L.R.
25 febbraio 1988, n. 4 (1).
Art.
100 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33. Miglioramenti economici al
personale regionale per il periodo tra la data di scadenza delle norme sul
trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33/1973 e quella coperta
con la legge regionale 7 aprile 1977, n. 16 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 marzo 1988, n. 15.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. ss), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[Al
personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato
giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di lire
10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 10 settembre 1974 al 31 dicembre
1975.
Al
predetto personale è attribuita altresì la somma di lire 10.000 per la
tredicesima mensilità degli anni 1974 e 1975, ridotta proporzionalmente in
relazione al servizio prestato.
Gli
importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle
sole ritenute erariali] (3).
(3)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
[All'onere
complessivo di lire 145.000.000, previsto per l'attuazione della presente
legge, si farà fronte con le disponibilità di cui ai capitoli 50 e 200 della
spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979] (4).
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. ss), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.