L.R.
14 novembre 1988, n. 43 (1).
Tariffe
delle strutture ricettive e delle professioni turistiche.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 21 novembre 1988, n 84.
TITOLO
I
Finalità
e competenze
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge, in conformità al principio di cui all'ultimo comma
dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina:
a)
le tariffe concordate per l'alloggio nelle strutture ricettive indicate
all'articolo 6 della stessa legge, ad esclusione degli alloggi agroturistici le
cui tariffe sono regolamentate all'articolo 7 della legge regionale 6 agosto
1987, n. 38;
b)
le tariffe delle professioni turistiche di cui all'articolo 11 della stessa
legge 17 maggio 1983, n. 217.
Art.
2
Competenze.
1.
Le funzioni amministrative attinenti le tariffe delle strutture ricettive e
delle professioni turistiche di cui all'articolo 1 sono esercitate direttamente
dalla Giunta regionale.
TITOLO
II
Criteri
per la determinazione delle tariffe delle strutture ricettive
Art.
3
Modalità.
1.
La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino
Ufficiale della Regione entro il 31 luglio di ciascun anno, determina le
tariffe massime concordate applicabili per l'anno successivo, dell'alloggio
nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1, sulla base della proposta
formulata dalla commissione tecnica regionale di cui all'articolo 4.
2.
Le tariffe per l'alloggio negli esercizi ricettivi alberghieri classificati 5
stelle lusso, 5 stelle, 4 stelle e 3 stelle sono libere e le denunce di cui all'articolo
6 devono essere presentate ai soli fini dell'osservanza della normativa
concernente la pubblicità dei prezzi (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 1990, n. 44.
Art.
4
Commissione
tecnica regionale.
1.
Ai fini dell'istruttoria per l'individuazione delle tariffe di alloggio nelle
strutture ricettive è istituita una commissione tecnica regionale convocata, di
volta in volta, per ciascuna delle tipologie ricettive e composta da:
1)
Assessore regionale competente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
2)
un rappresentante delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale, presenti anche a livello regionale;
3)
un rappresentante dell'A.N.C.I., designato dall'A.N.C.I. regionale;
4)
due rappresentanti delle Aziende di promozione turistica, designati dall'ASATUR
regionale, uno per la Provincia di Perugia ed uno per la Provincia di Terni;
5)
un rappresentante di ciascuna Camera di commercio di Perugia e Terni;
6)
un dirigente dell'Ufficio turismo-industria alberghiera della Regione;
7)
un dirigente dell'Ufficio commercio artigianato e cooperazione della Regione.
La
commissione, esclusivamente per l'individuazione delle tariffe di alloggio
negli esercizi di affittacamere, è integrata con un rappresentante designato
dall'E.R.S.U. - Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo
studio universitario. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale
di livello non inferiore all'ottavo.
2.
Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno
dei componenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei
componenti stessi.
3.
La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
Gli Enti e le Associazioni interessate, nel procedere alle designazioni da
effettuare entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta indicano, oltre al componente effettivo, il componente supplente che
interviene in caso di assenza o impedimento del primo.
5.
In caso di mancata designazione, entro il termine di cui al precedente comma,
la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, designa a far parte della
commissione tecnica i presidenti degli Enti e delle Associazioni che non
abbiano provveduto alla designazione di competenza.
6.
La commissione dura in carica tre anni ed è rinnovata entro 60 giorni dalla
scadenza del triennio; in caso di ritardato o mancato rinnovo essa agisce in
regime di «prorogatio».
Art.
5
Criteri.
1.
La commissione tecnica regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, previo
accordo sulle tariffe di alloggio nelle strutture ricettive, formula proposta
alla Giunta regionale, tenendo conto:
a)
dei costi di gestione;
b)
di ogni altro elemento ritenuto utile all'accertamento dei costi di produzione;
c)
del tasso di inflazione eventualmente programmato dal Governo.
Art.
6
Procedure.
1.
Entro il 30 settembre di ogni anno gli operatori presentano le denunce dei
prezzi che intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo,
contenuti entro i massimi determinati con la deliberazione della Giunta
regionale di cui al primo comma dell'articolo 3 e nel rispetto del prezzo
minimo ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 8.
2.
Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli operatori che abbiano presentato la
denuncia di cui, al precedente comma, solo quando ricorrano situazioni
eccezionali che giustifichino l'aumento dei prezzi, possano presentare una
seconda denuncia debitamente motivata e documentata, relativa alle tariffe da
praticare a decorrere dal 1° luglio del medesimo anno. In tal caso, la
commissione tecnica regionale formula la proposta alla Giunta regionale entro
il 30 aprile secondo modalità ed i criteri di cui agli articoli 3 e 5.
3.
Nel caso di mancato rispetto dei termini o di non accoglimento della denuncia
di cui al primo e secondo comma, sono confermati i prezzi concordati per il
periodo annuale o semestrale precedente.
4.
Le denunce di cui al primo e secondo comma, compilate in triplice copia, in
appositi modelli stampati a cura della Regione, sono presentate all'Azienda di
promozione turistica competente per territorio, che provvede a trasmetterle
all'Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale.
Art. 7
Validità tariffe.
1.
In caso di mancato accordo entro il termine di cui all'articolo 5 restano in
vigore, anche per l'anno successivo, i modelli tariffari praticati per l'anno
in corso che la Giunta regionale può, con la deliberazione di cui all'articolo
3, rivalutare sempre sulla base del criterio di cui alla lettera c)
dell'articolo 5.
Art.
8
Pubblicità
dei prezzi.
1.
La denuncia di cui all'articolo 6 deve contenere:
a)
i prezzi, minimo e massimo, delle camere a un letto senza bagno e di quelle con
bagno privato;
b)
i prezzi, minimo e massimo, delle camere a due letti, senza bagno e di quelle
con bagno privato;
c)
i prezzi, minimo e massimo, delle unità abitative;
d)
i prezzi, minimo e massimo, per persona, della pensione completa e della mezza
pensione, con esclusione delle bevande, in camere senza bagno e in quelle con
bagno privato;
e)
i prezzi fissi dei pasti (prima colazione in sala, prima colazione in camera,
colazione, pranzo), con esclusione delle bevande;
f)
i prezzi delle dipendenze, indicati separatamente dalla casa principale;
g)
il prezzo del garage auto.
2.
Gli esercizi alberghieri, comunque classificati, possono praticare tariffe per
l'alloggio articolate in un prezzo minimo e un prezzo massimo. La tariffa minima
non può essere inferiore al 70 per cento della tariffa massima concordata o
liberamente determinata.
3.
La tariffa praticata per la pensione completa, al singolo cliente non può
essere inferiore al 70 per cento della tariffa massima per l'alloggio concordata
o liberamente determinata.
4.
La tariffa praticata per la mezza pensione al singolo cliente non può essere
inferiore a quella di cui al comma 3, detratto il prezzo fisso dal pasto
denunciato.
5.
Per i gruppi costituiti da almeno 11 persone e ospitati a seguito di contratti
con agenti di viaggio, tour operators o dettaglianti, regolarmente abilitati,
con enti pubblici o altri enti, aziende o associazioni che perseguono i fini
del turismo sociale, d'affari e congressuale, possono essere praticate tariffe
non
inferiori
al 50 per cento di quelle massime concordate o liberamente determinate.
6.
Le tariffe di pensione completa o di mezza pensione possono essere praticate
solo per periodi di soggiorno non inferiori a tre giorni.
7.
Per i gruppi di cui al comma 5 non sussiste l'obbligo della permanenza minima
di tre giorni di cui al comma 6.
8.
Le tariffe per l'alloggio e la pensione sono comprensive di tutti i servizi che
hanno contribuito a determinare la classificazione dell'esercizio, nonché
dell'IVA e di ogni altro servizio relativo al soggiorno del cliente. Possono
essere offerti con richiesta di un sovrapprezzo solo i seguenti servizi:
a)
garage auto;
b)
prima colazione in camera;
c)
lavatura e stiratura biancheria.
9.
Qualora la camera a due letti venga assegnata ad una persona sola il prezzo non
potrà superare del 30 per cento quello massimo denunciato per le camere ad un
letto.
10.
Il prezzo di una camera singola alla quale venga aggiunto, su espressa
richiesta del cliente, un letto supplementare, non potrà superare il prezzo di
una camera a due letti; se in una camera a due letti sono posti letti aggiunti,
non potrà applicarsi una maggiorazione complessiva superiore al 30 per cento
del prezzo della camera stessa.
11.
È fatto obbligo ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di attività
ricettiva:
a)
di esporre in luogo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti,
l'elenco completo delle camere di cui l'esercizio dispone con la indicazione,
per ciascuna di esse, del numero dei letti e del prezzo;
b)
di apporre dietro la porta di ciascuna camera, il cartellino prezzi della
camera stessa e delle eventuali pensione, mezza pensione e prima colazione;
c)
di conservare per la durata di mesi sei, copia di tutti i conti rilasciati a
persone alloggiate nei quali risultino i prezzi praticati;
d)
di fornire alloggio, nei limiti della disponibilità, a chiunque ne faccia
richiesta anche per il periodo minimo di permanenza previsto dalla normativa
vigente per ciascuna tipologia ricettiva.
12.
L'elenco prezzi di cui alla lettera a) e i cartellini prezzi di cui alla
lettera b) del comma 11, sono rilasciati, previo ritiro di quelli riferiti al
periodo precedente, dall'azienda di promozione turistica competente per
territorio che, a detto fine, utilizza gli appositi modelli forniti
dall'Ufficio turismo e industria alberghiera della Giunta regionale (3).
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 dicembre 1990, n. 44.
Art.
9
Pagamento
alloggio e risoluzione anticipata della permanenza dell'ospite.
1.
Il pagamento dell'alloggio e quello eventuale dei pasti in alberghi
residenziali, case per ferie, affittacamere e case ed appartamenti per vacanze,
è effettuato, salvo patto contrario, in via anticipata per il periodo minimo
obbligatorio di permanenza per ciascuna delle tipologie suindicate, ai sensi
della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33; legge regionale 14 aprile 1987, n.
23; legge regionale 13 agosto 1987, n. 39.
2.
La risoluzione anticipata dell'impegno di alloggio deve essere comunicata
all'altra parte almeno tanti giorni prima, quanti corrispondono al periodo
minimo obbligatorio di permanenza ed almeno il giorno precedente nel caso della
deroga di cui al terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 13 agosto
1987, n. 39.
3.
In nessun caso le persone alloggiate hanno diritto al rimborso del prezzo
anticipato per l'alloggio, mentre hanno diritto al rimborso del prezzo
anticipato per il vitto, qualora questo non sia consumato per l'intera giornata
e ne sia stato dato avviso almeno il giorno precedente.
TITOLO
III
Criteri
e procedure per la determinazione delle tariffe delle professioni turistiche
Art.
10
Modalità.
1.
La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino
Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno, determina le
tariffe massime concordate, valide per l'anno successivo, delle professioni
turistiche di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sulla
base
della
proposta formulata dalla commissione tecnica regionale.
Art.
11
Commissione
tecnica regionale.
1.
Ai fini dell'istruttoria per l'individuazione delle tariffe delle professioni
turistiche opera la commissione di cui all'articolo 4 convocata di volta in
volta per ciascuna delle professioni turistiche ed il cui componente previsto
al punto 2) dello stesso articolo è sostituito da: «un rappresentante per
ciascuna delle Associazioni di categoria delle professioni turistiche
maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti anche a livello
regionale».
Art.
12
Criteri.
1.
La commissione tecnica regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, previo
accordo sulle tariffe delle professioni turistiche, formula proposta alla
Giunta regionale tenendo conto:
a)
della peculiare qualificazione di ciascuna professione, anche in riferimento
alla situazione del mercato del lavoro nel turismo;
b)
delle tipologie di servizio che ciascuna professione assicura;
c)
dell'arco temporale in cui il servizio è svolto e della durata delle
prestazioni;
d)
del tasso di inflazione eventualmente programmato dal Governo.
Art. 13
Validità tariffe.
1.
In caso di mancato accordo entro il termine di cui all'articolo 12 restano in
vigore, anche per l'anno successivo, i modelli tariffari praticati per l'anno
in corso che la Giunta regionale può, con la deliberazione di cui all'articolo
10, rivalutare sempre sulla base del criterio di cui alla lettera d)
dell'articolo 12.
TITOLO
IV
Norme
comuni
Art.
14
Vigilanza.
1.
La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è delegata
ai Comuni che la esercitano sentita la competente Azienda di promozione
turistica.
2.
La Regione, Ufficio turismo - industria alberghiera, verifica che sia data
attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge e può disporre
controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.
Art.
15
Sanzioni
amministrative.
1.
Chiunque, titolare o gestore di struttura ricettiva, titolare di autorizzazione
all'esercizio di una professione turistica, contravvenga alle norme della
presente legge, ad esclusione del mancato rispetto dei termini di cui
all'articolo 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.
2.
In tutti i casi di recidiva può essere disposta la chiusura dell'esercizio
ricettivo per un periodo non inferiore a 30 giorni e, nei casi più gravi, la
revoca della autorizzazione. Nel caso di titolare di autorizzazione
all'esercizio di una professione turistica, può essere disposta la sospensione
della autorizzazione e, nei casi più gravi, la revoca della stessa.
Art.
16
Accertamento
della violazione e irrogazione delle sanzioni.
1.
L'accertamento della violazione e la irrogazione delle sanzioni di cui alla
presente legge sono effettuati, con l'obbligo di contestuale informazione alla
competente Azienda di promozione turistica, dai Comuni cui spetta l'esercizio
della vigilanza ed ai quali sono devoluti i proventi delle sanzioni previste
all'articolo 15.
2.
La Regione, Ufficio turismo - industria alberghiera, verifica che sia data
attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge e può disporre
controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.
Art.
17
Compensi.
1.
Ai componenti effettivi e supplenti le commissioni tecniche spetta un gettone
di presenza per ogni giornata di seduta di lire 30.000. Per i dipendenti
regionali facenti parte delle commissioni, trova applicazione la disciplina per
essi vigente in materia di emolumenti.
2.
All'onere di cui al precedente comma - valutato in annue lire 1.000.000 - si fa
fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560 dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale.
Art.
18
Cessazione
d'efficacia.
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia
nella Regione la legge 16 maggio 1932, n. 557; la legge 22 dicembre 1932, n.
1732; il R.D.L. 26 aprile 1932, n. 406; il R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049, la
legge 26 marzo 1936, n. 526; il R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2469, il R.D.L. 18
gennaio 1937, n. 244 e successive modificazioni, integrazioni e conversioni in legge,
nonché l'art. 15 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36 (4).
(4)
Nel Bollettino Ufficiale la legge è erroneamente indicata con la data del 14
aprile.