L.R. 19 luglio 1988, n. 23 (1).

Disciplina della navigazione sul Lago Trasimeno.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 luglio 1988, n 48.

 

 

Art. 1

Finalità della legge.

 

1. La normativa della presente legge è diretta a garantire la sicurezza della navigazione sul Lago Trasimeno, a salvaguardarne l'ambiente naturale e a riqualificare il turismo dell'intero bacino imbrifero, favorendo le attività più congeniali al mantenimento dell'equilibrio fra le peculiarità ambientali.

 

 

Art. 2

Fascia costiera e sua protezione.

 

1. Per tutto il perimetro del lago Trasimeno viene istituita una fascia di protezione delle acque della profondità di metri 150 dalla riva del lago e dalle rive delle isole. Per riva si intende la linea circumlacuale ove batte l'onda di piena al di sopra della quota di sfioro dell'emissario; oltre la riva insiste la zona, della profondità di metri 5, destinata all'uso pubblico di transito (2).

2. Nella suindicata fascia è consentita, salvo quanto disposto al successivo articolo 3, la navigazione solo con imbarcazioni della lunghezza massima di metri 9 dalla linea di galleggiamento, sospinte a remi o a vela, e ad una velocità massima di due nodi (3).

3. Le imbarcazioni potranno raggiungere, a motore, le sponde del lago Trasimeno unicamente nei corridoi d'acqua in corrispondenza delle zone portuali o di punti di approdo autorizzati, compresa le cosiddette scese; corridoi e scese che dovranno essere debitamente segnalati.

4. Negli specchi d'acqua ove è autorizzata la balneazione, per una distanza di metri 150 dalla riva, le imbarcazioni dovranno essere sospinte unicamente a remi o a pedali.

5. Negli specchi d'acqua ove è autorizzata la balneazione, le tavole a vela dovranno portarsi, senza fare uso della vela, ad una distanza di metri 50 dalla riva, utilizzando unicamente gli appositi corridoi, debitamente segnalati.

 

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 aprile 1990, n. 25.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 27 aprile 1990, n. 25.

 

 

Art. 3

Divieto di navigazione.

 

1. È vietato l'accesso a qualsiasi imbarcazione a motore, tranne quelle a fondo piatto dei pescatori professionisti nell'espletamento della loro attività, all'interno dello specchio d'acqua nella zona costiera di S. Savino, delimitata da una linea congiungente i seguenti punti:

a) limite est darsena del piano regolatore di S. Feliciano;

b) pontile di S. Arcangelo.

I pescatori professionisti, nel navigare in detta zona, dovranno procedere ad una velocità non superiore a due nodi (4)

2. Salvo il consuetudinario uso delle cosiddette scese, è vietata la navigazione con qualsiasi tipo di imbarcazione all'interno dei canneti e in una fascia ad essi esterna di metri 50. Per canneto si intende una zona continua di vegetazione palustre che dalla costa si protende verso il lago.

3. Sono fatti salvi i diritti degli eventuali titolari dei diritti esclusivi di pesca, dei concessionari delle cosiddette bozze e dei pescatori professionisti e sportivi, in possesso di licenza e nell'esercizio della propria attività, che dovranno accedere nei canneti solo nei punti prestabiliti e con imbarcazioni a fondo piatto sospinte a remi (5).

4. È fatto comunque divieto di utilizzare l'attrezzo denominato "tofone" o attrezzi similari capaci di produrre danni alla fauna ittica di taglio minuto (6).

 

(4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 27 aprile 1990, n. 25.

(5) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 27 aprile 1990, n. 25.

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 27 aprile 1990, n. 25.

 

 

Art. 4

Deroghe.

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 non si applicano alle unità della navigazione pubblica e a quelle addette ai servizi di pronto soccorso o ad altri servizi pubblici; la deroga riguarda anche i mezzi di soccorso nell'espletamento di detto compito appartenenti ai singoli clubs velici o nautici affiliati al CONI, nonché, previa autorizzazione provinciale, quelli appartenenti ai gestori di darsene. I mezzi di soccorso dei clubs velici o nautici quando navighino per servizi di soccorso, sono tenuti ad esporre apposito segno di riconoscimento, costituito da una bandiera bianca con al centro una croce rossa.

 

 

Art. 5

Ammissione alla navigazione.

 

1. Sono ammesse alla navigazione sul lago Trasimeno soltanto le imbarcazioni aventi motore fisso o ausiliario della potenza massima fino a 1000 cc. di cilindrata con carburazione a quattro tempi e comunque con potenza massima non superiore ai 50 CV e con profondità di immersione della linea di galleggiamento non superiore a metri 1,80 e con profondità ridotta a metri 0,80, sempre dalla linea di galleggiamento, per le pale dell'elica o altro sistema di propulsione. Il requisito massimo di immersione si

applica anche alle imbarcazioni non a motore (7).

1-bis, Non sono ammesse alla navigazione le imbarcazioni aventi motore fisso o ausiliario del tipo a 2 tempi:

a) dall'1 gennaio 2002 quelle il cui certificato &uso sia antecedente alla data del 31 dicembre 1979;

b) dall'1 gennaio 2004 quelle il cui certificato d'uso sia antecedente alla data del 31 dicembre 1989;

c) dall'1 gennaio 2006 quelle il cui certificato d'uso sia antecedente alla data di approvazione della presente legge.

Le disposizioni di cui ai punti a), b) e c) del presente comma non si applicano alle motorizzazioni di proprietà dei pescatori professionisti in possesso di regolare licenza di pesca tipo A, per i quali è consentito l'uso di motori del tipo a due tempi fino a 18.4 KW (8).

2. È consentito l'uso dei motori diesel, purché la potenza effettiva massima, come indicato nel libretto d'uso del motore, non sia superiore a 40.8 CV (9).

3. [A partire dal 1° giugno 1990 per le imbarcazioni a motore sono consentiti soltanto l'erogazione o linee

dei carburanti meno inquinanti, disponibili sul mercato. La Giunta regionale provvede ad individuare, con proprio atto, le caratteristiche merceologiche del carburante ammesso] (10).

4. [Entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, le imbarcazioni da diporto saranno munite di motori che siano adatti all'uso di quel carburante che, per caratteristiche merceologiche, sia considerato il meno inquinante e quindi da utilizzarsi ai sensi del precedente terzo comma] (11).

5. Per tutte le imbarcazioni che si trovino a navigare sul lago Trasimeno è stabilito il limite di velocità massima di 20 nodi (37 Km/h) durante il giorno (dal sorgere al tramonto del sole) e di 10 nodi (18,5 Km/h) nelle ore notturne (dal tramonto al sorgere del sole).

6. Sono esentate dall'osservanza dei precedenti commi tutte le imbarcazioni in servizio pubblico, anche non di linea, per le quali saranno, di volta in volta, in sede di autorizzazione alla navigazione, imposte opportune prescrizioni di velocità o di altro genere.

7. Sono esentate dalla osservanza del disposto dei precedenti commi anche le imbarcazioni di cui all'art. 4.

8. Sono altresì esentate dall'osservanza di quanto sopra disposto le imbarcazioni fatte navigare sul lago Trasimeno, a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, da fabbriche costruttrici, concessionari e rivenditori autorizzati di unità da diporto o di motori per la navigazione, da esercenti officine di riparazione. I soggetti sopra indicati dovranno provvedersi, per detta circolazione di prova e dimostrazione, in stretta relazione con l'attività svolta, di apposita autorizzazione che la Provincia di Perugia rilascia su domanda, motivata e documentata, imponendo prescrizioni, anche di orario, per la salvaguardia ambientale.

 

(7) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 marzo 2000, n. 31. Il testo originario così disponeva: «1. Sono ammesse alla navigazione sul lago Trasimeno soltanto le imbarcazioni aventi motore fisso o ausiliario della potenza massima di 9 cavalli fiscali e con profondità di immersione della linea di galleggiamento non superiore a metri 1,80 e con profondità ridotta a metri 0,80, sempre dalla linea di galleggiamento, per le pale dell'elica o altro sistema di propulsione. Il requisito massimo di immersione si applica anche alle imbarcazioni non a motore.».

(8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 27 marzo 2000, n. 31.

(9) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, L.R. 27 marzo 2000, n. 31. Il testo originario così disponeva: «2. È consentito l'uso dei motori diesel di potenza eventualmente superiore a 9 cavalli fiscali purché la potenza effettiva massima, come indicata nel libretto d'uso del motore, non sia superiore ai 25 cavalli effettivi.».

(10) Comma abrogato dall'art. 1, comma 4, L.R. 27 marzo 2000, n. 31.

(11) Comma abrogato dall'art. 1, comma 4, L.R. 27 marzo 2000, n. 31.

 

 

Art. 5-bis

Revisioni.

 

1. Le imbarcazioni di cui al precedente art. 5, sono sottoposte a revisione annuale a decorrere dalla data del rilascio del certificato d'uso del motore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i titolari di officine specializzate nella motorizzazione nautica rilasciano apposita certificazione su modello predisposto dalla Provincia di Perugia, dove certificano anche la conformità dell'apparato propulsore del motore al contenuto del proprio certificato d'uso.

3. Il proprietario dell'imbarcazione è tenuto ad esporre in maniera visibile, il contrassegno rilasciato dalla Provincia di Perugia previa presentazione della certificazione di cui al precedente comma 2 (12).

 

(12) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 27 marzo 2000, n. 31.

 

 

Art. 6

Norme di comportamento.

 

1. Le imbarcazioni che procedono a motore hanno l'obbligo di dare la precedenza ai natanti a vela.

2. Tutte le imbarcazioni hanno l'obbligo di dare la precedenza:

a) all'unità in difficoltà;

b) all'unità che non governa;

c) ai mezzi adibiti al pubblico servizio di linea;

d) all'unità impegnata in operazione di pesca;

e) all'unità in uscita dai porti.

3. Le unità a motore o a vela hanno l'obbligo di tenersi a metri 50 di distanza da quelle di piccolo dislocamento e dai segnali di presenza di subacquei, di mantenere la distanza di metri 50 dalle unità adibite a pubblico servizio ed osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole di vela.

4. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità adibite a pubblico servizio o di ostacolarne la manovra di attracco, nonché interferire nei campi di regata e ostacolare l'unità impegnata in operazioni di pesca professionale ed è fatto quindi obbligo di tenersi ad una distanza minima di metri 75 dalle imbarcazioni come sopra operanti.

5. E' vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore al doppio della lunghezza del cavo di traino, unità trainanti sciatori nautici.

 

 

Art. 7

Alaggio, attracco, ormeggio.

 

1. Le operazioni di alaggio, attracco ed ormeggio sono effettuate unicamente nelle darsene, nei porti e negli approdi autorizzati. Nei casi in cui queste strutture siano di uso pubblico i gestori hanno l'obbligo di tenere un registro, sempre aggiornato e a disposizione del personale di vigilanza, indicante le unità da diporto che fanno uso di dette strutture.

 

 

Art. 8

Manutenzione e rifornimenti. Scarico di rifiuti.

 

1. Per ridurre al minimo gli effetti dell'inquinamento, è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le imbarcazioni in circolazione sul lago Trasimeno e tutti gli impianti delle stazioni di servizio.

2. Le operazioni di manutenzione e di rifornimento sono effettuate con idonei mezzi che evitino perdite o spargimento in acqua di olii, carburanti o altre materie inquinanti e devono essere effettuate presso le officine e gli impianti appositamente autorizzati allo scopo (13).

3. È comunque vietato scaricare in acqua olii lubrificanti, acque di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.

4. In tutto lo specchio d'acqua del lago Trasimeno, nonché su banchine, moli o pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro. I rifiuti solidi e liquidi vanno raccolti eventualmente in appositi contenitori.

 

(13) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 27 marzo 2000, n. 31, il testo originario così disponeva: «2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento sono effettuate con idonei mezzi che evitino perdite o spargimento in acqua di olii, carburanti o altre materie inquinanti.».

 

 

Art. 9

Sci nautico.

 

1. La Provincia individua le zone riservate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva e relativi allenamenti di rimorchio di persone munite di sci acquatici, acquaplani e similari. Solo all'interno di tali zone e per l'esclusiva pratica dell'attività agonistico-sportiva di cui sopra, è concessa deroga al limite di velocità individuato al precedente art. 5, quinto comma.

2. Coloro che intendono impegnare una imbarcazione nella attività agonistico-sportiva, di cui al precedente comma, hanno l'obbligo di provvedersi di apposita autorizzazione, che l'Amministrazione rilascia a seguito di domanda motivata e documentata, imponendo oneri e prescrizioni, sia per la incolumità pubblica, che per la salvaguardia dell'ambiente, nonché per la durata dell'autorizzazione. Per l'esercizio di detta attività agonistico-sportiva è consentito montare sulle imbarcazioni motori con potenza superiore a quella individuata al precedente art. 5.

3. Al di fuori delle zone come sopra individuate è vietata, su tutto lo specchio lacuale, la pratica dello sci nautico.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge tutte le autorizzazioni all'esercizio dello sci nautico di tipo agonistico-sportivo decadono. In via transitoria gli interessati potranno avvalersi delle precedenti autorizzazioni, purché presentino nuova domanda di autorizzazione, ai sensi del secondo comma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 10

Natanti minori.

 

1. Per i natanti comunemente denominati Jole, pattini, sandolini, mosconi, scooters acquatici e mezzi similari ed i natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, la navigazione è consentita entro i 500 metri dalla riva. I predetti natanti devono essere dotati di almeno un salvagente, tranne che si tratti di natanti inaffondabili con apposito mancorrente cui aggrapparsi stando in acqua.

2. L'autorità competente per la navigazione sul lago può estendere o ridurre il limite di cui al primo comma, in relazione a particolari condizioni locali.

 

 

Art. 11

Impiego delle tavole a vela.

 

1. L'uso della tavola a vela (windsurf) è autorizzato solo di giorno e con una buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.

 

 

Art. 12

Divieto di impiego della tavola a vela.

 

1. L'uso della tavola a vela è vietato:

a) sulla rotta dei battelli in servizio di linea;

b) alla entrata e nelle vicinanze dei porti ed approdi come segnalati dalla Provincia di Perugia;

c) oltre la distanza di 500 metri dalla riva;

d) nelle zone riservate alla balneazione;

e) nei corridoi di uscita dei motoscafi per sci nautico.

2. L'autorità competente per la navigazione sul lago, può estendere o ridurre il limite di cui al precedente punto c), in relazione a particolari condizioni locali.

 

 

Art. 13

Rumori molesti.

 

1. È fatto divieto di provocare rumori molesti che possano disturbare la quiete pubblica.

 

 

Art. 14

Ormeggi ed ancoraggi.

 

1. Gli ormeggi fissi verranno assegnati, previa autorizzazione, secondo il regolamento approvato dalla Provincia.

2. Detti ormeggi sono contrassegnati con il numero riportato sulla banchina di approdo e in modo ben visibile dall'acqua e non possono essere ceduti a terzi.

3. I posti fissi riservati sono elencati con l'indicazione del nominativo dell'avente diritto, del numero di matricola o velico dell'imbarcazione, in apposito registro presso l'ufficio competente.

4. Si provvederà alla rimozione, a spese dell'inadempiente e comunque del proprietario, delle imbarcazioni che occupano abusivamente gli ormeggi destinati a servizio pubblico di linea e non di linea, od ai titolari di concessioni.

 

 

Art. 15

Transito sui pontili.

 

1. È vietato:

a) tuffarsi dai pontili o da altre strutture di attracco della navigazione pubblica sul lago Trasimeno;

b) praticare la balneazione negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi dei battelli della navigazione pubblica e nelle aree di manovra degli stessi;

c) transitare sui pontili con veicoli di qualsiasi genere, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia;

d) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili;

e) esercitare la pesca con la canna o con qualunque altro attrezzo in modo tale che ciò possa costituire intralcio o pericolo per chi transita sui pontili.

 

 

Art. 16

Sistema sanzionatorio.

 

1. Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli artt. 2, 3, 5, 6 e 8 si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 (duecentomila) a lire 1.000.000 (un milione).

2. Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 (centomila) a lire 500.000 (cinquecentomila).

3. Per la violazione della prescrizione prevista dall'art. 7 si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 250.000 (duecentocinquantamila).

4. Per la violazione di ciascuno dei divieti previsti dall'art. 15 si applica la sanzione amministrativa da lire 20.000 (ventimila) a lire 200.000 (duecentomila).

5. La trasgressione, per tre volte, del divieto, di cui al terzo comma dell'art. 9, può comportare la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dello sci nautico.

6. Il proprietario dell'imbarcazione il cui apparato motore risulti manomesso e quindi non corrispondente alla conformità attestata dal certificato di cui al comma 2 dell'art. 5-bis, è sottoposto alla sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 (14).

7. La sanzione amministrativa prevista al comma 6 si applica anche ai soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 5 bis in caso di falsa dichiarazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale (15).

 

 

(14) Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 27 marzo 2000, n. 31.

(15) Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 27 marzo 2000, n. 31.

 

 

Art. 17

Ispettorato di por