L.R. 30 agosto 1988, n. 37 (1).

Registro per la iscrizione dei titolari e dei gestori di imprese turistiche (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 settembre 1988, n. 59.

(2) Vedi, anche, l'art. 36, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

 

Legge abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n. 29 art. 19.

 

 

TITOLO I

Istituzione e tenuta del registro dei titolari e dei gestori di imprese turistiche

 

Art. 1

Registro.

 

1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», è istituito il registro dei titolari e dei gestori di imprese turistiche. Il registro è tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura della Regione, che provvedono all'iscrizione ed alla cancellazione dallo stesso, ai sensi degli articoli 3 e 4.

 

 

Art. 2

Soggetti tenuti all'iscrizione.

 

1. Ai fini della presente legge sono tenuti all'iscrizione nel registro previsto dall'art. 1 i soggetti che siano titolari o gestori di imprese turistiche, comprese le agenzie di viaggio e turismo, o un preposto munito di procura institoria. In caso di società, già iscritta al registro delle imprese, il legale rappresentante o un institore dallo stesso preposto (3).

2. Non sono tenuti all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, i soggetti sottoindicati:

a) imprenditori agricoli che gestiscano alloggi agrituristici, ai sensi della legge regionale 6 agosto 1987, n. 38;

b) affittacamere, di cui alla legge regionale 13 agosto 1987, n. 39;

c) Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi, operanti senza scopo di lucro, che gestiscano direttamente case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi escursionistici di cui alla legge regionale 13 agosto 1987, n. 39.

 

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 17 dicembre 1991, n. 36.

 

 

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione.

 

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro previsto all'articolo 1 il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere raggiunto la maggiore età;

b) essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo in base all'età scolare;

c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico della legge di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

d) non essere stato dichiarato fallito;

e) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività di impresa, disciplinato dalla presente legge;

f)  (4).

2. Nel caso di società, già iscritta al registro delle imprese, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o institore dallo stesso preposto (5).

 

(4) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, L.R. 17 dicembre 1991, n. 36.

(5) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 17 dicembre 1991, n. 36.

 

 

Art. 4

Cancellazione dal registro.

 

1. La cancellazione dal registro di cui all'articolo 1 è disposta per:

a) venir meno dei requisiti previsti all'articolo 3;

b)  (6);

c) causa di morte.

 

(6) Lettera abrogata dall'art. 4, L.R. 17 dicembre 1991, n. 36.

 

 

Art. 5

Ricorsi.

 

1. Avverso i provvedimenti che negano l'iscrizione o dispongano la cancellazione dal registro, l'interessato può ricorrere con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 8 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

 

 

Art. 6

Subingresso.

 

1. Il trasferimento della gestione o della titolarietà di una impresa turistica per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della relativa licenza di esercizio, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio stesso e il subentrante, con facoltà di continuare l'attività dimostri, entro sei mesi dalla data dell'evento, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e, quindi, di aver ottenuto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1.

 

 

TITOLO II

Esami di idoneità

 

Art. 7

Domande di ammissione agli esami.

 

1. Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità per l'attività di impresa turistica, gli interessati presentano domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia ove l'impresa ha la sede legale dichiarando - sotto la propria responsabilità - di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'articolo 3.

 

 

Art. 8

Composizione e funzionamento delle Commissioni di esame.

 

1. È istituita, per ciascuna Provincia, una commissione che opera presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura così composta:

a) l'assessore regionale al turismo o suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con funzioni di vice Presidente;

c) un rappresentante nominato dall'Intendenza di Finanza;

d) un rappresentante delle U.L.S.S. della Provincia, esperto nel settore igiene e prevenzione ambientale, nominato dalla Giunta regionale;

e) un rappresentante nominato dall'Ispettorato provinciale del lavoro;

f) un esperto in tecnica e marketing turistici, nominato dalla Giunta regionale;

g) un rappresentante delle imprese turistiche, nominato dalla Giunta regionale.

2. Per ciascun componente la commissione è nominato un membro effettivo ed uno supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario della Camera di commercio, con qualifica non inferiore al sesto livello.

4. La commissione rimane in carica 3 anni ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 9

Materie d'esame.

 

1. L'esame per l'abilitazione alla gestione di imprese turistiche, consiste in una prova scritta e in una prova orale.

2. La prova scritta, consistente in un elaborato su questionari predisposti dalla commissione, verte sulle seguenti materie:

a) l'ambiente socio-economico, sanitario, istituzionale e legislativo, in cui opera l'impresa;

b) nozioni di tecnica e marketing turistici, con particolare riferimento all'offerta turistica regionale, alle sue caratteristiche, nonché alla commercializzazione del prodotto turistico.

3. La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta. Sono ammessi a sostenere la prova orale solo coloro i quali abbiano superato la prova scritta.

4. La commissione d'esame stabilisce i termini e le modalità per l'effettuazione delle prove e formula il giudizio di idoneità dei singoli candidati.

 

 

TITOLO III

Norme transitorie e comuni

 

Art. 10

Iscrizione a domanda.

 

1. Sono iscritti, a domanda, nel registro di cui all'articolo 1, senza essere sottoposti all'esame di cui alla lettera e) dell'articolo 3, coloro i quali abbiano superato, ai sensi della vigente normativa regionale, gli esami di idoneità specifica all'esercizio di professione turistica che abiliti alla direzione di una impresa turistica e che assumono la titolarietà nella gestione della stessa, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 3.

 

 

Art. 11

Norma transitoria.

 

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già iscritti nella sezione speciale del Registro esercenti commercio, in esecuzione del D.M. 24 febbraio 1984, sono iscritti d'ufficio nel registro di cui all'articolo 1.

2. Sono, altresì, iscritti d'ufficio nel registro coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti, quali titolari, nell'apposito elenco delle agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale 15 novembre 1985, n. 42.

3. I soggetti di cui ai precedenti commi debbono comunque essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 3.

 

 

Art. 12

Norme comuni.

 

1. Il superamento dell'esame di idoneità per la iscrizione nel registro dei titolari e dei gestori di imprese turistiche, effettuato presso altre regioni italiane, è riconosciuto valido nella Regione Umbria.

2. Parimenti è riconosciuta valida nella Regione Umbria la iscrizione effettuata nel registro dei titolari e dei gestori di imprese turistiche di altra Regione italiana.

 

 

Art. 13

Diritti fissi.

 

1. L'iscrizione nel registro e la partecipazione agli esami sono subordinate al pagamento di diritti fissi in misura analoga a quella prevista per il Registro esercenti commercio. Tali diritti fissi sono introitati dalle Camere di commercio ai fini della copertura delle spese di gestione del registro e della commissione di esame.

 

 

Art. 14

Cessazione di efficacia.

 

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 61 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, cessano di avere efficacia nella Regione, per quanto di competenza, le norme contenute nel D.M. 24 febbraio 1984, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e successive modificazioni.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.