L.R. 18 novembre 1987, n. 50 (1).

Soppressione dell'Opera Universitaria dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Perugia.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 23 novembre 1987, n.86.

 

 

Art. 1

 

1. L'Opera universitaria dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Perugia č soppressa dal 1° luglio 1987.

2. Dalla stessa data la Regione succede nella proprietą dei beni mobili e immobili e nelle titolaritą dei rapporti attivi e passivi della medesima.

3. Il personale di ruolo della predetta Opera č trasferito alla Regione ed č inquadrato nel ruolo unico regionale con decorrenza dalla data di cui al precedente comma 1 e in conformitą ai criteri stabiliti dalla legge regionale 23 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Art. 2

 

1. Le funzioni dell'Opera universitaria dell'ISEF di Perugia sono affidate all'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, al quale č assegnato il personale addetto alle predette funzioni alla data della soppressione.

2. I beni mobili e immobili di cui al comma 2 dell'art. 1 sono assegnati in comodato all'ERSU.

 

 

Art. 3

 

1. Sono estesi agli studenti gią assistiti dalla soppressa Opera universitaria dell'ISEF di Perugia le provvidenze e i servizi di cui alla legge regionale 1° settembre 1981, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

Art. 4

 

1. Per l'attuazione della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) L. 85.000.000 per il solo anno 1987, da iscrivere al bilancio preventivo regionale dell'esercizio in corso, al cap. 900 di nuova istituzione (sez. 6, rubr. 10, cat. 4, sett. 4, tipo 1.1) denominato: «Fondo per il pagamento di passivitą allocate alla Regione dell'Umbria in seguito allo scioglimento dell'Opera universitaria dell'Istituto superiore di educazione fisica»;

b) L. 20.000.000 annue, a partire dal 1987, per l'espletamento delle funzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, con corrispondente aumento della previsione iscritta al cap. 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e con applicazione, a partire dal 1988, dell'incremento previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66, come modificato con l'art. 9 della legge regionale 22 agosto 1986, n. 40.

2.  (2).

3. Alla maggiore spesa per gli anni dal 1988 in poi si fa fronte con il prevedibile incremento della previsione di cui allo stesso cap. 2970 dell'entrata.

4.  (3).

 

 

 

(2) Il comma che si omette apporta variazioni al bilancio di previsione per il 1987, approvato con L.R. 26 marzo 1987, n. 18.

(3) Il comma che si omette apporta variazioni al bilancio pluriennale 1987/1989, approvato con L.R. 26 marzo 1987, n. 18.