L.R.
29 dicembre 1988, n. 46 (1).
Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1989 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 4 gennaio 1989, n. 1.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1989 è stato poi approvato con L.R. 2 maggio
1989, n. 13.
Art.
1
1.
Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge
regionale di contabilità, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno
finanziario 1989, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno
e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno
1988, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello
stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli
stanziamenti la cui efficacia sia cessata il 31 dicembre 1988 (3).
2.
Dalla data di presentazione al consiglio regionale del bilancio per l'anno 1989
le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale
bilancio.
3.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento
frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali e
comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque
reiscritte alla competenza dell'anno 1989 ai sensi e per gli effetti dell'art.
53, comma quinto, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato
con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli è
autorizzata senza la limitazione di cui al precedente comma 1.
4.
Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1989 in conto
residui passivi propri, nonché gli impegni ed i pagamenti in conto residui di
stanziamento non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso
comma 1, del presente articolo.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(3)
Il bilancio di previsione per il 1989 è stato poi approvato con L.R. 2 maggio
1989, n. 13.