Reg.
24 agosto 1987, n. 45 (1).
Norme
integrative e di attuazione, procedure di controllo e di autorizzazione per lo
smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi.
(1)
Pubblicato nel B.U. Umbria 30 settembre 1987, n 72 S.O.
Regolamento
abrogato con L.R. 31 luglio 2002, n. 14
art. 20.
Capo
I - Disposizioni comuni
Art.
1
Definizioni.
1.1.
Il presente regolamento disciplina l'organizzazione delle attività inerenti lo
smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi, di cui al
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché le relative procedure di controllo e
di autorizzazione.
1.2.
Nel seguito del presente regolamento saranno adottate le abbreviazioni sotto
indicate:
-
DCIM/84 - Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui
all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive integrazioni e
modificazioni.
-
D.G.R. n. 1442/1984 - Delib.G.R. 20 marzo 1984, n. 1442.
-
D.P.R. n. 915/1982 - Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915.
-
R.T.N. - Rifiuti tossici e nocivi.
-
Settore igiene e prevenzione - Settore di igiene e prevenzione dell'ambiente di
vita e di lavoro dell'ufficio di direzione dell'U.L.S.S.
-
Ufficio difesa del suolo - Ufficio difesa del suolo, dell'ambiente naturale e
delle infrastrutture dell'Area operativa ambiente e infrastrutture della Giunta
regionale.
Art.
2
Obblighi
inerenti le attività relative allo smaltimento.
2.1.
I produttori di rifiuti speciali e di R.T.N. sono tenuti a provvedere a proprie
spese allo smaltimento di detti rifiuti in una delle forme sotto indicate:
a)
direttamente;
b)
attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione;
c)
mediante il conferimento ai soggetti, pure autorizzati dalla Regione, che
gestiscono il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali,
con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.
2.2.
I Comuni sono tenuti a provvedere direttamente, o attraverso la partecipazione
ad appositi consorzi, allo smaltimento dei residui dell'attività di trattamento
dei rifiuti, come pure dei residui derivanti dalla depurazione degli effluenti,
nel caso gli stessi abbiano origine dal trattamento di acque di scarico urbane,
o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.
2.3.
Nella localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali e
dei R.T.N. debbono essere seguite le prescrizioni di cui all'art. 216 del R.D.
27 luglio 1934, n. 1265.
Art.
3
Non
applicabilità delle disposizioni relative allo smaltimento.
3.1.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai tipi di rifiuti
sottoelencati:
a)
liquami o fanghi non tossici né nocivi derivanti da cicli di lavorazione o da
impianti di depurazione, disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e
successive integrazioni e modificazioni;
b)
rifiuti radioattivi, disciplinati dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e
successive integrazioni e modificazioni;
c)
rifiuti provenienti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di
risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
d)
carogne, nonché materie fecali ed altre sostanze utilizzate nelle attività
agricole;
e)
esplosivi.
Art.
4
Vigilanza
e provvedimenti contingibili e urgenti.
4.1.
La vigilanza sullo smaltimento dei rifiuti speciali e dei R.T.N. è attribuita
alle Province, fatte salve le competenze dei sindaci, quali autorità sanitarie
locali.
4.2.
Le strutture operative attraverso le quali è esercitata la vigilanza sono
rappresentate dai settori igiene e prevenzione delle U.L.S.S. e dai laboratori
e servizi del Presidio multizonale di prevenzione, a norma di quanto disposto
dall'art. 7 del D.P.R. n. 915/1982 e dal capo II della legge regionale 14
maggio 1982, n. 24.
4.3.
Il Presidente dell'Amministrazione provinciale, in caso di urgenza, può
avvalersi direttamente dei settori igiene e prevenzione dell'U.L.S.S. nonché
dei laboratori e servizi del Presidio multizonale di prevenzione, dandone
tempestiva notizia ai presidenti delle U.L.S.S. interessate.
4.4.
Nel caso si renda necessaria l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti
a tutela della salute pubblica si applicheranno le disposizioni i cui all'art.
32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e agli artt. 3, 4 e 7 della legge
regionale 14 maggio 1982, n. 24.
4.5.
I mezzi e gli impianti adibiti alle attività inerenti lo smaltimento, soggette
ad autorizzazione regionale o comunale a norma del presente regolamento,
debbono essere ispezionati almeno due volte all'anno; in occasione delle
ispezioni agli impianti di stoccaggio definitivo debbono essere effettuati i
campionamenti e le analisi previsti al paragrafo 6 della DCIM/84.
4.6.
I risultati delle ispezioni e delle analisi, da chiunque effettuati, debbono
essere trasmessi alla Amministrazione provinciale, che, entro il mese di
febbraio di ciascun anno, inoltrerà alla Giunta regionale una relazione sulla
attività di vigilanza esercitata nell'anno precedente.
4.7.
Nel caso che nell'azione di vigilanza e controllo vengano riscontrate
violazioni alle norme vigenti, ivi compreso il presente regolamento, o
modificazioni della sussistenza dei requisiti in base ai quali erano stati
emessi i provvedimenti di autorizzazione ai sensi dei successivi capi II, III e
IV, o violazione agli obblighi imposti dalle autorizzazioni stesse, fatti salvi
gli obblighi di denuncia all'autorità giudiziaria, le Amministrazioni
provinciali sono tenute ad informarne la Giunta regionale.
4.8.
La Giunta regionale, in dipendenza della gravità delle infrazioni riscontrate e
della loro pericolosità per la salute pubblica e per l'integrità dell'ambiente,
provvede:
-
alla diffida, stabilendo un termine entro il quale debbono essere eliminate le
irregolarità;
-
alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;
-
alla revoca delle autorizzazioni concesse.
Capo
II - Rifiuti speciali
Art.
5
Definizione.
5.1.
Per rifiuti speciali si intendono gli oggetti e le sostanze solide o semisolide
destinate all'abbandono, provenienti da attività umane, non assimilabili per
qualità o per quantità ai rifiuti urbani, e che non contengono sostanze
tossiche né nocive.
5.2.
L'assimilabilità ai rifiuti urbani è stabilita a norma dell'art. 4, lett. e) del
D.P.R. n. 915/1982, utilizzando i criteri di cui ai paragrafi 1.1, 1.1.1 e
1.1.2 della DCIM/84.
5.3.
La presenza nei rifiuti di sostanze tossiche e nocive in quantità o in
concentrazioni superiori ai valori limite che non consentono ai rifiuti stessi
di essere classificati come speciali, è stabilita utilizzando i criteri di cui
al paragrafo 1.2 della DCIM/84.
5.4.
Per ciò che concerne lo smaltimento dei rifiuti provenienti da ospedali, case
di cura ed affini non assimilabili a quelli urbani ai sensi del paragrafo 1.1
della DCIM/84, si rinvia alle disposizioni di cui al capo III del presente
regolamento.
Art.
6
Classificazione.
6.1.
I rifiuti speciali non sanitari ai fini dello smaltimento vengono classificati
nei seguenti gruppi:
a)
materiali provenienti da demolizioni, costruzioni, scavi;
b)
veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
c)
macchinari ed attrezzature deteriorati ed obsoleti;
d)
residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e residui derivanti dalla
depurazione degli effluenti;
e)
altri rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, da attività agricole,
artigianali, commerciali e di servizi, che non siano assimilabili ai rifiuti
urbani ai sensi dei paragrafi 1.1, 1.1.2 e 1.1.3 della DCIM/84;
f)
ceneri derivanti dall'utilizzazione di combustibili fossili in impianti per la
produzione di energia, non classificabili tra i rifiuti tossici e nocivi a
norma del terzo comma dell'art. 5.
Art.
7
Autorizzazioni
regionali.
7.1.
L'esercizio delle varie fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali è soggetto
ad autorizzazione da parte della Giunta regionale.
L'autorizzazione
riguarda:
a)
la raccolta ed il trasporto dei rifiuti per conto di terzi;
b)
lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti all'esterno degli impianti nei quali sono
prodotti;
c)
il trattamento dei rifiuti, inteso come operazione di trasformazione necessaria
per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e
l'innocuizzazione dei medesimi;
d)
lo stoccaggio definitivo, ivi compreso quello realizzato in discarica, in
conformità alle previsioni di cui al paragrafo 4.2 della DCIM/84.
7.2.
L'obbligo dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto non sussiste per le
seguenti categorie di rifiuti speciali:
a)
materiali provenienti da demolizioni, costruzioni, scavi;
b)
veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
c)
macchinari ed attrezzature deteriorati ed obsoleti;
d)
altre categorie di rifiuti speciali individuati per tipologia e quantità dalla
Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio tecnico regionale per la
sanità.
7.3.
La Giunta regionale, sentito il Consiglio tecnico regionale per la sanità, o su
proposta del medesimo, può estendere l'obbligo della autorizzazione alla
raccolta, al trasporto ed allo stoccaggio provvisorio di particolari categorie
di rifiuti speciali in deroga alle previsioni di cui al precedente comma,
qualora per loro natura, quantità o concentrazione delle sostanze che
contengono, o dalle quali sono contaminati, possano risultare pericolosi, anche
potenzialmente, per la salubrità ambientale.
7.4.
Per la assunzione della deliberazione di cui al precedente comma i soggetti
pubblici e privati possono presentare le proprie osservazioni alla Giunta
regionale che stabilisce, con lo stesso atto, termini e modalità della
presentazione.
7.5.
Nei casi di reimpiego per la realizzazione di rilevati e di colmate per opere
civili delle seguenti categorie:
a)
materiali provenienti da demolizioni, costruzioni, scavi;
b)
rifiuti inerti, quali sfridi dei materiali da costruzione e materiali ceramici
cotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione;
c)
ceneri derivanti dall'utilizzazione di combustibili fossili in impianti per la
produzione di energia, non classificabili tra i rifiuti tossici e nocivi a
norma del terzo comma dell'art. 5; valgono le disposizioni di cui al successivo
art. 8, comma 3.
7.6.
Le domande di autorizzazione debbono essere corredate, per ogni separata classe
di rifiuti speciali omogenea per composizione chimica e tipologia, della
seguente documentazione:
a)
scheda descrittiva del rifiuto da smaltire, conforme al modello di cui
all'allegato n. 1;
b)
indicazione della quantità massima di rifiuti speciali che eventualmente si
intende stoccare provvisoriamente e del tempo massimo di stoccaggio provvisorio
per singola partita;
c)
mappa catastale aggiornata in scala 1:2000, con l'indicazione delle particelle
sulle quali insiste l'impianto;
d)
caratteristiche dei sistemi di confinamento che si intendono adottare nella
raccolta, nello stoccaggio e nel trattamento, con specifico riferimento, per
ciò che concerne l'attivazione di discariche, a come si intende provvedere
all'osservanza delle prescrizioni previste per le singole fattispecie dal
paragrafo 4.2 della DCIM/84;
e)
destinazione finale di ogni singola classe di rifiuti omogenei per composizione
chimica e tipologia, che s'intendono raccogliere, trasportare, stoccare, o
trattare;
f)
planimetria generale dell'impianto in scala non inferiore a 1:500, con disegni
dell'impianto in planimetria e sezione, in scala non inferiore a 1:100 e
particolari in scala non inferiore a 1:50;
g)
computo metrico estimativo dei costi da sostenere per lo smaltimento definitivo
dei rifiuti accumulati e per il ripristino ambientale, in caso di sospensione
dell'esercizio dell'autorizzazione eventualmente concessa.
7.7.
Ove si configurino particolari situazioni di rischio la Giunta regionale può
subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla predisposizione, da parte dell'ente
o dell'impresa richiedente di un adeguato regolamento interno, relativo alle
cautele da seguire nella gestione di dette attività.
7.8.
Nel caso l'autorizzazione si riferisca al trasporto di rifiuti speciali vanno
intesi come impianto per le finalità di cui alle lett. c) ed f) del precedente
comma terzo, gli spazi e i locali nei quali ordinariamente sostano i mezzi di
trasporto quando non sono in uso.
7.9.
La documentazione di cui ai precedenti commi del presente articolo deve essere
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o dell'impresa che richiede
l'autorizzazione nonché dal direttore responsabile tecnico, ove esistente.
7.10.
La Giunta regionale, ai fini della concessione dell'autorizzazione a gestire
impianti di trattamento di rifiuti speciali, può richiedere all'ente o
all'impresa interessati che venga nominato un direttore responsabile tecnico,
dotato di adeguate professionalità, per quegli impianti che possano realizzare
particolari
situazioni di rischio per gli addetti, la popolazione o l'ambiente, a causa
della natura o della quantità dei rifiuti trattati, o delle tecnologie usate.
7.11.
L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione è effettuata a cura
dell'Ufficio difesa del suolo, che, per gli accertamenti che si rendessero eventualmente
necessari, potrà avvalersi della collaborazione di esperti, dipendenti dalle
Amministrazioni provinciali e comunali, di tecnici delle U.L.S.S. competenti
per territorio e di componenti del Comitato tecnico consultivo di cui all'art.
15 della legge regionale approvata con Delib.C.R. 22 luglio 1987, n. 530 (2).
Tale Comitato deve essere chiamato ad esprimere parere ai fini
dell'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti di
stoccaggio definitivo.
7.12.
L'impresa o l'ente che intende ottenere l'autorizzazione all'esercizio di
impianti per il trattamento dei rifiuti speciali, può chiedere alla Giunta
regionale un parere preliminare di massima dei relativi progetti ed elaborati
tecnici.
7.13.
Il rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti speciali è
subordinato in ogni caso al rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti
normative statali e regionali, e in particolare del D.P.R. n. 915/1982, della
DCIM/84, nonché alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle
indicazioni del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti.
7.14.
Copia integrale delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti speciali,
contestualmente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, sarà
trasmessa al Presidente dell'Amministrazione provinciale, al sindaco, al
Presidente ed al responsabile del settore igiene e prevenzione dell'U.L.S.S.,
competenti
per territorio.
7.15.
I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a curare che copia del provvedimento
autorizzativo e della documentazione allo stesso allegata, o alla quale in
detto provvedimento venga fatto riferimento sia custodita a bordo dei veicoli
utilizzati, nel caso si tratti di raccolta e trasporto di rifiuti speciali,
ovvero nei luoghi quali i rifiuti speciali stessi vengono trattati o stoccati,
in modo da potere essere esibiti in ogni momento al personale addetto alla
vigilanza e al controllo.
(2)
Trattasi della legge regionale 24 agosto 1987, n. 44.
Art.
8
Autorizzazioni
e regolamentazioni comunali.
8.1.
La realizzazione e la gestione di:
a)
centri per la raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili;
b)
centri per la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili e per il
recupero di loro parti a cura di soggetti diversi dai Comuni o a cura di
Consorzi comprendenti i Comuni, è subordinata al rilascio di licenze comunali
concesse dal sindaco, sentito il responsabile del settore igiene e prevenzione
dell'U.L.S.S. competente per territorio, nel rispetto delle prescrizioni di cui
al secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 915/1982.
8.2.
I requisiti per la realizzazione dei centri specificati al precedente comma da
chiunque attivati, nonché le norme atte ad assicurarne la corretta gestione,
sono fissati nel regolamento di igiene di cui all'art. 5 della legge regionale
14 maggio 1982, n. 24.
8.3.
Le attività di cui al comma cinque del precedente art. 7 sono subordinate al
rilascio delle autorizzazioni comunali previste dall'art. 7, comma secondo e
terzo della legge 25 marzo 1982, n. 94 e delle altre leggi vigenti in materia
urbanistica, nonché al rispetto delle necessarie cautele per la salvaguardia
della salubrità ambientale.
Art.
9
Raccolta
e trasporto.
9.1.
La raccolta e il trasporto dei rifiuti sociali debbono essere effettuati
adottando mezzi tecnici e modalità atti a garantire la protezione dei rifiuti
stessi dagli agenti atmosferici, nonché ad evitare la loro dispersione
nell'ambiente e l'emanazione di esalazioni moleste.
9.2.
I veicoli destinati al trasporto, debbono essere dotati di attrezzature atte ad
assicurare il confinamento, la raccolta, o l'innocuizzazione dei rifiuti, in
caso di una loro accidentale dispersione nell'ambiente.
9.3.
I veicoli e i contenitori destinati alla raccolta e al trasporto dei rifiuti
speciali, come pure l'area o il locale nel quale stazionano fuori servizio,
debbono essere dotati di mezzi per assicurarne la bonifica, nei casi in cui
questa si riveli necessaria in dipendenza della natura dei rifiuti sociali
raccolti o trasportati.
9.4.
Il detentore dei rifiuti speciali destinati ad essere trasportati, previa
autorizzazione, verso impianti di stoccaggio o di trattamento deve provvedere
alla redazione in triplice esemplare di un formulario di identificazione,
conforme al modello di cui all'allegato n. 2.
9.5.
La prima copia del formulario di identificazione sarà conservata
dall'originario detentore dei rifiuti; le altre due accompagneranno i rifiuti
stessi durante il trasporto.
9.6.
A recapito avvenuto il destinatario tratterrà la seconda copia, sottoscritta
dal vettore, mentre la terza sarà restituita allo stesso, munita della firma
per ricevuta del destinatario.
9.7.
La documentazione sopra indicata deve essere conservata per almeno un
quinquennio; in caso di cessazione dell'attività deve essere consegnata alla
Amministrazione provinciale.
Art.
10
Stoccaggio
provvisorio.
10.1.
Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali consentito all'interno degli
insediamenti nei quali vengono prodotti, purché si tratti di sostanze non
putrescibili, e a condizione che siano poste in essere adeguate cautele atte ad
evitare l'emanazione di esalazioni moleste, ovvero situazioni di pericolo o
danno per la salute delle persone o per l'integrità dell'ambiente.
10.2.
Di norma lo stoccaggio provvisorio deve essere realizzato separatamente per
classi di prodotti omogenei per composizione chimica e per tipologia, al fine
di consentirne un eventuale recupero, riutilizzazione, rigenerazione o riciclo,
e comunque per favorirne il corretto smaltimento definitivo.
10.3.
Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali in luogo diverso
dall'insediamento nel quale vengono prodotti può essere consentito solo nei
casi nei quali il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti preveda la realizzazione di stazioni di trasferimento e/o impianti
di stoccaggio provvisorio, in funzione del successivo avvio dei rifiuti stessi
al trattamento o allo stoccaggio definitivo.
10.4.
Per le stazioni e per gli impianti di cui al comma precedente debbono essere
adottate, in quanto applicabili, le caratteristiche costruttive e le modalità
di esercizio previste per gli impianti di stoccaggio definitivo, di cui al
successivo articolo.
10.5.
Il provvedimento con il quale vengono autorizzati gli impianti di stoccaggio
provvisorio dei rifiuti speciali fissa, per ogni singola classe di prodotti
omogenei per composizione chimica e per tipologia, i quantitativi massimi che
possono essere detenuti e il tempo massimo di detenzione.
10.6.
Il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio può essere
subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria a cauzione delle
eventuali spese per lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino ambientale.
Art.
11
Trattamento.
11.1.
Per trattamento dei rifiuti speciali si intende l'insieme delle operazioni
necessarie a consentirne il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il
riciclo o l'innocuizzazione.
11.2.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 7, commi
primo e secondo la documentazione richiesta nello stesso articolo deve essere
integrata con le seguenti specificazioni:
a)
dettagliata relazione tecnica illustrativa dei procedimenti che si intendono
seguire nel trattamento, corredata da disegni schematici, in scala non
inferiore a 1:100, con particolari in scala non inferiore a 1:50;
b)
indicazione della periodicità e delle modalità per l'effettuazione delle
operazioni di manutenzione;
c)
come si intende provvedere alla depurazione degli scarichi idrici e di quelli
in atmosfera;
d)
descrizione delle principali caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche e
merceologiche dei prodotti finali.
11.3.
Per la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti
debbono essere seguiti i criteri e le norme tecniche generali specificati al
paragrafo 3 della DCIM/84.
11.4.
Il rilascio dell'autorizzazione al trattamento dei rifiuti speciali può essere
subordinato in presenza di eventuali rischi ambientali, alla presentazione di una
garanzia fidejussoria a cauzione delle eventuali spese per lo smaltimento dei
rifiuti e il ripristino ambientale.
Art.
12
Stoccaggio
definitivo.
12.1.
Per stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali si intendono le operazioni di
ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo dei rifiuti stessi.
12.2.
Nello stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali deve essere evitata ogni
possibilità di danno o pericolo per la salute dell'uomo ed ogni rischio di
inquinamento dell'ambiente. Debbono essere altresì salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere preservata l'integrità dell'ambiente e del paesaggio.
12.3.
Il piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti
individua le zone e le modalità per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti
speciali.
12.4.
Lo stoccaggio definitivo in discarica controllata deve essere effettuato a
norma delle prescrizioni, di cui ai paragrafi 4.2.2, 4.2.3.1, 4.2.3.2 e 4.2.3.3
della DCIM/84.
In
particolare:
a)
i fanghi (non tossici né nocivi) stabilizzati e palabili, derivanti da impianti
di depurazione delle acque di scarico provenienti esclusivamente da
insediamenti civili possono essere smaltiti in discariche di prima categoria ai
sensi del paragrafo 4.2.2 della DCIM/84;
b)
i rifiuti inerti, quali sfridi di materiali da costruzione e materiali ceramici
cotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione, possono
essere smaltiti in discariche di seconda categoria di tipo A come disposto al
paragrafo 4.2.3.1 della DCIM/84;
c)
tutti i rifiuti speciali possono essere smaltiti in discariche di seconda
categoria, di tipo B, o di tipo C, secondo le previsioni di cui ai paragrafi
4.2.3.2 e 4.2.3.3 della DCIM/84.
12.5.
Il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione e alla gestione di impianti per
lo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali può essere subordinato alla
presentazione di una garanzia fidejussoria a cauzione delle eventuali spese per
il ripristino ambientale; la presentazione della citata garanzia fidejussoria è
obbligatoria nel caso l'autorizzazione si riferisca alle discariche specificate
nel precedente comma.
12.6.
Il provvedimento autorizzativo, relativo all'autorizzazione e alla gestione di
discariche controllate, viene rilasciato nella forma prevista dall'art. 10 del
D.P.R. n. 915/1982.
Art.
13
Registrazioni
e notifiche.
13.1.
Gli enti e le imprese che, a norma del combinato disposto del primo e secondo
comma del precedente art. 7 sono autorizzati alla raccolta e al trasporto, al
trattamento e allo stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali nonché al loro
stoccaggio provvisorio al di fuori dell'insediamento nel quale vengono
prodotti,
debbono tenere un registro di carico e scarico con fogli numerati
progressivamente, vidimati dal Presidente dell'Amministrazione provinciale,
analogo al modello di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 della D.G.R. n. 1442/1984.
13.2.
I registri debbono essere conservati per almeno cinque anni dall'ultima
annotazione. In caso di cessazione dell'attività debbono essere consegnati
all'Amministrazione provinciale.
13.3.
Gli enti e le imprese, di cui al primo comma del presente articolo, sono tenuti
a trasmettere alla Giunta regionale, come pure al Comune nel cui territorio i
rifiuti vengono prodotti, entro il mese di febbraio di ciascun anno e per
ciascun tipo di rifiuti, le quantità raccolte e trasportate, stoccate
provvisoriamente, trattate o stoccate definitivamente nel corso dell'anno
solare precedente, nonché le tecniche adottate, utilizzando un formulario di
notifica conforme al modello (allegato n. 3).
Capo
III - Rifiuti speciali sanitari
Art.
14
Definizione
e responsabilità.
14.1.
Per rifiuti speciali sanitari si intendono rifiuti solidi non assimilabili per
qualità a quelli urbani e non contenenti sostanze tossiche né nocive ai sensi del
precedente art. 5, comma terzo, provenienti da ospedali, case e istituti di
cura e altri presidi e servizi pubblici e privati.
14.2.
L'individuazione dei rifiuti solidi non assimilabili per qualità a quelli
urbani è effettuata dal direttore responsabile sanitario di ogni istituto,
presidio o servizio, seguendo i criteri specificati al paragrafo 1.1 della
DCIM/84.
14.3.
Il direttore sanitario responsabile dell'istituto, ospedale, presidio o
servizio nel quale i rifiuti speciali sanitari sono prodotti è comunque
responsabile delle operazioni inerenti la raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio provvisorio nell'ambito della struttura cui è preposto.
14.4.
I direttori responsabili degli istituti, ospedali, presidi e servizi sanitari,
nonché degli enti o imprese autorizzate al trasporto e/o allo smaltimento dei
rifiuti speciali sanitari sono tenuti a predisporre un regolamento interno,
relativo alle cautele da usare nella raccolta e nello stoccaggio, come pure nel
trasporto
e nell'eventuale trattamento dei rifiuti stessi all'interno della struttura.
Detto regolamento deve prevedere anche le modalità e la periodicità con le
quali debbono essere effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione dei
contenitori riutilizzabili e dei mezzi di trasporto.
Art.
15
Autorizzazioni.
15.1.
Sono soggetti ad autorizzazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 6,
comma primo, lett. d) del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915:
a)
il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali sanitari al di fuori degli
istituti, presidi o servizi nei quali vengono prodotti;
b)
il trattamento dei rifiuti stessi.
15.2.
Le domande di autorizzazione al trattamento dei rifiuti speciali sanitari
debbono essere corredate della seguente documentazione:
a)
indicazione della quantità massima di rifiuti speciali sanitari che si intende
trattare in un giorno;
b)
mappa catastale aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione delle particelle
sulle quali insiste l'impianto;
c)
planimetria generale dell'impianto in scala non inferiore a 1:500, disegni dell'impianto
in planimetria e sezione, in scala non inferiore a 1:100, con particolari in
scala non inferiore a 1:50;
d)
relazione tecnica illustrativa dei processi tecnologici e comunque dei processi
impiegati per il trattamento, con particolare riferimento al rispetto delle
prescrizioni di cui al primo comma del successivo art. 20;
e)
regolamento interno relativo alle cautele da seguire nel trattamento dei
rifiuti speciali sanitari, con particolare riferimento al rispetto delle
prescrizioni di cui al secondo e terzo comma del successivo art. 21;
f)
computo metrico estimativo dei costi da sostenere per lo smaltimento definitivo
dei rifiuti accumulati e il ripristino ambientale in caso di improvvisa
sospensione dell'esercizio dell'autorizzazione eventualmente concessa.
15.3.
Le domande di autorizzazione al trasporto per conto di terzi di rifiuti
speciali sanitari debbono essere corredate della seguente documentazione:
a)
indicazione della quantità massima di rifiuti speciali sanitari che si intende
trasportare in una giornata;
b)
mappa catastale aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione dell'area nella
quale insistono gli spazi impianti e/o i locali nei quali ordinariamente
stazionano i mezzi quando non sono in uso, accompagnata da una planimetria in
scala non inferiore a 1:100;
c)
regolamento interno relativo alla cautele da seguire nel trasporto dei rifiuti
speciali sanitari con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di
cui al secondo e terzo comma del successivo art. 21.
15.4.
La documentazione elencata nei precedenti commi del presente articolo deve
essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o dell'impresa che
richiede l'autorizzazione, nonché dal direttore responsabile tecnico.
15.5.
L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione è effettuata a cura
dell'Ufficio per la difesa del suolo, che, per gli accertamenti che dovessero
rendersi necessari, potrà avvalersi della collaborazione di esperti, dipendenti
delle Amministrazioni provinciali e comunali, di tecnici delle U.L.S.S. competenti
per territorio, e di componenti del Comitato tecnico consultivo di cui all'art.
15 della legge regionale approvata con Delib.C.R. 22 luglio 1987, n. 530 (3).
15.6.
L'impresa o l'ente che intende ottenere l'autorizzazione all'esercizio di impianti
per il trattamento dei rifiuti speciali sanitari può richiedere alla Giunta
regionale l'approvazione preliminare dei relativi progetti ed elaborati
tecnici.
15.7.
Il rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti speciali sanitari
è subordinato in ogni caso al rispetto delle indicazioni di cui al piano
regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
15.8.
Copia integrale delle autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti speciali
sanitari, contestualmente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione, sarà trasmessa al Presidente dell'Amministrazione provinciale, al
sindaco, al Presidente e al responsabile del settore igiene e prevenzione
dell'U.L.S.S., competente per territorio, nonché ai presidenti delle Giunte
delle regioni verso le quali o dalle quali sono trasportati i rifiuti stessi.
15.9.
I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a curare che copia del
provvedimento autorizzativo e della documentazione allo stesso allegata, o alla
quale in detto provvedimento venga fatto riferimento, sia custodita a bordo dei
veicoli utilizzati per la raccolta e trasporto dei rifiuti speciali sanitari,
ovvero nei luoghi nei quali i rifiuti stessi vengono trattati o stoccati, in
modo da poter essere in ogni momento esibiti al personale addetto alla
vigilanza e al controllo.
(3)
Trattasi della legge regionale 24 agosto 1987, n. 44
Art.
16
Raccolta.
16.1.
I rifiuti speciali sanitari debbono essere raccolti dal personale addetto nel
luogo stesso di produzione, in contenitori monouso impermeabili, di adeguata
resistenza, tali da non consentire la dispersione, facilmente distinguibili per
colore o altre caratteristiche da quelli utilizzati per i rifiuti solidi
urbani.
16.2.
Nel caso si impieghino sacchi di polietilene o di altri prodotti di consimile
resistenza, i materiali capaci di lacerare o perforare i sacchi stessi debbono
essere preventivamente riposti in adeguati contenitori.
16.3.
I contenitori sopraindicati vanno quindi immessi in un secondo contenitore,
anche a perdere, in materiale rigido, resistente, lavabile e impermeabile,
munito di dispositivo capace di assicurare la perfetta chiusura.
Art.
17
Trattamenti
di bonifica preliminare.
17.1.
Prima di essere allontanati dal luogo di produzione i rifiuti speciali sanitari
dei laboratori biologici contaminati da agenti biologici, debbono essere
sottoposti a trattamento di sterilizzazione.
17.2.
I rifiuti speciali sanitari provenienti da medicazioni e da reparti infettivi,
o che comunque per la presenza di microrganismi possono essere di grave
pericolo per la salute pubblica, debbono subire un trattamento di
innocuizzazione biologica prima di venire avviati al luogo di stoccaggio o di
smaltimento.
17.3.
Nei casi in cui per le modalità di raccolta e di confinamento non sussistano
situazioni di grave, concreta pericolosità per la salubrità ambientale, il
direttore responsabile sanitario può derogare al vincolo di cui al comma
precedente.
Art.
18
Stoccaggio
provvisorio.
18.1.
È consentito lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali sanitari, per il
periodo massimo di 48 ore, in un ambiente chiuso, inaccessibile ad uomini ed
animali, situato nell'interno dell'istituto, presidio, o servizio sanitario nel
quale sono prodotti, purché conservati in doppio contenitore chiuso nel
rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 16.
18.2.
In attesa del trasferimento all'impianto di trattamento è altresì consentito lo
stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali sanitari in altro presidio sanitario
pubblico della stessa U.L.S.S., nel rispetto delle prescrizioni di cui al primo
comma del presente articolo, sempre che il periodo massimo complessivo di
detenzione non superi le 48 ore.
Art.
19
Trasporto.
19.1.
Il trasporto dei rifiuti speciali sanitari verso impianti di trattamento
situati all'esterno dell'istituto, presidio o servizio nel quale vengono
prodotti deve essere effettuato a mezzo di veicoli adibiti esclusivamente a
tale attività, dotati di cassone chiuso in modo da evitarne ogni possibile
dispersione, realizzato in materiale lavabile e impermeabile.
19.2.
I rifiuti possono essere caricati sui mezzi sopra indicati solo se racchiusi in
doppio contenitore, a norma di quanto disposto al precedente art. 16.
19.3.
All'esterno e all'interno del mezzo di trasporto con il quale vengono avviati
all'impianto di trattamento, deve essere apposta una targa, etichetta o
iscrizione inamovibile e indelebile, delle dimensioni di cm. 60 x 30, recante
l'indicazione Rifiuti Speciali Sanitari con caratteri neri su fondo rosso, di
adeguate dimensioni.
19.4.
I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti speciali sanitari debbono essere
dotati dei mezzi per provvedere alla sommaria raccolta e disinfezione dei
rifiuti stessi, nel caso di eventuali fuoriuscite dai contenitori, nonché di
mezzi di protezione individuale per il personale addetto.
19.5.
I rifiuti sopraindicati possono essere trasportati al di fuori dell'istituto,
presidio o servizio sanitario nel quale sono prodotti solo se accompagnati da
un formulario di identificazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 4,
rilasciato dal direttore responsabile sanitario.
19.6.
Il documento sopra indicato deve essere compilato e utilizzato seguendo le
indicazioni riportate in calce allo stesso.
19.7.
I mezzi adibiti al contenimento, allo stoccaggio o al trasporto di rifiuti
speciali sanitari debbono essere periodicamente sottoposti a disinfezione con
adeguati mezzi chimici o fisici ad eccezione dei contenitori monouso, che
debbono subire il medesimo trattamento dei rifiuti. In sede di rilascio
dell'autorizzazione dovranno essere stabilite le periodicità della
disinfezione.
19.8.
Presso ogni istituto, presidio o servizio sanitario, nel quale si usino i
contenitori e i mezzi specificati al precedente comma del presente articolo,
deve essere disponibile un locale, o, per i soli mezzi di trasporto, un'area
adeguatamente recintata, opportunamente attrezzati destinati allo stazionamento
dei contenitori e dei mezzi non in uso, nonché alla loro pulizia e disinfezione.
Art.
20
Trattamento.
20.1.
I rifiuti speciali sanitari debbono essere smaltiti mediante incenerimento in
impianti corrispondenti ai requisiti specificati ai paragrafi 3.2 e 3.3 (con
particolare riferimento alla lett. a), della DCIM/84). La Giunta regionale,
sentito il Consiglio tecnico regionale per la sanità, può consentire altre
forme di trattamento, attraverso le quali si possa giungere alla loro
innocuizzazione biologica, sempre che non si tratti di rifiuti di cui al
precedente art. 17, comma primo e secondo.
20.2.
Il caricamento dei forni inceneritori deve essere effettuato con dispositivi
automatici, e comunque con mezzi che evitino la dispersione dei rifiuti e il
loro contatto con il personale addetto.
20.3.
In deroga a quanto stabilito al comma precedente è consentito il caricamento
manuale dei forni inceneritori quando si verifichino guasti improvvisi dei
dispositivi automatici di alimentazione. Il caricamento manuale è pure
consentito per i forni di incenerimento degli istituti, presidi e servizi
sanitari nei quali non si provveda al ricovero degli utenti, ovvero vi sia una
produzione di rifiuti speciali sanitari inferiori a 30 kg. al giorno.
20.4.
Il caricamento manuale dei forni deve essere effettuato da parte di personale
munito di mezzi di protezione individuale, riconosciuti idonei dal settore
igiene e prevenzione dell'U.L.S.S. competente per territorio.
Art.
21
Disposizioni
finali.
21.1.
Le parti anatomiche debbono essere consegnate ai necrofori comunali riposte in
contenitori rigidi a perfetta tenuta, lavabili ed impermeabili, ovvero in
contenitori monouso impermeabili, di adeguata resistenza, tali comunque da
assicurare un perfetto confinamento delle parti stesse, ed essere avviate
tempestivamente
al cimitero e venire quindi cremate.
21.2.
La destinazione a diverso uso dei mezzi utilizzati per il contenimento e il
trasporto agli impianti di trattamento è subordinata a trattamento di bonifica,
riconosciuto idoneo dal settore igiene e prevenzione dell'U.L.S.S. competente
per territorio, al quale dovrà essere data notizia dell'effettuazione di detto
trattamento con almeno 48 ore di anticipo.
21.3.
È fatto obbligo ai direttori sanitari responsabili di istituti, ospedali,
presidi e servizi sanitari, come pure ai legali rappresentanti di enti o
imprese autorizzati ai sensi del precedente art. 15, di comunicare entro il
mese di febbraio di ciascun anno alla Giunta regionale, tramite l'Ufficio
difesa del suolo, nonché al Comune nel quale i rifiuti speciali sanitari
vengono prodotti, i quantitativi di rifiuti speciali ceduti per il trasporto,
trasportati e trattati nell'anno precedente, come pure le tecniche seguite,
utilizzando un formulario di notifica conforme al modello allegato (Allegato n.
3).
Capo
IV - Rifiuti tossici e nocivi
Art.
22
Definizione.
22.1.
Ai fini del presente regolamento debbono essere considerati tossici e nocivi i
rifiuti classificabili come tali a norma del paragrafo 1.2 della DCIM/84.
Art.
23
Autorizzazioni.
23.1.
L'esercizio delle varie fasi dello smaltimento dei R.T.N. è soggetto ad
autorizzazione da parte della Giunta regionale. L'autorizzazione riguarda in
particolare:
a)
la raccolta e il trasporto;
b)
lo stoccaggio provvisorio;
c)
il trattamento, inteso come operazione di trasformazione necessaria per il
riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione;
d)
lo stoccaggio definitivo.
23.2.
Le domande di autorizzazione debbono essere corredate della relazione, dei
piani e delle indicazioni di cui al paragrafo 5.1.2 della DCIM/84, della scheda
istruttoria adottata dalla Giunta regionale, debitamente compilata, nonché
della seguente documentazione integrativa:
a)
scheda descrittiva del R.T.N. conforme al modello di cui alla Delib.G.R. n.
1442/1984;
b)
copia del regolamento interno di cui al successivo art. 28;
c)
mappa catastale aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione delle particelle
sulle quali insiste l'impianto;
d)
planimetria generale dell'impianto in scala non inferiore a 1:500, con disegni
dell'impianto, in planimetria e sezione, in scala non inferiore a 1:100, e
particolari in scala non inferiore a 1:50;
e)
computo metrico estimativo dei costi da sostenere per lo smaltimento definitivo
dei rifiuti accumulati e il ripristino ambientale in caso di sospensione
dell'esercizio dell'autorizzazione eventualmente concessa.
23.3.
Nel caso l'autorizzazione si riferisca al trasporto di R.T.N. vanno intesi come
impianto, per le finalità di cui alle lett. c) e d) del precedente comma
secondo, gli spazi e i locali nei quali ordinariamente sostano i mezzi di
trasporto quando non sono in uso.
23.4.
La documentazione di cui ai precedenti commi secondo e terzo deve essere
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o dell'impresa che richiede
l'autorizzazione, nonché dal direttore responsabile tecnico. Le firme debbono
essere autenticate dal sindaco.
23.5.
Alla richiesta della autorizzazione al trasporto debbono essere allegati 6
esemplari dei sigilli che saranno usati per assicurare l'integrità della chiusura
dei singoli contenitori dei R.T.N., a norma di quanto disposto dal successivo
art. 24, comma quarto.
23.6.
L'istruttoria è effettuata a cura dell'Ufficio difesa del suolo, che per gli
accertamenti che si rendessero eventualmente necessari potrà avvalersi della
collaborazione di esperti dipendenti dalle Amministrazioni provinciali e
comunali, di tecnici delle U.L.S.S. competenti per territorio, e di componenti
del Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 15 della legge regionale
approvata con Delib.C.R. 22 luglio 1987, n. 530 (4).
23.7.
Sulle richieste di autorizzazione al trattamento e allo stoccaggio definitivo
dei R.T.N. deve essere sentito il parere del Consiglio tecnico regionale per la
sanità.
23.8.
Sulle richieste di autorizzazione all'esercizio delle discariche di terza
categoria deve essere acquisito il parere congiunto dell'Istituto superiore di
sanità, dell'Istituto superiore per la sicurezza del lavoro e dell'Istituto di
ricerca delle acque del C.N.R.
23.9.
Il rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento dei R.T.N. è subordinato in
ogni caso al rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti normative statali
e regionali, e in particolare del D.P.R. n. 915/1982, della DCIM/84 e della
Delib.G.R. n. 1442/1984, nonché alle prescrizioni di cui al presente
regolamento e alle indicazioni del piano regionale di organizzazione dei
servizi di smaltimento dei rifiuti.
23.10.
Il provvedimento autorizzativo viene rilasciato nella forma prevista al
paragrafo 5.3 della DCIM/84. L'impresa o l'ente che intende ottenere
l'autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento dei R.T.N., può
richiedere alla Giunta regionale l'approvazione preliminare dei relativi
progetti ed elaborati tecnici.
23.11.
Copia integrale delle autorizzazioni allo smaltimento di R.T.N.,
contestualmente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, sarà
trasmessa al Presidente dell'Amministrazione provinciale, al sindaco, al
Presidente ed al responsabile del settore igiene e prevenzione dell'U.L.S.S.
competente per territorio, nonché ai presidenti delle Giunte delle regioni
verso le quali o dalle quali sono trasportati i R.T.N.
23.12.
I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a curare che copia del
provvedimento autorizzativo e della documentazione allo stesso allegata, o alla
quale in detto provvedimento venga fatto riferimento, sia custodita a bordo dei
veicoli utilizzati, nel caso si tratti di raccolta e trasporto di R.T.N.,
ovvero nei luoghi nei quali i R.T.N. vengono trattati o stoccati, in modo da
poter essere esibiti in ogni momento al personale addetto alla vigilanza e al
controllo.
(4)
Trattasi della legge regionale 24 agosto 1987, n. 44.
Art.
24
Raccolta
e trasporto dei rifiuti tossici nocivi.
24.1.
La raccolta e il trasporto dei R.T.N. debbono essere effettuati separatamente
per classi di prodotti omogenei per composizione chimica e per tipologia, al
fine di garantire la possibilità di un distinto e adeguato smaltimento,
riutilizzo, rigenerazione, recupero o riciclo.
24.2.
I contenitori e i mezzi di trasporto debbono essere rispondenti alle
disposizioni di cui al paragrafo 2.3 della DCIM/84.
24.3.
I contenitori mobili debbono essere singolarmente identificabili a mezzo di una
targa, o di etichette, o di iscrizioni inamovibili e indelebili, recanti l'indicazione
dell'ente o della ragione sociale dell'impresa che ne dispone, dell'anno nel
quale sono stati posti in uso, nonché l'indicazione del numero progressivo di
matricola. Il legale responsabile dell'ente o dell'impresa deve curare che il
numero di matricola, il tipo di contenitore e la data dell'entrata in uso dello
stesso siano annotati su apposito registro conforme al modello allegato
(allegato n. 5); ogni pagina del registro deve essere numerata progressivamente
e vidimata dall'Ufficio del registro.
24.4.
Sulla chiusura dei singoli contenitori, a garanzia di ogni possibile
manomissione, deve essere apposto il sigillo dell'ente o dell'impresa che
conferisce i R.T.N. al trasportatore.
24.5.
I veicoli adibiti al trasporto dei R.T.N. debbono essere altresì dotati dei
mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento
della dispersione dei rifiuti, che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai
contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto
al trasporto.
24.6.
L'ente o l'impresa che dispone o è proprietario di contenitori mobili e dei
mezzi adibiti al trasporto di R.T.N. deve avere a disposizione un'area
adeguatamente recintata, ove contenitori e veicoli possano stazionare quando
non sono in uso, e ove possano essere effettuate le necessarie operazioni di
pulizia e bonifica, per le quali debbono essere predisposti idonei mezzi.
24.7.
Per ogni singolo tipo di R.T.N. trasportato deve essere compilato un separato
formulario di identificazione, conforme al modello 6 allegato alla Delib.G.R.
n. 1442/1984 e debbono essere altresì seguite le istruzioni riportate nel
medesimo atto.
24.8.
Presso la sede delle imprese di trasporto deve essere tenuto un registro di
carico e scarico, con fogli numerati in modo progressivo, vistati dall'Ufficio
del registro, conforme al modello 2, di cui alla Delib.G.R. n. 1442/1984.
24.9.
I registri debbono essere conservati per almeno cinque anni dall'ultima
annotazione; in caso di cessazione di attività debbono essere consegnati
all'Ufficio difesa del suolo.
Art.
25
Stoccaggio
provvisorio.
25.1.
Lo stoccaggio provvisorio dei R.T.N. deve essere effettuato separatamente per
classi di prodotti omogenei per composizione chimica e per tipologia, al fine di
garantire la possibilità di un distinto ed adeguato smaltimento.
25.2.
Lo stoccaggio provvisorio è ammesso in funzione del previsto smaltimento
mediante impianti di trattamento e/o di stoccaggio definitivo; all'atto
dell'autorizzazione verranno pertanto fissati i quantitativi massimi e i
periodi di tempo per i quali lo stoccaggio provvisorio è consentito.
25.3.
Per la raccolta e lo stoccaggio provvisorio dei R.T.N. debbono essere seguite
le cautele indicate nel paragrafo 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 della
DCIM/84.
25.4.
I basamenti e i recipienti fissi e mobili predisposti per l'accumulo, o
destinati a contenere i R.T.N. debbono essere contraddistinti da targhe,
etichette o iscrizioni inamovibili e indelebili di adeguate dimensioni e di
forma quadrata, recanti su fondo giallo la lettera R di colore nero; le
relative misure non debbono essere inferiori a quelle di cui al paragrafo
2.3.1, lett. b) della DCIM/84.
25.5.
I contenitori mobili debbono essere resi singolarmente identificabili a mezzo
di una targa, etichetta, o iscrizione inamovibile e indelebile, con
l'indicazione della ragione sociale dell'ente o dell'impresa che ne dispone,
dell'anno nel quale sono stati posti in uso, nonché l'indicazione del numero
progressivo di matricola. Il legale rappresentante dell'ente o dell'impresa,
qualora non vi abbia già provveduto per i fini di cui al precedente art. 24,
dovrà curare che il numero di matricola, il tipo dei contenitori e la data
dell'entrata in uso, come pure delle diverse destinazioni d'uso degli stessi,
siano annotati su apposito registro conforme al modello allegato (allegato n.
5); ogni pagina del registro deve essere numerata progressivamente e vidimata
dall'Ufficio del registro.
25.6.
L'impianto di stoccaggio deve essere reso inaccessibile alle persone non
autorizzate e agli animali a mezzo di adeguata recinzione in muratura o rete
metallica di almeno 2 m. di altezza, interrotta da uno o più accessi, chiusi da
porte o cancelli muniti di serratura a chiave.
25.7.
A congrui intervalli lungo la recinzione, come pure sui cancelli o sulle porte,
debbono essere apposte targhe rettangolari delle dimensioni di almeno cm. 80 x
40, recanti la scritta Rifiuti Tossici E Nocivi con caratteri neri su fondo
giallo.
25.8.
Le chiavi delle serrature, delle porte e dei cancelli debbono essere custodite
dal direttore responsabile tecnico, o dal responsabile della sicurezza interna,
o da persona dagli stessi autorizzata.
25.9.
All'interno della recinzione deve essere costituita una zona di rispetto di
almeno 3 m. di ampiezza.
25.10.
Le distinte aree di stoccaggio delle singole classi di rifiuti debbono essere
adeguatamente distanziate l'una dall'altra, e comunque delimitate da una
propria recinzione o transennatura.
25.11.
I R.T.N. stoccati in dette aree debbono essere adeguatamente protetti
dall'azione degli agenti atmosferici.
25.12.
L'impianto di stoccaggio deve essere provvisto inoltre:
-
di un sistema di allarme interno;
-
di un impianto di comunicazione con l'esterno (telefono, radiotelefono,
etc....);
-
di un sistema antincendio, conforme alle vigenti normative.
25.13.
Presso la sede dell'impianto deve essere tenuto un registro di carico e
scarico, con pagine numerate progressivamente e vidimate dall'Ufficio del
registro, conforme al modello 3, di cui alla Delib.G.R. n. 1442/1984.
25.14.
I registri debbono essere conservati per almeno cinque anni dall'ultima
annotazione; in caso di cessazione di attività debbono essere consegnati
all'Ufficio per la difesa del suolo.
Art.
26
Trattamento.
26.1.
Nell'attivazione e nell'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti
tossici e nocivi debbono essere seguiti i criteri e le norme generali di cui ai
paragrafi 3.2 e 3.3 della DCIM/84.
26.2.
Ai fini della concessione dell'autorizzazione all'incenerimento dei R.T.N. il
richiedente è tenuto a dichiarare e descrivere:
a)
i sistemi di rilevazione continua e di registrazione della temperatura dei fumi
in uscita;
b)
i sistemi di rilevazione continua e di registrazione della concentrazione di
ossigeno libero nei fumi in uscita;
c)
i sistemi di blocco automatico della alimentazione nel caso che la temperatura
dei fumi scenda a valori inferiori rispetto a quella minima prevista per il
corretto esercizio;
d)
la periodicità con la quale si intende procedere alla analisi degli effluenti
gassosi e delle ceneri per verificare l'eventuale presenza di microinquinanti
organo-clorurati e metalli pesanti, nonché i laboratori prescelti per tale
incombenza;
e)
la periodicità e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione;
f)
come si intende procedere per assicurare la prevenzione dell'inquinamento
atmosferico e dell'inquinamento idrico.
26.3.
Lo stoccaggio provvisorio dei R.T.N. in attesa del loro trattamento deve avvenire
nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 25.
26.4.
Presso gli impianti di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere
tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati
progressivamente e bollati dall'Ufficio del registro, conforme al modello 4, di
cui alla Delib.G.R. n. 1442/1984.
26.5.
I registri debbono essere conservati per almeno cinque anni dall'ultima
annotazione, in caso di cessazione dell'attività debbono essere consegnati
all'Ufficio difesa del suolo.
Art.
27
Stoccaggio
definitivo.
27.1.
Lo stoccaggio definitivo dei R.T.N. deve essere effettuato in impianti conformi
alle prescrizioni di cui al paragrafo 4.2 della DCIM/84:
a)
in discariche di seconda categoria di tipo B, nelle fattispecie di cui al
paragrafo 4.2.3.2;
b)
in discariche di seconda categoria di tipo C, nella fattispecie di cui al
paragrafo 4.2.3.3;
c)
in discariche di terza categoria, nelle fattispecie di cui al paragrafo 4.2.4.
27.2.
Presso gli impianti per lo stoccaggio definitivo dei R.T.N. deve essere tenuto
un apposito registro giornaliero di carico e scarico dei rifiuti, conforme al
modello 5 di cui alla Delib.G.R. n. 1442/1984. Ogni pagina del registro deve
essere numerata progressivamente e vidimata dall'Ufficio del registro.
27.3.
I registri debbono essere conservati a tempo indeterminato; in caso di
cessazione dell'attività debbono essere consegnati all'Ufficio difesa del
suolo.
Art.
28
Regolamento
interno relativo alle cautele da seguire nello svolgimento delle attività inerenti
lo smaltimento.
28.1.
L'ente o l'impresa che provvede alla raccolta, al trasporto, allo stoccaggio
provvisorio, al trattamento, o allo stoccaggio definitivo dei R.T.N. è tenuto a
predisporre un regolamento interno, relativo alle cautele da seguire nella
gestione di dette attività.
28.2.
Nel regolamento interno, per ogni singola classe di prodotti omogenei per
composizione chimica e per tipologia, debbono essere analiticamente e
chiaramente riportate le seguenti specificazioni:
a)
natura dei prodotti;
b)
loro principali caratteristiche fisico-chimiche e tossicologiche;
c)
manipolazioni da effettuare in dipendenza dello specifico tipo di attività
autorizzata;
d)
descrizioni dei mezzi per la rilevazione di eventuali dispersioni
nell'ambiente, loro ubicazione e modalità d'uso;
e)
mezzi per assicurare la innocuizzazione e/o confinamento dei rifiuti in caso di
fuoriuscita dai basamenti o dai contenitori, loro ubicazione e modalità d'uso;
f)
mezzi di protezione messi a disposizione degli addetti, loro ubicazione e
modalità d'uso;
g)
norme elementari di prevenzione e norme elementari di primo soccorso da
prestare eventualmente a coloro che siano venuti in contatto con i rifiuti o i
loro prodotti di reazione, in attesa dell'intervento di personale sanitario; prodotti
da utilizzare per le finalità sopraindicate e luoghi ove sono detenuti;
h)
servizi interni e pubblici da attivare in caso di emergenza;
i)
indicazioni per la periodica revisione, controllo e sostituzione dei mezzi di rilevazione,
prevenzione e intervento di cui al presente articolo.
Art.
29
Obblighi
aggiuntivi.
29.1.
Il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta e trasporto, stoccaggio
provvisorio, trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti tossici e nocivi,
nei casi in cui per la natura o le quantità degli stessi si possano configurare
situazioni di rischio particolarmente grave per le persone, gli animali e le
cose, può essere subordinato alla predisposizione a cura del richiedente di un
piano di emergenza interna e/o esterna.
29.2.
Qualora debbano concretamente verificarsi situazioni di indebito rischio il
direttore responsabile tecnico, o le persone dallo stesso preposte alla
vigilanza sulla sicurezza dell'impianto sono tenuti a dare immediata notizia al
sindaco e al responsabile del settore igiene e prevenzione dell'U.L.S.S.
competenti per territorio, che provvederanno, ove del caso, a informare le
autorità preposte alla protezione civile.
29.3.
All'atto della concessione dell'autorizzazione al trasporto dei R.T.N., qualora
si prospetti la sussistenza delle condizioni di rischio di cui al precedente
primo comma, la Giunta regionale può imporre al trasportatore l'obbligo di
notificare alle Regioni di provenienza, di transito e di destinazione, con
almeno 48 ore di anticipo sull'inizio del trasporto:
a)
la natura e la quantità dei R.T.N. da trasportare;
b)
l'ente o l'impresa che spedisce i R.T.N. e quello che li riceverà;
c)
il mezzo di trasporto che sarà utilizzato e gli estremi per la sua
identificazione;
d)
il percorso che si intende seguire.
29.4.
È fatto obbligo al legale rappresentante dell'ente o dell'impresa autorizzata
ai sensi del precedente art. 23 di comunicare all'Ufficio per la difesa del
suolo, entro il mese di febbraio di ciascun anno di validità dell'autorizzazione,
e per ciascun tipo di rifiuto indicato nell'autorizzazione stessa, le quantità
raccolte e trasportate, stoccate provvisoriamente, trattate o stoccate
definitivamente nel corso dell'anno solare precedente, utilizzando un
formulario di notifica conforme al modello allegato (allegato n. 3).
29.5.
La destinazione a diverso uso dei contenitori utilizzati per le operazioni di
raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento, stoccaggio
definitivo dei R.T.N. è subordinata all'effettuazione di un trattamento di
bonifica appropriato alle nuove utilizzazioni. È vietato in ogni caso
utilizzare per i prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti
tossici e nocivi.
29.6.
Della effettuazione del trattamento di cui al comma precedente deve essere data
notizia, con almeno 48 ore di anticipo, al settore per l'igiene e la
prevenzione dell'U.L.S.S. competente per territorio.
29.7.
Il personale addetto allo smaltimento dei R.T.N. deve essere portato a
conoscenza delle disposizioni di cui al regolamento interno, previsto al
precedente articolo, ed opportunamente addestrato per poterne assicurare la
puntuale osservanza.
Allegato
n. 1
Scheda
descrittiva di rifiuto specialeRaccolta e trasportoAttività per la quale è
richiesta l'autorizzazioneStoccaggio provvisorioTrattamentoStoccaggioNome o
Ragione sociale dell'Ente o dell'ImpresaSede
legaleVian.Cap.ComuneProvinciaTFCodice fiscaleDenominazione e sede
dell'impianto produttivo:DenominazioneVian.ComuneProvinciaTFNumero degli
addetti all'impianto produttivoL'impianto produttivo è classificabileNOSI come
industriainsalubre diClasse, al n.del vigente elenco.Direttore tecnico
responsabile:NON è statoÈ stato designato(titolo di studioCognomeNomeNato
ailResponsabile della sicurezzaNON è statoÈ stato designato(titolo di
studioCognomeNomeNato ailDenominazione del
rifiutoDescrizione
della tipologia del rifiutoClassificazione del rifiutomateriale proveniente da
demolizioni, costruzioni, scaviveicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e
loro partimacchinari e attrezzature deteriorati ed obsoletiresidui di attività
di trattamento dei rifiuti e residui derivanti dalla depurazione degli
effluentialtri rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, da attività
agricole, artigianali, commerciali e di serviziceneri derivanti dalla
utilizzazione di combustibili fossili in impianti per la produzione di
energiaDescrizione del processo produttivo o dell'attività commerciale o di
servizio da cui provenienteDataIl rappresentante legaleIl direttore
responsabile tecnico(firma)Generalità(in stampatello)
Allegato
n. 2
Formulario
di identificazione per il trasporto di rifiuti specialiEnte o imprese
autorizzata al trasporto:Bolla n.Nome o ragione socialeTarga automezzoGiorno
del trasportoIndirizzo (Via, n. civico, cap., Comune, Prov.)Codice
fiscaleEstremi dell'autorizzazione al trasporto:Descrizione del rifiuto
trasportatoNatura e composizioneCaratteristiche chimico-fisicheVolume MCPeso kg
(in cifre e in lettere)Produttore o detentore del rifiutoNome o ragione socialeIndirizzo:
Vian.ComuneProv.Codice fiscaleImpianto di destinazione del rifiuto:
DenominazioneIndirizzo: Vian.ComuneProv.Destinatario del rifiutoNome o ragione
socialeCodice fiscaleIndirizzo: Vian.ComuneProv.Impianto di destinazione del
rifiuto:
DenominazioneVian.ComuneProv.Tipo
di impianto:TrattamentoStocc. ProvvisorioStocc. definitivoRicicloData e firma
del produttore o detentore(data)(firma leggibile)Generalità (in
stampatello)TimbroControfirma dell'addetto al trasporto(firma leggibile)(data)Generalità
(in stampatello)Attestazione del ricevimento del rifiuto(data)(firma
leggibile)Generalità del destinatario (in stampatello)Timbro
Allegato
n. 3
Formulario
di
notificaspecialidelle
quantità di rifiutispeciali sanitaritossici e nocivi-Alla Regione
dell'UmbriaArea operativa Ambiente e Infrastrutturecedute per il
trasportoUfficio Difesa del Suoloraccolte e trasportatePerugiastoccate
provvisoriamentetrattatestoccate definitivamente-Al Comune diRelativo
all'annoNome o ragione sociale dell'Ente o dell'ImpresaSede legaleCodice
fiscaleImpianto presso il quale si è svolta l'attività:DenominazioneSedeEstremi
dell'autorizzazioneN.Descrizione della tipologia del rifiutoTecniche
usateQuantità usateIn fedeIl rappresentante legaleIl direttore responsabile tecnicolì(firma)(generalitàin
stampatello)Timbro
Allegato
n. 4
Formulario
di identificazione per il trasporto dei rifiuti speciali sanitariDenominazione
dell'U.L.S.S., ente, persona fisica o giuridica; codice fiscaleDenominazione
dell'ospedale, casa, istituto di cura, presidio o servizioSedeTipologia del
rifiutotal qualirifiuti speciali sanitari non assimilabili agli
urbanitrattatiQuantità da trasportare: kg()Ente o impresa ai quali i rifiuti
vengono ceduti per il trasporto:Nome o ragione socialeSedeCodice fiscaleEstremi
dell'autorizzazione al trasportoPresidio sanitario pubblico al quale i rifiuti
speciali sanitari vengono avviati per lo stoccaggio provvisorio in
attesadell'invio all'impianto di trattamentoDenominazioneSedeEnte o impresa
destinatario del rifiuto da trattareNome o ragione socialeSedeCodice
fiscaleImpianto nel quale avverrà il trattamentoDenominazioneSedeEstremi
dell'autorizzazioneDataIl direttore sanitario responsabile(firma)(generalità in
stampatello e timbro)
Allegato
n. 5
Registro
matricola dei contenitori mobili usati per la raccolta e il trasporto o lo
stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nociviNome o Ragione Sociale
dell'ente o dell'impresaSede legalecodice fiscaleDenominazione
dell'impiantoSedeAttività svoltaEstremi dell'autorizzazioneN. di matricolaData
di iscrizioneDescrizione del contenitoreCessazione
dell'usoTipologiamaterialecapacitàDataDestinazione