L.R.
10 luglio 1987, n. 34 (1).
Norme
per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta
regionale per l'utenza ed il consumo.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 15 luglio 1987, n 52.
Art.
1
Finalità
ed obiettivi.
1.
La Regione Umbria riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale del
cittadino nella sua qualità di consumatore e di utente di beni e servizi di
godimento individuale e collettivo.
2.
Essa pertanto opera allo scopo di qualificare ed orientare i consumi nel
rispetto della legislazione nazionale e delle norme della C.E.E., e
nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell'art. 77 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, perseguendo i seguenti obiettivi:
a)
attivazione di tutte le iniziative idonee ad accrescere la qualità e la
fruibilità dei beni e dei servizi, a vantaggio dei cittadini;
b)
promozione ed attuazione di una politica di educazione e informazione del
consumatore, per l'instaurazione di un più razionale rapporto socio-economico
con la produzione, la distribuzione ed i servizi a fruizione collettiva;
c)
promozione della formazione dell'operatore economico, nell'ottica di una
esaltazione della professionalità nel settore distributivo e di un
miglioramento della qualità del rapporto con i consumatori e gli utenti;
d)
promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori, per garantire a
ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associata.
3.
La Regione Umbria, a tal fine, si avvale della Consulta regionale per l'utenza
ed il consumo di cui al successivo articolo 2.
Art.
2.
Istituzione
della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo.
1.
È istituita la Consulta regionale per l'utenza ed il consumo, presso la Giunta
regionale.
2.
La Consulta regionale per l'utenza ed il consumo è l'organismo consultivo della
Regione Umbria, sulle questioni attinenti i problemi dei consumatori e degli
utenti.
3.
La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale,
rimane in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta:
a)
dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
b)
da tre membri esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a
due;
c)
da tre membri nominati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
in campo nazionale;
d)
da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a dieci, designati
dai gruppi organizzati di consumatori;
e)
da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a dieci, designati
dagli organismi regionali delle associazioni di categoria del mondo della
produzione, della distribuzione e della cooperazione, maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
f)
da quattro membri ciascuno dei quali designato, rispettivamente dalle facoltà
di agraria, medicina e chirurgia, veterinaria ed economia e commercio
dell'Università degli studi di Perugia, docenti presso le stesse facoltà.
4.
Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, sono individuati i soggetti di cui alle lett. d) ed e) del
precedente comma, legittimati a designare propri rappresentanti nella Consulta
ed è determinato il numero di membri da attribuire alle singole associazioni,
in proporzione alla loro rappresentatività.
5.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di livello non
superiore all'VIII.
6.
Le sedute della Consulta sono pubbliche.
7.
La Consulta è convocata dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi,
oltreché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta,
con relativa indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi
componenti (2).
8.
La Consulta adotta un regolamento per il proprio funzionamento.
9.
La Consulta può articolare i propri lavori con l'istituzione di un Comitato
esecutivo e di gruppi di lavoro, alle cui sedute possono partecipare esperti
esterni (3).
(2)
Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 14 novembre 1988, n. 44.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 14 novembre 1988, n. 44.
Art.
3
Compiti
della Consulta.
1.
La Consulta regionale per l'utenza ed il consumo svolge i seguenti compiti:
a)
formula proposte in materia di difesa dei consumatori ed utenti;
b)
propone alla Giunta regionale l'effettuazione di indagini, studi e ricerche per
la tutela dei cittadini consumatori e dell'ambiente;
c)
esprime pareri sui progetti e sulle richieste di contributi regionali per le
attività delle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo regionale;
d)
formula proposte e fornisce pareri sui contenuti e sulle modalità di attuazione
dei programmi di informazione su stampa e su emittenti radiotelevisive
pubbliche e private di cui all'art. 5, predisposti dalla Regione, anche in
collaborazione con gli enti locali e con le Associazioni di difesa dei
consumatori ed utenti, iscritte nell'Albo regionale di cui all'art. 7;
e)
esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi
regionali con competenze in materia di difesa dei consumatori e dell'ambiente
(4).
(4)
Articolo prima modificato dall'art. 2, L.R. 14 novembre 1988, n. 44 e poi così
sostituito dall'art. 1,
L.R.
12 luglio 1996, n. 17.
Art.
3-bis
Iniziative,
indagini, studi e ricerche in materia di tutela dei consumatori.
1.
Su proposta della Consulta per l'utenza ed il consumo, la Giunta regionale
assume le iniziative in materia di tutela dei consumatori di cui alle lettere
a), b) dell'art. 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 (5).
(5)
Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 12 luglio 1996, n. 17.
Art.
4
Garanzie
per la salute e la sicurezza dei consumatori.
1.
Gli obiettivi di cui all'art. 1 si attuano mediante il potenziamento la
vigilanza ed il coordinamento delle attività derivanti dall'applicazione delle
norme che hanno per scopo la salute e la sicurezza dei consumatori e degli ambienti
in cui vivono.
2.
Nell'esercizio delle facoltà consentite dalla legge per la tutela della salute
e dell'ambiente, il singolo cittadino può avvalersi dell'assistenza del
Difensore civico regionale.
3.
A tal fine le strutture delle U.L.S.S., nell'ambito delle loro competenze,
eseguono analisi a richiesta della Consulta regionale per l'utenza ed il
consumo dei gruppi organizzati di consumatori iscritti all'albo regionale di
cui all'art. 7 e del Difensore civico.
4.
Copia della richiesta di analisi deve essere indirizzata al sindaco del comune
nel cui territorio è eseguito il prelievo del campione.
5.
Del risultato delle analisi l'U.L.S.S. dà comunicazione, per mezzo
raccomandata, al richiedente e al sindaco del comune nel cui territorio è
eseguito il prelievo del campione. Il risultato delle analisi è altresì
comunicato agli aventi diritto, i quali possono richiedere la revisione delle
analisi stesse.
6.
La divulgazione dei risultati delle analisi non è consentita sino a quando non
sia stata effettuata l'eventuale revisione, di cui al comma precedente.
7.
Nel caso in cui l'U.L.S.S. non ritenga di poter eseguire le analisi richieste,
è tenuta a fornire agli interessati motivata comunicazione entro trenta giorni
dal ricevimento della richiesta.
8.
È fatta comunque salva l'attivazione del servizio sanitario regionale per la
tutela della salute e dell'ambiente da parte del singolo cittadino, ai sensi
della legge n. 833 del 1978.
Art.
5
Informazione
ed educazione.
1.
La Regione Umbria nel perseguire la finalità dell'informazione e
dell'educazione del cittadino consumatore ed utente, e della formazione
dell'operatore economico, assume iniziative, in collaborazione con organi di
stampa, mezzi di comunicazione di massa, pubbliche istituzioni, al fine di
realizzare la massima conoscenza delle problematiche dell'utenza e del consumo,
la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle dette tematiche e, d'intesa
con l'autorità scolastica, la realizzazione di iniziative formative per docenti
e discenti sulle questioni dell'educazione al consumo anche nel quadro degli
interventi previsti dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.
Art.
6
Concessione
di contributi alle associazioni di consumatori ed utenti.
1.
La Giunta regionale eroga contributi fino a un massimo del trenta per cento dei
fondi disponibili per l'attività e l'organizzazione delle Associazioni iscritte
all'Albo regionale di cui all'art. 7, su domanda delle Associazioni stesse, da
presentare entro il 31 gennaio di ogni anno. I contributi regionali sono erogati
sulla base di criteri e modalità approvati dalla Giunta regionale, su parere
della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo, con riferimento all'art.
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.
La restante quota del fondo disponibile viene utilizzata per il finanziamento
di specifici progetti di ricerca, secondo le procedure indicate nei commi
successivi.
3.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Associazioni dei consumatori di cui
all'art. 7 sono tenute a far pervenire i progetti di ricerca concernenti la
tutela dei consumatori. Tali progetti vanno corredati da una relazione
illustrativa delle finalità e delle modalità attuative del progetto, del
relativo preventivo di spesa, di una relazione concernente l'attuazione dei
progetti approvati nel precedente esercizio e del rendiconto delle spese
sostenute.
4.
Entro il 31 marzo, sentito il parere della Consulta regionale per l'utenza ed
il consumo, la Giunta regionale delibera in merito all'assegnazione dei
contributi e comunica la decisione alle Associazioni interessate.
5.
Per quanto non disposto dalla presente legge, si fa rinvio alla vigente
normativa regionale attuativa della legge 7 agosto 1990, n. 241 (6).
(6)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 14 novembre 1988, n. 44 e dall'art.
3, L.R. 12 luglio 1996, n. 17.
Art.
6-bis
Sportello
del consumatore.
1.
Presso la Giunta regionale è istituito lo "Sportello del
consumatore".
2.
Lo sportello ha lo scopo di fornire, a livello regionale, informazioni,
documentazioni e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali
attinenti la tutela dei consumatori.
3.
Il Servizio è gestito dalle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo
regionale di cui all'art. 7, sulla base di apposita convenzione con la Regione
dell'Umbria.
4.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Associazioni dei consumatori sono
tenute a far pervenire alla Giunta regionale un programma di gestione del
servizio con le iniziative specifiche da attuare nell'ambito dell'attività
dello sportello.
5.
La documentazione di cui al comma 4 va corredata da una relazione dettagliata
sull'attività svolta dallo sportello nel precedente esercizio (7).
(7)
Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 12 luglio 1996, n. 17.
Art.
7
Albo
regionale delle Associazioni di consumatori ed utenti.
1.
È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni di
consumatori ed utenti che, per gli effetti di cui alla presente legge, debbono
possedere i seguenti requisiti:
a)
siano costituite da almeno un anno e dimostrino di aver svolto attività
nell'ambito della tutela dei consumatori e degli utenti;
b)
siano presenti con proprie sezioni, in entrambe le provincie, in almeno cinque
comprensori complessivamente; siano dotate di un organo direttivo o esecutivo a
livello regionale;
c)
assicurino la partecipazione degli iscritti alla vita interna
dell'organizzazione.
2.
La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dell'albo.
Art.
8
Osservatorio
dei prezzi e dei consumi.
1.
È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio dei prezzi e dei consumi.
2.
Rientra fra i compiti dell'Osservatorio:
a)
condurre indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei consumi;
b)
formulare previsioni su probabili sviluppi dei consumi anche ai fini del
controllo dei dati di cui alla lett. a) del comma primo dell'art. 77 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616;
c)
effettuare prove comparate sugli standard qualitativi e sui prezzi, avvalendosi
anche degli enti che dispongano di idonee strutture tecnico-scientifiche; i
risultati di tali prove sono portati a conoscenza dei consumatori;
d)
esaminare l'andamento dei prezzi in materia dei prodotti a prezzi liberi,
sorvegliati o disciplinati.
3.
I programmi di attività dell'Osservatorio sono discussi con la Consulta
regionale per l'utenza ed il consumo. Dei risultati dell'attività
dell'Osservatorio la Consulta viene periodicamente informata (8).
4.
Per lo svolgimento della propria attività, l'Osservatorio può avvalersi
mediante apposite convenzioni, della collaborazione di enti, centri di ricerca
specializzati o istituti universitari, ovvero, a norma delle leggi vigenti, di
esperti dotati di particolare qualificazione tecnico-scientifica.
5.
Le attività dell'Osservatorio sono ricomprese tra quelle di cui all'art. 4
della legge regionale 30 agosto 1988, n. 35, «Disciplina dell'intervento
pubblico in materia di distribuzione» (9).
(8)
Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 14 novembre 1988, n. 44.
(9)
Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, L.R. 14 novembre 1988, n. 44.
Art.
9
Notizie
sulle attività svolte.
1.
La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione sulle
attività svolte dalla Consulta di cui all'art. 2 e dell'Osservatorio di cui
all'art. 8.
Art.
9-bis
Indennità
e rimborsi.
1.
Ai membri della Consulta, del Comitato esecutivo e dei Gruppi di lavoro,
estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni giornata di
seduta dei rispettivi organi, un gettone di presenza di lire 30.000 lorde ed il
rimborso delle spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionali
per il proprio personale di più elevato livello funzionale (10).
(10)
Articolo aggiunto dall'art. 5, L.R. 14 novembre 1988, n. 44.
Art.
10
Norma
finanziaria.
1.
All'onere per la corresponsione dei gettoni di presenza e del rimborso spese,
di cui all'art. 9-bis, si fa fronte con quota dello stanziamento annuale del
cap. 560 iscritto nel bilancio regionale.
2.
All'onere per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio dei prezzi e dei
consumi, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 5690, denominato
"Interventi promozionali e programmatori della Regione in materia di
commercio", iscritto al bilancio regionale.
3.
Per la concessione di contributi finalizzati per la funzionalità e
l'organizzazione delle Associazioni iscritte all'Albo e per il finanziamento di
specifici progetti in materia di tutela dei consumatori, è autorizzata, per
l'anno 1996, la spesa di lire 40.000.000, da iscrivere, in termini di
competenza e di cassa, all'esistente cap. 5701 dello stato di previsione della
spesa.
4.
Per l'espletamento dei compiti della Regione dell'Umbria, di cui agli artt. 3
bis e 5, è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di 20.000.000, da iscrivere in
termini di competenza e di cassa al cap. 5685 di nuova istituzione nel bilancio
preventivo regionale (Tit. 1 - sez. 10 - rubr. 49 - categ. 4), denominato:
"Interventi per iniziative, indagini, studi e ricerche in materia di
tutela dei consumatori".
5.
Per l'attività dello "Sportello del consumatore", è autorizzata per
l'anno 1996 la spesa di lire 40.000.000, da iscrivere in termini di competenza
e di cassa al capitolo di nuova istituzione 5702 del
bilancio
preventivo regionale (Tit. 1 - sez. 10 - rubr. 49 - categ. 5) denominato:
"Spese di funzionamento dello Sportello del consumatore". A tale
capitolo potranno affluire finanziamenti e contributi da parte di altre
Amministrazioni, Enti e Associazioni pubbliche e private.
6.
All'onere complessivo di lire 100.000.000 di cui ai precedenti commi 3), 4) e
5) si fa fronte quanto a lire 20.000.000 mediante pari riduzione, sia in
termini di competenza dell'esistente cap. 5680 e quanto a lire 40.000.000 con
lo stanziamento esistente al precedente cap. 5701.
7.
Per gli anni dal 1997 in poi la spesa di cui alla presente legge sarà
annualmente determinata con legge di bilancio a norma del secondo comma
dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. (11) (12).
(11)
Si omette il restante testo del comma 7 che apporta variazioni al bilancio
preventivo per il 1996, approvato con L.R. 13 maggio 1996, n. 10.
(12)
Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 14 novembre 1988, n. 44 e dall'art.
5, L.R. 12 luglio 1997, n. 17.
Art.
11
Norme
transitorie.
1.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla
costituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo ai sensi
dell'art. 2.
2.
La Consulta provvede all'approvazione del proprio regolamento entro 60 gg. dal
suo insediamento.
3.
Per l'esercizio finanziario 1987 le domande di concessione dei contributi di
cui al primo comma dell'art. 6, devono essere presentate entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.