L.R.
11 gennaio 1988, n. 1 (1).
Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1988 (2).
(1)
Pubblicazione nel B.U. Umbria 13 gennaio 1988, n. 2.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1988 è stato poi approvato con L.R. 21 aprile
1988, n. 13.
Art.
1
1.
Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23, legge regionale di contabilità sono autorizzati, per il primo trimestre
dell'anno finanziario 1988, l'accertamento e la riscossione delle entrate
nonché l 'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del
bilancio
per l'anno 1987, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo
dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli
stanziamenti la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1987 (3).
2.
Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 1988
le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsione di tale
bilancio.
3.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili d'impegno e di pagamento
frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o
comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque
reiscritte alla competenza dell'anno 1988 ai sensi e per gli effetti dell'art.
53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato
con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli è
autorizzata senza la limitazione di cui al precedente primo comma.
4.
Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1988 in conto
residui passivi propri, nonché gli impegni ed i pagamenti in conto residui di
stanziamento non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso
primo comma del presente articolo.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(3)
Il bilancio di previsione per il 1988 è stato poi approvato con L.R. 21 aprile
1988, n. 13.