L.R. 14 novembre 1988, n. 43 (1).

Tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 21 novembre 1988, n 84.

 

 

TITOLO I

Finalità e competenze

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La presente legge, in conformità al principio di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina:

a) le tariffe concordate per l'alloggio nelle strutture ricettive indicate all'articolo 6 della stessa legge, ad esclusione degli alloggi agroturistici le cui tariffe sono regolamentate all'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 38;

b) le tariffe delle professioni turistiche di cui all'articolo 11 della stessa legge 17 maggio 1983, n. 217.

 

 

Art. 2

Competenze.

 

1. Le funzioni amministrative attinenti le tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche di cui all'articolo 1 sono esercitate direttamente dalla Giunta regionale.

 

 

TITOLO II

Criteri per la determinazione delle tariffe delle strutture ricettive

 

Art. 3

Modalità.

 

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 luglio di ciascun anno, determina le tariffe massime concordate applicabili per l'anno successivo, dell'alloggio nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1, sulla base della proposta formulata dalla commissione tecnica regionale di cui all'articolo 4.

2. Le tariffe per l'alloggio negli esercizi ricettivi alberghieri classificati 5 stelle lusso, 5 stelle, 4 stelle e 3 stelle sono libere e le denunce di cui all'articolo 6 devono essere presentate ai soli fini dell'osservanza della normativa concernente la pubblicità dei prezzi (2).

 

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 1990, n. 44.

 

 

Art. 4

Commissione tecnica regionale.

 

1. Ai fini dell'istruttoria per l'individuazione delle tariffe di alloggio nelle strutture ricettive è istituita una commissione tecnica regionale convocata, di volta in volta, per ciascuna delle tipologie ricettive e composta da:

1) Assessore regionale competente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

2) un rappresentante delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti anche a livello regionale;

3) un rappresentante dell'A.N.C.I., designato dall'A.N.C.I. regionale;

4) due rappresentanti delle Aziende di promozione turistica, designati dall'ASATUR regionale, uno per la Provincia di Perugia ed uno per la Provincia di Terni;

5) un rappresentante di ciascuna Camera di commercio di Perugia e Terni;

6) un dirigente dell'Ufficio turismo-industria alberghiera della Regione;

7) un dirigente dell'Ufficio commercio artigianato e cooperazione della Regione.

La commissione, esclusivamente per l'individuazione delle tariffe di alloggio negli esercizi di affittacamere, è integrata con un rappresentante designato dall'E.R.S.U. - Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di livello non inferiore all'ottavo.

2. Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti stessi.

3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli Enti e le Associazioni interessate, nel procedere alle designazioni da effettuare entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta indicano, oltre al componente effettivo, il componente supplente che interviene in caso di assenza o impedimento del primo.

5. In caso di mancata designazione, entro il termine di cui al precedente comma, la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, designa a far parte della commissione tecnica i presidenti degli Enti e delle Associazioni che non abbiano provveduto alla designazione di competenza.

6. La commissione dura in carica tre anni ed è rinnovata entro 60 giorni dalla scadenza del triennio; in caso di ritardato o mancato rinnovo essa agisce in regime di «prorogatio».

 

 

Art. 5

Criteri.

 

1. La commissione tecnica regionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, previo accordo sulle tariffe di alloggio nelle strutture ricettive, formula proposta alla Giunta regionale, tenendo conto:

a) dei costi di gestione;

b) di ogni altro elemento ritenuto utile all'accertamento dei costi di produzione;

c) del tasso di inflazione eventualmente programmato dal Governo.

 

 

Art. 6

Procedure.

 

1. Entro il 30 settembre di ogni anno gli operatori presentano le denunce dei prezzi che intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, contenuti entro i massimi determinati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma dell'articolo 3 e nel rispetto del prezzo minimo ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 8.

2. Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli operatori che abbiano presentato la denuncia di cui, al precedente comma, solo quando ricorrano situazioni eccezionali che giustifichino l'aumento dei prezzi, possano presentare una seconda denuncia debitamente motivata e documentata, relativa alle tariffe da praticare a decorrere dal 1° luglio del medesimo anno. In tal caso, la commissione tecnica regionale formula la proposta alla Giunta regionale entro il 30 aprile secondo modalità ed i criteri di cui agli articoli 3 e 5.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini o di non accoglimento della denuncia di cui al primo e secondo comma, sono confermati i prezzi concordati per il periodo annuale o semestrale precedente.

4. Le denunce di cui al primo e secondo comma, compilate in triplice copia, in appositi modelli stampati a cura della Regione, sono presentate all'Azienda di promozione turistica competente per territorio, che provvede a trasmetterle all'Ufficio turismo - industria alberghiera della Giunta regionale.

 

 

Art. 7

Validità tariffe.

 

1. In caso di mancato accordo entro il termine di cui all'articolo 5 restano in vigore, anche per l'anno successivo, i modelli tariffari praticati per l'anno in corso che la Giunta regionale può, con la deliberazione di cui all'articolo 3, rivalutare sempre sulla base del criterio di cui alla lettera c) dell'articolo 5.

 

 

Art. 8

Pubblicità dei prezzi.

 

1. La denuncia di cui all'articolo 6 deve contenere:

a) i prezzi, minimo e massimo, delle camere a un letto senza bagno e di quelle con bagno privato;

b) i prezzi, minimo e massimo, delle camere a due letti, senza bagno e di quelle con bagno privato;

c) i prezzi, minimo e massimo, delle unità abitative;

d) i prezzi, minimo e massimo, per persona, della pensione completa e della mezza pensione, con esclusione delle bevande, in camere senza bagno e in quelle con bagno privato;

e) i prezzi fissi dei pasti (prima colazione in sala, prima colazione in camera, colazione, pranzo), con esclusione delle bevande;

f) i prezzi delle dipendenze, indicati separatamente dalla casa principale;

g) il prezzo del garage auto.

2. Gli esercizi alberghieri, comunque classificati, possono praticare tariffe per l'alloggio articolate in un prezzo minimo e un prezzo massimo. La tariffa minima non può essere inferiore al 70 per cento della tariffa massima concordata o liberamente determinata.

3. La tariffa praticata per la pensione completa, al singolo cliente non può essere inferiore al 70 per cento della tariffa massima per l'alloggio concordata o liberamente determinata.

4. La tariffa praticata per la mezza pensione al singolo cliente non può essere inferiore a quella di cui al comma 3, detratto il prezzo fisso dal pasto denunciato.

5. Per i gruppi costituiti da almeno 11 persone e ospitati a seguito di contratti con agenti di viaggio, tour operators o dettaglianti, regolarmente abilitati, con enti pubblici o altri enti, aziende o associazioni che perseguono i fini del turismo sociale, d'affari e congressuale, possono essere praticate tariffe non

inferiori al 50 per cento di quelle massime concordate o liberamente determinate.

6. Le tariffe di pensione completa o di mezza pensione possono essere praticate solo per periodi di soggiorno non inferiori a tre giorni.

7. Per i gruppi di cui al comma 5 non sussiste l'obbligo della permanenza minima di tre giorni di cui al comma 6.

8. Le tariffe per l'alloggio e la pensione sono comprensive di tutti i servizi che hanno contribuito a determinare la classificazione dell'esercizio, nonché dell'IVA e di ogni altro servizio relativo al soggiorno del cliente. Possono essere offerti con richiesta di un sovrapprezzo solo i seguenti servizi:

a) garage auto;

b) prima colazione in camera;

c) lavatura e stiratura biancheria.

9. Qualora la camera a due letti venga assegnata ad una persona sola il prezzo non potrà superare del 30 per cento quello massimo denunciato per le camere ad un letto.

10. Il prezzo di una camera singola alla quale venga aggiunto, su espressa richiesta del cliente, un letto supplementare, non potrà superare il prezzo di una camera a due letti; se in una camera a due letti sono posti letti aggiunti, non potrà applicarsi una maggiorazione complessiva superiore al 30 per cento del prezzo della camera stessa.

11. È fatto obbligo ai titolari di autorizzazione per l'esercizio di attività ricettiva:

a) di esporre in luogo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti, l'elenco completo delle camere di cui l'esercizio dispone con la indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei letti e del prezzo;

b) di apporre dietro la porta di ciascuna camera, il cartellino prezzi della camera stessa e delle eventuali pensione, mezza pensione e prima colazione;

c) di conservare per la durata di mesi sei, copia di tutti i conti rilasciati a persone alloggiate nei quali risultino i prezzi praticati;

d) di fornire alloggio, nei limiti della disponibilità, a chiunque ne faccia richiesta anche per il periodo minimo di permanenza previsto dalla normativa vigente per ciascuna tipologia ricettiva.

12. L'elenco prezzi di cui alla lettera a) e i cartellini prezzi di cui alla lettera b) del comma 11, sono rilasciati, previo ritiro di quelli riferiti al periodo precedente, dall'azienda di promozione turistica competente per territorio che, a detto fine, utilizza gli appositi modelli forniti dall'Ufficio turismo e industria alberghiera della Giunta regionale (3).

 

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 dicembre 1990, n. 44.

 

 

Art. 9

Pagamento alloggio e risoluzione anticipata della permanenza dell'ospite.

 

1. Il pagamento dell'alloggio e quello eventuale dei pasti in alberghi residenziali, case per ferie, affittacamere e case ed appartamenti per vacanze, è effettuato, salvo patto contrario, in via anticipata per il periodo minimo obbligatorio di permanenza per ciascuna delle tipologie suindicate, ai sensi della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33; legge regionale 14 aprile 1987, n. 23; legge regionale 13 agosto 1987, n. 39.

2. La risoluzione anticipata dell'impegno di alloggio deve essere comunicata all'altra parte almeno tanti giorni prima, quanti corrispondono al periodo minimo obbligatorio di permanenza ed almeno il giorno precedente nel caso della deroga di cui al terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 13 agosto 1987, n. 39.

3. In nessun caso le persone alloggiate hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per l'alloggio, mentre hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per il vitto, qualora questo non sia consumato per l'intera giornata e ne sia stato dato avviso almeno il giorno precedente.

 

 

TITOLO III

Criteri e procedure per la determinazione delle tariffe delle professioni turistiche

 

Art. 10

Modalità.

 

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno, determina le tariffe massime concordate, valide per l'anno successivo, delle professioni turistiche di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sulla base

della proposta formulata dalla commissione tecnica regionale.

 

 

Art. 11

Commissione tecnica regionale.

 

1. Ai fini dell'istruttoria per l'individuazione delle tariffe delle professioni turistiche opera la commissione di cui all'articolo 4 convocata di volta in volta per ciascuna delle professioni turistiche ed il cui componente previsto al punto 2) dello stesso articolo è sostituito da: «un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria delle professioni turistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti anche a livello regionale».

 

 

Art. 12

Criteri.

 

1. La commissione tecnica regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, previo accordo sulle tariffe delle professioni turistiche, formula proposta alla Giunta regionale tenendo conto:

a) della peculiare qualificazione di ciascuna professione, anche in riferimento alla situazione del mercato del lavoro nel turismo;

b) delle tipologie di servizio che ciascuna professione assicura;

c) dell'arco temporale in cui il servizio è svolto e della durata delle prestazioni;

d) del tasso di inflazione eventualmente programmato dal Governo.

 

 

Art. 13

Validità tariffe.

 

1. In caso di mancato accordo entro il termine di cui all'articolo 12 restano in vigore, anche per l'anno successivo, i modelli tariffari praticati per l'anno in corso che la Giunta regionale può, con la deliberazione di cui all'articolo 10, rivalutare sempre sulla base del criterio di cui alla lettera d) dell'articolo 12.

 

 

TITOLO IV

Norme comuni

 

Art. 14

Vigilanza.

 

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è delegata ai Comuni che la esercitano sentita la competente Azienda di promozione turistica.

2. La Regione, Ufficio turismo - industria alberghiera, verifica che sia data attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge e può disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

 

 

Art. 15

Sanzioni amministrative.

 

1. Chiunque, titolare o gestore di struttura ricettiva, titolare di autorizzazione all'esercizio di una professione turistica, contravvenga alle norme della presente legge, ad esclusione del mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

2. In tutti i casi di recidiva può essere disposta la chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo non inferiore a 30 giorni e, nei casi più gravi, la revoca della autorizzazione. Nel caso di titolare di autorizzazione all'esercizio di una professione turistica, può essere disposta la sospensione della autorizzazione e, nei casi più gravi, la revoca della stessa.

 

 

Art. 16

Accertamento della violazione e irrogazione delle sanzioni.

 

1. L'accertamento della violazione e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati, con l'obbligo di contestuale informazione alla competente Azienda di promozione turistica, dai Comuni cui spetta l'esercizio della vigilanza ed ai quali sono devoluti i proventi delle sanzioni previste all'articolo 15.

2. La Regione, Ufficio turismo - industria alberghiera, verifica che sia data attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge e può disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

 

 

Art. 17

Compensi.

 

1. Ai componenti effettivi e supplenti le commissioni tecniche spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta di lire 30.000. Per i dipendenti regionali facenti parte delle commissioni, trova applicazione la disciplina per essi vigente in materia di emolumenti.

2. All'onere di cui al precedente comma - valutato in annue lire 1.000.000 - si fa fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

 

 

Art. 18

Cessazione d'efficacia.

 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia nella Regione la legge 16 maggio 1932, n. 557; la legge 22 dicembre 1932, n. 1732; il R.D.L. 26 aprile 1932, n. 406; il R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049, la legge 26 marzo 1936, n. 526; il R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2469, il R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 244 e successive modificazioni, integrazioni e conversioni in legge, nonché l'art. 15 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36 (4).

 

 

 

(4) Nel Bollettino Ufficiale la legge è erroneamente indicata con la data del 14 aprile.