L.R. 30 agosto 1988, n. 35 (1).

Disciplina dell'intervento pubblico in materia di distribuzione.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 settembre 1988, n. 59.

 

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1

 

1. La Regione dell'Umbria riconosce il ruolo rilevante della distribuzione negli assetti economici e sociali e ne promuove lo sviluppo secondo il metodo della programmazione.

 

 

TITOLO II

Interventi regionali

 

Art. 2

 

1. La Regione realizza interventi per lo sviluppo e l'adeguamento della rete distributiva con particolare riguardo alla formazione professionale degli operatori e degli addetti, e per il raccordo tra le iniziative commerciali e la normativa urbanistica.

 

 

Art. 3

 

1. La Regione promuove forme di coordinamento tra gli Enti locali in materia di pianificazione commerciale, di formazione degli operatori pubblici, di vigilanza e di attività promozionali nel settore.

2. Essa concorre alla realizzazione di sistemi per l'automazione e di trattamento automatico degli archivi delle autorizzazioni comunali, anche promuovendo flussi informativi reciproci con le Camere di commercio.

 

 

Art. 4

 

La Regione svolge attività di ricerca economico-sociale finalizzata alla programmazione della rete distributiva, promuovendo la collaborazione con l'Università degli Studi, le Camere di commercio, l'IRRES, i centri di ricerca e le istituzioni scientifiche, nonché avvalendosi di società di servizi operanti nel settore.

 

 

TITOLO III

Interventi per la pianificazione comunale della rete distributiva

 

Art. 5

 

1. Al fine di favorire l'elaborazione, revisione e attuazione dei piani per l'adeguamento e lo sviluppo delle attività commerciali, la Regione concede contributi in conto capitale ai Comuni.

 

 

Art. 6

 

1. L'intervento finanziario è finalizzato a:

a) l'adozione e attuazione di piani previsti ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, legge 14 ottobre 1974, n. 524, legge 11 maggio 1976, n. 398, legge 5 agosto 1981, n. 416, dalla legge regionale 30 maggio 1983. n. 17 e relative modifiche, integrazioni e atti amministrativi attuativi;

b) l'adozione e attuazione di progetti di coordinamento dei piani della rete distributiva comunali e di aree commerciali, come individuate nella programmazione regionale.

 

 

Art. 7

 

1. I contributi di cui al presente titolo sono disposti per i piani redatti in armonia con le indicazioni della programmazione regionale e con gli atti di indirizzo nazionale.

2. A tal fine i Comuni inviano alla Giunta regionale copia di detti piani, all'atto dell'adozione.

 

 

Art. 8

 

1. La Giunta regionale eroga contributi su domanda nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Le domande devono essere corredate da un preventivo di spesa e da copia delle deliberazioni relative alla redazione dei piani e dei progetti che si intendono predisporre.

3. I contributi sono concessi per la redazione dei piani, la loro revisione e per l'attuazione degli stessi a seguito dell'adozione del relativo provvedimento da parte del Comune interessato.

 

 

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

 

Art. 9

 

1. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio una relazione illustrativa degli interventi di cui alla presente legge.

 

 

Art. 10

 

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa, con imputazione al cap. 5690, di nuova istituzione nel bilancio regionale dell'esercizio in corso, denominato: «Interventi promozionali e programmatori della Regione in materia di commercio (Tit. 1 - Sez. 10 - Rubr. 49, Cat. 5).

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di L. 157.000.000 in termini di competenza e di cassa con imputazione al cap. 9601, di nuova istituzione nel bilancio per l'esercizio in corso. denominato: «Contributi ai Comuni per la pianificazione della rete distributiva».

3. All'onere complessivo di lire 357.000.000 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al cap. 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dell'esercizio 1988.

4. Per gli anni dal 1989 in poi l'entità della spesa per gli interventi previsti dalla presente legge è determinata con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

 

 

Art. 11

 

1. Sono abrogate la legge regionale 11 marzo 1974, n. 22, legge regionale 15 novembre 1977, n. 56, legge regionale 20 agosto 1981. n. 57, legge regionale 4 novembre 1986, n. 42.

2. I provvedimenti relativi a somme già impegnate con deliberazioni della Giunta regionale continuano a essere disciplinati dalla legge regionale 15 novembre 1977, n. 56 e successive integrazioni e modificazioni.