L.R.
30 agosto 1988, n. 35 (1).
Disciplina
dell'intervento pubblico in materia di distribuzione.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 settembre 1988, n. 59.
TITOLO
I
Principi
generali
Art.
1
1.
La Regione dell'Umbria riconosce il ruolo rilevante della distribuzione negli
assetti economici e sociali e ne promuove lo sviluppo secondo il metodo della
programmazione.
TITOLO
II
Interventi
regionali
Art.
2
1.
La Regione realizza interventi per lo sviluppo e l'adeguamento della rete
distributiva con particolare riguardo alla formazione professionale degli
operatori e degli addetti, e per il raccordo tra le iniziative commerciali e la
normativa urbanistica.
Art.
3
1.
La Regione promuove forme di coordinamento tra gli Enti locali in materia di
pianificazione commerciale, di formazione degli operatori pubblici, di
vigilanza e di attività promozionali nel settore.
2.
Essa concorre alla realizzazione di sistemi per l'automazione e di trattamento
automatico degli archivi delle autorizzazioni comunali, anche promuovendo
flussi informativi reciproci con le Camere di commercio.
Art.
4
La
Regione svolge attività di ricerca economico-sociale finalizzata alla
programmazione della rete distributiva, promuovendo la collaborazione con
l'Università degli Studi, le Camere di commercio, l'IRRES, i centri di ricerca
e le istituzioni scientifiche, nonché avvalendosi di società di servizi
operanti nel settore.
TITOLO
III
Interventi
per la pianificazione comunale della rete distributiva
Art.
5
1.
Al fine di favorire l'elaborazione, revisione e attuazione dei piani per
l'adeguamento e lo sviluppo delle attività commerciali, la Regione concede
contributi in conto capitale ai Comuni.
Art.
6
1.
L'intervento finanziario è finalizzato a:
a)
l'adozione e attuazione di piani previsti ai sensi della legge 11 giugno 1971,
n. 426, legge 14 ottobre 1974, n. 524, legge 11 maggio 1976, n. 398, legge 5
agosto 1981, n. 416, dalla legge regionale 30 maggio 1983. n. 17 e relative
modifiche, integrazioni e atti amministrativi attuativi;
b)
l'adozione e attuazione di progetti di coordinamento dei piani della rete
distributiva comunali e di aree commerciali, come individuate nella
programmazione regionale.
Art.
7
1.
I contributi di cui al presente titolo sono disposti per i piani redatti in armonia
con le indicazioni della programmazione regionale e con gli atti di indirizzo
nazionale.
2.
A tal fine i Comuni inviano alla Giunta regionale copia di detti piani,
all'atto dell'adozione.
Art.
8
1.
La Giunta regionale eroga contributi su domanda nella misura massima del 70 per
cento della spesa riconosciuta ammissibile.
2.
Le domande devono essere corredate da un preventivo di spesa e da copia delle
deliberazioni relative alla redazione dei piani e dei progetti che si intendono
predisporre.
3.
I contributi sono concessi per la redazione dei piani, la loro revisione e per
l'attuazione degli stessi a seguito dell'adozione del relativo provvedimento da
parte del Comune interessato.
TITOLO
IV
Norme
finali e transitorie
Art.
9
1.
La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio una relazione illustrativa
degli interventi di cui alla presente legge.
Art.
10
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 è
autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di L. 200.000.000 in termini di
competenza e di cassa, con imputazione al cap. 5690, di nuova istituzione nel
bilancio regionale dell'esercizio in corso, denominato: «Interventi
promozionali e programmatori della Regione in materia di commercio (Tit. 1 -
Sez. 10 - Rubr. 49, Cat. 5).
2.
Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 è autorizzata, per
l'anno 1988, la spesa di L. 157.000.000 in termini di competenza e di cassa con
imputazione al cap. 9601, di nuova istituzione nel bilancio per l'esercizio in
corso. denominato: «Contributi ai Comuni per la pianificazione della rete
distributiva».
3.
All'onere complessivo di lire 357.000.000 si fa fronte con corrispondente
riduzione dello stanziamento di cui al cap. 9600 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale, dell'esercizio 1988.
4.
Per gli anni dal 1989 in poi l'entità della spesa per gli interventi previsti
dalla presente legge è determinata con le modalità di cui al secondo comma
dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.
Art.
11
1.
Sono abrogate la legge regionale 11 marzo 1974, n. 22, legge regionale 15
novembre 1977, n. 56, legge regionale 20 agosto 1981. n. 57, legge regionale 4
novembre 1986, n. 42.
2.
I provvedimenti relativi a somme già impegnate con deliberazioni della Giunta
regionale continuano a essere disciplinati dalla legge regionale 15 novembre
1977, n. 56 e successive integrazioni e modificazioni.