L.R.
14 aprile 1986, n. 16 (1).
Adeguamento
della legislazione regionale alle norme sul nuovo assetto degli organi di
gestione delle UU.LL.SS.SS.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 aprile 1986, n 29.
Art.
1
(2).
(2)
Sostituisce l'art. 5, L.R. 14 gennaio 1985, n. 1.
Art.
2
(3).
(3)
Sostituisce l'art. 16, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.
Art.
3
(4).
(4)
Sostituisce l'art. 19, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.
Art.
4
(5).
(5)
Sostituisce l'art. 21, L.R. 19 dicembre 1979, n. 65.
Art.
5
Sono
soppressi gli articoli 17 e 18 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.
Art.
6
Norme
transitorie.
1.
Nella prima riunione, l'assemblea dell'associazione costituita ai sensi della
presente legge, prima di ogni altro adempimento, provvede all'elezione del
Presidente ai sensi e con le modalità previste dall'art. 9 della legge
regionale 19 dicembre 1979, n. 65. La prima riunione dell'associazione dei
comuni è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.
2.
In sede di prima applicazione della legge il rinnovo degli organi di gestione
delle ULSS nonché, quando occorra, dell'assemblea dell'associazione
intercomunale deve avvenire entro 45 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.