L.R. 25 febbraio 1988, n. 4 (1).

Art. 100 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33. Miglioramenti economici al personale regionale per il periodo tra la data di scadenza delle norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33/1973 e quella coperta con la legge regionale 7 aprile 1977, n. 16 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 marzo 1988, n. 15.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[Al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di lire 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 10 settembre 1974 al 31 dicembre 1975.

Al predetto personale è attribuita altresì la somma di lire 10.000 per la tredicesima mensilità degli anni 1974 e 1975, ridotta proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali] (3).

 

(3) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[All'onere complessivo di lire 145.000.000, previsto per l'attuazione della presente legge, si farà fronte con le disponibilità di cui ai capitoli 50 e 200 della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979] (4).

 

 

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.