L.R.
1 settembre 1988, n. 40 (1).
Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41,
recante il nuovo ordinamento degli uffici regionali (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 8 settembre 1988, n. 61.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. vv), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Osservatorio
regionale del mercato del lavoro e delle professioni.
[1.
Nell'ambito delle strutture organizzative dell'area operativa A/7: Economia e
lavoro, ferme restando le competenze dell'Ufficio del piano e del S.I.R.P. in
ordine all'indirizzo e al coordinamento delle attività di rilevazione,
classificazione, archiviazione ed elaborazione statistica dei dati e delle
informazioni, è istituito l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e
delle professioni.
2. (3).
3.
L'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e sulle professioni:
a)
svolge attività di studio e approfondimento degli aspetti congiunturali,
qualitativi e quantitativi, del mercato del lavoro nelle sue articolazioni
settoriali e territoriali e delle tendenze evolutive, sia mediante specifiche
indagini e ricerche effettuate con il supporto dell'IRRES, sia mediante
correlazioni ed elaborazioni delle informazioni statistiche contenute negli
archivi del sistema informativo regionale per la programmazione (SIRP), al cui
sviluppo e aggiornamento partecipa;
b)
svolge attività di supporto alla individuazione e programmazione degli
interventi di politica attiva del lavoro, nonché di analisi di efficacia degli
stessi, a partire dagli interventi in materia di formazione professionale;
c)
concorre alla realizzazione del sistema di osservatori del mercato del lavoro a
livello centrale e regionale, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della
legge 28 febbraio 1987, n. 56 e sulla base di convenzioni stipulate con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
d)
si pone come momento di raccordo e coordinamento metodologico dell'attività di
osservazione del mercato del lavoro a livello locale] (4).
(3)
Comma abrogato dall'art. 27, L.R. 28 maggio 1991, n. 14.
(4)
Articolo abrogato dall'art. 18, L.R. 25 novembre 1998, n. 41. Peraltro l'intero
testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. vv),
L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Scambi
culturali internazionali.
[1.
La promozione e l'attuazione degli scambi culturali internazionali, nel quadro
dei protocolli e degli accordi tra lo Stato italiano e gli altri Stati, sono
attribuite all'area operativa A/10: Istruzione e cultura, ferme restando le
competenze dell'Ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari
in ordine alla tenuta dei rapporti internazionali e al coordinamento generale
delle iniziative e manifestazioni all'estero, nonché quelle dell'area operativa
A/7: Economia e lavoro, per quanto attiene alla promozione turistica
all'estero] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
3
Politiche
regionali in materia di emigrazione.
[1.
In attuazione della legge regionale 15 maggio 1987, n. 26, recante la nuova
«disciplina degli interventi a favore dei lavoratori emigrati e loro
familiari», competono all'Ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti
comunitari il coordinamento delle politiche regionali per l'emigrazione e la
segreteria del Consiglio regionale dell'emigrazione, nonché i rapporti, per la
predetta materia, con gli enti locali e le associazioni degli emigrati umbri.
2.
Gli interventi di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della predetta legge
regionale n. 26/1987, sono attribuiti agli uffici competenti per materia] (6).
(6)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
4
Area
del Comitato regionale di controllo.
[1. (7).
2. (8).
3. (9).
4. (10).
5.
Al secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, dopo
le parole «... Consiglio regionale», si aggiungono di seguito «e dell'area del
Comitato regionale di controllo».
6.
Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, è
soppresso] (11).
(7)
Sostituisce i commi primo e secondo dell'art. 17, L.R. 17 agosto 1984, n. 41.
(8)
Sostituisce il titolo dell'art. 36, L.R. 17 agosto 1984, n. 41.
(9)
Sostituisce il primo comma dell'art. 36, L.R. 17 agosto 1984, n. 41.
(10)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 36, L.R. 17 agosto 1984, n. 41.
(11)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
5
Area
operativa: agricoltura e foreste.
[1. (12)] (13).
(12)
Sostituisce, con i numeri da 1) a 6), gli originari in numeri da 1) a 5) del
primo comma dell'art. 29, L.R. 17 agosto 1984, n. 41.
(13)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
6
Area
operativa: economia e lavoro.
[1. (14)] (15).
(14)
Sostituisce, coni numeri da 1) a 6), gli originari i numeri da 1) a 4) del
primo comma dell'art. 30, L.R. 17 agosto 1984, n. 41.
(15)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
7
Area
operativa: istruzione e cultura.
[1.
All'art. 33, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, i numeri
2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
1. (16).
2. (17)] (18).
(16)
Sostituisce i numeri 2) e 3) del primo comma dell'art. 33, L.R. 17 agosto 1984,
n. 41.
(17)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 33, L.R. 17 agosto 1984, n. 41.
(18)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
8
Posizioni
di staff.
[1.
Al secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, sono
soppresse le parole «e la posizione di staff correlata alla predetta area
funzionale».
2. (19)] (20).
(19)
Sostituisce la lettera b) al terzo comma dell'art. 38, L.R. 17 agosto 1984, n.
41.
(20)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
9
Modifiche
e integrazioni alle competenze degli Uffici regionali.
[1.
All'allegato «A» alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, già modificato con
legge regionale 26 aprile 1985, n. 31 e legge regionale 21 gennaio 1987, n. 3,
sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui all'allegato n. 1 alla
presente legge.
2.
Per effetto delle modifiche agli allegati A/2-n. 1 e A/3-n. 1, disposte dal
precedente primo comma, sono attribuiti all'Ufficio Segreteria della Giunta le competenze
e gli adempimenti ascritti all'Ufficio Affari generali, informazione e stampa
negli articoli 3, 6, 7 e 8 della legge regionale 18 dicembre 1987, n.
54,
recante «Disposizioni sulla raccolta ufficiale delle leggi, dei regolamenti e
dei decreti del Presidente della Giunta regionale, sul Bollettino Ufficiale
della Regione e sulla pubblicità degli atti regionali»] (21).
(21)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
10
Dotazione
organica del ruolo regionale.
[1. (22).
2.
Per effetto di quanto previsto nel primo comma, l'allegato A) - Tabelle B e B/1
- alla legge regionale 22 agosto 1986, n. 40, è sostituito dalle corrispondenti
tabelle annesse alla presente legge con l'allegato n. 2.
3.
L'allegato C alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, relativo ai profili
professionali nell'ambito della quinta qualifica e alla loro descrizione, è
sostituito come risulta nell'allegato n. 3.
4.
L'allegato D alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, recante la tabella e i
requisiti per l'accesso dall'esterno, per la mobilità verticale e orizzontale,
relativa alla qualifica funzionale di collaboratore professionale, è sostituito
come risulta nell'allegato n. 4.
5.
Ai profili professionali I.3 e II.3 di cui al predetto allegato D, tabelle
relative alla «mobilità verticale», si accede, con i requisiti e le modalità
previsti dalla vigente normativa, rispettivamente dai profili professionali
8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 e dai profili professionali I.1, I.2, I.3 e I.4] (23).
(22)
Sostituisce la datazione organica del ruolo del personale regionale di cui alla
tabella B allegata alla L.R. 17 agosto 1984, n. 41.
(23)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
11
Norme
transitorie.
[1.
Alla copertura dei nuovi posti di collaboratore professionale, istituiti con la
presente legge, si provvede mediante l'espletamento di concorsi, per titoli ed
esami, riservati al personale di ruolo in servizio, nella qualifica di
esecutore, alla data del 31 dicembre 1985 (24).
2.
Alla copertura dei posti vacanti di operatore si provvede mediante
l'espletamento di un concorso, per titoli ed esami, riservato al personale di
ruolo in servizio, nella qualifica di ausiliario, alla data di cui al comma 1
(25).
3.
In via transitoria fino all'espletamento delle procedure del concorso speciale
di cui ai commi 1 e 2 per la copertura dei posti vacanti delle qualifiche di
operatore e di collaboratore professionale, i contingenti delle qualifiche di
ausiliario e di esecutore sono rispettivamente, pari a 77 e 350 unità (26)]
(27).
(24)
Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 maggio 1989, n. 15.
(25)
Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 maggio 1989, n. 15.
(26)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 2 maggio 1989, n. 15.
(27)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
12
Norma
finanziaria.
[1.
Al presumibile onere annuo di L. 220.000.000 previsto per l'attuazione della
presente legge a decorrere dal 1989, si farà fronte con le disponibilità degli
stanziamenti dei capitoli 50, 51, 280 e 281 dello stato di previsione della
spesa del bilancio annuale regionale compresi nei programmi 1.03.1.01 e
1.06.1.01 del bilancio pluriennale 1988-1990.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art 127 della Costituzione e
dell'art. 54 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione] (28).
(28)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegato
n. 1 (29) (30)
Modifiche
e integrazioni all'Allegato «A» alla L.R. n. 41/1984
(29)
Modifica ed integra l'allegato A, L.R. 17 agosto 1984, n. 41, secondo quanto
disposto dall'art. 9 della presente legge.
(30)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegato
n. 2 (31) (32)
Modifica
tabella B Allegata alla L.R. n. 41/1984
(31)
Sostituisce le tabelle B e B/1 dell'allegato A alla L.R. 22 agosto 1986, n. 40,
secondo quanto disposto dall'art. 10 della presente legge.
(32)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegato
n. 3 (33) (34)
Modifica
dell'Allegato C) alla L.R. n. 41/1984
(33)
Sostituisce l'allegato C alla L.R. 17 agosto 1984, n. 41, secondo quanto
disposto dall'art. 10 della presente legge.
(34)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Allegato
n. 4 (35) (36)
Modifiche
all'Allegato D) alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 41
(35)
Sostituisce l'allegato D alla L.R. 17 agosto 1984, n. 41, secondo quanto
disposto dall'art. 10 della presente legge.
(36)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. vv), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.