L.R.
30 agosto 1988, n. 33 (1).
Intervento
a favore della «Tela Umbra».
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 settembre 1988, n. 59.
Art.
1
1.
Al fine di assicurare il rispetto della volontà testamentaria recepita
nell'art. 5 dello statuto organico della disciolta opera pia «Regina
Margherita», amministratrice della fondazione «Franchetti» di Città di
Castello, il cui patrimonio è stato trasferito alla Regione dell'Umbria in
forza del D.P.R. 22 maggio 1981, nonché ai fini della tutela e regolare
manutenzione del patrimonio di tessuti della fondazione «Franchetti», la
Regione dell'Umbria, anche nell'ambito dell'obiettivo dell'organizzazione in
sistema dei musei e delle raccolte tessili locali, operanti come strumenti
funzionalmente connessi alla produzione di artigianato artistico, assicura il
mantenimento e lo sviluppo del laboratorio Società cooperativa a r.l. «Tela
Umbra» (2).
2.
Ai fini di cui al comma precedente è istituito un fondo dell'importo di L.
150.000.000 annui da affidare in gestione, in base ad apposita convenzione da
stipulare con la Sviluppumbria, di cui alla L.R. 26 febbraio 1973, n. 14 e
successive modificazioni, quale garante della corretta gestione tecnica e
amministrativa delle attività della Società cooperativa a r.l. «Tela Umbra».
3.
La convenzione di cui al comma precedente disciplina tra l'altro:
a)
le modalità e i tempi per l'impiego del fondo di cui al presente articolo;
b)
i costi di gestione del fondo stesso;
c)
il numero massimo e la qualifica professionale dei soci della Società cooperativa
a r.l. «Tela Umbra» nonché le iniziative per il loro aggiornamento
professionale e la loro utilizzazione nelle attività produttive usuali e per
l'assolvimento di servizi d'interesse culturale nell'ambito degli Istituti e
raccolte museali di Città di Castello.
4. (3).
5.
Per gli anni dal 1989 in poi alla spesa di cui alla presente legge si farà
fronte con l'economia realizzata sugli stanziamenti di cui al programma
operativo 7.03.2.06 relativi all'ammortamento del mutuo per il fabbisogno del
bilancio 1987, accertato per un ammontare inferiore a quello inizialmente
previsto.
(2)
Per l'incremento del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 1, L.R. 3
settembre 1993, n. 11.
(3)
Il comma che si omette contiene disposizioni di carattere finanziario ed
apporta modifiche al bilancio di previsione per il 1988, approvato con L.R. 21
aprile 1988, n. 13.