L.R.
7 giugno 1988, n. 17 (1).
Iniziative
per la realizzazione di una mostra sulle edizioni della Divina Commedia di
Dante Alighieri.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 giugno 1988, n. 39.
Art.
1
Finalità.
1.
La Giunta regionale in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con il Ministero affari esteri e con il Ministero per i beni
culturali e ambientali, promuove la realizzazione di una serie coordinata di
iniziative per l'Italia e per l'estero, finalizzate alla conoscenza ed alla valorizzazione
del patrimonio librario antico, ed in particolare della prima edizione della
Divina Commedia.
Art.
2
Comitato
esecutivo.
1.
Per la realizzazione dell'iniziativa è costituito un Comitato esecutivo,
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme
deliberazione della stessa, presieduto dall'Assessore regionale delegato ai
beni culturali o da un suo delegato.
2.
Il Comitato provvede alla realizzazione delle iniziative ed alla gestione dei
fondi a queste destinati, che potranno essere costituiti da contributi di Enti
pubblici e privati, nonché da proventi derivanti da eventuali contratti di
sponsorizzazione.
3.
Il regolamento interno, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale,
previo parere della commissione consiliare competente, è adottato dal Comitato
stesso nella sua prima seduta.
Art.
3
Norma
finanziaria.
1.
È autorizzata la spesa di L. 100.000.000 a carico del bilancio regionale per la
concessione, a favore del comitato di cui al precedente art. 2, di un
contributo per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge.
2.
La somma suindicata e iscritta al cap. 965, di nuova istituzione nello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale 1988, denominato: «Contributo per
la realizzazione di una mostra sulle edizioni della Divina Commedia di Dante
Alighieri». All'onere si fa fronte con quota appositamente accantonata sul
fondo globale del cap. 9700 (V. elenco n. 4 allegato al bilancio predetto). La
giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di
bilancio a norma dell'art. 28, secondo comma, della
vigente
L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità.