Reg. 24 agosto 1987, n. 45 (1).

Norme integrative e di attuazione, procedure di controllo e di autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi.

 

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 30 settembre 1987, n 72 S.O.

 

Regolamento abrogato con L.R. 31 luglio 2002, n. 14 art. 20.

 

 

Capo I - Disposizioni comuni

 

Art. 1

Definizioni.

 

1.1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione delle attività inerenti lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi, di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché le relative procedure di controllo e di autorizzazione.

1.2. Nel seguito del presente regolamento saranno adottate le abbreviazioni sotto indicate:

- DCIM/84 - Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive integrazioni e modificazioni.

- D.G.R. n. 1442/1984 - Delib.G.R. 20 marzo 1984, n. 1442.

- D.P.R. n. 915/1982 - Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

- R.T.N. - Rifiuti tossici e nocivi.

- Settore igiene e prevenzione - Settore di igiene e prevenzione dell'ambiente di vita e di lavoro dell'ufficio di direzione dell'U.L.S.S.

- Ufficio difesa del suolo - Ufficio difesa del suolo, dell'ambiente naturale e delle infrastrutture dell'Area operativa ambiente e infrastrutture della Giunta regionale.

 

 

Art. 2

Obblighi inerenti le attività relative allo smaltimento.

 

2.1. I produttori di rifiuti speciali e di R.T.N. sono tenuti a provvedere a proprie spese allo smaltimento di detti rifiuti in una delle forme sotto indicate:

a) direttamente;

b) attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione;

c) mediante il conferimento ai soggetti, pure autorizzati dalla Regione, che gestiscono il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

2.2. I Comuni sono tenuti a provvedere direttamente, o attraverso la partecipazione ad appositi consorzi, allo smaltimento dei residui dell'attività di trattamento dei rifiuti, come pure dei residui derivanti dalla depurazione degli effluenti, nel caso gli stessi abbiano origine dal trattamento di acque di scarico urbane, o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

2.3. Nella localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei R.T.N. debbono essere seguite le prescrizioni di cui all'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

 

 

Art. 3

Non applicabilità delle disposizioni relative allo smaltimento.

 

3.1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai tipi di rifiuti sottoelencati:

a) liquami o fanghi non tossici né nocivi derivanti da cicli di lavorazione o da impianti di depurazione, disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni;

b) rifiuti radioattivi, disciplinati dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive integrazioni e modificazioni;

c) rifiuti provenienti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;

d) carogne, nonché materie fecali ed altre sostanze utilizzate nelle attività agricole;

e) esplosivi.

 

 

Art. 4

Vigilanza e provvedimenti contingibili e urgenti.

 

4.1. La vigilanza sullo smaltimento dei rifiuti speciali e dei R.T.N. è attribuita alle Province, fatte salve le competenze dei sindaci, quali autorità sanitarie locali.

4.2. Le strutture operative attraverso le quali è esercitata la vigilanza sono rappresentate dai settori igiene e prevenzione delle U.L.S.S. e dai laboratori e servizi del Presidio multizonale di prevenzione, a norma di quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R. n. 915/1982 e dal capo II della legge regionale 14 maggio 1982, n. 24.

4.3. Il Presidente dell'Amministrazione provinciale, in caso di urgenza, può avvalersi direttamente dei settori igiene e prevenzione dell'U.L.S.S. nonché dei laboratori e servizi del Presidio multizonale di prevenzione, dandone tempestiva notizia ai presidenti delle U.L.S.S. interessate.

4.4. Nel caso si renda necessaria l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica si applicheranno le disposizioni i cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e agli artt. 3, 4 e 7 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 24.

4.5. I mezzi e gli impianti adibiti alle attività inerenti lo smaltimento, soggette ad autorizzazione regionale o comunale a norma del presente regolamento, debbono essere ispezionati almeno due volte all'anno; in occasione delle ispezioni agli impianti di stoccaggio definitivo debbono essere effettuati i campionamenti e le analisi previsti al paragrafo 6 della DCIM/84.

4.6. I risultati delle ispezioni e delle analisi, da chiunque effettuati, debbono essere trasmessi alla Amministrazione provinciale, che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, inoltrerà alla Giunta regionale una relazione sulla attività di vigilanza esercitata nell'anno precedente.

4.7. Nel caso che nell'azione di vigilanza e controllo vengano riscontrate violazioni alle norme vigenti, ivi compreso il presente regolamento, o modificazioni della sussistenza dei requisiti in base ai quali erano stati emessi i provvedimenti di autorizzazione ai sensi dei successivi capi II, III e IV, o violazione agli obblighi imposti dalle autorizzazioni stesse, fatti salvi gli obblighi di denuncia all'autorità giudiziaria, le Amministrazioni provinciali sono tenute ad informarne la Giunta regionale.

4.8. La Giunta regionale, in dipendenza della gravità delle infrazioni riscontrate e della loro pericolosità per la salute pubblica e per l'integrità dell'ambiente, provvede:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale debbono essere eliminate le irregolarità;

- alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;

- alla revoca delle autorizzazioni concesse.

 

 

Capo II - Rifiuti speciali

 

Art. 5

Definizione.

 

5.1. Per rifiuti speciali si intendono gli oggetti e le sostanze solide o semisolide destinate all'abbandono, provenienti da attività umane, non assimilabili per qualità o per quantità ai rifiuti urbani, e che non contengono sostanze tossiche né nocive.

5.2. L'assimilabilità ai rifiuti urbani è stabilita a norma dell'art. 4, lett. e) del D.P.R. n. 915/1982, utilizzando i criteri di cui ai paragrafi 1.1, 1.1.1 e 1.1.2 della DCIM/84.

5.3. La presenza nei rifiuti di sostanze tossiche e nocive in quantità o in concentrazioni superiori ai valori limite che non consentono ai rifiuti stessi di essere classificati come speciali, è stabilita utilizzando i criteri di cui al paragrafo 1.2 della DCIM/84.

5.4. Per ciò che concerne lo smaltimento dei rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini non assimilabili a quelli urbani ai sensi del paragrafo 1.1 della DCIM/84, si rinvia alle disposizioni di cui al capo III del presente regolamento.

 

 

Art. 6

Classificazione.

 

6.1. I rifiuti speciali non sanitari ai fini dello smaltimento vengono classificati nei seguenti gruppi:

a) materiali provenienti da demolizioni, costruzioni, scavi;

b) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

c) macchinari ed attrezzature deteriorati ed obsoleti;

d) residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e residui derivanti dalla depurazione degli effluenti;

e) altri rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che non siano assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dei paragrafi 1.1, 1.1.2 e 1.1.3 della DCIM/84;

f) ceneri derivanti dall'utilizzazione di combustibili fossili in impianti per la produzione di energia, non classificabili tra i rifiuti tossici e nocivi a norma del terzo comma dell'art. 5.

 

 

Art. 7

Autorizzazioni regionali.

 

7.1. L'esercizio delle varie fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali è soggetto ad autorizzazione da parte della Giunta regionale.

L'autorizzazione riguarda:

a) la raccolta ed il trasporto dei rifiuti per conto di terzi;

b) lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti all'esterno degli impianti nei quali sono prodotti;

c) il trattamento dei rifiuti, inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi;

d) lo stoccaggio definitivo, ivi compreso quello realizzato in discarica, in conformità alle previsioni di cui al paragrafo 4.2 della DCIM/84.

7.2. L'obbligo dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto non sussiste per le seguenti categorie di rifiuti speciali:

a) materiali provenienti da demolizioni, costruzioni, scavi;

b) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

c) macchinari ed attrezzature deteriorati ed obsoleti;

d) altre categorie di rifiuti speciali individuati per tipologia e quantità dalla Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio tecnico regionale per la sanità.

7.3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio tecnico regionale per la sanità, o su proposta del medesimo, può estendere l'obbligo della autorizzazione alla raccolta, al trasporto ed allo stoccaggio provvisorio di particolari categorie di rifiuti speciali in deroga alle previsioni di cui al precedente comma, qualora per loro natura, quantità o concentrazione delle sostanze che contengono, o dalle quali sono contaminati, possano risultare pericolosi, anche potenzialmente, per la salubrità ambientale.

7.4. Per la assunzione della deliberazione di cui al precedente comma i soggetti pubblici e privati possono presentare le proprie osservazioni alla Giunta regionale che stabilisce, con lo stesso atto, termini e modalità della presentazione.

7.5. Nei casi di reimpiego per la realizzazione di rilevati e di colmate per opere civili delle seguenti categorie:

a) materiali provenienti da demolizioni, costruzioni, scavi;

b) rifiuti inerti, quali sfridi dei materiali da costruzione e materiali ceramici cotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione;

c) ceneri derivanti dall'utilizzazione di combustibili fossili in impianti per la produzione di energia, non classificabili tra i rifiuti tossici e nocivi a norma del terzo comma dell'art. 5; valgono le disposizioni di cui al successivo art. 8, comma 3.

7.6. Le domande di autorizzazione debbono essere corredate, per ogni separata classe di rifiuti speciali omogenea per composizione chimica e tipologia, della seguente documentazione:

a) scheda descrittiva del rifiuto da smaltire, conforme al modello di cui all'allegato n. 1;

b) indicazione della quantità massima di rifiuti speciali che eventualmente si intende stoccare provvisoriamente e del tempo massimo di stoccaggio provvisorio per singola partita;

c) mappa catastale aggiornata in scala 1:2000, con l'indicazione delle particelle sulle quali insiste l'impianto;

d) caratteristiche dei sistemi di confinamento che si intendono adottare nella raccolta, nello stoccaggio e nel trattamento, con specifico riferimento, per ciò che concerne l'attivazione di discariche, a come si intende provvedere all'osservanza delle prescrizioni previste per le singole fattispecie dal paragrafo 4.2 della DCIM/84;

e) destinazione finale di ogni singola classe di rifiuti omogenei per composizione chimica e tipologia, che s'intendono raccogliere, trasportare, stoccare, o trattare;

f) planimetria generale dell'impianto in scala non inferiore a 1:500, con disegni dell'impianto in planimetria e sezione, in scala non inferiore a 1:100 e particolari in scala non inferiore a 1:50;

g) computo metrico estimativo dei costi da sostenere per lo smaltimento definitivo dei rifiuti accumulati e per il ripristino ambientale, in caso di sospensione dell'esercizio dell'autorizzazione eventualmente concessa.

7.7. Ove si configurino particolari situazioni di rischio la Giunta regionale può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla predisposizione, da parte dell'ente o dell'impresa richiedente di un adeguato regolamento interno, relativo alle cautele da seguire nella gestione di dette attività.

7.8. Nel caso l'autorizzazione si riferisca al trasporto di rifiuti speciali vanno intesi come impianto per le finalità di cui alle lett. c) ed f) del precedente comma terzo, gli spazi e i locali nei quali ordinariamente sostano i mezzi di trasporto quando non sono in uso.

7.9. La documentazione di cui ai precedenti commi del presente articolo deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o dell'impresa che richiede l'autorizzazione nonché dal direttore responsabile tecnico, ove esistente.

7.10. La Giunta regionale, ai fini della concessione dell'autorizzazione a gestire impianti di trattamento di rifiuti speciali, può richiedere all'ente o all'impresa interessati che venga nominato un direttore responsabile tecnico, dotato di adeguate professionalità, per quegli impianti che possano realizzare

particolari situazioni di rischio per gli addetti, la popolazione o l'ambiente, a causa della natura o della quantità dei rifiuti trattati, o delle tecnologie usate.

7.11. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione è effettuata a cura dell'Ufficio difesa del suolo, che, per gli accertamenti che si rendessero eventualmente necessari, potrà avvalersi della collaborazione di esperti, dipendenti dalle Amministrazioni provinciali e comunali, di tecnici delle U.L.S.S. competenti per territorio e di componenti del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 15 della legge regionale approvata con Delib.C.R. 22 luglio 1987, n. 530 (2). Tale Comitato deve essere chiamato ad esprimere parere ai fini dell'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo.

7.12. L'impresa o l'ente che intende ottenere l'autorizzazione all'esercizio di impianti per il trattamento dei rifiuti speciali, può chiedere alla Giunta regionale un parere preliminare di massima dei relativi progetti ed elaborati tecnici.

7.13. Il rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti speciali è subordinato in ogni caso al rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti normative statali e regionali, e in particolare del D.P.R. n. 915/1982, della DCIM/84, nonché alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle indicazioni del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

7.14. Copia integrale delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti speciali, contestualmente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, sarà trasmessa al Presidente dell'Amministrazione provinciale, al sindaco, al Presidente ed al responsabile del settore igiene e prevenzione dell'U.L.S.S.,

competenti per territorio.

7.15. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a curare che copia del provvedimento autorizzativo e della documentazione allo stesso allegata, o alla quale in detto provvedimento venga fatto riferimento sia custodita a bordo dei veicoli utilizzati, nel caso si tratti di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, ovvero nei luoghi quali i rifiuti speciali stessi vengono trattati o stoccati, in modo da potere essere esibiti in ogni momento al personale addetto alla vigilanza e al controllo.

 

(2) Trattasi della legge regionale 24 agosto 1987, n. 44.

 

 

Art. 8

Autorizzazioni e regolamentazioni comunali.

 

8.1. La realizzazione e la gestione di:

a) centri per la raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili;

b) centri per la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili e per il recupero di loro parti a cura di soggetti diversi dai Comuni o a cura di Consorzi comprendenti i Comuni, è subordinata al rilascio di licenze comunali concesse dal sindaco, sentito il responsabile del settore igiene e prevenzione dell'U.L.S.S. competente per territorio, nel rispetto delle prescrizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 915/1982.

8.2. I requisiti per la realizzazione dei centri specificati al precedente comma da chiunque attivati, nonché le norme atte ad assicurarne la corretta gestione, sono fissati nel regolamento di igiene di cui all'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 24.

8.3. Le attività di cui al comma cinque del precedente art. 7 sono subordinate al rilascio delle autorizzazioni comunali previste dall'art. 7, comma secondo e terzo della legge 25 marzo 1982, n. 94 e delle altre leggi vigenti in materia urbanistica, nonché al rispetto delle necessarie cautele per la salvaguardia della salubrità ambientale.

 

 

Art. 9

Raccolta e trasporto.

 

9.1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sociali debbono essere effettuati adottando mezzi tecnici e modalità atti a garantire la protezione dei rifiuti stessi dagli agenti atmosferici, nonché ad evitare la loro dispersione nell'ambiente e l'emanazione di esalazioni moleste.

9.2. I veicoli destinati al trasporto, debbono essere dotati di attrezzature atte ad assicurare il confinamento, la raccolta, o l'innocuizzazione dei rifiuti, in caso di una loro accidentale dispersione nell'ambiente.

9.3. I veicoli e i contenitori destinati alla raccolta e al trasporto dei rifiuti speciali, come pure l'area o il locale nel quale stazionano fuori servizio, debbono essere dotati di mezzi per assicurarne la bonifica, nei casi in cui questa si riveli necessaria in dipendenza della natura dei rifiuti sociali raccolti o trasportati.

9.4. Il detentore dei rifiuti speciali destinati ad essere trasportati, previa autorizzazione, verso impianti di stoccaggio o di trattamento deve provvedere alla redazione in triplice esemplare di un formulario di identificazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 2.

9.5. La prima copia del formulario di identificazione sarà conservata dall'originario detentore dei rifiuti; le altre due accompagneranno i rifiuti stessi durante il trasporto.

9.6. A recapito avvenuto il destinatario tratterrà la seconda copia, sottoscritta dal vettore, mentre la terza sarà restituita allo stesso, munita della firma per ricevuta del destinatario.

9.7. La documentazione sopra indicata deve essere conservata per almeno un quinquennio; in caso di cessazione dell'attività deve essere consegnata alla Amministrazione provinciale.

 

 

Art. 10

Stoccaggio provvisorio.

 

10.1. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali consentito all'interno degli insediamenti nei quali vengono prodotti, purché si tratti di sostanze non putrescibili, e a condizione che siano poste in essere adeguate cautele atte ad evitare l'emanazione di esalazioni moleste, ovvero situazioni di pericolo o danno per la salute delle persone o per l'integrità dell'ambiente.

10.2. Di norma lo stoccaggio provvisorio deve essere realizzato separatamente per classi di prodotti omogenei per composizione chimica e per tipologia, al fine di consentirne un eventuale recupero, riutilizzazione, rigenerazione o riciclo, e comunque per favorirne il corretto smaltimento definitivo.

10.3. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali in luogo diverso dall'insediamento nel quale vengono prodotti può essere consentito solo nei casi nei quali il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti preveda la realizzazione di stazioni di trasferimento e/o impianti di stoccaggio provvisorio, in funzione del successivo avvio dei rifiuti stessi al trattamento o allo stoccaggio definitivo.

10.4. Per le stazioni e per gli impianti di cui al comma precedente debbono essere adottate, in quanto applicabili, le caratteristiche costruttive e le modalità di esercizio previste per gli impianti di stoccaggio definitivo, di cui al successivo articolo.

10.5. Il provvedimento con il quale vengono autorizzati gli impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali fissa, per ogni singola classe di prodotti omogenei per composizione chimica e per tipologia, i quantitativi massimi che possono essere detenuti e il tempo massimo di detenzione.

10.6. Il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio può essere subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria a cauzione delle eventuali spese per lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino ambientale.

 

 

Art. 11

Trattamento.

 

11.1. Per trattamento dei rifiuti speciali si intende l'insieme delle operazioni necessarie a consentirne il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo o l'innocuizzazione.

11.2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 7, commi primo e secondo la documentazione richiesta nello stesso articolo deve essere integrata con le seguenti specificazioni:

a) dettagliata relazione tecnica illustrativa dei procedimenti che si intendono seguire nel trattamento, corredata da disegni schematici, in scala non inferiore a 1:100, con particolari in scala non inferiore a 1:50;

b) indicazione della periodicità e delle modalità per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione;

c) come si intende provvedere alla depurazione degli scarichi idrici e di quelli in atmosfera;

d) descrizione delle principali caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche e merceologiche dei prodotti finali.

11.3. Per la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti debbono essere seguiti i criteri e le norme tecniche generali specificati al paragrafo 3 della DCIM/84.

11.4. Il rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei rifiuti speciali può essere subordinato in presenza di eventuali rischi ambientali, alla presentazione di una garanzia fidejussoria a cauzione delle eventuali spese per lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino ambientale.

 

 

Art. 12

Stoccaggio definitivo.

 

12.1. Per stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali si intendono le operazioni di ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo dei rifiuti stessi.

12.2. Nello stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali deve essere evitata ogni possibilità di danno o pericolo per la salute dell'uomo ed ogni rischio di inquinamento dell'ambiente. Debbono essere altresì salvaguardate la fauna e la flora e deve essere preservata l'integrità dell'ambiente e del paesaggio.

12.3. Il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti individua le zone e le modalità per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali.

12.4. Lo stoccaggio definitivo in discarica controllata deve essere effettuato a norma delle prescrizioni, di cui ai paragrafi 4.2.2, 4.2.3.1, 4.2.3.2 e 4.2.3.3 della DCIM/84.

In particolare:

a) i fanghi (non tossici né nocivi) stabilizzati e palabili, derivanti da impianti di depurazione delle acque di scarico provenienti esclusivamente da insediamenti civili possono essere smaltiti in discariche di prima categoria ai sensi del paragrafo 4.2.2 della DCIM/84;

b) i rifiuti inerti, quali sfridi di materiali da costruzione e materiali ceramici cotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione, possono essere smaltiti in discariche di seconda categoria di tipo A come disposto al paragrafo 4.2.3.1 della DCIM/84;

c) tutti i rifiuti speciali possono essere smaltiti in discariche di seconda categoria, di tipo B, o di tipo C, secondo le previsioni di cui ai paragrafi 4.2.3.2 e 4.2.3.3 della DCIM/84.

12.5. Il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione e alla gestione di impianti per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali può essere subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria a cauzione delle eventuali spese per il ripristino ambientale; la presentazione della citata garanzia fidejussoria è obbligatoria nel caso l'autorizzazione si riferisca alle discariche specificate nel precedente comma.

12.6. Il provvedimento autorizzativo, relativo all'autorizzazione e alla gestione di discariche controllate, viene rilasciato nella forma prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 915/1982.

 

 

Art. 13

Registrazioni e notifiche.

 

13.1. Gli enti e le imprese che, a norma del combinato disposto del primo e secondo comma del precedente art. 7 sono autorizzati alla raccolta e al trasporto, al trattamento e allo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali nonché al loro stoccaggio provvisorio al di fuori dell'insediamento nel quale vengono

prodotti, debbono tenere un registro di carico e scarico con fogli numerati progressivamente, vidimati dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, analogo al modello di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 della D.G.R. n. 1442/1984.

13.2. I registri debbono essere conservati per almeno cinque anni dall'ultima annotazione. In caso di cessazione dell'attività debbono essere consegnati all'Amministrazione provinciale.

13.3. Gli enti e le imprese, di cui al primo comma del presente articolo, sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, come pure al Comune nel cui territorio i rifiuti vengono prodotti, entro il mese di febbraio di ciascun anno e per ciascun tipo di rifiuti, le quantità raccolte e trasportate, stoccate provvisoriamente, trattate o stoccate definitivamente nel corso dell'anno solare precedente, nonché le tecniche adottate, utilizzando un formulario di notifica conforme al modello (allegato n. 3).

 

 

Capo III - Rifiuti speciali sanitari

 

Art. 14

Definizione e responsabilità.

 

14.1. Per rifiuti speciali sanitari si intendono rifiuti solidi non assimilabili per qualità a quelli urbani e non contenenti sostanze tossiche né nocive ai sensi del precedente art. 5, comma terzo, provenienti da ospedali, case e istituti di cura e altri presidi e servizi pubblici e privati.

14.2. L'individuazione dei rifiuti solidi non assimilabili per qualità a quelli urbani è effettuata dal direttore responsabile sanitario di ogni istituto, presidio o servizio, seguendo i criteri specificati al paragrafo 1.1 della DCIM/84.

14.3. Il direttore sanitario responsabile dell'istituto, ospedale, presidio o servizio nel quale i rifiuti speciali sanitari sono prodotti è comunque responsabile delle operazioni inerenti la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio provvisorio nell'ambito della struttura cui è preposto.

14.4. I direttori responsabili degli istituti, ospedali, presidi e servizi sanitari, nonché degli enti o imprese autorizzate al trasporto e/o allo smaltimento dei rifiuti speciali sanitari sono tenuti a predisporre un regolamento interno, relativo alle cautele da usare nella raccolta e nello stoccaggio, come pure nel

trasporto e nell'eventuale trattamento dei rifiuti stessi all'interno della struttura. Detto regolamento deve prevedere anche le modalità e la periodicità con le quali debbono essere effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione dei contenitori riutilizzabili e dei mezzi di trasporto.

 

 

Art. 15

Autorizzazioni.

 

15.1. Sono soggetti ad autorizzazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6, comma primo, lett. d) del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915:

a) il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali sanitari al di fuori degli istituti, presidi o servizi nei quali vengono prodotti;

b) il trattamento dei rifiuti stessi.

15.2. Le domande di autorizzazione al trattamento dei rifiuti speciali sanitari debbono essere corredate della seguente documentazione:

a) indicazione della quantità massima di rifiuti speciali sanitari che si intende trattare in un giorno;

b) mappa catastale aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione delle particelle sulle quali insiste l'impianto;

c) planimetria generale dell'impianto in scala non inferiore a 1:500, disegni dell'impianto in planimetria e sezione, in scala non inferiore a 1:100, con particolari in scala non inferiore a 1:50;

d) relazione tecnica illustrativa dei processi tecnologici e comunque dei processi impiegati per il trattamento, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al primo comma del successivo art. 20;

e) regolamento interno relativo alle cautele da seguire nel trattamento dei rifiuti speciali sanitari, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al secondo e terzo comma del successivo art. 21;

f) computo metrico estimativo dei costi da sostenere per lo smaltimento definitivo dei rifiuti accumulati e il ripristino ambientale in caso di improvvisa sospensione dell'esercizio dell'autorizzazione eventualmente concessa.

15.3. Le domande di autorizzazione al trasporto per conto di terzi di rifiuti speciali sanitari debbono essere corredate della seguente documentazione:

a) indicazione della quantità massima di rifiuti speciali sanitari che si intende trasportare in una giornata;

b) mappa catastale aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione dell'area nella quale insistono gli spazi impianti e/o i locali nei quali ordinariamente stazionano i mezzi quando non sono in uso, accompagnata da una planimetria in scala non inferiore a 1:100;

c) regolamento interno relativo alla cautele da seguire nel trasporto dei rifiuti speciali sanitari con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al secondo e terzo comma del successivo art. 21.

15.4. La documentazione elencata nei precedenti commi del presente articolo deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o dell'impresa che richiede l'autorizzazione, nonché dal direttore responsabile tecnico.

15.5. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione è effettuata a cura dell'Ufficio per la difesa del suolo, che, per gli accertamenti che dovessero rendersi necessari, potrà avvalersi della collaborazione di esperti, dipendenti delle Amministrazioni provinciali e comunali, di tecnici delle U.L.S.S. competenti per territorio, e di componenti del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 15 della legge regionale approvata con Delib.C.R. 22 luglio 1987, n. 530 (3).

15.6. L'impresa o l'ente che intende ottenere l'autorizzazione all'esercizio di impianti per il trattamento dei rifiuti speciali sanitari può richiedere alla Giunta regionale l'approvazione preliminare dei relativi progetti ed elaborati tecnici.

15.7. Il rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti speciali sanitari è subordinato in ogni caso al rispetto delle indicazioni di cui al piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

15.8. Copia integrale delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti speciali sanitari, contestualmente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, sarà trasmessa al Presidente dell'Amministrazione provinciale, al sindaco, al Presidente e al responsabile del settore igiene e prevenzione dell'U.L.S.S., competente per territorio, nonché ai presidenti delle Giunte delle regioni verso le quali o dalle quali sono trasportati i rifiuti stessi.

15.9. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a curare che copia del provvedimento autorizzativo e della documentazione allo stesso allegata, o alla quale in detto provvedimento venga fatto riferimento, sia custodita a bordo dei veicoli utilizzati per la raccolta e trasporto dei rifiuti speciali sanitari, ovvero nei luoghi nei quali i rifiuti stessi vengono trattati o stoccati, in modo da poter essere in ogni momento esibiti al personale addetto alla vigilanza e al controllo.

 

(3) Trattasi della legge regionale 24 agosto 1987, n. 44

 

 

Art. 16

Raccolta.

 

16.1. I rifiuti speciali sanitari debbono essere raccolti dal personale addetto nel luogo stesso di produzione, in contenitori monouso impermeabili, di adeguata resistenza, tali da non consentire la dispersione, facilmente distinguibili per colore o altre caratteristiche da quelli utilizzati per i rifiuti solidi

urbani.

16.2. Nel caso si impieghino sacchi di polietilene o di altri prodotti di consimile resistenza, i materiali capaci di lacerare o perforare i sacchi stessi debbono essere preventivamente riposti in adeguati contenitori.

16.3. I contenitori sopraindicati vanno quindi immessi in un secondo contenitore, anche a perdere, in materiale rigido, resistente, lavabile e impermeabile, munito di dispositivo capace di assicurare la perfetta chiusura.

 

 

Art. 17

Trattamenti di bonifica preliminare.

 

17.1. Prima di essere allontanati dal luogo di produzione i rifiuti speciali sanitari dei laboratori biologici contaminati da agenti biologici, debbono essere sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

17.2. I rifiuti speciali sanitari provenienti da medicazioni e da reparti infettivi, o che comunque per la presenza di microrganismi possono essere di grave pericolo per la salute pubblica, debbono subire un trattamento di innocuizzazione biologica prima di venire avviati al luogo di stoccaggio o di smaltimento.

17.3. Nei casi in cui per le modalità di raccolta e di confinamento non sussistano situazioni di grave, concreta pericolosità per la salubrità ambientale, il direttore responsabile sanitario può derogare al vincolo di cui al comma precedente.

 

 

Art. 18

Stoccaggio provvisorio.

 

18.1. È consentito lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali sanitari, per il periodo massimo di 48 ore, in un ambiente chiuso, inaccessibile ad uomini ed animali, situato nell'interno dell'istituto, presidio, o servizio sanitario nel quale sono prodotti, purché conservati in doppio contenitore chiuso nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 16.

18.2. In attesa del trasferimento all'impianto di trattamento è altresì consentito lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali sanitari in altro presidio sanitario pubblico della stessa U.L.S.S., nel rispetto delle prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo, sempre che il periodo massimo complessivo di detenzione non superi le 48 ore.

 

 

Art. 19

Trasporto.

 

19.1. Il trasporto dei rifiuti speciali sanitari verso impianti di trattamento situati all'esterno dell'istituto, presidio o servizio nel quale vengono prodotti deve essere effettuato a mezzo di veicoli adibiti esclusivamente a tale attività, dotati di cassone chiuso in modo da evitarne ogni possibile dispersione, realizzato in materiale lavabile e impermeabile.

19.2. I rifiuti possono essere caricati sui mezzi sopra indicati solo se racchiusi in doppio contenitore, a norma di quanto disposto al precedente art. 16.

19.3. All'esterno e all'interno del mezzo di trasporto con il quale vengono avviati all'impianto di trattamento, deve essere apposta una targa, etichetta o iscrizione inamovibile e indelebile, delle dimensioni di cm. 60 x 30, recante l'indicazione Rifiuti Speciali Sanitari con caratteri neri su fondo rosso, di adeguate dimensioni.

19.4. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti speciali sanitari debbono essere dotati dei mezzi per provvedere alla sommaria raccolta e disinfezione dei rifiuti stessi, nel caso di eventuali fuoriuscite dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto.

19.5. I rifiuti sopraindicati possono essere trasportati al di fuori dell'istituto, presidio o servizio sanitario nel quale sono prodotti solo se accompagnati da un formulario di identificazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 4, rilasciato dal direttore responsabile sanitario.

19.6. Il documento sopra indicato deve essere compilato e utilizzato seguendo le indicazioni riportate in calce allo stesso.

19.7. I mezzi adibiti al contenimento, allo stoccaggio o al trasporto di rifiuti speciali sanitari debbono essere periodicamente sottoposti a disinfezione con adeguati mezzi chimici o fisici ad eccezione dei contenitori monouso, che debbono subire il medesimo trattamento dei rifiuti. In sede di rilascio dell'autorizzazione dovranno essere stabilite le periodicità della disinfezione.

19.8. Presso ogni istituto, presidio o servizio sanitario, nel quale si usino i contenitori e i mezzi specificati al precedente comma del presente articolo, deve essere disponibile un locale, o, per i soli mezzi di trasporto, un'area adeguatamente recintata, opportunamente attrezzati destinati allo stazionamento dei contenitori e dei mezzi non in uso, nonché alla loro pulizia e disinfezione.

 

 

Art. 20

Trattamento.

 

20.1. I rifiuti speciali sanitari debbono essere smaltiti mediante incenerimento in impianti corrispondenti ai requisiti specificati ai paragrafi 3.2 e 3.3 (con particolare riferimento alla lett. a), della DCIM/84). La Giunta regionale, sentito il Consiglio tecnico regionale per la sanità, può consentire altre forme di trattamento, attraverso le quali si possa giungere alla loro innocuizzazione biologica, sempre che non si tratti di rifiuti di cui al precedente art. 17, comma primo e secondo.

20.2. Il caricamento dei forni inceneritori deve essere effettuato con dispositivi automatici, e comunque con mezzi che evitino la dispersione dei rifiuti e il loro contatto con il personale addetto.

20.3. In deroga a quanto stabilito al comma precedente è consentito il caricamento manuale dei forni inceneritori quando si verifichino guasti improvvisi dei dispositivi automatici di alimentazione. Il caricamento manuale è pure consentito per i forni di incenerimento degli istituti, presidi e servizi sanitari nei quali non si provveda al ricovero degli utenti, ovvero vi sia una produzione di rifiuti speciali sanitari inferiori a 30 kg. al giorno.

20.4. Il caricamento manuale dei forni deve essere effettuato da parte di personale munito di mezzi di protezione individuale, riconosciuti idonei dal settore igiene e prevenzione dell'U.L.S.S. competente per territorio.

 

 

Art. 21

Disposizioni finali.

 

21.1. Le parti anatomiche debbono essere consegnate ai necrofori comunali riposte in contenitori rigidi a perfetta tenuta, lavabili ed impermeabili, ovvero in contenitori monouso impermeabili, di adeguata resistenza, tali comunque da assicurare un perfetto confinamento delle parti stesse, ed essere avviate

tempestivamente al cimitero e venire quindi cremate.

21.2. La destinazione a diverso uso dei mezzi utilizzati per il contenimento e il trasporto agli impianti di trattamento è subordinata a trattamento di bonifica, riconosciuto idoneo dal settore igiene e prevenzione dell'U.L.S.S. competente per territorio, al quale dovrà essere data notizia dell'effettuazione di detto trattamento con almeno 48 ore di anticipo.

21.3. È fatto obbligo ai direttori sanitari responsabili di istituti, ospedali, presidi e servizi sanitari, come pure ai legali rappresentanti di enti o imprese autorizzati ai sensi del precedente art. 15, di comunicare entro il mese di febbraio di ciascun anno alla Giunta regionale, tramite l'Ufficio difesa del suolo, nonché al Comune nel quale i rifiuti speciali sanitari vengono prodotti, i quantitativi di rifiuti speciali ceduti per il trasporto, trasportati e trattati nell'anno precedente, come pure le tecniche seguite, utilizzando un formulario di notifica conforme al modello allegato (Allegato n. 3).

 

 

Capo IV - Rifiuti tossici e nocivi

 

Art. 22

Definizione.

 

22.1. Ai fini del presente regolamento debbono essere considerati tossici e nocivi i rifiuti classificabili come tali a norma del paragrafo 1.2 della DCIM/84.

 

 

Art. 23

Autorizzazioni.

 

23.1. L'esercizio delle varie fasi dello smaltimento dei R.T.N. è soggetto ad autorizzazione da parte della Giunta regionale. L'autorizzazione riguarda in particolare:

a) la raccolta e il trasporto;

b) lo stoccaggio provvisorio;

c) il trattamento, inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione;

d) lo stoccaggio definitivo.

23.2. Le domande di autorizzazione debbono essere corredate della relazione, dei piani e delle indicazioni di cui al paragrafo 5.1.2 della DCIM/84, della scheda istruttoria adottata dalla Giunta regionale, debitamente compilata, nonché della seguente documentazione integrativa:

a) scheda descrittiva del R.T.N. conforme al modello di cui alla Delib.G.R. n. 1442/1984;

b) copia del regolamento interno di cui al successivo art. 28;

c) mappa catastale aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione delle particelle sulle quali insiste l'impianto;

d) planimetria generale dell'impianto in scala non inferiore a 1:500, con disegni dell'impianto, in planimetria e sezione, in scala non inferiore a 1:100, e particolari in scala non inferiore a 1:50;

e) computo metrico estimativo dei costi da sostenere per lo smaltimento definitivo dei rifiuti accumulati e il ripristino ambientale in caso di sospensione dell'esercizio dell'autorizzazione eventualmente concessa.

23.3. Nel caso l'autorizzazione si riferisca al trasporto di R.T.N. vanno intesi come impianto, per le finalità di cui alle lett. c) e d) del precedente comma secondo, gli spazi e i locali nei quali ordinariamente sostano i mezzi di trasporto quando non sono in uso.

23.4. La documentazione di cui ai precedenti commi secondo e terzo deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o dell'impresa che richiede l'autorizzazione, nonché dal direttore responsabile tecnico. Le firme debbono essere autenticate dal sindaco.

23.5. Alla richiesta della autorizzazione al trasporto debbono essere allegati 6 esemplari dei sigilli che saranno usati per assicurare l'integrità della chiusura dei singoli contenitori dei R.T.N., a norma di quanto disposto dal successivo art. 24, comma quarto.

23.6. L'istruttoria è effettuata a cura dell'Ufficio difesa del suolo, che per gli accertamenti che si rendessero eventualmente necessari potrà avvalersi della collaborazione di esperti dipendenti dalle Amministrazioni provinciali e comunali, di tecnici delle U.L.S.S. competenti per territorio, e di componenti del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 15 della legge regionale approvata con Delib.C.R. 22 luglio 1987, n. 530 (4).

23.7. Sulle richieste di autorizzazione al trattamento e allo stoccaggio definitivo dei R.T.N. deve essere sentito il parere del Consiglio tecnico regionale per la sanità.

23.8. Sulle richieste di autorizzazione all'esercizio delle discariche di terza categoria deve essere acquisito il parere congiunto dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la sicurezza del lavoro e dell'Istituto di ricerca delle acque del C.N.R.

23.9. Il rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento dei R.T.N. è subordinato in ogni caso al rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti normative statali e regionali, e in particolare del D.P.R. n. 915/1982, della DCIM/84 e della Delib.G.R. n. 1442/1984, nonché alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle indicazioni del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

23.10. Il provvedimento autorizzativo viene rilasciato nella forma prevista al paragrafo 5.3 della DCIM/84. L'impresa o l'ente che intende ottenere l'autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento dei R.T.N., può richiedere alla Giunta regionale l'approvazione preliminare dei relativi progetti ed elaborati tecnici.

23.11. Copia integrale delle autorizzazioni allo smaltimento di R.T.N., contestualmente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, sarà trasmessa al Presidente dell'Amministrazione provinciale, al sindaco, al Presidente ed al responsabile del settore igiene e prevenzione dell'U.L.S.S. competente per territorio, nonché ai presidenti delle Giunte delle regioni verso le quali o dalle quali sono trasportati i R.T.N.

23.12. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a curare che copia del provvedimento autorizzativo e della documentazione allo stesso allegata, o alla quale in detto provvedimento venga fatto riferimento, sia custodita a bordo dei veicoli utilizzati, nel caso si tratti di raccolta e trasporto di R.T.N., ovvero nei luoghi nei quali i R.T.N. vengono trattati o stoccati, in modo da poter essere esibiti in ogni momento al personale addetto alla vigilanza e al controllo.

 

(4) Trattasi della legge regionale 24 agosto 1987, n. 44.

 

 

Art. 24

Raccolta e trasporto dei rifiuti tossici nocivi.

 

24.1. La raccolta e il trasporto dei R.T.N. debbono essere effettuati separatamente per classi di prodotti omogenei per composizione chimica e per tipologia, al fine di garantire la possibilità di un distinto e adeguato smaltimento, riutilizzo, rigenerazione, recupero o riciclo.

24.2. I contenitori e i mezzi di trasporto debbono essere rispondenti alle disposizioni di cui al paragrafo 2.3 della DCIM/84.

24.3. I contenitori mobili debbono essere singolarmente identificabili a mezzo di una targa, o di etichette, o di iscrizioni inamovibili e indelebili, recanti l'indicazione dell'ente o della ragione sociale dell'impresa che ne dispone, dell'anno nel quale sono stati posti in uso, nonché l'indicazione del numero progressivo di matricola. Il legale responsabile dell'ente o dell'impresa deve curare che il numero di matricola, il tipo di contenitore e la data dell'entrata in uso dello stesso siano annotati su apposito registro conforme al modello allegato (allegato n. 5); ogni pagina del registro deve essere numerata progressivamente e vidimata dall'Ufficio del registro.

24.4. Sulla chiusura dei singoli contenitori, a garanzia di ogni possibile manomissione, deve essere apposto il sigillo dell'ente o dell'impresa che conferisce i R.T.N. al trasportatore.

24.5. I veicoli adibiti al trasporto dei R.T.N. debbono essere altresì dotati dei mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti, che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

24.6. L'ente o l'impresa che dispone o è proprietario di contenitori mobili e dei mezzi adibiti al trasporto di R.T.N. deve avere a disposizione un'area adeguatamente recintata, ove contenitori e veicoli possano stazionare quando non sono in uso, e ove possano essere effettuate le necessarie operazioni di pulizia e bonifica, per le quali debbono essere predisposti idonei mezzi.

24.7. Per ogni singolo tipo di R.T.N. trasportato deve essere compilato un separato formulario di identificazione, conforme al modello 6 allegato alla Delib.G.R. n. 1442/1984 e debbono essere altresì seguite le istruzioni riportate nel medesimo atto.

24.8. Presso la sede delle imprese di trasporto deve essere tenuto un registro di carico e scarico, con fogli numerati in modo progressivo, vistati dall'Ufficio del registro, conforme al modello 2, di cui alla Delib.G.R. n. 1442/1984.

24.9. I registri debbono essere conservati per almeno cinque anni dall'ultima annotazione; in caso di cessazione di attività debbono essere consegnati all'Ufficio difesa del suolo.

 

 

Art. 25

Stoccaggio provvisorio.

 

25.1. Lo stoccaggio provvisorio dei R.T.N. deve essere effettuato separatamente per classi di prodotti omogenei per composizione chimica e per tipologia, al fine di garantire la possibilità di un distinto ed adeguato smaltimento.

25.2. Lo stoccaggio provvisorio è ammesso in funzione del previsto smaltimento mediante impianti di trattamento e/o di stoccaggio definitivo; all'atto dell'autorizzazione verranno pertanto fissati i quantitativi massimi e i periodi di tempo per i quali lo stoccaggio provvisorio è consentito.

25.3. Per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio dei R.T.N. debbono essere seguite le cautele indicate nel paragrafo 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 della DCIM/84.

25.4. I basamenti e i recipienti fissi e mobili predisposti per l'accumulo, o destinati a contenere i R.T.N. debbono essere contraddistinti da targhe, etichette o iscrizioni inamovibili e indelebili di adeguate dimensioni e di forma quadrata, recanti su fondo giallo la lettera R di colore nero; le relative misure non debbono essere inferiori a quelle di cui al paragrafo 2.3.1, lett. b) della DCIM/84.

25.5. I contenitori mobili debbono essere resi singolarmente identificabili a mezzo di una targa, etichetta, o iscrizione inamovibile e indelebile, con l'indicazione della ragione sociale dell'ente o dell'impresa che ne dispone, dell'anno nel quale sono stati posti in uso, nonché l'indicazione del numero progressivo di matricola. Il legale rappresentante dell'ente o dell'impresa, qualora non vi abbia già provveduto per i fini di cui al precedente art. 24, dovrà curare che il numero di matricola, il tipo dei contenitori e la data dell'entrata in uso, come pure delle diverse destinazioni d'uso degli stessi, siano annotati su apposito registro conforme al modello allegato (allegato n. 5); ogni pagina del registro deve essere numerata progressivamente e vidimata dall'Ufficio del registro.

25.6. L'impianto di stoccaggio deve essere reso inaccessibile alle persone non autorizzate e agli animali a mezzo di adeguata recinzione in muratura o rete metallica di almeno 2 m. di altezza, interrotta da uno o più accessi, chiusi da porte o cancelli muniti di serratura a chiave.

25.7. A congrui intervalli lungo la recinzione, come pure sui cancelli o sulle porte, debbono essere apposte targhe rettangolari delle dimensioni di almeno cm. 80 x 40, recanti la scritta Rifiuti Tossici E Nocivi con caratteri neri su fondo giallo.

25.8. Le chiavi delle serrature, delle porte e dei cancelli debbono essere custodite dal direttore responsabile tecnico, o dal responsabile della sicurezza interna, o da persona dagli stessi autorizzata.

25.9. All'interno della recinzione deve essere costituita una zona di rispetto di almeno 3 m. di ampiezza.

25.10. Le distinte aree di stoccaggio delle singole classi di rifiuti debbono essere adeguatamente distanziate l'una dall'altra, e comunque delimitate da una propria recinzione o transennatura.

25.11. I R.T.N. stoccati in dette aree debbono essere adeguatamente protetti dall'azione degli agenti atmosferici.

25.12. L'impianto di stoccaggio deve essere provvisto inoltre:

- di un sistema di allarme interno;

- di un impianto di comunicazione con l'esterno (telefono, radiotelefono, etc....);

- di un sistema antincendio, conforme alle vigenti normative.

25.13. Presso la sede dell'impianto deve essere tenuto un registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente e vidimate dall'Ufficio del registro, conforme al modello 3, di cui alla Delib.G.R. n. 1442/1984.

25.14. I registri debbono essere conservati per almeno cinque anni dall'ultima annotazione; in caso di cessazione di attività debbono essere consegnati all'Ufficio per la difesa del suolo.

 

 

Art. 26

Trattamento.

 

26.1. Nell'attivazione e nell'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti tossici e nocivi debbono essere seguiti i criteri e le norme generali di cui ai paragrafi 3.2 e 3.3 della DCIM/84.

26.2. Ai fini della concessione dell'autorizzazione all'incenerimento dei R.T.N. il richiedente è tenuto a dichiarare e descrivere:

a) i sistemi di rilevazione continua e di registrazione della temperatura dei fumi in uscita;

b) i sistemi di rilevazione continua e di registrazione della concentrazione di ossigeno libero nei fumi in uscita;

c) i sistemi di blocco automatico della alimentazione nel caso che la temperatura dei fumi scenda a valori inferiori rispetto a quella minima prevista per il corretto esercizio;

d) la periodicità con la quale si intende procedere alla analisi degli effluenti gassosi e delle ceneri per verificare l'eventuale presenza di microinquinanti organo-clorurati e metalli pesanti, nonché i laboratori prescelti per tale incombenza;

e) la periodicità e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione;

f) come si intende procedere per assicurare la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e dell'inquinamento idrico.

26.3. Lo stoccaggio provvisorio dei R.T.N. in attesa del loro trattamento deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 25.

26.4. Presso gli impianti di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati progressivamente e bollati dall'Ufficio del registro, conforme al modello 4, di cui alla Delib.G.R. n. 1442/1984.

26.5. I registri debbono essere conservati per almeno cinque anni dall'ultima annotazione, in caso di cessazione dell'attività debbono essere consegnati all'Ufficio difesa del suolo.

 

 

Art. 27

Stoccaggio definitivo.

 

27.1. Lo stoccaggio definitivo dei R.T.N. deve essere effettuato in impianti conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 4.2 della DCIM/84:

a) in discariche di seconda categoria di tipo B, nelle fattispecie di cui al paragrafo 4.2.3.2;

b) in discariche di seconda categoria di tipo C, nella fattispecie di cui al paragrafo 4.2.3.3;

c) in discariche di terza categoria, nelle fattispecie di cui al paragrafo 4.2.4.

27.2. Presso gli impianti per lo stoccaggio definitivo dei R.T.N. deve essere tenuto un apposito registro giornaliero di carico e scarico dei rifiuti, conforme al modello 5 di cui alla Delib.G.R. n. 1442/1984. Ogni pagina del registro deve essere numerata progressivamente e vidimata dall'Ufficio del registro.

27.3. I registri debbono essere conservati a tempo indeterminato; in caso di cessazione dell'attività debbono essere consegnati all'Ufficio difesa del suolo.

 

 

Art. 28

Regolamento interno relativo alle cautele da seguire nello svolgimento delle attività inerenti lo smaltimento.

 

28.1. L'ente o l'impresa che provvede alla raccolta, al trasporto, allo stoccaggio provvisorio, al trattamento, o allo stoccaggio definitivo dei R.T.N. è tenuto a predisporre un regolamento interno, relativo alle cautele da seguire nella gestione di dette attività.

28.2. Nel regolamento interno, per ogni singola classe di prodotti omogenei per composizione chimica e per tipologia, debbono essere analiticamente e chiaramente riportate le seguenti specificazioni:

a) natura dei prodotti;

b) loro principali caratteristiche fisico-chimiche e tossicologiche;

c) manipolazioni da effettuare in dipendenza dello specifico tipo di attività autorizzata;

d) descrizioni dei mezzi per la rilevazione di eventuali dispersioni nell'ambiente, loro ubicazione e modalità d'uso;

e) mezzi per assicurare la innocuizzazione e/o confinamento dei rifiuti in caso di fuoriuscita dai basamenti o dai contenitori, loro ubicazione e modalità d'uso;

f) mezzi di protezione messi a disposizione degli addetti, loro ubicazione e modalità d'uso;

g) norme elementari di prevenzione e norme elementari di primo soccorso da prestare eventualmente a coloro che siano venuti in contatto con i rifiuti o i loro prodotti di reazione, in attesa dell'intervento di personale sanitario; prodotti da utilizzare per le finalità sopraindicate e luoghi ove sono detenuti;

h) servizi interni e pubblici da attivare in caso di emergenza;

i) indicazioni per la periodica revisione, controllo e sostituzione dei mezzi di rilevazione, prevenzione e intervento di cui al presente articolo.

 

 

Art. 29

Obblighi aggiuntivi.

 

29.1. Il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti tossici e nocivi, nei casi in cui per la natura o le quantità degli stessi si possano configurare situazioni di rischio particolarmente grave per le persone, gli animali e le cose, può essere subordinato alla predisposizione a cura del richiedente di un piano di emergenza interna e/o esterna.

29.2. Qualora debbano concretamente verificarsi situazioni di indebito rischio il direttore responsabile tecnico, o le persone dallo stesso preposte alla vigilanza sulla sicurezza dell'impianto sono tenuti a dare immediata notizia al sindaco e al responsabile del settore igiene e prevenzione dell'U.L.S.S. competenti per territorio, che provvederanno, ove del caso, a informare le autorità preposte alla protezione civile.

29.3. All'atto della concessione dell'autorizzazione al trasporto dei R.T.N., qualora si prospetti la sussistenza delle condizioni di rischio di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale può imporre al trasportatore l'obbligo di notificare alle Regioni di provenienza, di transito e di destinazione, con almeno 48 ore di anticipo sull'inizio del trasporto:

a) la natura e la quantità dei R.T.N. da trasportare;

b) l'ente o l'impresa che spedisce i R.T.N. e quello che li riceverà;

c) il mezzo di trasporto che sarà utilizzato e gli estremi per la sua identificazione;

d) il percorso che si intende seguire.

29.4. È fatto obbligo al legale rappresentante dell'ente o dell'impresa autorizzata ai sensi del precedente art. 23 di comunicare all'Ufficio per la difesa del suolo, entro il mese di febbraio di ciascun anno di validità dell'autorizzazione, e per ciascun tipo di rifiuto indicato nell'autorizzazione stessa, le quantità raccolte e trasportate, stoccate provvisoriamente, trattate o stoccate definitivamente nel corso dell'anno solare precedente, utilizzando un formulario di notifica conforme al modello allegato (allegato n. 3).

29.5. La destinazione a diverso uso dei contenitori utilizzati per le operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento, stoccaggio definitivo dei R.T.N. è subordinata all'effettuazione di un trattamento di bonifica appropriato alle nuove utilizzazioni. È vietato in ogni caso utilizzare per i prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti tossici e nocivi.

29.6. Della effettuazione del trattamento di cui al comma precedente deve essere data notizia, con almeno 48 ore di anticipo, al settore per l'igiene e la prevenzione dell'U.L.S.S. competente per territorio.

29.7. Il personale addetto allo smaltimento dei R.T.N. deve essere portato a conoscenza delle disposizioni di cui al regolamento interno, previsto al precedente articolo, ed opportunamente addestrato per poterne assicurare la puntuale osservanza.

 

 

Allegato n. 1

 

Scheda descrittiva di rifiuto specialeRaccolta e trasportoAttività per la quale è richiesta l'autorizzazioneStoccaggio provvisorioTrattamentoStoccaggioNome o Ragione sociale dell'Ente o dell'ImpresaSede legaleVian.Cap.ComuneProvinciaTFCodice fiscaleDenominazione e sede dell'impianto produttivo:DenominazioneVian.ComuneProvinciaTFNumero degli addetti all'impianto produttivoL'impianto produttivo è classificabileNOSI come industriainsalubre diClasse, al n.del vigente elenco.Direttore tecnico responsabile:NON è statoÈ stato designato(titolo di studioCognomeNomeNato ailResponsabile della sicurezzaNON è statoÈ stato designato(titolo di studioCognomeNomeNato ailDenominazione del

rifiutoDescrizione della tipologia del rifiutoClassificazione del rifiutomateriale proveniente da demolizioni, costruzioni, scaviveicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro partimacchinari e attrezzature deteriorati ed obsoletiresidui di attività di trattamento dei rifiuti e residui derivanti dalla depurazione degli effluentialtri rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di serviziceneri derivanti dalla utilizzazione di combustibili fossili in impianti per la produzione di energiaDescrizione del processo produttivo o dell'attività commerciale o di servizio da cui provenienteDataIl rappresentante legaleIl direttore responsabile tecnico(firma)Generalità(in stampatello)

 

 

Allegato n. 2

 

Formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti specialiEnte o imprese autorizzata al trasporto:Bolla n.Nome o ragione socialeTarga automezzoGiorno del trasportoIndirizzo (Via, n. civico, cap., Comune, Prov.)Codice fiscaleEstremi dell'autorizzazione al trasporto:Descrizione del rifiuto trasportatoNatura e composizioneCaratteristiche chimico-fisicheVolume MCPeso kg (in cifre e in lettere)Produttore o detentore del rifiutoNome o ragione socialeIndirizzo: Vian.ComuneProv.Codice fiscaleImpianto di destinazione del rifiuto: DenominazioneIndirizzo: Vian.ComuneProv.Destinatario del rifiutoNome o ragione socialeCodice fiscaleIndirizzo: Vian.ComuneProv.Impianto di destinazione del rifiuto:

DenominazioneVian.ComuneProv.Tipo di impianto:TrattamentoStocc. ProvvisorioStocc. definitivoRicicloData e firma del produttore o detentore(data)(firma leggibile)Generalità (in stampatello)TimbroControfirma dell'addetto al trasporto(firma leggibile)(data)Generalità (in stampatello)Attestazione del ricevimento del rifiuto(data)(firma leggibile)Generalità del destinatario (in stampatello)Timbro

 

 

Allegato n. 3

 

Formulario di

notificaspecialidelle quantità di rifiutispeciali sanitaritossici e nocivi-Alla Regione dell'UmbriaArea operativa Ambiente e Infrastrutturecedute per il trasportoUfficio Difesa del Suoloraccolte e trasportatePerugiastoccate provvisoriamentetrattatestoccate definitivamente-Al Comune diRelativo all'annoNome o ragione sociale dell'Ente o dell'ImpresaSede legaleCodice fiscaleImpianto presso il quale si è svolta l'attività:DenominazioneSedeEstremi dell'autorizzazioneN.Descrizione della tipologia del rifiutoTecniche usateQuantità usateIn fedeIl rappresentante legaleIl direttore responsabile tecnicolì(firma)(generalitàin stampatello)Timbro

 

 

Allegato n. 4

 

Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti speciali sanitariDenominazione dell'U.L.S.S., ente, persona fisica o giuridica; codice fiscaleDenominazione dell'ospedale, casa, istituto di cura, presidio o servizioSedeTipologia del rifiutotal qualirifiuti speciali sanitari non assimilabili agli urbanitrattatiQuantità da trasportare: kg()Ente o impresa ai quali i rifiuti vengono ceduti per il trasporto:Nome o ragione socialeSedeCodice fiscaleEstremi dell'autorizzazione al trasportoPresidio sanitario pubblico al quale i rifiuti speciali sanitari vengono avviati per lo stoccaggio provvisorio in attesadell'invio all'impianto di trattamentoDenominazioneSedeEnte o impresa destinatario del rifiuto da trattareNome o ragione socialeSedeCodice fiscaleImpianto nel quale avverrà il trattamentoDenominazioneSedeEstremi dell'autorizzazioneDataIl direttore sanitario responsabile(firma)(generalità in stampatello e timbro)

 

 

Allegato n. 5

 

Registro matricola dei contenitori mobili usati per la raccolta e il trasporto o lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nociviNome o Ragione Sociale dell'ente o dell'impresaSede legalecodice fiscaleDenominazione dell'impiantoSedeAttività svoltaEstremi dell'autorizzazioneN. di matricolaData di iscrizioneDescrizione del contenitoreCessazione dell'usoTipologiamaterialecapacitàDataDestinazione