L.R.
6 aprile 1988, n. 12 (1).
Interventi
a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e degli
organismi di difesa delle produzioni.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 11 aprile 1988, n 25.
Vedi
L.R. 20 agosto 2001, n. 23 in tema
di “abrogazione funzioni consultive delle Commissioni Consiliari”.
TITOLO
I
Anticipazione
degli interventi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art.
1
1.
È istituito un fondo di rotazione per l'anticipazione degli interventi
finanziari previsti dall'articolo 1, secondo comma, lett. a), b), c) e d) della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata dall'articolo 4 della legge 13
maggio 1985, n. 198, a favore delle aziende agricole singole ed associate
danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche riconosciute di
carattere eccezionale.
Art.
2
Modalità
d'intervento del fondo regionale.
1.
Il fondo regionale opera per anticipare, rispetto all'intervento del fondo di
solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, la ripresa
produttiva delle aziende che hanno subito gravi danni alle produzioni, alle
strutture fondiarie, alle scorte vive e morte, ai capitali di conduzione,
disponendo la concessione di agevolazioni contributive e creditizie con le
modalità e le misure da detta legge previste.
2.
Gli interventi sui fabbricati rurali possono essere ammessi alle agevolazioni
qualora non rientrino nella competenza di provvedimenti nazionali specifici,
emanati o proposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile o
di quelli eventualmente adottati dalla C.E.E.
3.
Gli impianti cooperativi di raccolta, conservazione, lavorazione,
trasformazione e vendita di prodotti agricoli zootecnici, in quanto collegati
ai processi produttivi aziendali, sono considerati strutture agricole.
Art.
3
Procedure
tecnico-amministrative - Precedenze - Rapporti con gli istituti di credito.
1.
Entro 15 giorni dal verificarsi degli eventi calamitosi, i servizi operativi
zonali dell'Area agricoltura e foreste comunicano all'Assessorato
all'agricoltura i dati relativi ai danni provocati dagli eventi suddetti.
2.
Qualora sussistano le condizioni per l'intervento del «fondo di solidarietà
nazionale», la Giunta regionale, entro i successivi quindici giorni delimita
con deliberazione immediatamente eseguibile, le zone territoriali danneggiate,
indica le provvidenze da adottare, stabilisce i termini per la presentazione
delle domande e propone al Ministero dell'agricoltura e foreste la emanazione
del decreto di riconoscimento della eccezionalità dell'evento, ai fini
dell'intervento del fondo medesimo.
3.
Le domande di concessione delle provvidenze sono ammissibili entro i termini
indicati dall'atto di cui al secondo comma e sono presentati ai servizi
operativi territoriali competenti per territorio che, effettuata una sollecita
istruttoria, le rimettono, nei termini previsti dallo specifico programma
operativo, all'Assessorato all'agricoltura.
4.
Le provvidenze sono concesse con precedenza ai coltivatori diretti ed alle
cooperative.
5.
Si applicano, per quanto riguarda l'operatività degli istituti di credito ed i
rapporti dei medesimi con la Regione, le procedure di cui alla legge 15 ottobre
1981, n. 590.
6.
I provvedimenti di concessione dei benefici contributivi e creditizi di cui al
primo comma dell'articolo 1, verranno emanati ad intervenuta dichiarazione da
parte del Ministero agricoltura e foreste dell'esistenza di eccezionali
calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15
ottobre 1981, n. 590.
TITOLO
II
Consorzi
ed organismi costituiti per la difesa delle produzioni
Art.
4
Costituzione
e riconoscimento dei Consorzi - Vigilanza.
1.
I consorzi e gli altri organismi di cui al secondo comma dell'articolo 10 della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, aventi lo scopo della difesa attiva e passiva
delle produzioni dai danni della grandine, del gelo e della brina, sono
costituiti con atto pubblico e sono riconosciuti con deliberazione della Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, che ne approva gli
statuti.
2.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti dei
consorzi e degli organismi regolarmente riconosciuti, i cui statuti siano stati
adeguati alle previsioni della legge 15 ottobre 1981, n. 590, richiamata.
3.
Le funzioni di vigilanza sull'attività dei consorzi e degli organismi di cui ai
precedenti commi sono attribuite alla Giunta regionale.
Art.
5
Contributi
a favore dei consorzi ed organismi di difesa.
1.
La Giunta regionale concede a favore dei consorzi e degli organismi di difesa
di cui al primo e secondo comma dell'articolo 4, un contributo, fino alla
misura massima dello 0,30 per cento calcolato sul valore delle produzioni
assicurate ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590
nell'anno precedente, da versare alla cassa sociale.
2.
A norma del numero 1, secondo comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio
1970, n. 364, la quota a carico degli associati non può essere inferiore al 2
per cento del valore della produzione annua denunciata.
Art.
6
Disposizioni
finanziarie.
1.
Per le anticipazioni previste dalla presente legge è istituito, per memoria,
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale il capitolo 8285
denominato «Fondo regionale di rotazione per l'anticipazione degli interventi
finanziari previsti dall'articolo 1, lettere a), b), c) e d) della legge 15
ottobre 1981, n. 590, come modificata dall'articolo 4 della legge 13 maggio
1985, n. 198». Le somme imputate al fondo regionale, a titolo di concorso nel
pagamento degli interessi sui prestiti e mutui di cui alle lettere b), c) e d)
dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata
dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, rappresentano la prima
annualità del concorso medesimo. L'entità del fondo suddetto e la relativa
copertura finanziaria saranno stabilite con legge di bilancio o di variazione.
2.
Le assegnazioni statali per gli interventi di cui al precedente comma saranno
introitate dalla Regione nei pertinenti capitoli 1195, 1197, 1198 della parte
entrata del proprio bilancio ed iscritti ai correlati capitoli 8100, 8280 e
7970 della parte spesa dello stesso bilancio.
3.
Le somme impegnate dalla Regione per la concessione delle anticipazioni di cui
all'articolo 1 sono recuperate a carico delle assegnazioni statali per le
finalità dell'articolo 1, lett. a), b), c) e d) della legge 15 ottobre 1981, n.
590, come modificata dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198 e
destinate al reintegro della dotazione del fondo iscritto al capitolo 8285. Il
reintegro è di volta in volta disposto con provvedimento della Giunta
regionale.
4.
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è istituito il
capitolo 3120 denominato «Recupero di somme anticipate dalla Regione per gli
interventi di cui all'articolo 1 lettere a), b), c) e d), della legge 15
ottobre 1981, n. 590».
5.
Le somme impegnate a carico del fondo regionale di cui al capitolo 8285 e non
coperte dalle correlative assegnazioni statali rimangono a carico del fondo
medesimo.
6.
Per gli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge è istituito, per
memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale il
capitolo 3905 denominato «Contributi a favore di consorzi ed organismi di
difesa di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n.
590». Il relativo stanziamento sarà disposto con legge di bilancio o di
variazione a norma di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5, della
vigente L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità e successive
modificazioni.