L.R. 29 marzo 1988, n. 10 (1).

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19. Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. 1° aprile 1988, n. 22, edizione straordinaria.

 

 

Art. 1

Integrazione dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

 

1. Alla fine del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, sono aggiunte le parole «nonché la Società a partecipazione pubblica».

 

 

Art. 2

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

 

1. All'art. 3, comma 4, 3° trattino, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, la parola «funzionamento» è sostituita dalla parola «finanziamento».

2.  (2).

 

(2) Sostituisce il comma 5 dell'art. 3, L.R. 20 maggio 1986, n. 19.

 

 

Art. 3

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

 

1.  (3).

2.  (4).

 

(3) Aggiunge la lettera c) al comma 2 dell'art. 6, L.R. 20 maggio 1986, n. 19.

(4) Sostituisce, con i commi da 3 a 6, l'originario comma 3 dell'art. 6, L.R. 20 maggio 1986, n. 19.

 

 

Art. 4

Modalità di erogazione dei contributi in conto capitale per lavori di economia.

 

1. All'art. 11, comma 2, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, la cifra indicata di lire 30 milioni è sostituita con la cifra di lire 60 milioni.

2.  (5).

 

(5) Aggiunge l'art. 11-bis alla L.R. 20 maggio 1986, n. 19.

 

 

Art. 5

Contributi in annualità costanti.

 

1.  (6).

 

(6) Sostituisce con i commi da 3 a 3-quater, l'originario dell'art. 14, L.R. 20 maggio 1986, n. 19.

 

 

Art. 6

Integrazione dell'art. 15 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

 

1.  (7).

 

(7) Aggiunge i commi 3 e 4 all'art. 15, L.R. 20 maggio 1986, n. 19.

 

 

Art. 7

Integrazione dell'art. 21 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

 

1.  (8).

 

(8) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 21, L.R. 20 maggio 1986, n. 19.

 

 

Art. 8

Modifica dell'art. 24 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

 

1. (9).

 

(9) Sostituisce il comma 1 dell'art. 24, L.R. 20 maggio 1986, n. 19.

 

 

Art. 9

Modifica dell'art. 25 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

 

1. (10).

 

(10) Sostituisce il comma 3 dell'art. 25, L.R. 20 maggio 1986, n. 19.

 

 

Art. 10

Integrazione dell'art. 27 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

 

1. (11).

 

(11) Aggiunge il comma 2 all'art. 27, L.R. 20 maggio 1986, n. 19.

 

 

Art. 11

Integrazione dell'art. 29 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

 

1.  (12).

 

(12) Aggiunge come corretto con avviso pubblicato nel B.U. 5 ottobre 1988, n. 69, il comma 1-bis all'art. 29, L.R. 20 maggio 1986, n. 19.

 

 

Art. 12 (13)

Rinvio alle disposizioni statali.

 

1.  (14).

 

 

 

(13) Numerazione così corretta con avviso pubblicato nel B.U. 5 ottobre 1988, n. 69.

(14) Inserisce, prima dell'art. 31 del titolo IV, l'art. 30-bis alla L.R. 20 maggio 1986, n. 19.