L.R.
30 agosto 1988, n. 37 (1).
Registro
per la iscrizione dei titolari e dei gestori di imprese turistiche (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 settembre 1988, n. 59.
(2)
Vedi, anche, l'art. 36, L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Legge
abrogata con L.R. 19 novembre 2001, n.
29 art. 19.
TITOLO
I
Istituzione
e tenuta del registro dei titolari e dei gestori di imprese turistiche
Art.
1
Registro.
1.
Ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 «Legge quadro per
il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta
turistica», è istituito il registro dei titolari e dei gestori di imprese
turistiche. Il registro è tenuto dalle Camere di commercio, industria,
artigianato, agricoltura della Regione, che provvedono all'iscrizione ed alla
cancellazione dallo stesso, ai sensi degli articoli 3 e 4.
Art.
2
Soggetti
tenuti all'iscrizione.
1.
Ai fini della presente legge sono tenuti all'iscrizione nel registro previsto
dall'art. 1 i soggetti che siano titolari o gestori di imprese turistiche,
comprese le agenzie di viaggio e turismo, o un preposto munito di procura
institoria. In caso di società, già iscritta al registro delle imprese, il
legale rappresentante o un institore dallo stesso preposto (3).
2.
Non sono tenuti all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, i soggetti sottoindicati:
a)
imprenditori agricoli che gestiscano alloggi agrituristici, ai sensi della
legge regionale 6 agosto 1987, n. 38;
b)
affittacamere, di cui alla legge regionale 13 agosto 1987, n. 39;
c)
Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi, operanti senza scopo di lucro,
che gestiscano direttamente case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi
escursionistici di cui alla legge regionale 13 agosto 1987, n. 39.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 17 dicembre 1991, n. 36.
Art.
3
Requisiti
per l'iscrizione.
1.
Per ottenere l'iscrizione nel registro previsto all'articolo 1 il richiedente
deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
avere raggiunto la maggiore età;
b)
essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo in base all'età
scolare;
c)
non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico della
legge di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni;
d)
non essere stato dichiarato fallito;
e)
aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività di impresa,
disciplinato dalla presente legge;
f) (4).
2.
Nel caso di società, già iscritta al registro delle imprese, i requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 devono essere posseduti dal legale
rappresentante o institore dallo stesso preposto (5).
(4)
Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, L.R. 17 dicembre 1991, n. 36.
(5)
Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 17 dicembre 1991, n. 36.
Art.
4
Cancellazione
dal registro.
1.
La cancellazione dal registro di cui all'articolo 1 è disposta per:
a)
venir meno dei requisiti previsti all'articolo 3;
b) (6);
c)
causa di morte.
(6)
Lettera abrogata dall'art. 4, L.R. 17 dicembre 1991, n. 36.
Art.
5
Ricorsi.
1.
Avverso i provvedimenti che negano l'iscrizione o dispongano la cancellazione
dal registro, l'interessato può ricorrere con le modalità e nei termini
previsti dall'articolo 8 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Art.
6
Subingresso.
1.
Il trasferimento della gestione o della titolarietà di una impresa turistica
per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della relativa
licenza di esercizio, sempre che sia provato l'effettivo trapasso
dell'esercizio stesso e il subentrante, con facoltà di continuare l'attività
dimostri, entro sei mesi dalla data dell'evento, di essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 3 e, quindi, di aver ottenuto l'iscrizione nel
registro di cui all'articolo 1.
TITOLO
II
Esami
di idoneità
Art.
7
Domande
di ammissione agli esami.
1.
Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità per l'attività di impresa
turistica, gli interessati presentano domanda alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della Provincia ove l'impresa ha la sede
legale dichiarando - sotto la propria responsabilità - di essere in possesso
dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'articolo 3.
Art.
8
Composizione
e funzionamento delle Commissioni di esame.
1.
È istituita, per ciascuna Provincia, una commissione che opera presso la Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura così composta:
a)
l'assessore regionale al turismo o suo delegato, che la presiede;
b)
un rappresentante nominato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, con funzioni di vice Presidente;
c)
un rappresentante nominato dall'Intendenza di Finanza;
d)
un rappresentante delle U.L.S.S. della Provincia, esperto nel settore igiene e
prevenzione ambientale, nominato dalla Giunta regionale;
e)
un rappresentante nominato dall'Ispettorato provinciale del lavoro;
f)
un esperto in tecnica e marketing turistici, nominato dalla Giunta regionale;
g)
un rappresentante delle imprese turistiche, nominato dalla Giunta regionale.
2.
Per ciascun componente la commissione è nominato un membro effettivo ed uno
supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3.
Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario della Camera
di commercio, con qualifica non inferiore al sesto livello.
4.
La commissione rimane in carica 3 anni ed è nominata con decreto del Presidente
della Giunta regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 9
Materie d'esame.
1.
L'esame per l'abilitazione alla gestione di imprese turistiche, consiste in una
prova scritta e in una prova orale.
2.
La prova scritta, consistente in un elaborato su questionari predisposti dalla
commissione, verte sulle seguenti materie:
a)
l'ambiente socio-economico, sanitario, istituzionale e legislativo, in cui
opera l'impresa;
b)
nozioni di tecnica e marketing turistici, con particolare riferimento
all'offerta turistica regionale, alle sue caratteristiche, nonché alla
commercializzazione del prodotto turistico.
3.
La prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta. Sono ammessi a
sostenere la prova orale solo coloro i quali abbiano superato la prova scritta.
4.
La commissione d'esame stabilisce i termini e le modalità per l'effettuazione delle
prove e formula il giudizio di idoneità dei singoli candidati.
TITOLO
III
Norme
transitorie e comuni
Art.
10
Iscrizione
a domanda.
1.
Sono iscritti, a domanda, nel registro di cui all'articolo 1, senza essere
sottoposti all'esame di cui alla lettera e) dell'articolo 3, coloro i quali
abbiano superato, ai sensi della vigente normativa regionale, gli esami di
idoneità specifica all'esercizio di professione turistica che abiliti alla
direzione di una impresa turistica e che assumono la titolarietà nella gestione
della stessa, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b),
c), d) dell'articolo 3.
Art.
11
Norma
transitoria.
1.
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già
iscritti nella sezione speciale del Registro esercenti commercio, in esecuzione
del D.M. 24 febbraio 1984, sono iscritti d'ufficio nel registro di cui
all'articolo 1.
2.
Sono, altresì, iscritti d'ufficio nel registro coloro i quali alla data di
entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti, quali titolari,
nell'apposito elenco delle agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge
regionale 15 novembre 1985, n. 42.
3.
I soggetti di cui ai precedenti commi debbono comunque essere in possesso dei
requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 3.
Art.
12
Norme
comuni.
1.
Il superamento dell'esame di idoneità per la iscrizione nel registro dei
titolari e dei gestori di imprese turistiche, effettuato presso altre regioni italiane,
è riconosciuto valido nella Regione Umbria.
2.
Parimenti è riconosciuta valida nella Regione Umbria la iscrizione effettuata
nel registro dei titolari e dei gestori di imprese turistiche di altra Regione
italiana.
Art.
13
Diritti
fissi.
1.
L'iscrizione nel registro e la partecipazione agli esami sono subordinate al
pagamento di diritti fissi in misura analoga a quella prevista per il Registro
esercenti commercio. Tali diritti fissi sono introitati dalle Camere di
commercio ai fini della copertura delle spese di gestione del registro e della
commissione di esame.
Art.
14
Cessazione
di efficacia.
1.
Alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 61 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, cessano di avere efficacia
nella Regione, per quanto di competenza, le norme contenute nel D.M. 24
febbraio 1984, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
successive modificazioni.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.