva.
Alla
base di ciascun pollone va rilasciata una «calza» di 15 cm. di altezza. Nella
successiva stagione si deve provvedere al taglio del pollone in prossimità del
«colletto».
Le
infrazioni sono punite a termine dell'art. 26 del R.D. n. 3267/1923.
Art.
57
Operazioni
colturali nei boschi cedui.
Nell'esecuzione
del taglio nei boschi cedui è d'obbligo la riceppatura o la tramarratura delle
ceppaie vecchie o deperienti ed il taglio dei monconi, dei polloni intristiti,
nonché dei frutici spinosi non aventi funzioni protettive del suolo.
Cedui
composti
Art.
58
Cedui
Composti.
Le
prescrizioni per il taglio dei cedui matricinati di cui ai precedenti articoli
valgono anche per il taglio dei cedui composti, caratterizzati dall'esistenza
di un maggior numero di matricine di diversa età distribuite almeno in 4 turni.
Il
numero delle matricine da riservare deve essere non inferiore a 180 per ettaro,
di cui 100 all'età del turno del ceduo e 80 ripartite fra le classi di età
multiple del turno, nelle proporzioni di: 40 del secondo turno, 25 del terzo
turno, 15 del quarto turno e dei turni successivi. Solo nel caso in cui venga
accertata l'assenza di matricina appartenenti ai turni suddetti, le stesse
saranno surrogate con altrettante dei turni inferiori.
Cedui
da capitozza o da Sgamollo.
Art.
59
Cedui
da capitozza o da sgamollo.
La
capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita solo nei
boschi nei quali attualmente si pratica, con esclusione delle piante matricine.
Sulle
piante educate a capitozza e a sgamollo possono asportarsi solo le gettate
dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera ed un pollone
tirasucchio, il quale sarà tagliato nella stagione prescritta ed all'età non
minore di quattro anni.
È
tollerata la consuetudine del taglio delle frasche da foraggio nei mesi di
giugno e luglio, rimanendo in ogni caso il proprietario obbligato a rinnovare
le piante morte o esauste.
Salvo
il disposto del comma precedente l'epoca dei tagli nei boschi a capitozza e a
sgamollo deve coincidere con quella degli altri cedui della stessa specie.
Penalità
relative ai cedui semplici e composti.
Art.
60
Penalità
basate sull'art. 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
Per
le infrazioni alle disposizioni contenute negli artt. 49-50-52-53-54-55-56-58 e
59 si applicano le pene comminate dall'art. 26 del R.D. n. 3267/1923 (19).
(19)
Comma così sostituito dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
Art.
61
Sanzioni.
Le
infrazioni alle disposizioni contenute negli articoli 51 e 57 sono punite con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e
massima di lire 10.000 per ceppaia o ara e con un minimo in ogni caso di lire
20.000 (20).
(20)
Comma così sostituito dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
TITOLO
II
Norme
per i terreni cespugliati e arbustati
Art.
62
Denuncia
e modalità della soppressione.
La
eliminazione dei cespugli e degli arbusti è soggetta ad autorizzazione
rilasciata dall'Amministrazione competente per territorio, ai sensi della legge
regionale n. 19/1980.
L'autorizzazione
comporta l'obbligo di provvedere, nella stagione successiva, all'inerbimento
del terreno o al suo rimboschimento.
Per
quanto riguarda il ciocco di erica, valgono le norme di cui al precedente
articolo 20.
Allorché
il terreno è mobile o in forte pendenza, la eliminazione dei cespugli e degli
arbusti deve essere fatta a strisce alternate od a scacchiera.
L'effettuazione
dei lavori non autorizzati o non conformi alle norme previste è punita con la
sanzione amministrativa minima ,di lire 25.000 e massima di lire 50.000, fatte
salve le ammende previste dagli artt. 24 e 25 del R.D. n. 3267/1923.
I
cespugliati di specie forestale o prevalentemente tali, sono equiparati ad ogni
effetto ai boschi estremamente deteriorati, di cui al secondo comma del
precedente art. 33.
Le
prescrizioni di cui sopra non si applicano ai terreni a coltura agraria e a
quelli pascolivi.
TITOLO
III
Norme
per i terreni pascolivi
Art.
63
Modalità
del pascolo.
Per
l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi si osservano le seguenti
disposizioni:
1)
è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali. Esse devono essere
distribuite, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva;
2)
il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra gli 800 e 1000
metri può esercitarsi solo dal 20 aprile al 30 novembre e ad altitudine
superiore ai metri 1.000 dal 1° maggio al 31 ottobre (21).
Eventuali
deroghe possono essere consentite dall'Amministrazione competente per
territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980;
3)
il pascolo vagante ed incustodito non può esercitarsi che nei terreni liberi al
pascolo e sempreché la proprietà contermine ed i terreni anche dello stesso
proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento
degli animali a mezzo di chiudente;
4)
fuori del caso precedente, il pascolo deve essere esercitato nei modi indicati
nel precedente art. 23;
5)
i pascoli montani appartenenti agli Enti, devono essere utilizzati in
conformità, all'art. 135 del R.D. n. 3267/1923;
6)
l'Amministrazione competente per territorio ai sensi della legge regionale n.
19/1980, può imporre nei pascoli di estensione superiore a 50 Ha, il sistema
del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle
buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di
bestiame (22).
Le
infrazioni alle disposizioni che precedono sono punite come segue:
a)
quelle dei nn. 1 e 3 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000;
b)
quelle del n. 2 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
minima di lire 5.000 e massima di lire 10.000 per ogni capo di bestiame bovino,
equino e suino con un minimo di lire 20.000.
Qualora
si tratti di bestiame ovino il limite minimo è di lire 4.000 e quello massimo è
di lire 10.000 con un minimo in ogni caso di lire 20.000;
c)
quelle del n. 4 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000 salva l'eventuale applicazione
dell'art. 26 del presente regolamento ovvero dell'art. 636 del codice penale in
caso che lo sconfinamento si sia verificato;
d)
quelle del n. 5 con l'ammenda prevista nell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D.
n. 3267/1923;
e)
quelle del n. 6 con la sanzione amministrativa del pagamento previsto dal
successivo art. 65 (23).
(21)
Comma così sostituito dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
(22)
Comma così sostituito dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
(23)
Comma così sostituito dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1.
Art.
64
Pascoli
deteriorati.
Nei
pascoli deteriorati, la durata del pascolo, il carico massimo del bestiame, la
ripartizione del pascolo in sezioni ed in turni di riposo sono stabiliti
dall'Amministrazione competente per territorio, ai sensi della legge regionale
n. 19/1980.
Le
infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa prevista dal precedente
articolo.
Art.
65
Miglioramento
dei pascoli.
Nei
pascoli, i lavori di ordinaria coltura, quali ad esempio il decespugliamento,
lo spietramento, la regimazione idraulica, il drenaggio, la strigliatura,
l'erpicatura, la concimazione, la suddivisione in comparti e tutte le altre
operazioni colturali che non provochino danni di carattere idrogeologico, sono
lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o possessori.
La
rottura periodica del cotico erboso è soggetta da parte dell'Amministrazione
competente, ai sensi della legge regionale n. 19/1980, ad autorizzazione che
fissa le eventuali prescrizioni.
L'inosservanza
delle stesse è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000.
La
mancata richiesta dell'autorizzazione comporta la sanzione amministrativa di
lire 20.000 con un massimo di lire 200.000.
TITOLO
IV
Norme
per il dissodamento dei terreni nudi e saldi
Art.
66
Modalità
di trasformazione dei terreni nudi e saldi.
Le
modalità di cui all'art. 21 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 per il
dissodamento dei terreni nudi e saldi e per la successiva coltivazione agraria
devono riguardare in particolare il deflusso delle acque, l'eventuale riduzione
della pendenza, la profondità massima dello scasso e le eventuali opere di
sostegno.
Art.
67
Movimento
di terreni per l'impianto di nuovi boschi.
I
lavori per l'impianto di nuovi boschi devono essere effettuati secondo le
regole di tecnica silvo-pastorale e comunque in modo da non provocare danni di
natura idrogeologica.
Le
relative infrazioni sono punite a norma dell'art. 24 del R.D. n. 3267 del 1923.
TITOLO
V
Norme
per la lavorazione dei terreni a coltura agraria
Art.
68
Lavorazione
del terreno.
Se
la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa
consistenza o della eccessiva pendenza del terreno, non è sufficiente ad
evitare i danni previsti all'art. 1 del R.D. n. 3267/1923, l'Amministrazione
competente per territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980, può
subordinare l'ulteriore lavorazione alle modalità intese a prevenire i danni
suddetti.
L'Amministrazione
suddetta notifica il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto
deve essere abbandonata, nonché quello di esecuzione dei lavori di
sistemazione.
Il
proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle
opere di sistemazione.
Le
infrazioni saranno punite ai termini dell'art. 24 e seguenti del R.D. n.
3267/1923.
Art.
69
Deflusso
delle acque.
Le
acque di irrigazione e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi,
lavatoi, ecc., debbono essere condotte in modo da non procurare danni alle
pendici sottostanti.
Le
infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000 salva l'applicazione degli
artt. 24 e 26 del R.D. n. 3267 del 1923, in caso di danneggiamento.
TITOLO
VI
Norme
relative a cave, miniere e movimenti di terreno che non siano diretti alla
trasformazione a coltura agraria dei boschi, dei terreni cespugliati e dei
terreni saldi
Art.
70
Ghiaia,
sabbia, sassi.
Fermo
quanto disposto dalle norme specifiche esistenti in materia, non è consentita
la raccolta della ghiaia, della sabbia, dei sassi e di altro materiale senza
l'autorizzazione rilasciata ai fini idrogeologici dall'Amministrazione
competente per territorio, ai sensi della legge regionale n. 19/1980, previa
istanza presentata dagli interessati.
La
raccolta, deve essere condotta con l'osservanza delle eventuali prescrizioni.
Le
infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000 e nel caso si verifichino
danni, anche ai sensi degli artt. 24 e 26 del R.D. n. 3267 del 1923.
Art.
71
Cave
e miniere.
Fermo
restando quanto disposto dalla legge regionale 8 aprile 1980, n. 28, ai soli
fini del vincolo per scopi idrogeologici, in relazione all'art 19, lett A)
punto M) e lett. C) e D), del Regolamento forestale n. 1126 del 16 maggio 1926,
l'apertura e l'esercizio di cave di pietra, di rena e di altri materiali,
nonché l'apertura delle miniere, ivi compresi gli eventuali mezzi superficiali
esplorativi, non possono effettuarsi senza l'autorizzazione
dell'Amministrazione competente per territorio, ai sensi della legge regionale
n. 19/1980.
Il
concessionario è tenuto all'osservanza delle modalità a tal uopo stabilite da
detta Amministrazione.
Art.
72
Movimenti
di terreno.
Fuori
dei casi previsti nei due articoli precedenti, qualsiasi altro movimento di
terreno, nei boschi, nei terreni cespugliati e nei terreni nudi e saldi, può
essere realizzato solo previa istanza all'Amministrazione competente per
territorio ai sensi della legge regionale n. 19/1980 e potrà eseguirsi solo
dopo averne conseguita l'autorizzazione con l'osservanza delle eventuali
prescrizioni.
La
mancata osservanza del comma precedente è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma minima di lire 25.000 e massima di lire 50.000,
salva l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. n. 3267 del 1923.
Tabella
A
Tariffa
dei valori delle piante di alto fusto - o destinate a crescere ad alto fusto -
esistenti nelle fustaie e nei cedui (matricine, «paline») e tagliate in
contravvenzione al presente regolamento, per l'applicazione delle sanzioni
pecuniarie.
Diametro
in cm. a m. 1,30 di altezzaSpecie
legnosaSino
a
cm.
56/1011/1516/2021/2526/3031/3536/4041/4546/5051 ed
oltreValore
in
lireAbete3.0006.00010.00014.00027.00045.00057.00090.000135.000195.000300.000Pini3.0004.0006.00010.00018.00036.00045.00060.000105.000165.000250.000Cipressi3.0006.0009.50015.00030.00043.00080.000120.000150.000230.000300.000Querce3.0006.0009.00012.00026.00042.00055.00085.000125.000170.000280.000Cerro
e
faggio3.0005.0007.50010.00020.00037.00048.00070.000105.000135.000200.000Leccio3.0005.0006.00010.00015.00030.00045.00057.00090.000130.000200.000Castagno
e
robina3.0006.0009.00012.00026.00040.00055.00083.000120.000150.000240.000Carpino1.5003.0005.0008.00014.00026.00035.00045.00068.000110.000180.000Acero
frassino
e olmo2.0003 .0008.00014.00025.00040.00057.00083.000
150.000200.000260.000Noce3.0006.00015.00024.00045.00057.00080.000135.000190.000260.000350.000Pioppo,
salice,
ontano
e altre specie
1.500
2.500
5.000
7.000
11.000
18.000
30.000
46.000
67.000
100.000
140.000
Tariffa
dei valori dei prodotti utilizzati in contravvenzione al presente regolamento nei
boschi cedui (esclusi i prodotti contemplati nella tabella A) e dei valori del
fieno normale, per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
a)
Cedui da combustibile1. - Legna da ardere (essenza forte) al ql.L.5.0002. -
Legna da ardere (essenza dolce) al ql.L.3.5003. - Carbone vegetale forte al
ql.L.20.0004. - Carbone vegetale dolce al ql.L.15.0005. - Fascine al
ql.L.3.500b) Cedui castanili6. - Paletti sino a 5 cm. di diametro a m. 1,30
l'unoL.4007.
- Paletti da 5 cm. a 8 cm.L.1.2008. - Paletti da 8 cm. a 12 cm.L.2.0009. -
PaloniL.7.000c) Fieno10. - Valore di 1 ql.di fieno normaleL.8.000