L.R.
8 maggio 1986, n. 17 (1).
Modificazioni
della L.R. 1° luglio 1981, n. 38. Provvedimenti finanziari per la realizzazione
di scuole materne.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 14 maggio 1986, n 34.
Art.
1
(2).
(2)
Sostituisce la lettera b) del primo comma e il terzo comma dell'art. 2, L.R. 1°
luglio 1981, n. 38.
Art.
2
Al
primo comma dell'art. 4 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 38, dopo la
parola «progetti» sono aggiunte le parole «o i bandi di appalto concorso».
Art.
3
(3).
(3)
Sostituisce l'originario comma 2 dell'art. 5, L.R. 1° luglio 1981, n. 38, con
gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter.
Art.
4
Le
nuove domande di ammissione al contributo in conto interessi vanno Presentate
alla Giunta regionale Ufficio per l'istruzione e il diritto allo studio entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ferme restando
le procedure gią previste all'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1981, n.
38.
Art.
5
All'onere
per l'attuazione della presente legge si fa fronte con la quota non utilizzata
del limite di impegno di cui al cap. 6647 autorizzato dalla legge regionale 1°
luglio 1981, n. 38.
La
presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Umbria.