L.R.
14 aprile 1987, n. 21 (1).
Modificazioni
dell'art. 37 recante commissione per i provvedimenti disciplinari della legge
regionale 9 agosto 1973, n. 33 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 17 aprile 1987, n. 27, edizione straordinaria.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. qq), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[
(3)] (4).
(3)
Sostituisce il terzo comma dell'art. 37, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. qq), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[1.
L'onere di cui all'articolo precedente grava sullo stanziamento annuale del
cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. qq), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.