L.R.
12 agosto 1986, n. 33 (1).
Segreterie
degli Amministratori e dei gruppi consiliari.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 13 agosto 1986, n 62.
Art.
1
(2).
(2)
Sostituisce il primo comma dell'art. 21, L.R. 17 agosto 1984, n. 41.
Art. 2
(3).
(3)
Sostituisce l'art. 54, L.R. 17 agosto 1984, n. 41.
Art.
3
(4).
(4)
Sostituisce l'intero testo dell'art. 55, L.R. 17 agosto 1984, n. 41, nonostante
l'indicazione della sostituzione è relativa solo al primo comma del suddetto
art. 55.
Art.
4
(5).
(5)
Sostituisce l'art. 3, L.R. 13 agosto 1984, n. 38.
Art. 5
Il
Presidente del Consiglio regionale, con apposita delibera dell'Ufficio di
presidenza può avvalersi, per la durata del proprio mandato, di un rapporto di
consulenza giuridico-finanziaria per l'espletamento delle funzioni connesse al
proprio incarico.
La
spesa relativa farà carico al bilancio del Consiglio regionale.
Art.
6
(6).
(6)
Aggiunge due commi, dopo il primo, all'art. 4, L.R. 13 agosto 1984, n. 38.
Art. 7
Gli
oneri per l'attuazione della presente legge graveranno sugli stanziamenti dei
cap. 30 e 50 del bilancio regionale degli anni 1986 e seguenti.