L.R. 8 maggio 1986, n. 17 (1).

Modificazioni della L.R. 1° luglio 1981, n. 38. Provvedimenti finanziari per la realizzazione di scuole materne.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 14 maggio 1986, n 34.

 

 

Art. 1

 

 (2).

 

(2) Sostituisce la lettera b) del primo comma e il terzo comma dell'art. 2, L.R. 1° luglio 1981, n. 38.

 

 

Art. 2

 

Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 38, dopo la parola «progetti» sono aggiunte le parole «o i bandi di appalto concorso».

 

 

Art. 3

 

 (3).

 

(3) Sostituisce l'originario comma 2 dell'art. 5, L.R. 1° luglio 1981, n. 38, con gli attuali commi 2, 2-bis e 2-ter.

 

 

Art. 4

 

Le nuove domande di ammissione al contributo in conto interessi vanno Presentate alla Giunta regionale Ufficio per l'istruzione e il diritto allo studio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ferme restando le procedure gią previste all'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 38.

 

 

Art. 5

 

All'onere per l'attuazione della presente legge si fa fronte con la quota non utilizzata del limite di impegno di cui al cap. 6647 autorizzato dalla legge regionale 1° luglio 1981, n. 38.

La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.