L.R. 6 aprile 1988, n. 12 (1).

Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e degli organismi di difesa delle produzioni.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 11 aprile 1988, n 25.

 

Vedi L.R. 20 agosto 2001, n. 23 in tema di “abrogazione funzioni consultive delle Commissioni Consiliari”.

 

 

TITOLO I

Anticipazione degli interventi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 1

 

1. È istituito un fondo di rotazione per l'anticipazione degli interventi finanziari previsti dall'articolo 1, secondo comma, lett. a), b), c) e d) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, a favore delle aziende agricole singole ed associate danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche riconosciute di carattere eccezionale.

 

 

Art. 2

Modalità d'intervento del fondo regionale.

 

1. Il fondo regionale opera per anticipare, rispetto all'intervento del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito gravi danni alle produzioni, alle strutture fondiarie, alle scorte vive e morte, ai capitali di conduzione, disponendo la concessione di agevolazioni contributive e creditizie con le modalità e le misure da detta legge previste.

2. Gli interventi sui fabbricati rurali possono essere ammessi alle agevolazioni qualora non rientrino nella competenza di provvedimenti nazionali specifici, emanati o proposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o di quelli eventualmente adottati dalla C.E.E.

3. Gli impianti cooperativi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli zootecnici, in quanto collegati ai processi produttivi aziendali, sono considerati strutture agricole.

 

 

Art. 3

Procedure tecnico-amministrative - Precedenze - Rapporti con gli istituti di credito.

 

1. Entro 15 giorni dal verificarsi degli eventi calamitosi, i servizi operativi zonali dell'Area agricoltura e foreste comunicano all'Assessorato all'agricoltura i dati relativi ai danni provocati dagli eventi suddetti.

2. Qualora sussistano le condizioni per l'intervento del «fondo di solidarietà nazionale», la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni delimita con deliberazione immediatamente eseguibile, le zone territoriali danneggiate, indica le provvidenze da adottare, stabilisce i termini per la presentazione delle domande e propone al Ministero dell'agricoltura e foreste la emanazione del decreto di riconoscimento della eccezionalità dell'evento, ai fini dell'intervento del fondo medesimo.

3. Le domande di concessione delle provvidenze sono ammissibili entro i termini indicati dall'atto di cui al secondo comma e sono presentati ai servizi operativi territoriali competenti per territorio che, effettuata una sollecita istruttoria, le rimettono, nei termini previsti dallo specifico programma operativo, all'Assessorato all'agricoltura.

4. Le provvidenze sono concesse con precedenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative.

5. Si applicano, per quanto riguarda l'operatività degli istituti di credito ed i rapporti dei medesimi con la Regione, le procedure di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

6. I provvedimenti di concessione dei benefici contributivi e creditizi di cui al primo comma dell'articolo 1, verranno emanati ad intervenuta dichiarazione da parte del Ministero agricoltura e foreste dell'esistenza di eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

 

 

TITOLO II

Consorzi ed organismi costituiti per la difesa delle produzioni

 

Art. 4

Costituzione e riconoscimento dei Consorzi - Vigilanza.

 

1. I consorzi e gli altri organismi di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, aventi lo scopo della difesa attiva e passiva delle produzioni dai danni della grandine, del gelo e della brina, sono costituiti con atto pubblico e sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che ne approva gli statuti.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti dei consorzi e degli organismi regolarmente riconosciuti, i cui statuti siano stati adeguati alle previsioni della legge 15 ottobre 1981, n. 590, richiamata.

3. Le funzioni di vigilanza sull'attività dei consorzi e degli organismi di cui ai precedenti commi sono attribuite alla Giunta regionale.

 

 

Art. 5

Contributi a favore dei consorzi ed organismi di difesa.

 

1. La Giunta regionale concede a favore dei consorzi e degli organismi di difesa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4, un contributo, fino alla misura massima dello 0,30 per cento calcolato sul valore delle produzioni assicurate ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 nell'anno precedente, da versare alla cassa sociale.

2. A norma del numero 1, secondo comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, la quota a carico degli associati non può essere inferiore al 2 per cento del valore della produzione annua denunciata.

 

 

Art. 6

Disposizioni finanziarie.

 

1. Per le anticipazioni previste dalla presente legge è istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale il capitolo 8285 denominato «Fondo regionale di rotazione per l'anticipazione degli interventi finanziari previsti dall'articolo 1, lettere a), b), c) e d) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198». Le somme imputate al fondo regionale, a titolo di concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti e mutui di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, rappresentano la prima annualità del concorso medesimo. L'entità del fondo suddetto e la relativa copertura finanziaria saranno stabilite con legge di bilancio o di variazione.

2. Le assegnazioni statali per gli interventi di cui al precedente comma saranno introitate dalla Regione nei pertinenti capitoli 1195, 1197, 1198 della parte entrata del proprio bilancio ed iscritti ai correlati capitoli 8100, 8280 e 7970 della parte spesa dello stesso bilancio.

3. Le somme impegnate dalla Regione per la concessione delle anticipazioni di cui all'articolo 1 sono recuperate a carico delle assegnazioni statali per le finalità dell'articolo 1, lett. a), b), c) e d) della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198 e destinate al reintegro della dotazione del fondo iscritto al capitolo 8285. Il reintegro è di volta in volta disposto con provvedimento della Giunta regionale.

4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è istituito il capitolo 3120 denominato «Recupero di somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui all'articolo 1 lettere a), b), c) e d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590».

5. Le somme impegnate a carico del fondo regionale di cui al capitolo 8285 e non coperte dalle correlative assegnazioni statali rimangono a carico del fondo medesimo.

6. Per gli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge è istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale il capitolo 3905 denominato «Contributi a favore di consorzi ed organismi di difesa di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590». Il relativo stanziamento sarà disposto con legge di bilancio o di variazione a norma di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5, della vigente L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità e successive modificazioni.