L.R.
29 febbraio 1988, n. 6 (1).
Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della L.R. 15 gennaio 1973, n. 8. Norme sulla
previdenza del consiglieri regionali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 2 marzo 1988, n. 15.
Art.
1
1. (2).
(2)
Aggiunge quattro commi all'art. 3, L.R. 15 gennaio 1973, n. 8.
Art.
2
1.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il contributo
obbligatorio di cui all'articolo 4 della L.R. 15 gennaio 1973, n. 8. e
successive modificazioni č elevato al 22%.
Art.
3
1. (3).
(3)
Sostituisce, con tre commi, il secondo comma dell'art. 5, L.R. 15 gennaio 1973,
n. 8.
Art.
4
1.
Al primo comma dell'articolo 9 della L.R. 15 gennaio 1973, n. 8, come integrato
con L.R. 8 aprile 1980, n. 26, dopo le parole «per un periodo inferiore a
cinque anni» sono aggiunge le parole: «ma non inferiore a trenta mesi».
Art.
5
1. (4).
(4)
Sostituisce l'art. 12, L.R. 15 gennaio 1973, n. 8.
Art.
6
1.
Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilitą, di cui alla legge
regionale 15 gennaio 1973, n. 8. e successive modificazioni ed integrazioni,
sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella presente legge.
2.
Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito
sulla base delle norme previgenti, la differenza č mantenuta a titolo di
assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno
vitalizio.
Art.
7
1.
La presente legge resta in vigore fino alla emanazione della legge-quadro
nazionale che regolerą la materia.
Art.
8
1.
L'onere di lire 450.000.000 per l'attuazione della presente legge relativamente
all'anno 1987, sarą imputato al cap. 10 dello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale dell'esercizio 1988 e ad esso si farą fronte mediante
utilizzo di quota dei fondi che saranno trasferiti dal bilancio del Consiglio
regionale in dipendenza dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura
dell'esercizio 1986.
La
Giunta regionale č autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in
termini di competenza che di cassa a norma dell'art. 28, secondo comma, della
legge regionale di contabilitą 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di
contabilitą.
2.
Per gli anni dal 1988 in poi l'entitą della spesa sarą annua mente determinata
con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della stessa legge
n. 23 del 1978.
Art.
9
1.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente
legge.