L.R. 19 luglio 1988, n. 22 (1).

Norme per l'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo Umbria approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 19 maggio 1988.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 26 luglio 1988, n 47.

 

 

Art. 1

Piani finanziari PIM Umbria.

 

1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee del 19 maggio 1988 concernente il Programma Integrato Mediterraneo per la Regione Umbria sono approvati i piani finanziari di cui all'allegato 1.

 

 

Art. 2

Iscrizione nel bilancio regionale.

 

1. Con legge di bilancio o con legge di variazione dello stesso, le somme indicate nei piani finanziari di cui all'articolo 1, sono annualmente iscritte nel bilancio regionale di previsione come segue:

a) in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata i contributi statali nonché quelli comunitari distinti in relazione alle specifiche linee di finanziamento (FEAOG - LINEA 551 - FSE);

b) nello stato di previsione della spesa, gli stanziamenti per l'attuazione delle singole misure, distintamente per le quote a fronte dei contributi comunitari, statali e per quelle a fronte delle altre fonti di finanziamento regionali. Gli impegni di spesa saranno assunti ed i pagamenti disposti pro quota sui capitoli predetti tenendo conto delle percentuali di contribuzione comunitaria, statale e regionale.

2. Le somme indicate negli stessi piani finanziari di cui all'articolo 1 sono altresì rappresentate nel bilancio pluriennale, anche ai fini della copertura finanziaria delle quote a carico della Regione.

3. Dal 1989 in poi ai fini delle iscrizioni in bilancio di cui ai precedenti commi, le somme indicate nei piani finanziari approvati con la presente legge, sono rideterminate in base al tasso di cambio lira-ECU vigente alla data prevista dall'articolo 6 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 per la presentazione al Consiglio del bilancio preventivo regionale.

4. Per l'iscrizione delle somme relative al 1988 viste nei piani finanziari approvati con l'articolo 1 della presente legge, al bilancio preventivo regionale dell'esercizio in corso sono apportate le variazioni di cui all'allegato n. 2.

5. La tabella Q) allegata al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1988 approvato con legge regionale 21 aprile 1988, n. 13 è sostituita con quella di cui all'allegato n. 3 alla presente legge.

 

 

Art. 3

Fondo speciale per l'attuazione del PIM.

 

1. È autorizzata l'apertura di un conto speciale di tesoreria denominato: «Fondo speciale per l'attuazione del PIM Umbria», al quale affluiranno gli anticipi e i saldi a valere sui finanziamenti comunitari e statali.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma sono istituiti, nel bilancio regionale, i seguenti capitoli:

a) nello stato di previsione dell'entrata, il cap. 3115, denominato: «Prelevamento dal conto speciale di tesoreria per l'attuazione del PIM Umbria»;

b) nello stato di previsione della spesa, il cap. 9732, denominato «Deposito dei contributi statali e comunitari nel conto speciale di tesoreria per l'attuazione del PIM Umbria» (rubr. 65 - categ. 07).

3. La previsione finanziaria dei capitoli come sopra istituiti è determinata annualmente con i provvedimenti di cui al primo comma del precedente articolo 2.

 

 

Art. 4

Anticipi.

 

1. Gli anticipi previsti dal contratto di programma di cui al Reg. CEE 2088 del 23 luglio 1985, a favore di beneficiari privati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa.

2. L'onere per il rilascio delle garanzie di cui al precedente comma è a carico della Regione.

3. All'onere suddetto si fa fronte con gli interessi maturati sul conto speciale di tesoreria di cui al precedente articolo 3. A tal fine sono istituiti, nel bilancio regionale, i seguenti capitoli:

a) nello stato di previsione dell'entrata, il cap. 2855, denominato «Interessi attivi sulle somme depositate nel conto speciale di tesoreria per l'attuazione del PIM Umbria»;

b) nello stato di previsione della spesa il cap. 6042, denominato «Spese per il rilascio di fidejussioni a garanzia degli anticipi a beneficiari privati titolari di progetti PIM».

4. La previsione finanziaria dei capitoli come sopra istituiti è determinata annualmente con i provvedimenti di cui al primo comma del precedente articolo 2.

 

 

Art. 5

Gestione del sottoprogramma «Attuazione e monitoraggio».

 

1. La gestione dei fondi relativi alle misure componenti il sottoprogramma «Attuazione e monitoraggio», entro i limiti dei relativi stanziamenti annuali ed eccettuati i conferimenti di incarichi professionali e le assunzioni straordinarie di personale, è effettuata tramite funzionario delegato della Regione.

2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 49 e 50 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

3. Per l'attuazione di singole azioni, per la valutazione dell'impatto economico e sociale del PIM nei settori e nelle aree di intervento prioritarie la Giunta regionale può avvalersi, per particolari esigenze e professionalità non reperibili all'interno della struttura, delle prestazioni di consulenti ai sensi della legge regionale 23 marzo 1981, n. 14, e di personale a contratto a tempo determinato per il periodo di un anno prorogabile annualmente sino alla completa attuazione delle singole azioni.

 

 

Art. 6

Accelerazione delle procedure amministrative.

 

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere ogni utile intesa con gli organi statali e con gli Enti locali ai fini dell'accelerazione delle procedure amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previsti nel PIM.

2. Per i medesimi fini gli uffici regionali coinvolti nelle procedure amministrative svolgono attività istruttoria congiunta, anche tramite le unità operative integrate di cui all'articolo 41 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

3. Possono essere chiamati a far parte delle unità operative integrate funzionari designati dagli Enti locali relativamente alle funzioni regionali delegate ai medesimi Enti. In tal caso l'attività istruttoria dell'unità operativa integrata assorbe e sostituisce ogni altra attività istruttoria ai fini del rilascio di pareri e atti abilitativi o autorizzativi di competenza degli Enti locali in relazione alle suddette funzioni.

 

 

Art. 7

Adeguamento delle strutture organizzative dell'area funzionale bilancio e

programmazione.

 

1. Ai fini dell'espletamento, nell'ambito dell'area funzionale bilancio e programmazione, del monitoraggio del PIM in raccordo con il Comitato amministrativo di cui al Reg. CEE 23 luglio 1985, n. 2088 nonché delle funzioni di valutazione di progetti e programmi integrati di area e intersettoriali e delle funzioni di controllo di gestione economica e finanziaria, la dotazione organica del ruolo del personale regionale di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, come modificata dalla legge regionale 26 aprile 1985, n. 31 e della legge regionale 22 agosto 1986, n. 40 e implementata per effetto della tabella - allegato A) alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 52, riferita alla qualifica di funzionario (VIII livello retributivo) è aumentata di cinque unità da riservare al profilo professionale di funzionario per l'economia e la finanza esperto di valutazione economico-finanziaria.

2. Per effetto di quanto previsto nel comma 1, l'allegato A) - tabelle B e B/1 - alla legge regionale 22 agosto 1986, n. 40, è sostituito dall'allegato 3) alla presente legge.

3. All'onere annuale - valutato in lire 165.000.000 - si farà fronte con la dotazione dei capitoli 280 e 281 dello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali dal 1988 in poi.

 

 

Art. 8

Informazione periodica sullo stato di attuazione del PIM.

 

1. Il Presidente della Giunta trasmette al Consiglio - entro il 30 giugno di ogni anno, sulla scorta degli elementi forniti dal Comitato amministrativo di cui all'art. 9 del Reg. CEE 23 luglio 1985, n. 2088 - le informazioni rilevabili dal sistema di monitoraggio del PIM in ordine all'avanzamento delle misure in termini finanziari e fisici.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Allegato 1

 

Variazioni al bilancio di previsione esercizio finanziario 1988 (2)

 

(2) Si omettono i piani finanziari.

Per gli anni 1989 e successivi vedi l'art. 1 e la tabella n. 1) allegata alla L.R. 27 dicembre 1989, n. 43.

 

 

Allegato 2

 

Parte finanziaria (3)

 

(3) Si omette il testo. Il bilancio di previsione per il 1988 è stato approvato con L.R. 21 aprile 1988, n. 13.

 

 

Allegato 3

 

Parte finanziaria (4)

 

 

 

(4) Apporta modifiche alle tabelle di bilancio approvate con L.R. 21 aprile 1988, n. 13 e alle tabelle allegate alla L.R. 22 agosto 1986, n. 40 in virtù di quanto disposto dagli artt. 2 e 7 della presente legge.