L.R.
18 novembre 1987, n. 49 (1).
Nuove
norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli
alberi e della flora spontanea.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 novembre 1987, n 86.
Legge
abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n.
28 art. 51.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione in attuazione delle previsioni statutarie di cui agli artt. 17 e 22
ed in armonia con le previsioni del Piano urbanistico territoriale, detta norme
per la tutela degli alberi e della flora spontanea umbra, ai fini della difesa
dell'ambiente e del paesaggio.
Art.
2
Promozione
di iniziative naturalistiche.
1.
La Giunta regionale, d'intesa con gli Enti locali ed i Distretti scolastici,
promuove ogni utile iniziativa per una migliore conoscenza, valorizzazione, conservazione
e tutela della flora, anche mediante la istituzione di corsi di formazione
professionale e di educazione naturalistica.
Art.
3
Piante
sottoposte a tutela.
1.
Nella allegata tabella «A» sono indicate le specie arboree delle quali è
vietato l'abbattimento, il danneggiamento e lo spostamento di esemplari, siano
essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, quando costituiscano
patrimonio di particolare valore naturalistico, ambientale o culturale della
Regione, ai sensi del successivo art. 11, primo comma (2).
2.
Chiunque danneggi piante appartenenti alle specie indicate nella tabella «A» è
punito con la sanzione amministrativa prevista al successivo art. 21 punto a).
3.
La presente legge non si applica ai vivai, nonché alle colture arboree di tipo
industriale impiantate artificialmente i cui proprietari o conduttori ne
facciano preventiva denuncia all'Amministrazione competente per territorio,
prevista al successivo art. 18 (3).
(2)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.
(3)
Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi l'articolo unico, L.R. 15 gennaio 1998, n. 2.
Art.
4
Tutela
delle aree boscate in zone non soggette a vincolo idrogeologico.
1.
Le norme di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, si applicano alle
aree boscate ricadenti in zone non soggette al vincolo idrogeologico.
Art.
5
Autorizzazione
all'abbattimento e spostamento.
1.
L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al primo comma del
precedente articolo 3, possono essere autorizzati esclusivamente per consentire
costruzioni edilizie e per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in
attuazione di progetti ammessi a norma di legge, per evitare il danneggiamento
di opere esistenti, per razionali operazioni colturali, ovvero per compimento
del ciclo vegetativo, per grave danneggiamento a causa di eventi calamitosi,
per attacchi parassitari, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità
o incolumità, purché venga accertata l'impossibilità di soluzioni tecniche
alternative.
1-bis.
L'abbattimento e lo spostamento delle piante, di cui al primo comma dell'art.
3, possono essere autorizzati, purché venga accertata l'impossibilità di
soluzioni tecniche alternative, esclusivamente per particolari esigenze
colturali ovvero per compimento del ciclo vegetativo, per grave danneggiamento
a causa di eventi calamitosi per attacchi parassitari, nonché per inderogabili
esigenze di pubblica utilità e incolumità (4).
2.
La concessione dell'autorizzazione all'abbattimento e allo spostamento è
subordinata al reimpianto di esemplari appartenenti a specie autoctone di cui
alla tabella «A», secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto
di autorizzazione stesso.
3.
Il soggetto beneficiario dell'autorizzazione che non esegua il reimpianto, ai
sensi del comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa di cui al
successivo art. 21 lettera g). In tal caso l'Ente autorizzante provvede
d'ufficio al reimpianto a spese dell'inadempiente.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.
Art.
6
Specie
erbacee ed arbustive sottoposte a tutela.
1.
Nella allegata tabella «B» sono indicate le specie erbacee ed arbustive a diffusione
naturale spontanea delle quali sono vietati la raccolta ed il commercio.
2.
Chiunque asporti o danneggi le specie suddette è punito con la sanzione
amministrativa prevista al successivo art. 21 lettera d).
Art.
7
Autorizzazione
alla raccolta ed al commercio di specie erbacee ed arbustive sottoposte a
tutela.
1.
Possono essere autorizzate la raccolta ed il commercio per scopi scientifici,
didattici, farmaceutici ed officinali delle specie erbacee ed arbustive
indicate nella tabella «B».
2.
È consentita la raccolta di muschi fino ad 1 kg. giornaliero a persona. La
raccolta di quantitativi superiori è soggetta ad autorizzazione, esclusivamente
per le attività economiche del settore. La raccolta non potrà essere
autorizzata in zone soggette a dissesto idrogeologico e comunque con pendenze
superiori al 30 per cento nei boschi di nuova formazione, in quelli in corso di
rinnovazione e nelle zone percorse da incendio (5).
3.
Può essere autorizzata, inoltre, la estirpazione delle specie indicate, per costruzioni
edilizie per opere di trasformazione e miglioramento fondiario, in attuazione
di progetti ammessi a norma di legge, o per evitare il danneggiamento di opere
esistenti nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità.
4.
Può essere autorizzata la estirpazione o il taglio di rami delle specie
protette, qualora ricadano in aree soggette ad usuali pratiche
agro-silvo-pastorali (6).
5.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dagli Enti
delegati, indicati all'art. 18 (7).
(5)
Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.
(6)
Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.
(7)
In deroga al presente articolo vedi l'art. 7, L.R. 28 agosto 1995, n. 40.
Art. 8
Rimboschimento.
1.
Nei rimboschimenti sono vietate la piantagione e la semina di specie arboree
diverse da quelle indicate nell'allegata tabella «C».
2.
I rimboschimenti con specie diverse possono essere realizzati previa
autorizzazione della Giunta regionale, per l'attuazione di progetti
sperimentali, se condotti da enti pubblici o da istituti di ricerca nel settore
del legno.
Art.
9
Divieto
di impianto.
1.
Nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a 500 metri da aree boscate,
è fatto divieto di introdurre specie arboree diverse da quelle previste
nell'allegata tabella «C» (8).
(8)
Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.
Art.
10
Modifica
delle tabelle.
1.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, è
autorizzata ad apportare, con proprio atto deliberativo, modifiche alle tabelle
allegate alla presente legge.
Art.
11
Censimento.
1.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
approva il censimento delle specie arboree comprese nella tabella «A», che
costituiscono patrimonio di particolare valore naturalistico, ambientale e
culturale della Regione.
2.
Il censimento è effettuato dalle Comunità montane, e nelle zone non classificate
montane dai Comuni, sulla base dei seguenti criteri di individuazione e di
valutazione per piante isolate, in piccoli gruppi o in filari, puri o misti:
a)
soggetti di rilevante interesse estetico-morfologico per l'età e portamento,
nonché di interesse scientifico per condizioni evolutive e genetiche e per
elementi utili al miglioramento forestale;
b)
soggetti di elevato interesse culturale, connessi ad eventi e manifestazioni di
carattere storico, religioso e popolare;
c)
soggetti facenti parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico
tradizionale;
d)
soggetti presenti in aree pubbliche e private quando compongono viali alberati,
parchi, spazi urbani, luoghi di culto ed aree sorte a fini ricreativi,
turistici e per il tempo libero.
3.
Gli elenchi delle piante censite possono essere integrati dalla Giunta
regionale.
Art.
12
Realizzazione
di strade di montagna.
1.
Le strade di montagna, da costruirsi solo in caso di comprovata necessità economica,
dovranno mantenersi il più possibile aderenti alla giacitura del terreno,
limitando sia la larghezza della carreggiata sia i movimenti della terra,
nonché ogni alterazione del crinale.
2.
I progetti di opere stradali che comportino rilevanti movimenti di terra
debbono indicare gli interventi per ricostituzione del manto vegetale,
arbustivo o arboreo delle scarpate.
3.
Nel caso di mancata esecuzione degli interventi di cui sopra l'Ente delegato vi
provvede in via sostitutiva ed a spese dell'inadempiente (9).
4.
Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, gli Enti delegati si
avvalgono dei competenti uffici tecnici regionali o del Corpo forestale dello
Stato (10).
(9)
Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.
(10)
Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.
Art.
13
Prevenzione
degli incendi.
1.
Per quanto concerne prescrizioni e divieti volti alla prevenzione degli
incendi, si fa rinvio all'art. 12 della legge regionale 4 agosto 1987, n. 37.
Art.
14
Rifiuti.
1.
Per quanto concerne la raccolta, il deposito, lo scarico e lo smaltimento dei
rifiuti, nonché l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza dei divieti, si
fa rinvio al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ed alla legislazione regionale
attuativa.
Art.
15
Divieto
di circolazione.
1.
La circolazione e la sosta dei veicoli a motore sulle strade di montagna nonché
sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, opportunamente
tabellate, sui sentieri mulattieri, sui viali parafuoco non aventi
caratteristiche essenziali di strade carrozzabili, nei prati e nei pascoli ed
in tutti gli ambienti naturali di proprietà pubblica, di uso pubblico o aperti
al pubblico, è consentita soltanto per esigenze di pubblica utilità, di
conduzione del fondo e per accesso da parte degli abitanti ivi dimoranti,
nonché da parte degli invalidi non deambulanti (11).
(11)
Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 4 aprile 1990, n. 11. Vedi,
anche, quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 6 e dall'art. 114,
L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
16
Finanziamento
delle iniziative a scopo naturalistico.
1.
Per le finalità dell'art. 2 della presente legge, la Regione concede ad Associazioni,
Organismi scolastici e ad Enti pubblici, contributi in conto capitale per
iniziative di comprovata validità.
2.
Le domande, corredate da una relazione ed un preventivo di spesa, devono essere
presentate alla Giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno.
Art.
17
Norme
di salvaguardia.
1.
Fino a quando i soggetti competenti ai sensi del precedente art. 11, non
abbiano provveduto ad effettuare il censimento, l'abbattimento degli esemplari
appartenenti alle specie elencate nella tabella «A» può essere autorizzato dai
Comuni esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o
incolumità e con le modalità di cui al precedente articolo 5.
Art.
18
Delega.
1.
Le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni, di cui
ai precedenti artt. 5, 7, 8, e 13 e le relative sanzioni amministrative di cui
all'art. 21, sono delegate alle Comunità montane e, nelle zone non classificate
montane, ai Comuni.
2.
Le funzioni di cui al primo comma sono estese al rilascio delle autorizzazioni
alla tabellazione di cui al precedente art. 15 (12).
(12)
Comma aggiunto dall'art. 7, L.R. 4 aprile 1990, n. 11. Vedi, anche, quanto
disposto dall'art. 114, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Art.
19
Oneri
per le funzioni delegate.
1.
Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della
Regione.
2.
A tal fine gli Enti delegati presentano entro il 31 marzo di ogni anno il
preventivo di spesa in base al quale la Giunta regionale provvede al
finanziamento (13).
3.
Entro il 31 dicembre gli Enti medesimi rimettono alla Giunta regionale per
l'approvazione, il consuntivo dell'attività svolta e delle spese sostenute con
una relazione illustrativa degli interventi.
(13)
Comma così modificato dall'art. 8, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.
Art.
20
Indirizzo
e coordinamento.
1.
L'indirizzo ed il coordinamento per l'esercizio delle funzioni delegate sono di
competenza della Giunta regionale.
2.
Qualora gli Enti delegati non adempiano all'espletamento delle funzioni loro
delegate, la Giunta regionale, sentiti gli stessi e previa fissazione di un
termine, si sostituisce nell'adempimento degli atti (14).
(14)
Comma così modificato con l'art. 8 della L.R. 4 aprile 1990, n. 11.
Art.
21
Sanzioni
amministrative.
1.
Le sanzioni amministrative per violazione delle norme della presente legge da
irrogare con le modalità previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15,
sono così determinate:
a)
da L. 100.000 a L. 1.000.000 per il minimo diametro e da L. 500.000 a L.
5.000.000 per il massimo diametro, in caso di abbattimento o spostamento, per
ciascun esemplare, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3, effettuato
senza l'autorizzazione, prevista all'articolo 5, primo comma e secondo
l'allegata tabella «D»;
b)
da un minimo di lire 5.000 ad un massimo di lire 50.000 in caso di estirpazione
o commercio, per ciascun esemplare delle specie erbacee ed arbustive di cui
all'art. 6 e per ogni Kg. di muschio, effettuato senza le autorizzazioni
previste all'art. 7 (15);
c)
da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000, per ciascun esemplare,
nell'ipotesi di impianto di specie diverse da quelle previste dall'art. 9;
d)
da un minimo di L. 4.000 ad un massimo di L. 40.000 per ciascun esemplare,
nell'ipotesi di danneggiamento previsto dall'art. 6, secondo comma;
e)
da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ettaro in caso di
rimboschimento effettuato senza l'autorizzazione prevista dall'art. 8, secondo
comma;
f)
da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in caso di
inosservanza del divieto di cui all'art. 15;
g)
da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000, per ciascun esemplare
non reimpiantato, ai sensi del precedente art. 5 - terzo comma;
h)
da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000 per le violazioni di cui
al secondo e terzo comma dell'articolo 13;
i)
da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione di
cui al primo comma dell'art. 13.
2.
Nella ipotesi di cui alle lettere a), b), e d) (limitatamente alla raccolta) è
disposta la confisca delle piante e delle specie arboree ed arbustive.
3.
Nella ipotesi di cui alla lettera e) è disposta la rimessa in pristino entro un
anno, della zona rimboschita senza autorizzazione a cura e spese del
contravventore.
4.
Qualora questi non adempia, provvede d'ufficio la Comunità montana competente
per territorio o il Comune, con onere a carico del contravventore.
(15)
Lettera così sostituita dall'art. 9, L.R. 4 aprile 1990, n. 11.
Art.
22
Procedure
per il rilascio delle autorizzazioni.
1.
I Comuni, per l'istruttoria dei provvedimenti autorizzativi, si avvalgono della
collaborazione tecnica della Comunità montana e del Corpo forestale dello
Stato.
Art.
23
Abrogazione.
1.
Sono abrogati la legge regionale 11 agosto 1978, n. 40; l'art. 12 della legge
regionale 2 settembre 1974, n. 53; l'articolo 27 del Reg. 8 giugno 1981, n. 1,
modificato dal Reg. 20 giugno 1983, n. 1 e l'articolo 29 della legge regionale
3 giugno 1986, n. 21.
Art.
24
Finanziamento.
1.
L'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma
dell'articolo 5, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge
regionale di contabilità secondo le previsioni recate dai bilanci pluriennali
della Regione.
2.
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste al precedente
art. 18 restano acquisiti ai bilanci degli enti indicati al precedente art. 12,
con vincolo di destinazione al cofinanziamento degli oneri di delega di cui
all'art. 19.
Tabella
A
PIANTE
SOTTOPOSTE A TUTELA1)BagolaroCeltis australis2)CastagnoCastanea
sativa3)Castagno giapponeseCastanea crenata4)CerroQuercus cerris5)Cipresso
comuneCupressus sempervirens6)FaggioFagus sylvatica7)FarnettoQuercus
frainetto8)FarniaQuercus robur - Quercus pedunculata9)IppocastanoAesculus hippocastanum10)LeccioQuercus
ilex11)NoceJuglans regia12)Noce neroJuglans nigra13)Pioppo cipressinoPopulus
nigra var. Italica p. pyramidalis14)Pino d'aleppoPinus halepensis15)Pino
domesticoPinus pinea16)Pino marittimoPinus pinaster17)Platano occidentalePlatanus
hybrida18)Platano orientalePlatanus orientalis19)RovereQuercus petrea - Quercus
sessilis20)RoverellaQuercus pubescens - Quercus lanuginosa21)SugheraQuercus
suber22)TassoTaxus baccata23)Tiglio nostraleTilia plathyphyllos24)Tiglio
selvaticoTilia cordata25)Cedri di qualsiasi specie26)Abeti di qualsiasi
specie27)Aceri di qualsiasi specie
Tabella
B
SPECIE
ERBACEE ED ARBUSTIVE SOTTOPOSTE A TUTELA1)Aconito gialloAconitum
lamarckii2)AgrifoglioIlex aquifolium3)AlaternoRhamnus alaternus4)AnellinaCoronilla
valentina5)Asfodelo gialloAsphodeline lutea6)Astro alpinoAster alpinus7)Bivonea
di saviIonopsidium savianum8)Camedrio alpinoDryas octopetala9)Campanula di
scheuchzerCampanula scheuchzeri10)Campanula di tanfaniCampanula tanfanii11)Campanula
turchinaCampanula persicifolia12)Cerretta maggioreSerratula nudicaulis13)Dafne
spatolataDaphne oleoides14)Efedra nebrodenseEphedra major15)Erba crociona, more
di volpeParis quadrifolia16)Falso colchicoBulbocodium vernum17)Fior-cappuccio,
aquilegiaAquilegia vulgaris18)Genepi neroArtemisia glacialis19)Genziana
appenninicaGentiana dinarica20)Genziana maggioreGentiana lutea21)Genziana
nivaleGentiana nivalis22)Genziana primaticciaGentiana verna23)Genzianella
alataGentiana utricolosa24)Genzianella delle DolomitiGentianella
anisodonta25)Genzianella napoletanaGentianella columnae26)Giglio di
montagnaLilium martagon27)Giglio rossoLilium bulbiferum28)Ginepro neroJuniperus
communis29)Ipocisto rossoCytinus ruber30)IssopoHyssopus
officinalis31)LentiscoPistacia lentiscus32)Linaria alpinaLinaria
alpina33)Lunaria odorosaLunaria rediviva34)Meleagride minoreFritillaria
tenella35)Muschi di tutte le specie36)NarcisoNarcisus poeticus37)Ninfea
biancaNymphaea alba38)Ninfea giallaNuphar luteu39)Ofridi di tutte le specieOphrys
SP.P.40)Orecchia d'orsoPrimula auricula41)Orchidee di tutte le specieOrchis
SP.P.42)Peonia femminaPaeonia officinalis43)Pulsatilla alpinaPulsatilla
alpina44)PungitopoRuscus aculeatus45)Semprevivo aracnoideoSempervivum
arachnoideum46)Stella alpinaLeontopodium njvale47)Tasso, albero della
morteTaxus baccata48)Tulipano dei campiTulipa sylvestris
Tabella
C
1)Abete
biancoAbies alba2)Abete rossoPicea excelsa3)Abete grecoAbies cephalonica4)Abete
odorosoPseudotsuga douglasii5)Acero di monteAcer pseudoplatanus6)Acero
loppoAcer opalus7)Acero riccioAcer platanoides8)BagolaroCeltis
australis9)CarpinellaCarpinus orientalis10)Carpino biancoCarpinus
betulus11)Carpino neroOstrya carpinifolia12)CastagnoCastanea sativa13)Castagno
giapponeseCastanea
crenata14)Cedro africanoCedrus atlantica15)Cedro dell'HimalajaCedrus
deodara16)Cedro del LibanoCedrus libanotica17)CerroQuercus cerris18)Ciliegio
selvaticoPrunus avium19)Cipresso comuneCupressus sempervirens20)FaggioFagus
sylvatica21)FarnettoQuercus frainetto22)FarniaQuercus robur Quercus
pedunculata23)Frassino
maggioreFraxinus excelsior24)LeccioQuercus ilex25)NoceJuglans regia26)Noce
neroJuglans nigra27)Olmo montanoUlmus glabra28)Olmo siberianoUlmus
punila29)Ontano biancoAlmus incana30)Ontano napoletanoAlmus cordata31)Ontano
neroAlmus glutinosa32)OrnielloFraxinus ornus33)Pino bruzioPinus brutia34)Pino
d'AleppoPinus halepensis35)Pino domesticoPinus pinea36)Pino insigne -
RadiataPinus
insignis37)Pino marittimoPinus pinaster38)Pino neroPinus nigra39)Quercia
rossaQuercus rubra40)RobiniaRobinia pseudoacacia41)RovereQuercus
petraea42)RoverellaQuercus pubescens43)Tiglio nostraleTilia
plathyphyllos44)Tiglio selvaticoTilia cordata
Tabella
D
SANZIONIDiametro
in cm.0 - 1011 - 3031 - 50oltre 50Sanzione per piantaMinimo100.000150.000200.000500.000Massimo1.000.0001.500.0002.000.0005.000.000