L.R.
2 aprile 1986, n. 13 (1).
Attribuzione
al personale dell'E.S.A.U. dello stato giuridico e del trattamento economico
del personale della Regione. Iscrizione del personale dell'Ente medesimo alla
C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L. ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 9 aprile 1986, n 26.
(2)
La presente legge č stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. mm), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Stato
giuridico e trattamento economico del personale dell'E.S.A.U.
[Al
personale dell'Ente di sviluppo agricolo per l'Umbria č attribuito lo stato
giuridico ed il trattamento economico che compete al personale della Regione in
base alle leggi regionali in materia] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lettera mm), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 2
Trattamento
di previdenza e quiescienza.
[Il
personale dell'Ente per lo sviluppo agricolo per l'Umbria č iscritto ai fini
dell'indennitā premio di servizio all'I.N.A.D.E.L. ed ai fini del trattamento
di quiescienza alla C.P.D.E.L., fatta salva per il personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge la facoltā di optare per il
mantenimento della precedente iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria
per l'invaliditā, la vecchiaia e i superstiti.
L'opzione
deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lettera mm), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art. 3
Fondi
integrativi.
[Al
personale che nei termini indicati nel secondo comma dell'art. 2 eserciterā il
diritto di opzione. continueranno ad applicarsi tutti gli istituti relativi al
trattamento di previdenza e quiescenza vigenti all'E.S.A.U. alla data di
entrata in vigore della presente legge] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge č stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lettera mm), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.