L.R. 20 gennaio 1988, n. 2 (1).

Compensi ai componenti le commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione del personale delle UU.LL.SS.SS. dell'Umbria.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 22 gennaio 1988, n. 5.

 

 

Art. 1

 

1. Fino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 del D.M. 30 gennaio 1982, e successive modifiche e integrazioni, ai componenti ed ai segretari delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici in concorsi e in selezioni pubbliche per l'assunzione del personale delle Unità locali socio-sanitarie, dall'entrata in vigore del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, sono dovuti i seguenti compensi lordi:

a) L. 650.000 quale indennità fissa + L. 350.000 quale assegno integrativo fisso per i concorsi ai posti di personale laureato di posizione funzionale apicale e intermedia o sub-apicale;

b) L. 500.000 per i concorsi ai posti di personale laureato esclusi quelli di cui alla lettera a);

c) L. 450.000 per i concorsi ai posti di personale non laureato esclusi quelli di cui alla lettera d);

d) L. 400.000 per i concorsi ai posti di personale addetto a mansioni elementari.

2. Nei casi in cui i candidati presenti alla prima prova d'esame, siano in numero superiore a 50 ma inferiori a 100, i compensi di cui al precedente comma, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera a), sono integrati con un ulteriore assegno di lire 100.000; nei casi in cui siano superiori a 100 ma inferiori a 150, l'assegno integrativo è di lire 200.000; nei casi in cui siano superiori a 150 ma inferiori a 200, l'assegno integrativo è di lire 300.000; nei casi in cui superino comunque le 200 unità, l'assegno integrativo è di lire 400.000.

3. Qualora vengano costituite le sottocommissioni previste dal settimo comma dell'articolo 6 del D.M. citato al primo comma, la determinazione del numero dei candidati ai fini della corresponsione dell'assegno integrativo è fatta con riferimento al numero di candidati assegnati alla sottocommissione.

4. In caso di sostituzione dei componenti o del segretario delle commissioni, ovvero delle sottocommissioni esaminatrici, il compenso, così come determinato ai precedenti commi è corrisposto al sostituto in misura proporzionale al numero delle sedute alle quali ha partecipato.

 

 

Art. 2

 

1. Ai componenti, nonché ai segretari delle commissioni e sottocommissioni indicate nella presente legge spetta, altresì se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nelle misure previste per il personale della massima qualifica dei rispettivi ordinamenti.

 

 

Art. 3

 

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente attribuite a ciascuna ULSS per l'esercizio 1987 e con gli stanziamenti che verranno assegnati per gli anni successivi al 1987.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.