L.R.
5 febbraio 1991, n. 3 (1).
Aumento
della tassa regionale di circolazione (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 6 febbraio 1991, n. 7.
(2)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. f), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.
Art.
1
[1.
Ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 così come sostituito
dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'aliquota della tassa
automobilistica regionale è stabilita nella misura del 110 per cento della
corrispondente tassa erariale, prevista dall'art. 4-bis del decreto-legge 30
settembre 1989, n. 332, convertito con legge 27 novembre 1989, n. 384.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e
dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione] (3).
(3)
La presente legge è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. f), L.R. 15
novembre 1999, n. 30.