L.R. 7 giugno 1988, n. 17 (1).

Iniziative per la realizzazione di una mostra sulle edizioni della Divina Commedia di Dante Alighieri.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 giugno 1988, n. 39.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La Giunta regionale in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero affari esteri e con il Ministero per i beni culturali e ambientali, promuove la realizzazione di una serie coordinata di iniziative per l'Italia e per l'estero, finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio librario antico, ed in particolare della prima edizione della Divina Commedia.

 

 

Art. 2

Comitato esecutivo.

 

1. Per la realizzazione dell'iniziativa è costituito un Comitato esecutivo, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, presieduto dall'Assessore regionale delegato ai beni culturali o da un suo delegato.

2. Il Comitato provvede alla realizzazione delle iniziative ed alla gestione dei fondi a queste destinati, che potranno essere costituiti da contributi di Enti pubblici e privati, nonché da proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione.

3. Il regolamento interno, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, è adottato dal Comitato stesso nella sua prima seduta.

 

 

Art. 3

Norma finanziaria.

 

1. È autorizzata la spesa di L. 100.000.000 a carico del bilancio regionale per la concessione, a favore del comitato di cui al precedente art. 2, di un contributo per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge.

2. La somma suindicata e iscritta al cap. 965, di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1988, denominato: «Contributo per la realizzazione di una mostra sulle edizioni della Divina Commedia di Dante Alighieri». All'onere si fa fronte con quota appositamente accantonata sul fondo globale del cap. 9700 (V. elenco n. 4 allegato al bilancio predetto). La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio a norma dell'art. 28, secondo comma, della

vigente L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.