L.R.
14 agosto 1986, n. 36 (1).
Norme
per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed
accompagnatore turistici.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 agosto 1986, n 63.
Art.
1
Finalità.
La
presente normativa, in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217,
disciplina l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete
turistico ed accompagnatore turistico o corriere nella Regione dell'Umbria.
Art.
2
Definizione
delle attività.
È
guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di
persone nella visita a monumenti, ad opere e gallerie d'arte, a musei, a scavi
archeologici e ad ogni altro luogo rilevante dal punto di vista turistico,
illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali,
paesaggistiche e naturali e fornendone ogni altra informazione socio-economica
anche in una o lingue estere.
2.
È interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera per la
traduzione scritta e orale di lingua estera presso uffici di informazione e in
occasione di viaggi turistici, congressi, convegni, riunioni e incontri nonché
all'assistenza a turisti stranieri, al di fuori delle attività riconosciute
alle guide turistiche, agli accompagnatori turistici ed agli esperti
specificamente specializzati nella traduzione simultanea e consecutiva (2).
È
accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone
singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o
all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio, assicurando la
necessaria assistenza, e fornisce elementi significativi e notizie di interesse
turistico sui luoghi di transito anche in una o più lingue estere, al di fuori
dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 13 aprile 1987, n. 43
Art.
3
Licenza
per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico ed
accompagnatore turistico.
L'esercizio
delle professioni di guida, interprete ed accompagnatore turistici, nel territorio
della Regione dell'Umbria, è subordinato al possesso di licenza rilasciata dal
Comune di residenza dell'interessato, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616.
L'attestato
di abilitazione professionale nonché la residenza anagrafica in uno dei comuni
della Regione dell'Umbria sono condizioni indispensabili per il rilascio della
licenza di cui al comma precedente.
L'attestato
di abilitazione professionale si consegue previo accertamento della capacità
tecnico-professionale del richiedente, secondo le norme della presente legge.
La
licenza rilasciata dal Comune deve contenere:
a)
nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché comune di residenza
dell'interessato;
b)
estremi dell'attestato con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione
all'esercizio della professione;
c)
lingue estere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio
della professione.
La
licenza si intende rinnovata di anno in anno su domanda dell'interessato da
presentare prima della data di scadenza e da corredare di sintetica relazione
sull'attività svolta dal titolare durante l'anno precedente.
La
domanda non corredata della relazione di cui al comma precedente si considera
irricevibile.
Il
rilascio di ciascuna licenza per l'esercizio dell'attività professionale di guida,
interprete ed accompagnatore turistici, nonché le eventuali variazioni,
sospensioni e revoche, devono essere immediatamente comunicate dal Comune alla
Regione, Ufficio turismo industria alberghiera.
Art.
4
Esenzione
dall'obbligo della licenza.
Non
sono soggetti all'obbligo di munirsi della licenza di cui all'art. 3:
a)
gli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di
amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro
attività sia direttamente resa in favore della amministrazione da cui
dipendono;
b)
chi svolge senza compenso e senza carattere di professionalità ed abitualità,
previa comunicazione all'Ufficio turismo ed industria alberghiera della Regione
e nell'osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio, le
attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci ed
assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo operanti nel settore
del turismo e del tempo libero, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 217/1983;
c)
chi svolge in qualità di dipendente di agenzia di viaggio attività di
accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di
arrivo di mezzi attivi di trasporto.
d)
chi, in possesso di specifica specializzazione nella traduzione simultanea e
consecutiva, presti la propria opera in qualità di interprete e traduttore in
occasione di congressi o convegni (3).
Per
l'esercizio dalle professioni disciplinate dalla presente legge, i cittadini
appartenenti ai Paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, a
condizioni di reciprocità, e sono soggetti all'osservanza di tutte le norme di
cui alla presente legge.
Per
gli accompagnatori turistici, appartenenti a Paesi esteri dai quali provengono
in accompagnamento di stranieri, valgono le vigenti disposizioni normative in
materia di pubblica sicurezza.
(3)
Lettera aggiunta dall'art. 2, L.R. 13 aprile 1987, n. 20.
Art.
5
Abilitazione
tecnico-professionale.
In
osservanza a quanto disposto agli artt. 11 e 123, secondo comma, del R.D. 18
giugno 1931, n. 773, il rilascio della licenza per l'esercizio della
professione di guida, interprete ed accompagnatore turistici, è subordinato, ai
fini dell'accertamento delle capacità tecnica professionali del richiedente,
all'esito favorevole di prove d'esame scritte e orali, distinte per ciascuna
professione.
L'abilitazione
all'esercizio della professione di guida turistica concerne l'intero territorio
regionale.
(4).
(5).
(6).
(4)
Comma abrogato dall'art. 7, L.R. 4 luglio 1988, n. 19.
(5)
Comma abrogato dall'art. 7, L.R. 4 luglio 1988, n. 19.
(6)
Comma abrogato dall'art. 7, L.R. 4 luglio 1988, n. 19.
Art.
6
Corsi
di formazione professionale.
In
applicazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, la Regione
organizza, ai fini di cui al precedente art. 5 della presente legge e dell'art.
5 della legge regionale 15 novembre 1985, n. 42, corsi di formazione
professionale anche avvalendosi del Centro italiano di studi superiori sul
turismo con sede in Assisi.
Art.
7
Composizione
e funzionamento della commissione giudicatrice d'esame.
(7).
(7)
Articolo abrogato dall'art. 7, L.R. 4 luglio 1988, n. 19.
Art.
8
Requisiti
di ammissione all'esame.
Ai
fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio delle professioni
di guida, interprete ed accompagnatore turistici, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a)
maggiore età;
b)
cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea,
col quale sussistano in materia di guide, interpreti ed accompagnatori
turistici condizioni di reciprocità;
c)
godimento dei diritti civili e politici;
d)
diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente;
e)
certificato di sana e robusta costituzione fisica.
Art.
9
Domanda
d'esame.
La
domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni
oggetto della presente legge deve essere presentata alla Giunta regionale -
Ufficio turismo e industria alberghiera (8).
(9).
(8)
Comma così modificato dall'art. 7, L.R. 4 luglio 1988, n. 19.
(9)
Comma abrogato dall'art. 7, L.R. 4 luglio 1988, n. 19.
Art. 10
Materie d'esame.
Le
prove d'esame vertono, per le distinte figure professionali, sulle seguenti
materie:
A)
Guida turistica:
Prova
scritta:
caratteri
storico-artistici, geografici, archeologici, paesaggistici e socio-economici
della Regione dell'Umbria.
Prova
orale:
a)
materie della prova scritta;
b)
conversazione in lingua estera nonché lettura e traduzione orale di brani
scritti nella lingua scelta tra quelle previste dal regolamento regionale sulle
abilitazioni alle professioni turistiche (10);
c)
compiti e norme d'esercizio dell'attività professionale, nonché nozioni
generali di legislazione ed organizzazione turistica.
B)
Interprete turistico:
Prova
scritta:
composizione
di un tema di cultura generale nelle lingue estere prescelte.
Prova
orale:
a)
conversazione ed esercizio di traduzione frase a frase di un breve discorso
nelle lingue oggetto della prova scritta;
b)
compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, e nozioni di tecnica,
legislazione e organizzazione turistica (11).
C)
Accompagnatore turistico:
Prova
scritta:
geografia
turistica italiana, europea ed extra-europa; legislazione, tecnica ed
organizzazione turistica.
Prova
orale:
a)
materie oggetto della prova scritta;
b)
nozioni di tecnica dei trasporti, valutaria e doganale;
c)
conversazione in lingua estera, nonché lettura e traduzione orale di brani
scritti nella lingua estera prescelta tra quelle previste dal regolamento
regionale sulle abilitazioni alle professioni turistiche (12).
La
valutazione di ciascuna prova è espressa con la manifestazione di un giudizio
di «idoneità» o «non idoneità».
I
candidati che non abbiano conseguito il giudizio di «idoneità» nella prova
scritta, non sono ammessi a sostenere la prova orale.
L'idoneità
finale deve essere il risultato delle due prove, scritta e orale.
(10)
Lettera così modificata dall'art. 7, L.R. 4 luglio 1988, n. 19.
(11)
Lettera così sostituita dall'art. 3, L.R. 13 aprile 1987, n. 20.
(12)
Comma così modificato dall'art. 7, L.R. 4 luglio 1988, n. 19.
Art.
10-bis
Abilitazione
semplificata.
1.
I soggetti già abilitati, ai sensi della L.R. 15 novembre 1985, n. 42, per
l'esercizio della professione di direttore tecnico di Agenzia di viaggio e
turismo possono conseguire l'abilitazione all'esercizio della attività di
accompagnatore turistico sostenendo la sola prova orale.
2.
Coloro i quali siano già abilitati per l'esercizio della professione di
interprete turistico possono conseguire l'abilitazione nelle altre professioni
di cui alla presente legge, con l'uso professionale delle stesse lingue estere
nelle quali sono abilitati, senza dover sostenere il colloquio nelle medesime
(13).
(13)
Articolo aggiunto dall'art. 7, L.R. 4 luglio 1988, n. 19.
Art.
11
Estensione
dell'abilitazione.
Le
guide, gli interpreti e gli accompagnatori turistici, già abilitati
all'esercizio della professione, i quali intendano conseguire l'idoneità per
lingue estere per le quali non siano già abilitati, sono sottoposti ad esame
limitatamente alla/e lingua/e straniera/e secondo le disposizioni di cui
all'art. 9 della presente legge e di cui al terzo e quarto comma dell'art. 4
del regolamento regionale sulle abilitazioni alle professioni turistiche (14).
(14)
Comma così modificato dall'art. 7, L.R. 4 luglio 1988, n. 19.
Art.
12
Attestato
di abilitazione.
Sono
abilitati all'esercizio delle rispettive professioni i candidati che abbiano
conseguito l'«idoneità» ai sensi del precedente art. 10.
La
Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed accertato
l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della
presentazione della domanda, approva con deliberazione da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale della Regione, gli elenchi degli abilitati all'esercizio della
professione rispettivamente di guida, interprete ed accompagnatore turistici.
Il
Presidente della Giunta regionale rilascia all'interessato l'attestato di
abilitazione, valido ai fini della concessione della licenza d'esercizio della
professione da parte del Comune, con l'indicazione del tipo specifico di
professione e delle lingue estere per cui è stato effettuato l'accertamento di
idoneità.
Art.
13
Elenchi
regionali delle guide, interpreti e accompagnatori turistici.
Sono
istituiti, presso la Regione Umbria - Ufficio turismo e industria alberghiera -
gli elenchi delle guide, interpreti ed accompagnatori turistici, ai quali sono
iscritti, rispettivamente, tutti coloro che sono in possesso della licenza di
cui al precedente art. 3. A tal fine, i Comuni della Regione dell'Umbria sono
tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno, all'Ufficio turismo e
industria alberghiera della Giunta regionale, l'elenco nominativo delle licenze
rilasciate e/o rinnovate.
All'atto
della iscrizione prevista dal comma precedente, viene rilasciata
all'interessato, dalla Giunta regionale, apposita tessera personale di
riconoscimento che deve essere mantenuta in vista dallo stesso sulla propria
persona durante l'espletamento dell'attività professionale.
Gli
interpreti e gli accompagnatori turistici già abilitati all'esercizio della
professione in altre regioni, i quali intendano essere iscritti nell'elenco
della Regione Umbria, devono produrre domanda alla Regione Ufficio turismo e
industria alberghiera - per la ricognizione della loro qualità.
La
domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso della
necessaria licenza per l'esercizio della professione e dell'attestato
concernente la non iscrizione e/o la cancellazione da altro elenco regionale.
Gli
elenchi delle guide, interpreti ed accompagnatori turistici sono pubblicati
annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.
Art.
14
Ingresso
gratuito.
Le
guide turistiche munite di licenza, nell'esercizio della propria attività professionale
hanno diritto, ai sensi dell'art. 12 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 448,
all'ingresso gratuito, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i
musei, gallerie e monumenti di proprietà dello Stato, della Regione o di Enti
locali.
Art.
15
Compensi
professionali.
(15).
(15)
Articolo abrogato dall'art. 18, L.R. 14 novembre 1988, n. 43.
Art.
16
Divieti.
È
fatto divieto alle guide, interpreti ed accompagnatori turistici, di
esercitare, dietro compenso, attività estranee alla loro professione nei
confronti dei turisti. Il divieto comprende attività di carattere commerciale,
di concorrenza alle Agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto
di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto, singole imprese
commerciali, artigiane, industriali e simili.
È
fatto altresì divieto ai soggetti di cui al primo comma e agli operatori,
imprese o enti, che si avvalgano delle prestazioni professionali degli stessi,
di applicare compensi difformi da quelli determinati ai sensi dell'art. 15 della
presente legge.
È
fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guide,
interpreti ed accompagnatori turistici non in possesso della prevista licenza,
salvo le eccezioni indicate al precedente art. 4.
Art.
17
Esercizio
abusivo dell'attività.
Salva
l'applicazione delle norme penali, l'esercizio abusivo delle attività
professionali nonché l'uso abusivo di segni distintivi di guida, interprete e
accompagnatore turistici, dà luogo alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da L. 2 milioni a L. 10 milioni.
La
sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.
Art.
18
Vigilanza
e controllo.
La
vigilanza ed il controllo sull'attività professionale delle guide, interpreti
ed accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni della
presente legge, sono delegati ai Comuni.
L'accertamento
delle infrazioni e la erogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono
effettuate con le modalità e le procedure previste dalle norme regionali
vigenti in materia.
I
Comuni entro il 31 marzo di ciascun anno trasmettono alla Giunta regionale -
Ufficio turismo e industria alberghiera - dettagliata relazione sull'attività
svolta nell'esercizio della delega a loro attribuita al primo comma del
presente articolo.
I
proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni quale
corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo
sull'attività professionale delle guide, degli interpreti e degli
accompagnatori turistici.
Art.
19
Sanzioni
amministrative.
Salva
l'applicazione delle norme penali, la guida, l'interprete e accompagnatore
turistico che contravvenga ai divieti di cui al precedente art. 16, primo
comma, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1
milione a L. 3 milioni.
Chiunque
violi il divieto di cui all'art. 16, secondo comma, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000.
Chiunque
contravvenga al divieto di cui al precedente art. 16, terzo comma, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 10.000.000.
Tali
sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.
Art.
20
Sospensione
e revoca della licenza.
Il
mancato rinnovo della licenza di cui all'art. 3, comma quarto e quinto, della
presente legge, comporta la sospensione della stessa fino a presentazione della
domanda, corredata dalla prescritta relazione.
La
licenza di cui all'art. 3, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica
sicurezza, può essere sospesa dal Comune che l'ha rilasciata per un periodo da
6 a 12 mesi e revocata nei seguenti casi:
a)
reiterato inadempimento degli obblighi professionali;
b)
comportamento particolarmente scorretto nell'esercizio dell'attività
professionale e comunque contrario agli scopi del turismo;
c)
reiterate violazioni ai divieti previsti dall'art. 16 della presente legge;
d)
comprovata mendacità della relazione sintetica di cui al quinto comma dell'art.
3.
La
licenza è altresì revocata qualora il titolare perda taluno dei requisiti per
cui la licenza stessa venne rilasciata.
Art.
21
Norma
transitoria.
Le
guide turistiche regionali, gli interpreti e gli accompagnatori turistici, che
siano in attività ed in possesso della licenza comunale annuale, sono iscritti,
a domanda, nei rispettivi elenchi regionali; a detto fine, gli interessati
producono alla Giunta regionale - Ufficio turismo e industria alberghiera -
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda in
carta legale, corredata di copia conforme all'originale della licenza comunale.
Per
consentire alle guide turistiche in attività il conseguimento della estensione
della idoneità professionale, all'intero territorio regionale, la Giunta
regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
indice, con le modalità previste al precedente art. 5 e seguenti, una sessione
di esame cui sono ammesse a partecipare le guide turistiche in regola con la
licenza comunale annuale ed in possesso dell'attestato di abilitazione
all'esercizio della professione in uno o più comprensori regionali.
La
prova d'esame consiste in un colloquio sui caratteri
storici-artistici-geografici-archeologici-paesaggistici e socio-economici
dell'Umbria, relativamente ai comprensori turistici per i quali il candidato
non è abilitato.