L.R. 30 agosto 1988, n. 33 (1).

Intervento a favore della «Tela Umbra».

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 settembre 1988, n. 59.

 

 

Art. 1

 

1. Al fine di assicurare il rispetto della volontà testamentaria recepita nell'art. 5 dello statuto organico della disciolta opera pia «Regina Margherita», amministratrice della fondazione «Franchetti» di Città di Castello, il cui patrimonio è stato trasferito alla Regione dell'Umbria in forza del D.P.R. 22 maggio 1981, nonché ai fini della tutela e regolare manutenzione del patrimonio di tessuti della fondazione «Franchetti», la Regione dell'Umbria, anche nell'ambito dell'obiettivo dell'organizzazione in sistema dei musei e delle raccolte tessili locali, operanti come strumenti funzionalmente connessi alla produzione di artigianato artistico, assicura il mantenimento e lo sviluppo del laboratorio Società cooperativa a r.l. «Tela Umbra» (2).

2. Ai fini di cui al comma precedente è istituito un fondo dell'importo di L. 150.000.000 annui da affidare in gestione, in base ad apposita convenzione da stipulare con la Sviluppumbria, di cui alla L.R. 26 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni, quale garante della corretta gestione tecnica e amministrativa delle attività della Società cooperativa a r.l. «Tela Umbra».

3. La convenzione di cui al comma precedente disciplina tra l'altro:

a) le modalità e i tempi per l'impiego del fondo di cui al presente articolo;

b) i costi di gestione del fondo stesso;

c) il numero massimo e la qualifica professionale dei soci della Società cooperativa a r.l. «Tela Umbra» nonché le iniziative per il loro aggiornamento professionale e la loro utilizzazione nelle attività produttive usuali e per l'assolvimento di servizi d'interesse culturale nell'ambito degli Istituti e raccolte museali di Città di Castello.

4.  (3).

5. Per gli anni dal 1989 in poi alla spesa di cui alla presente legge si farà fronte con l'economia realizzata sugli stanziamenti di cui al programma operativo 7.03.2.06 relativi all'ammortamento del mutuo per il fabbisogno del bilancio 1987, accertato per un ammontare inferiore a quello inizialmente previsto.

 

 

 

(2) Per l'incremento del fondo di cui al presente comma vedi l'art. 1, L.R. 3 settembre 1993, n. 11.

(3) Il comma che si omette contiene disposizioni di carattere finanziario ed apporta modifiche al bilancio di previsione per il 1988, approvato con L.R. 21 aprile 1988, n. 13.