L.R.
2 aprile 1986, n. 12 (1).
Ulteriore
integrazione della L.R. 14 aprile 1982, n. 21. Edilizia residenziale per
studenti italiani e stranieri.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 9 aprile 1986, n. 26.
Articolo
unico
Gli
Enti locali individuati all'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1982, n. 21
che non abbiano affidato alla data di entrata in vigore della presente legge i
lavori per la realizzazione del programma di cui all'art. 2 della predetta
legge regionale 14 aprile 1982, n. 21, sono dichiarati decaduti dai benefici
concessi.
Le
somme a tal uopo resesi disponibili sono destinate dalla Giunta regionale,
sentita la competente commissione consiliare, agli interventi previsti dalla
legge regionale 1° settembre 1981, n. 66.