L.R.
19 luglio 1988, n. 22 (1).
Norme
per l'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo Umbria approvato con
decisione della Commissione delle Comunità Europee del 19 maggio 1988.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 26 luglio 1988, n 47.
Art.
1
Piani
finanziari PIM Umbria.
1.
Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità
europee del 19 maggio 1988 concernente il Programma Integrato Mediterraneo per
la Regione Umbria sono approvati i piani finanziari di cui all'allegato 1.
Art.
2
Iscrizione
nel bilancio regionale.
1.
Con legge di bilancio o con legge di variazione dello stesso, le somme indicate
nei piani finanziari di cui all'articolo 1, sono annualmente iscritte nel
bilancio regionale di previsione come segue:
a)
in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata i contributi
statali nonché quelli comunitari distinti in relazione alle specifiche linee di
finanziamento (FEAOG - LINEA 551 - FSE);
b)
nello stato di previsione della spesa, gli stanziamenti per l'attuazione delle
singole misure, distintamente per le quote a fronte dei contributi comunitari,
statali e per quelle a fronte delle altre fonti di finanziamento regionali. Gli
impegni di spesa saranno assunti ed i pagamenti disposti pro quota sui capitoli
predetti tenendo conto delle percentuali di contribuzione comunitaria, statale
e regionale.
2.
Le somme indicate negli stessi piani finanziari di cui all'articolo 1 sono
altresì rappresentate nel bilancio pluriennale, anche ai fini della copertura
finanziaria delle quote a carico della Regione.
3.
Dal 1989 in poi ai fini delle iscrizioni in bilancio di cui ai precedenti
commi, le somme indicate nei piani finanziari approvati con la presente legge,
sono rideterminate in base al tasso di cambio lira-ECU vigente alla data
prevista dall'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 per la
presentazione al Consiglio del bilancio preventivo regionale.
4.
Per l'iscrizione delle somme relative al 1988 viste nei piani finanziari
approvati con l'articolo 1 della presente legge, al bilancio preventivo
regionale dell'esercizio in corso sono apportate le variazioni di cui
all'allegato n. 2.
5.
La tabella Q) allegata al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1988
approvato con legge regionale 21 aprile 1988, n. 13 è sostituita con quella di
cui all'allegato n. 3 alla presente legge.
Art.
3
Fondo
speciale per l'attuazione del PIM.
1.
È autorizzata l'apertura di un conto speciale di tesoreria denominato: «Fondo
speciale per l'attuazione del PIM Umbria», al quale affluiranno gli anticipi e
i saldi a valere sui finanziamenti comunitari e statali.
2.
Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma sono istituiti, nel
bilancio regionale, i seguenti capitoli:
a)
nello stato di previsione dell'entrata, il cap. 3115, denominato: «Prelevamento
dal conto speciale di tesoreria per l'attuazione del PIM Umbria»;
b)
nello stato di previsione della spesa, il cap. 9732, denominato «Deposito dei
contributi statali e comunitari nel conto speciale di tesoreria per l'attuazione
del PIM Umbria» (rubr. 65 - categ. 07).
3.
La previsione finanziaria dei capitoli come sopra istituiti è determinata
annualmente con i provvedimenti di cui al primo comma del precedente articolo
2.
Art.
4
Anticipi.
1.
Gli anticipi previsti dal contratto di programma di cui al Reg. CEE 2088 del 23
luglio 1985, a favore di beneficiari privati devono essere garantiti da
fidejussione bancaria o assicurativa.
2.
L'onere per il rilascio delle garanzie di cui al precedente comma è a carico
della Regione.
3.
All'onere suddetto si fa fronte con gli interessi maturati sul conto speciale
di tesoreria di cui al precedente articolo 3. A tal fine sono istituiti, nel
bilancio regionale, i seguenti capitoli:
a)
nello stato di previsione dell'entrata, il cap. 2855, denominato «Interessi
attivi sulle somme depositate nel conto speciale di tesoreria per l'attuazione
del PIM Umbria»;
b)
nello stato di previsione della spesa il cap. 6042, denominato «Spese per il
rilascio di fidejussioni a garanzia degli anticipi a beneficiari privati
titolari di progetti PIM».
4.
La previsione finanziaria dei capitoli come sopra istituiti è determinata
annualmente con i provvedimenti di cui al primo comma del precedente articolo
2.
Art.
5
Gestione
del sottoprogramma «Attuazione e monitoraggio».
1.
La gestione dei fondi relativi alle misure componenti il sottoprogramma
«Attuazione e monitoraggio», entro i limiti dei relativi stanziamenti annuali
ed eccettuati i conferimenti di incarichi professionali e le assunzioni
straordinarie di personale, è effettuata tramite funzionario delegato della
Regione.
2.
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 49 e 50 della legge
regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
3.
Per l'attuazione di singole azioni, per la valutazione dell'impatto economico e
sociale del PIM nei settori e nelle aree di intervento prioritarie la Giunta
regionale può avvalersi, per particolari esigenze e professionalità non
reperibili all'interno della struttura, delle prestazioni di consulenti ai
sensi della legge regionale 23 marzo 1981, n. 14, e di personale a contratto a
tempo determinato per il periodo di un anno prorogabile annualmente sino alla
completa attuazione delle singole azioni.
Art.
6
Accelerazione
delle procedure amministrative.
1.
La Giunta regionale è autorizzata a promuovere ogni utile intesa con gli organi
statali e con gli Enti locali ai fini dell'accelerazione delle procedure
amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previsti nel PIM.
2.
Per i medesimi fini gli uffici regionali coinvolti nelle procedure
amministrative svolgono attività istruttoria congiunta, anche tramite le unità
operative integrate di cui all'articolo 41 della legge regionale 17 agosto
1984, n. 41.
3.
Possono essere chiamati a far parte delle unità operative integrate funzionari
designati dagli Enti locali relativamente alle funzioni regionali delegate ai
medesimi Enti. In tal caso l'attività istruttoria dell'unità operativa
integrata assorbe e sostituisce ogni altra attività istruttoria ai fini del
rilascio di pareri e atti abilitativi o autorizzativi di competenza degli Enti
locali in relazione alle suddette funzioni.
Art.
7
Adeguamento
delle strutture organizzative dell'area funzionale bilancio e
programmazione.
1.
Ai fini dell'espletamento, nell'ambito dell'area funzionale bilancio e
programmazione, del monitoraggio del PIM in raccordo con il Comitato
amministrativo di cui al Reg. CEE 23 luglio 1985, n. 2088 nonché delle funzioni
di valutazione di progetti e programmi integrati di area e intersettoriali e
delle funzioni di controllo di gestione economica e finanziaria, la dotazione
organica del ruolo del personale regionale di cui alla tabella B allegata alla
legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, come modificata dalla legge regionale 26
aprile 1985, n. 31 e della legge regionale 22 agosto 1986, n. 40 e implementata
per effetto della tabella - allegato A) alla legge regionale 18 novembre 1987,
n. 52, riferita alla qualifica di funzionario (VIII livello retributivo) è
aumentata di cinque unità da riservare al profilo professionale di funzionario
per l'economia e la finanza esperto di valutazione economico-finanziaria.
2.
Per effetto di quanto previsto nel comma 1, l'allegato A) - tabelle B e B/1 -
alla legge regionale 22 agosto 1986, n. 40, è sostituito dall'allegato 3) alla
presente legge.
3.
All'onere annuale - valutato in lire 165.000.000 - si farà fronte con la
dotazione dei capitoli 280 e 281 dello stato di previsione della spesa dei
bilanci regionali dal 1988 in poi.
Art.
8
Informazione
periodica sullo stato di attuazione del PIM.
1.
Il Presidente della Giunta trasmette al Consiglio - entro il 30 giugno di ogni
anno, sulla scorta degli elementi forniti dal Comitato amministrativo di cui
all'art. 9 del Reg. CEE 23 luglio 1985, n. 2088 - le informazioni rilevabili
dal sistema di monitoraggio del PIM in ordine all'avanzamento delle misure in
termini finanziari e fisici.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Allegato
1
Variazioni
al bilancio di previsione esercizio finanziario 1988 (2)
(2)
Si omettono i piani finanziari.
Per
gli anni 1989 e successivi vedi l'art. 1 e la tabella n. 1) allegata alla L.R.
27 dicembre 1989, n. 43.
Allegato
2
Parte
finanziaria (3)
(3)
Si omette il testo. Il bilancio di previsione per il 1988 è stato approvato con
L.R. 21 aprile 1988, n. 13.
Allegato
3
Parte
finanziaria (4)
(4)
Apporta modifiche alle tabelle di bilancio approvate con L.R. 21 aprile 1988,
n. 13 e alle tabelle allegate alla L.R. 22 agosto 1986, n. 40 in virtù di
quanto disposto dagli artt. 2 e 7 della presente legge.