L.R.
18 novembre 1987, n. 50 (1).
Soppressione
dell'Opera Universitaria dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di
Perugia.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 novembre 1987, n.86.
Art.
1
1.
L'Opera universitaria dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di
Perugia č soppressa dal 1° luglio 1987.
2.
Dalla stessa data la Regione succede nella proprietą dei beni mobili e immobili
e nelle titolaritą dei rapporti attivi e passivi della medesima.
3.
Il personale di ruolo della predetta Opera č trasferito alla Regione ed č
inquadrato nel ruolo unico regionale con decorrenza dalla data di cui al
precedente comma 1 e in conformitą ai criteri stabiliti dalla legge regionale
23 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni.
Art.
2
1.
Le funzioni dell'Opera universitaria dell'ISEF di Perugia sono affidate
all'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio
universitario, al quale č assegnato il personale addetto alle predette funzioni
alla data della soppressione.
2.
I beni mobili e immobili di cui al comma 2 dell'art. 1 sono assegnati in
comodato all'ERSU.
Art.
3
1.
Sono estesi agli studenti gią assistiti dalla soppressa Opera universitaria
dell'ISEF di Perugia le provvidenze e i servizi di cui alla legge regionale 1°
settembre 1981, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni.
Art.
4
1.
Per l'attuazione della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni
di spesa:
a)
L. 85.000.000 per il solo anno 1987, da iscrivere al bilancio preventivo
regionale dell'esercizio in corso, al cap. 900 di nuova istituzione (sez. 6,
rubr. 10, cat. 4, sett. 4, tipo 1.1) denominato: «Fondo per il pagamento di
passivitą allocate alla Regione dell'Umbria in seguito allo scioglimento
dell'Opera universitaria dell'Istituto superiore di educazione fisica»;
b)
L. 20.000.000 annue, a partire dal 1987, per l'espletamento delle funzioni di
cui ai precedenti articoli 2 e 3, con corrispondente aumento della previsione
iscritta al cap. 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale e con applicazione, a partire dal 1988, dell'incremento previsto
dall'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale 1° settembre 1981, n.
66, come modificato con l'art. 9 della legge regionale 22 agosto 1986, n. 40.
2. (2).
3.
Alla maggiore spesa per gli anni dal 1988 in poi si fa fronte con il
prevedibile incremento della previsione di cui allo stesso cap. 2970
dell'entrata.
4. (3).
(2)
Il comma che si omette apporta variazioni al bilancio di previsione per il
1987, approvato con L.R. 26 marzo 1987, n. 18.
(3)
Il comma che si omette apporta variazioni al bilancio pluriennale 1987/1989,
approvato con L.R. 26 marzo 1987, n. 18.