L.R.
28 novembre 1989, n. 40 (1).
Costruzione,
esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di
competenza regionale.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 dicembre 1989, n 50.
Art.
1
Finalità.
1.
La presente legge disciplina, in attuazione del comma 4 dell'art. 10, della
legge 18 maggio 1989, n. 183, la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli
sbarramenti di ritenuta (argini, dighe, traverse) e relativi bacini di accumulo
qualunque ne sia la finalità ed il regime della loro utilizzazione onde
garantirne la sicurezza (2).
2.
Le norme della presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non
superano i dieci metri di altezza ed a quelli che determinano un invaso
inferiore o uguale a 100.000 mc., eccezion fatta per quelli al servizio di
grandi derivazioni d'acqua rientranti nella competenza statale (3).
(2)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.
(3)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.
Art.
2
Presentazione
delle domande.
1.
La costruzione di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo è
autorizzata dai Comuni competenti per territorio, contestualmente al rilascio
della concessione edilizia, previo parere del Gruppo di lavoro di cui all'art.
3 (4).
2.
Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
stabilirà le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la
redazione dei progetti e dei disciplinari per la gestione dell'opera
differenziati in relazione alla dimensione degli invasi determinati dallo
sbarramento ed alle condizioni di pericolosità indotte dallo stesso.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.
Art.
3
Formazione
del gruppo di lavoro.
1.
La Giunta regionale costituisce, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, un apposito gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della legge
regionale 20 maggio 1986, n. 19, formato, per i fini di cui all'art. 2, da
personale dipendente appartenente agli uffici competenti delle Aree operative
interessate.
2.
Il gruppo di lavoro, entro 60 giorni dal ricevimento, esprime il parere sul
progetto e sul disciplinare inerente la gestione dell'opera, anche ai fini
sismici ed agricoli e lo invia al Comune competente. È comunque fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici inerenti la costruzione dei manufatti, di cui all'art. 1 (5).
3.
Il Comune non può procedere al rilascio della concessione alla edificazione
delle opere e dei manufatti, di cui all'art. 1, ove non sia intervenuto il
parere favorevole di cui al precedente secondo comma.
(5)
Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.
Art.
4
Controlli
sui lavori.
1.
Il titolare dell'opera, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a nominare,
dandone immediata comunicazione al Comune ed alla Giunta regionale, il
direttore dei lavori che ha la responsabilità della corretta esecuzione
dell'opera e l'obbligo di eseguire i controlli sui lavori e sull'impiego dei
materiali (6).
2.
La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, stabilirà le modalità ed i tempi per l'esecuzione di tali controlli
contestualmente ai criteri di cui al secondo comma dell'art. 2 (7).
(6)
Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.
(7)
Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.
Art.
5
Relazione
di fine lavori e collaudi.
1.
Ad avvenuta esecuzione delle opere il direttore dei lavori redige una relazione
di fine lavori da inviare al Comune e alla Giunta regionale.
2.
La Giunta regionale stabilirà, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, le tipologie degli invasi per cui è necessario il collaudo
sulla base anche dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 2.
Art.
6
Esercizio
e vigilanza.
1.
Il titolare dell'opera o chi subentri ad esso a qualsiasi titolo nella
disponibilità della stessa, provvede alla gestione, alla vigilanza ed alla
costante manutenzione dell'opera per tutta la sua durata, secondo le modalità
indicate nel disciplinare annesso al provvedimento di concessione
all'esecuzione dell'opera (8).
2.
Al Comune territorialmente competente spetta l'obbligo di effettuare periodiche
visite di controllo per verificare l'efficienza e lo stato di conservazione
delle opere.
3.
In caso di accertate carenze il Comune impone al proprietario i provvedimenti
immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica, eventualmente
avvalendosi del parere del gruppo di lavoro di cui all'art. 3.
4.
Il personale degli uffici tecnici preposti alla tutela ambientale ed alla
polizia idraulica e forestale della Regione, delle Province e dei Comuni, delle
Comunità montane ed in genere tutti gli agenti giurati a servizio delle
Province e dei Comuni sono tenuti alla vigilanza ed in particolare ad accertare
che chiunque inizi la costruzione di uno sbarramento di ritenuta ed eserciti la
gestione della stessa sia in possesso della apposita concessione edilizia contestuale
alla autorizzazione di cui all'art. 2 (9).
(8)
Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.
(9)
Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.
Art.
7
Rinvio
a norme tecniche.
1.
Nella progettazione ed esecuzione delle opere, di cui all'art. 1, permane
l'obbligo del rispetto della normativa emanata a seguito del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 e del decreto 24 marzo
1982, del Ministero dei lavori pubblici, nonché del rispetto delle specifiche
normative tecniche vigenti per legge statale o regionale, sui materiali e
sistemi costruttivi ed in particolare di quelle relative alle opere in cemento
armato e nelle zone dichiarate sismiche.
Art.
8
Norme
transitorie.
1.
I titolari degli sbarramenti e degli invasi, già esistenti all'entrata in
vigore della presente legge, sono tenuti ad inoltrare alla Giunta regionale una
apposita dichiarazione giurata, redatta da un tecnico abilitato, corredata da
documentazione fotografica dalla quale risulti la conformità dell'opera alle
norme di legge vigenti in materia idraulica (10).
2.
Gli invasi esistenti, qualora non conformi alle norme tecniche vigenti in
materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo, sono adeguati
mediante la redazione di appositi progetti che sono approvati ai fini idraulici
dalla Giunta regionale, sulla base del parere del gruppo di lavoro di cui
all'art. 3, ferme restando eventuali altre inadempienze.
3.
La dichiarazione di conformità od il progetto di adeguamento devono essere
inoltrati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La
dichiarazione di conformità non è dovuta per gli invasi realizzati a seguito di
autorizzazione rilasciata dalla Regione anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge e per i quali è stato effettuato regolare collaudo
(11).
4.
Ai titolari di opere che inoltrino alla Giunta regionale la dichiarazione di
conformità di cui al comma 1, è rilasciato dalla stessa un attestato di
deposito che li autorizza alla prosecuzione dell'esercizio delle opere ai fini
idraulici (12).
(10)
Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.
(11)
Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.
(12)
Comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.
Art.
9
Sanzioni.
1.
Coloro i quali realizzano opere di cui all'art. 1 senza la concessione di cui
all'art. 2, oltre alle sanzioni urbanistiche, sono soggetti alla sanzione
pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire
20.000.000, in relazione alla rilevanza dell'opera (13).
2.
Coloro i quali realizzano opere di cui all'art. 1, in violazione delle
prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti,
soggiacciono alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma
da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, a seconda della gravità della violazione.
3.
Coloro i quali gestiscono opere di cui all'art. 1, senza rispettare le
prescrizioni contenute nei relativi disciplinari, soggiacciono alla sanzione
pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire
5.000.000, a seconda della gravità della violazione.
4.
Coloro i quali continuino oltre i termini di cui al comma 3 dell'art. 8,
nell'esercizio di opere in atto all'entrata in vigore della presente legge, che
vengano riscontrate non conformi alle norme di legge vigenti in materia
idraulica o che non siano state adeguate nei termini e nei modi stabiliti nel
progetto approvato dalla Giunta regionale, sono soggetti ad una sanzione
amministrativa da lire 1.000.000 (un milione) a lire 3.000.000 (tremilioni) per
ciascun mese di esercizio eccedente i termini e sino ad un massimo di lire
20.000.000 (venti milioni) (14).
4-bis.
In ogni caso, qualora sia accertata l'esistenza di un'opera non conforme alla
presente legge, oltre ad applicare le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 4, il
Comune competente obbliga l'inadempiente, previa assegnazione di un termine, ad
adeguare l'opera. Qualora ciò non venga effettuato nel termine o ciò non sia
possibile, il soggetto autorizzante provvede alla demolizione dell'opera con
spese a carico dell'inadempiente (15).
5.
Per ciò che attiene gli ulteriori aspetti sanzionatori si fa rinvio a quanto
disposto dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni
ed integrazioni.
(13)
Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.
(14)
Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.
(15)
Comma aggiunto dall'art. 7, comma 3, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.