L.R. 17 luglio 1989, n. 22 (1).

Modificazioni ed integrazioni della normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali, anche in attuazione dell'accordo intercompartimentale del 29 luglio 1988.

 

 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 26 luglio 1989, n. 30.

 

 

Art. 1

Campo di applicazione.

 

1. Le disposizioni contenute nella presente legge, emanate anche in attuazione dell'accordo intercompartimentale del 29 luglio 1988 si applicano a tutto il personale dipendente della Regione, nonché al personale degli enti regionali dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.).

 

 

Art. 2

Diritto allo studio.

 

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

2. I permessi di cui al primo comma sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3. Nella concessione dei permessi di cui al primo e secondo comma vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità le seguenti modalità:

a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al primo comma, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al secondo comma può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dalla amministrazione.

4. Il personale interessato ai corsi di cui al primo, secondo e terzo comma ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme dell'ordinamento regionale.

6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al secondo comma è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali (2).

 

(2) Vedi, anche, l'art. 24, L.R. 17 aprile 1990, n. 23.

 

 

Art. 3

Congedo ordinario.

 

1. A partire dall'anno 1988 il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive

modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.

2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione dei dirigenti competenti a norma degli artt. 63 e 64 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.

4. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nel secondo e

terzo comma.

5. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

6. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia stata posta in condizioni di accertare.

7. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.

8. La ricorrenza del santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al primo comma.

 

 

Art. 4

Congedo straordinario.

 

1.  (3).

 

(3) Sostituisce le lettere f) e g) dell'art. 21, L.R. 15 giugno 1979, n. 26.

 

 

Art. 5

Assemblee del personale.

 

1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dodici ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unità amministrativa di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.

3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre

giorni prima.

4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura delle segreterie di area o di sede di cui all'art. 52 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori della assemblea.

 

 

Art. 6

Trattamento di missione.

 

1. Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale è disciplinato dalla legge regionale 15 giugno 1979, n. 28 alla quale vengono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui ai commi successivi.

2.  (4).

3.  (5).

4.  (6).

5.  (7).

6.  (8).

7.  (9).

8.  (10).

 

(4) Aggiunge l'art. 2-bis alla L.R. 15 giugno 1979, n. 28.

(5) Sostituisce il primo comma dell'art. 3, L.R. 15 giugno 1979, n. 28.

(6) Sostituisce, con un unico comma, gli originari commi quinto e sesto dell'art. 3, L.R. 15 giugno 1979, n. 28.

(7) Sostituisce l'art. 5, L.R. 15 giugno 1979, n. 28.

(8) Inserisce un comma, dopo il primo, all'art. 7, L.R. 15 giugno 1979, n. 28.

(9) Aggiunge un comma, dopo il quinto, all'art. 8, L.R. 15 giugno 1979, n. 28.

(10) Sostituire il secondo comma dell'art. 9, L.R. 15 giugno 1979, n. 28.

 

 

Art. 7

Indennità integrativa speciale nella 13ª mensilità.

 

1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a lire 48.400.

2. Il beneficio derivante dalla applicazione del primo comma è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.

 

 

Art. 8

Maggiore rappresentatività.

 

 (11).

 

(11) Articolo abrogato dall'art. 43, L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

 

 

Art. 9

Norme incompatibili.

 

1. Sono abrogati l'art. 64 della L.R. 9 agosto 1973, n. 33, gli artt. 20, 21, lett. i) e 24, quarto comma, della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26; gli artt. 6 e 11 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10 e l'art. 40 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.