L.R.
12 luglio 1988, n. 20 (1).
Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43.
Norme per ridurre e controllare il fenomeno del randagismo.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 20 luglio 1988, n. 46.
Art.
1
Anagrafe
del cane.
(2).
(2)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 2, L.R. 25 novembre 1986, n. 43.
Art.
2
Codici
di riconoscimento.
(3).
(3)
Inserisce due commi, fra gli originari primo e secondo, all'art. 3, L.R. 25
novembre 1986, n. 43.
Art.
3
Controllo
del randagismo.
(4).
(4)
Aggiunge un comma, dopo il quinto, all'art. 6, L.R. 25 novembre 1986, n. 43.
Art.
4
Finanziamento.
(5).
(5)
Sostituisce l'art. 8, L.R. 25 novembre 1986, n. 43.
Art.
5
Norma
transitoria.
Il
termine previsto dall'art. 9 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43 giā
prorogato di un anno con legge regionale 30 luglio 1987, n. 35 č ulteriormente
prorogato di 90 giorni.