L.R. 28 novembre 1989, n. 40 (1).

Costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 6 dicembre 1989, n 50.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La presente legge disciplina, in attuazione del comma 4 dell'art. 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (argini, dighe, traverse) e relativi bacini di accumulo qualunque ne sia la finalità ed il regime della loro utilizzazione onde garantirne la sicurezza (2).

2. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i dieci metri di altezza ed a quelli che determinano un invaso inferiore o uguale a 100.000 mc., eccezion fatta per quelli al servizio di grandi derivazioni d'acqua rientranti nella competenza statale (3).

 

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.

 

 

Art. 2

Presentazione delle domande.

 

1. La costruzione di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo è autorizzata dai Comuni competenti per territorio, contestualmente al rilascio della concessione edilizia, previo parere del Gruppo di lavoro di cui all'art. 3 (4).

2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilirà le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la redazione dei progetti e dei disciplinari per la gestione dell'opera differenziati in relazione alla dimensione degli invasi determinati dallo sbarramento ed alle condizioni di pericolosità indotte dallo stesso.

 

(4) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.

 

 

Art. 3

Formazione del gruppo di lavoro.

 

1. La Giunta regionale costituisce, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un apposito gruppo di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, formato, per i fini di cui all'art. 2, da personale dipendente appartenente agli uffici competenti delle Aree operative interessate.

2. Il gruppo di lavoro, entro 60 giorni dal ricevimento, esprime il parere sul progetto e sul disciplinare inerente la gestione dell'opera, anche ai fini sismici ed agricoli e lo invia al Comune competente. È comunque fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici inerenti la costruzione dei manufatti, di cui all'art. 1 (5).

3. Il Comune non può procedere al rilascio della concessione alla edificazione delle opere e dei manufatti, di cui all'art. 1, ove non sia intervenuto il parere favorevole di cui al precedente secondo comma.

 

(5) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.

 

 

Art. 4

Controlli sui lavori.

 

1. Il titolare dell'opera, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a nominare, dandone immediata comunicazione al Comune ed alla Giunta regionale, il direttore dei lavori che ha la responsabilità della corretta esecuzione dell'opera e l'obbligo di eseguire i controlli sui lavori e sull'impiego dei materiali (6).

2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà le modalità ed i tempi per l'esecuzione di tali controlli contestualmente ai criteri di cui al secondo comma dell'art. 2 (7).

 

(6) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.

(7) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.

 

 

Art. 5

Relazione di fine lavori e collaudi.

 

1. Ad avvenuta esecuzione delle opere il direttore dei lavori redige una relazione di fine lavori da inviare al Comune e alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale stabilirà, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le tipologie degli invasi per cui è necessario il collaudo sulla base anche dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 2.

 

 

Art. 6

Esercizio e vigilanza.

 

1. Il titolare dell'opera o chi subentri ad esso a qualsiasi titolo nella disponibilità della stessa, provvede alla gestione, alla vigilanza ed alla costante manutenzione dell'opera per tutta la sua durata, secondo le modalità indicate nel disciplinare annesso al provvedimento di concessione all'esecuzione dell'opera (8).

2. Al Comune territorialmente competente spetta l'obbligo di effettuare periodiche visite di controllo per verificare l'efficienza e lo stato di conservazione delle opere.

3. In caso di accertate carenze il Comune impone al proprietario i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica, eventualmente avvalendosi del parere del gruppo di lavoro di cui all'art. 3.

4. Il personale degli uffici tecnici preposti alla tutela ambientale ed alla polizia idraulica e forestale della Regione, delle Province e dei Comuni, delle Comunità montane ed in genere tutti gli agenti giurati a servizio delle Province e dei Comuni sono tenuti alla vigilanza ed in particolare ad accertare che chiunque inizi la costruzione di uno sbarramento di ritenuta ed eserciti la gestione della stessa sia in possesso della apposita concessione edilizia contestuale alla autorizzazione di cui all'art. 2 (9).

 

(8) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.

(9) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.

 

 

Art. 7

Rinvio a norme tecniche.

 

1. Nella progettazione ed esecuzione delle opere, di cui all'art. 1, permane l'obbligo del rispetto della normativa emanata a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 e del decreto 24 marzo 1982, del Ministero dei lavori pubblici, nonché del rispetto delle specifiche normative tecniche vigenti per legge statale o regionale, sui materiali e sistemi costruttivi ed in particolare di quelle relative alle opere in cemento armato e nelle zone dichiarate sismiche.

 

 

Art. 8

Norme transitorie.

 

1. I titolari degli sbarramenti e degli invasi, già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad inoltrare alla Giunta regionale una apposita dichiarazione giurata, redatta da un tecnico abilitato, corredata da documentazione fotografica dalla quale risulti la conformità dell'opera alle norme di legge vigenti in materia idraulica (10).

2. Gli invasi esistenti, qualora non conformi alle norme tecniche vigenti in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo, sono adeguati mediante la redazione di appositi progetti che sono approvati ai fini idraulici dalla Giunta regionale, sulla base del parere del gruppo di lavoro di cui all'art. 3, ferme restando eventuali altre inadempienze.

3. La dichiarazione di conformità od il progetto di adeguamento devono essere inoltrati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione di conformità non è dovuta per gli invasi realizzati a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Regione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali è stato effettuato regolare collaudo (11).

4. Ai titolari di opere che inoltrino alla Giunta regionale la dichiarazione di conformità di cui al comma 1, è rilasciato dalla stessa un attestato di deposito che li autorizza alla prosecuzione dell'esercizio delle opere ai fini idraulici (12).

 

(10) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.

(11) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.

(12) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.

 

 

Art. 9

Sanzioni.

 

1. Coloro i quali realizzano opere di cui all'art. 1 senza la concessione di cui all'art. 2, oltre alle sanzioni urbanistiche, sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 20.000.000, in relazione alla rilevanza dell'opera (13).

2. Coloro i quali realizzano opere di cui all'art. 1, in violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di approvazione dei progetti, soggiacciono alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, a seconda della gravità della violazione.

3. Coloro i quali gestiscono opere di cui all'art. 1, senza rispettare le prescrizioni contenute nei relativi disciplinari, soggiacciono alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000, a seconda della gravità della violazione.

4. Coloro i quali continuino oltre i termini di cui al comma 3 dell'art. 8, nell'esercizio di opere in atto all'entrata in vigore della presente legge, che vengano riscontrate non conformi alle norme di legge vigenti in materia idraulica o che non siano state adeguate nei termini e nei modi stabiliti nel progetto approvato dalla Giunta regionale, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 (un milione) a lire 3.000.000 (tremilioni) per ciascun mese di esercizio eccedente i termini e sino ad un massimo di lire 20.000.000 (venti milioni) (14).

4-bis. In ogni caso, qualora sia accertata l'esistenza di un'opera non conforme alla presente legge, oltre ad applicare le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 4, il Comune competente obbliga l'inadempiente, previa assegnazione di un termine, ad adeguare l'opera. Qualora ciò non venga effettuato nel termine o ciò non sia possibile, il soggetto autorizzante provvede alla demolizione dell'opera con spese a carico dell'inadempiente (15).

5. Per ciò che attiene gli ulteriori aspetti sanzionatori si fa rinvio a quanto disposto dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

 

(13) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.

(14) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.

(15) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 3, della L.R. 9 dicembre 1992, n. 19.