L.R. 12 luglio 1988, n. 20 (1).

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43. Norme per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1988, n. 46.

 

 

Art. 1

Anagrafe del cane.

 

 (2).

 

(2) Sostituisce il secondo comma dell'art. 2, L.R. 25 novembre 1986, n. 43.

 

 

Art. 2

Codici di riconoscimento.

 

 (3).

 

(3) Inserisce due commi, fra gli originari primo e secondo, all'art. 3, L.R. 25 novembre 1986, n. 43.

 

 

Art. 3

Controllo del randagismo.

 

 (4).

 

(4) Aggiunge un comma, dopo il quinto, all'art. 6, L.R. 25 novembre 1986, n. 43.

 

 

Art. 4

Finanziamento.

 

 (5).

 

(5) Sostituisce l'art. 8, L.R. 25 novembre 1986, n. 43.

 

 

Art. 5

Norma transitoria.

 

Il termine previsto dall'art. 9 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43 giā prorogato di un anno con legge regionale 30 luglio 1987, n. 35 č ulteriormente prorogato di 90 giorni.