L.R. 14 aprile 1987, n. 21 (1).

Modificazioni dell'art. 37 recante commissione per i provvedimenti disciplinari della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 17 aprile 1987, n. 27, edizione straordinaria.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. qq), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[ (3)] (4).

 

(3) Sostituisce il terzo comma dell'art. 37, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. qq), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[1. L'onere di cui all'articolo precedente grava sullo stanziamento annuale del cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale] (5).

 

 

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. qq), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.