L.R. 2 aprile 1986, n. 13 (1).

Attribuzione al personale dell'E.S.A.U. dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione. Iscrizione del personale dell'Ente medesimo alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L. ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 9 aprile 1986, n 26.

(2) La presente legge č stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. mm), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Stato giuridico e trattamento economico del personale dell'E.S.A.U.

 

[Al personale dell'Ente di sviluppo agricolo per l'Umbria č attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico che compete al personale della Regione in base alle leggi regionali in materia] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera mm), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Trattamento di previdenza e quiescienza.

 

[Il personale dell'Ente per lo sviluppo agricolo per l'Umbria č iscritto ai fini dell'indennitā premio di servizio all'I.N.A.D.E.L. ed ai fini del trattamento di quiescienza alla C.P.D.E.L., fatta salva per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la facoltā di optare per il mantenimento della precedente iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invaliditā, la vecchiaia e i superstiti.

L'opzione deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera mm), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

Fondi integrativi.

 

[Al personale che nei termini indicati nel secondo comma dell'art. 2 eserciterā il diritto di opzione. continueranno ad applicarsi tutti gli istituti relativi al trattamento di previdenza e quiescenza vigenti all'E.S.A.U. alla data di entrata in vigore della presente legge] (5).

 

 

 

(5) L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera mm), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.