L.R.
25 gennaio 1989, n. 8 (1).
Ulteriore
integrazione della L.R. 9 agosto 1973, n. 33. Stato giuridico, trattamento
economico ed inquadramento in ruolo del personale della Regione (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 1° febbraio 1989, n. 5.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. aaa), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
Collocamento
a riposo.
[
(3) (4)
(3)
Aggiunge quattro commi all'art. 75, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.
(4)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. aaa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.
Art.
2
Norma
transitoria.
[La
normativa della presente legge è applicabile anche al personale cessato o che
cesserà da servizio nel corso del 1988 sempre che lo stesso non sia titolare di
un trattamento di pensione integrato al minimo] (5).
(5)
L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1,
lett. aaa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.