L.R. 18 novembre 1987, n. 49 (1).

Nuove norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 23 novembre 1987, n 86.

 

Legge abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n. 28 art. 51.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La Regione in attuazione delle previsioni statutarie di cui agli artt. 17 e 22 ed in armonia con le previsioni del Piano urbanistico territoriale, detta norme per la tutela degli alberi e della flora spontanea umbra, ai fini della difesa dell'ambiente e del paesaggio.

 

 

Art. 2

Promozione di iniziative naturalistiche.

 

1. La Giunta regionale, d'intesa con gli Enti locali ed i Distretti scolastici, promuove ogni utile iniziativa per una migliore conoscenza, valorizzazione, conservazione e tutela della flora, anche mediante la istituzione di corsi di formazione professionale e di educazione naturalistica.

 

 

Art. 3

Piante sottoposte a tutela.

 

1. Nella allegata tabella «A» sono indicate le specie arboree delle quali è vietato l'abbattimento, il danneggiamento e lo spostamento di esemplari, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, quando costituiscano patrimonio di particolare valore naturalistico, ambientale o culturale della Regione, ai sensi del successivo art. 11, primo comma (2).

2. Chiunque danneggi piante appartenenti alle specie indicate nella tabella «A» è punito con la sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21 punto a).

3. La presente legge non si applica ai vivai, nonché alle colture arboree di tipo industriale impiantate artificialmente i cui proprietari o conduttori ne facciano preventiva denuncia all'Amministrazione competente per territorio, prevista al successivo art. 18 (3).

 

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.

(3) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'articolo unico, L.R. 15 gennaio 1998, n. 2.

 

 

Art. 4

Tutela delle aree boscate in zone non soggette a vincolo idrogeologico.

 

1. Le norme di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, si applicano alle aree boscate ricadenti in zone non soggette al vincolo idrogeologico.

 

 

Art. 5

Autorizzazione all'abbattimento e spostamento.

 

1. L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al primo comma del precedente articolo 3, possono essere autorizzati esclusivamente per consentire costruzioni edilizie e per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in attuazione di progetti ammessi a norma di legge, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, per razionali operazioni colturali, ovvero per compimento del ciclo vegetativo, per grave danneggiamento a causa di eventi calamitosi, per attacchi parassitari, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità, purché venga accertata l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative.

1-bis. L'abbattimento e lo spostamento delle piante, di cui al primo comma dell'art. 3, possono essere autorizzati, purché venga accertata l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative, esclusivamente per particolari esigenze colturali ovvero per compimento del ciclo vegetativo, per grave danneggiamento a causa di eventi calamitosi per attacchi parassitari, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità e incolumità (4).

2. La concessione dell'autorizzazione all'abbattimento e allo spostamento è subordinata al reimpianto di esemplari appartenenti a specie autoctone di cui alla tabella «A», secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso.

3. Il soggetto beneficiario dell'autorizzazione che non esegua il reimpianto, ai sensi del comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa di cui al successivo art. 21 lettera g). In tal caso l'Ente autorizzante provvede d'ufficio al reimpianto a spese dell'inadempiente.

 

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.

 

 

Art. 6

Specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela.

 

1. Nella allegata tabella «B» sono indicate le specie erbacee ed arbustive a diffusione naturale spontanea delle quali sono vietati la raccolta ed il commercio.

2. Chiunque asporti o danneggi le specie suddette è punito con la sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21 lettera d).

 

 

Art. 7

Autorizzazione alla raccolta ed al commercio di specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela.

 

1. Possono essere autorizzate la raccolta ed il commercio per scopi scientifici, didattici, farmaceutici ed officinali delle specie erbacee ed arbustive indicate nella tabella «B».

2. È consentita la raccolta di muschi fino ad 1 kg. giornaliero a persona. La raccolta di quantitativi superiori è soggetta ad autorizzazione, esclusivamente per le attività economiche del settore. La raccolta non potrà essere autorizzata in zone soggette a dissesto idrogeologico e comunque con pendenze superiori al 30 per cento nei boschi di nuova formazione, in quelli in corso di rinnovazione e nelle zone percorse da incendio (5).

3. Può essere autorizzata, inoltre, la estirpazione delle specie indicate, per costruzioni edilizie per opere di trasformazione e miglioramento fondiario, in attuazione di progetti ammessi a norma di legge, o per evitare il danneggiamento di opere esistenti nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità.

4. Può essere autorizzata la estirpazione o il taglio di rami delle specie protette, qualora ricadano in aree soggette ad usuali pratiche agro-silvo-pastorali (6).

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dagli Enti delegati, indicati all'art. 18 (7).

 

(5) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.

(6) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.

(7) In deroga al presente articolo vedi l'art. 7, L.R. 28 agosto 1995, n. 40.

 

 

Art. 8

Rimboschimento.

 

1. Nei rimboschimenti sono vietate la piantagione e la semina di specie arboree diverse da quelle indicate nell'allegata tabella «C».

2. I rimboschimenti con specie diverse possono essere realizzati previa autorizzazione della Giunta regionale, per l'attuazione di progetti sperimentali, se condotti da enti pubblici o da istituti di ricerca nel settore del legno.

 

 

Art. 9

Divieto di impianto.

 

1. Nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a 500 metri da aree boscate, è fatto divieto di introdurre specie arboree diverse da quelle previste nell'allegata tabella «C» (8).

 

(8) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.

 

 

Art. 10

Modifica delle tabelle.

 

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, è autorizzata ad apportare, con proprio atto deliberativo, modifiche alle tabelle allegate alla presente legge.

 

 

Art. 11

Censimento.

 

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il censimento delle specie arboree comprese nella tabella «A», che costituiscono patrimonio di particolare valore naturalistico, ambientale e culturale della Regione.

2. Il censimento è effettuato dalle Comunità montane, e nelle zone non classificate montane dai Comuni, sulla base dei seguenti criteri di individuazione e di valutazione per piante isolate, in piccoli gruppi o in filari, puri o misti:

a) soggetti di rilevante interesse estetico-morfologico per l'età e portamento, nonché di interesse scientifico per condizioni evolutive e genetiche e per elementi utili al miglioramento forestale;

b) soggetti di elevato interesse culturale, connessi ad eventi e manifestazioni di carattere storico, religioso e popolare;

c) soggetti facenti parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;

d) soggetti presenti in aree pubbliche e private quando compongono viali alberati, parchi, spazi urbani, luoghi di culto ed aree sorte a fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.

3. Gli elenchi delle piante censite possono essere integrati dalla Giunta regionale.

 

 

Art. 12

Realizzazione di strade di montagna.

 

1. Le strade di montagna, da costruirsi solo in caso di comprovata necessità economica, dovranno mantenersi il più possibile aderenti alla giacitura del terreno, limitando sia la larghezza della carreggiata sia i movimenti della terra, nonché ogni alterazione del crinale.

2. I progetti di opere stradali che comportino rilevanti movimenti di terra debbono indicare gli interventi per ricostituzione del manto vegetale, arbustivo o arboreo delle scarpate.

3. Nel caso di mancata esecuzione degli interventi di cui sopra l'Ente delegato vi provvede in via sostitutiva ed a spese dell'inadempiente (9).

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, gli Enti delegati si avvalgono dei competenti uffici tecnici regionali o del Corpo forestale dello Stato (10).

 

(9) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.

(10) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.

 

 

Art. 13

Prevenzione degli incendi.

 

1. Per quanto concerne prescrizioni e divieti volti alla prevenzione degli incendi, si fa rinvio all'art. 12 della legge regionale 4 agosto 1987, n. 37.

 

 

Art. 14

Rifiuti.

 

1. Per quanto concerne la raccolta, il deposito, lo scarico e lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza dei divieti, si fa rinvio al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ed alla legislazione regionale attuativa.

 

 

Art. 15

Divieto di circolazione.

 

1. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore sulle strade di montagna nonché sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, opportunamente tabellate, sui sentieri mulattieri, sui viali parafuoco non aventi caratteristiche essenziali di strade carrozzabili, nei prati e nei pascoli ed in tutti gli ambienti naturali di proprietà pubblica, di uso pubblico o aperti al pubblico, è consentita soltanto per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo e per accesso da parte degli abitanti ivi dimoranti, nonché da parte degli invalidi non deambulanti (11).

 

(11) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 4 aprile 1990, n. 11. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 6 e dall'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

 

 

Art. 16

Finanziamento delle iniziative a scopo naturalistico.

 

1. Per le finalità dell'art. 2 della presente legge, la Regione concede ad Associazioni, Organismi scolastici e ad Enti pubblici, contributi in conto capitale per iniziative di comprovata validità.

2. Le domande, corredate da una relazione ed un preventivo di spesa, devono essere presentate alla Giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno.

 

 

Art. 17

Norme di salvaguardia.

 

1. Fino a quando i soggetti competenti ai sensi del precedente art. 11, non abbiano provveduto ad effettuare il censimento, l'abbattimento degli esemplari appartenenti alle specie elencate nella tabella «A» può essere autorizzato dai Comuni esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità e con le modalità di cui al precedente articolo 5.

 

 

Art. 18

Delega.

 

1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni, di cui ai precedenti artt. 5, 7, 8, e 13 e le relative sanzioni amministrative di cui all'art. 21, sono delegate alle Comunità montane e, nelle zone non classificate montane, ai Comuni.

2. Le funzioni di cui al primo comma sono estese al rilascio delle autorizzazioni alla tabellazione di cui al precedente art. 15 (12).

 

(12) Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 4 aprile 1990, n. 11. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

 

 

Art. 19

Oneri per le funzioni delegate.

 

1. Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione.

2. A tal fine gli Enti delegati presentano entro il 31 marzo di ogni anno il preventivo di spesa in base al quale la Giunta regionale provvede al finanziamento (13).

3. Entro il 31 dicembre gli Enti medesimi rimettono alla Giunta regionale per l'approvazione, il consuntivo dell'attività svolta e delle spese sostenute con una relazione illustrativa degli interventi.

 

(13) Comma così modificato dall'art. 8, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.

 

 

Art. 20

Indirizzo e coordinamento.

 

1. L'indirizzo ed il coordinamento per l'esercizio delle funzioni delegate sono di competenza della Giunta regionale.

2. Qualora gli Enti delegati non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un termine, si sostituisce nell'adempimento degli atti (14).

 

(14) Comma così modificato con l'art. 8 della L.R. 4 aprile 1990, n. 11.

 

 

Art. 21

Sanzioni amministrative.

 

1. Le sanzioni amministrative per violazione delle norme della presente legge da irrogare con le modalità previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, sono così determinate:

a) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per il minimo diametro e da L. 500.000 a L. 5.000.000 per il massimo diametro, in caso di abbattimento o spostamento, per ciascun esemplare, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3, effettuato senza l'autorizzazione, prevista all'articolo 5, primo comma e secondo l'allegata tabella «D»;

b) da un minimo di lire 5.000 ad un massimo di lire 50.000 in caso di estirpazione o commercio, per ciascun esemplare delle specie erbacee ed arbustive di cui all'art. 6 e per ogni Kg. di muschio, effettuato senza le autorizzazioni previste all'art. 7 (15);

c) da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000, per ciascun esemplare, nell'ipotesi di impianto di specie diverse da quelle previste dall'art. 9;

d) da un minimo di L. 4.000 ad un massimo di L. 40.000 per ciascun esemplare, nell'ipotesi di danneggiamento previsto dall'art. 6, secondo comma;

e) da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ettaro in caso di rimboschimento effettuato senza l'autorizzazione prevista dall'art. 8, secondo comma;

f) da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in caso di inosservanza del divieto di cui all'art. 15;

g) da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000, per ciascun esemplare non reimpiantato, ai sensi del precedente art. 5 - terzo comma;

h) da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000 per le violazioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 13;

i) da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione di cui al primo comma dell'art. 13.

2. Nella ipotesi di cui alle lettere a), b), e d) (limitatamente alla raccolta) è disposta la confisca delle piante e delle specie arboree ed arbustive.

3. Nella ipotesi di cui alla lettera e) è disposta la rimessa in pristino entro un anno, della zona rimboschita senza autorizzazione a cura e spese del contravventore.

4. Qualora questi non adempia, provvede d'ufficio la Comunità montana competente per territorio o il Comune, con onere a carico del contravventore.

 

(15) Lettera così sostituita dall'art. 9, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.

 

 

Art. 22

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni.

 

1. I Comuni, per l'istruttoria dei provvedimenti autorizzativi, si avvalgono della collaborazione tecnica della Comunità montana e del Corpo forestale dello Stato.

 

 

Art. 23

Abrogazione.

 

1. Sono abrogati la legge regionale 11 agosto 1978, n. 40; l'art. 12 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53; l'articolo 27 del Reg. 8 giugno 1981, n. 1, modificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1 e l'articolo 29 della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21.

 

 

Art. 24

Finanziamento.

 

1. L'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'articolo 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità secondo le previsioni recate dai bilanci pluriennali della Regione.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste al precedente art. 18 restano acquisiti ai bilanci degli enti indicati al precedente art. 12, con vincolo di destinazione al cofinanziamento degli oneri di delega di cui all'art. 19.

 

 

Tabella A

 

PIANTE SOTTOPOSTE A TUTELA1)BagolaroCeltis australis2)CastagnoCastanea sativa3)Castagno giapponeseCastanea crenata4)CerroQuercus cerris5)Cipresso comuneCupressus sempervirens6)FaggioFagus sylvatica7)FarnettoQuercus frainetto8)FarniaQuercus robur - Quercus pedunculata9)IppocastanoAesculus hippocastanum10)LeccioQuercus ilex11)NoceJuglans regia12)Noce neroJuglans nigra13)Pioppo cipressinoPopulus nigra var. Italica p. pyramidalis14)Pino d'aleppoPinus halepensis15)Pino domesticoPinus pinea16)Pino marittimoPinus pinaster17)Platano occidentalePlatanus hybrida18)Platano orientalePlatanus orientalis19)RovereQuercus petrea - Quercus sessilis20)RoverellaQuercus pubescens - Quercus lanuginosa21)SugheraQuercus suber22)TassoTaxus baccata23)Tiglio nostraleTilia plathyphyllos24)Tiglio selvaticoTilia cordata25)Cedri di qualsiasi specie26)Abeti di qualsiasi specie27)Aceri di qualsiasi specie

 

 

Tabella B

 

SPECIE ERBACEE ED ARBUSTIVE SOTTOPOSTE A TUTELA1)Aconito gialloAconitum lamarckii2)AgrifoglioIlex aquifolium3)AlaternoRhamnus alaternus4)AnellinaCoronilla valentina5)Asfodelo gialloAsphodeline lutea6)Astro alpinoAster alpinus7)Bivonea di saviIonopsidium savianum8)Camedrio alpinoDryas octopetala9)Campanula di scheuchzerCampanula scheuchzeri10)Campanula di tanfaniCampanula tanfanii11)Campanula turchinaCampanula persicifolia12)Cerretta maggioreSerratula nudicaulis13)Dafne spatolataDaphne oleoides14)Efedra nebrodenseEphedra major15)Erba crociona, more di volpeParis quadrifolia16)Falso colchicoBulbocodium vernum17)Fior-cappuccio, aquilegiaAquilegia vulgaris18)Genepi neroArtemisia glacialis19)Genziana appenninicaGentiana dinarica20)Genziana maggioreGentiana lutea21)Genziana nivaleGentiana nivalis22)Genziana primaticciaGentiana verna23)Genzianella alataGentiana utricolosa24)Genzianella delle DolomitiGentianella anisodonta25)Genzianella napoletanaGentianella columnae26)Giglio di montagnaLilium martagon27)Giglio rossoLilium bulbiferum28)Ginepro neroJuniperus communis29)Ipocisto rossoCytinus ruber30)IssopoHyssopus officinalis31)LentiscoPistacia lentiscus32)Linaria alpinaLinaria alpina33)Lunaria odorosaLunaria rediviva34)Meleagride minoreFritillaria tenella35)Muschi di tutte le specie36)NarcisoNarcisus poeticus37)Ninfea biancaNymphaea alba38)Ninfea giallaNuphar luteu39)Ofridi di tutte le specieOphrys SP.P.40)Orecchia d'orsoPrimula auricula41)Orchidee di tutte le specieOrchis SP.P.42)Peonia femminaPaeonia officinalis43)Pulsatilla alpinaPulsatilla alpina44)PungitopoRuscus aculeatus45)Semprevivo aracnoideoSempervivum arachnoideum46)Stella alpinaLeontopodium njvale47)Tasso, albero della morteTaxus baccata48)Tulipano dei campiTulipa sylvestris

 

 

Tabella C

 

1)Abete biancoAbies alba2)Abete rossoPicea excelsa3)Abete grecoAbies cephalonica4)Abete odorosoPseudotsuga douglasii5)Acero di monteAcer pseudoplatanus6)Acero loppoAcer opalus7)Acero riccioAcer platanoides8)BagolaroCeltis australis9)CarpinellaCarpinus orientalis10)Carpino biancoCarpinus betulus11)Carpino neroOstrya carpinifolia12)CastagnoCastanea sativa13)Castagno

giapponeseCastanea crenata14)Cedro africanoCedrus atlantica15)Cedro dell'HimalajaCedrus deodara16)Cedro del LibanoCedrus libanotica17)CerroQuercus cerris18)Ciliegio selvaticoPrunus avium19)Cipresso comuneCupressus sempervirens20)FaggioFagus sylvatica21)FarnettoQuercus frainetto22)FarniaQuercus robur Quercus

pedunculata23)Frassino maggioreFraxinus excelsior24)LeccioQuercus ilex25)NoceJuglans regia26)Noce neroJuglans nigra27)Olmo montanoUlmus glabra28)Olmo siberianoUlmus punila29)Ontano biancoAlmus incana30)Ontano napoletanoAlmus cordata31)Ontano neroAlmus glutinosa32)OrnielloFraxinus ornus33)Pino bruzioPinus brutia34)Pino d'AleppoPinus halepensis35)Pino domesticoPinus pinea36)Pino insigne -

RadiataPinus insignis37)Pino marittimoPinus pinaster38)Pino neroPinus nigra39)Quercia rossaQuercus rubra40)RobiniaRobinia pseudoacacia41)RovereQuercus petraea42)RoverellaQuercus pubescens43)Tiglio nostraleTilia plathyphyllos44)Tiglio selvaticoTilia cordata

 

 

Tabella D

 

SANZIONIDiametro in cm.0 - 1011 - 3031 - 50oltre 50Sanzione per piantaMinimo100.000150.000200.000500.000Massimo1.000.0001.500.0002.000.0005.000.000