L.R.
23 giugno 1986, n. 25 (1).
Integrazione
delle norme per il reclutamento di personale con peculiari professionalità
mediante le speciali procedure previste dall'art. 4 della legge regionale 26
febbraio 1981, n. 10 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 luglio 1986, n. 49.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera nn), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Articolo
unico
[Ai
fini del conferimento dei posti disponibili ai sensi dell'art. 12 della legge
regionale 15 giugno 1979, n. 26, come modificato dal sesto comma dell'art. 13
della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, può essere utilizzata la
graduatoria di merito degli uditori già ammessi - in forza dell'art. 9, ottavo
comma, del Reg. n. 1/1982 attuativo dell'art. 4 della L.R. n. 10/1981 - al
concorso bandito con D.P.G.R. 13 dicembre 1982, n. 745, in quanto risultati
idonei nell'accertamento sulla formazione conseguita nel corso finalizzato alla
formazione specifica.
L'utilizzazione
della predetta graduatoria è, comunque, subordinata al rispetto delle riserve,
secondo le aliquote stabilite negli artt. 17 e 43 della legge regionale 16
dicembre 1983, n. 46] (3).
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lettera nn), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.