L.R.
20 gennaio 1988, n. 2 (1).
Compensi
ai componenti le commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e
delle selezioni per l'assunzione del personale delle UU.LL.SS.SS. dell'Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 22 gennaio 1988, n. 5.
Art.
1
1.
Fino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 6 del D.M. 30 gennaio 1982, e successive modifiche e
integrazioni, ai componenti ed ai segretari delle commissioni e
sottocommissioni esaminatrici in concorsi e in selezioni pubbliche per
l'assunzione del personale delle Unità locali socio-sanitarie, dall'entrata in
vigore del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, sono dovuti i seguenti compensi
lordi:
a)
L. 650.000 quale indennità fissa + L. 350.000 quale assegno integrativo fisso
per i concorsi ai posti di personale laureato di posizione funzionale apicale e
intermedia o sub-apicale;
b)
L. 500.000 per i concorsi ai posti di personale laureato esclusi quelli di cui
alla lettera a);
c)
L. 450.000 per i concorsi ai posti di personale non laureato esclusi quelli di
cui alla lettera d);
d)
L. 400.000 per i concorsi ai posti di personale addetto a mansioni elementari.
2.
Nei casi in cui i candidati presenti alla prima prova d'esame, siano in numero
superiore a 50 ma inferiori a 100, i compensi di cui al precedente comma, ad
esclusione di quelli previsti dalla lettera a), sono integrati con un ulteriore
assegno di lire 100.000; nei casi in cui siano superiori a 100 ma inferiori a
150, l'assegno integrativo è di lire 200.000; nei casi in cui siano superiori a
150 ma inferiori a 200, l'assegno integrativo è di lire 300.000; nei casi in
cui superino comunque le 200 unità, l'assegno integrativo è di lire 400.000.
3.
Qualora vengano costituite le sottocommissioni previste dal settimo comma
dell'articolo 6 del D.M. citato al primo comma, la determinazione del numero
dei candidati ai fini della corresponsione dell'assegno integrativo è fatta con
riferimento al numero di candidati assegnati alla sottocommissione.
4.
In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni,
ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato
ai precedenti commi è corrisposto al sostituto in misura proporzionale al
numero delle sedute alle quali ha partecipato.
Art.
2
1.
Ai componenti, nonché ai segretari delle commissioni e sottocommissioni
indicate nella presente legge spetta, altresì se ed in quanto dovuto, il
rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nelle misure previste per il
personale della massima qualifica dei rispettivi ordinamenti.
Art.
3
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con
le quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente attribuite a ciascuna
ULSS per l'esercizio 1987 e con gli stanziamenti che verranno assegnati per gli
anni successivi al 1987.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.