L.R. 25 gennaio 1989, n. 8 (1).

Ulteriore integrazione della L.R. 9 agosto 1973, n. 33. Stato giuridico, trattamento economico ed inquadramento in ruolo del personale della Regione (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 1° febbraio 1989, n. 5.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. aaa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

Collocamento a riposo.

 

[ (3) (4)

 

(3) Aggiunge quattro commi all'art. 75, L.R. 9 agosto 1973, n. 33.

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. aaa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

Norma transitoria.

 

[La normativa della presente legge è applicabile anche al personale cessato o che cesserà da servizio nel corso del 1988 sempre che lo stesso non sia titolare di un trattamento di pensione integrato al minimo] (5).

 

 

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. aaa), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.