L.R.
12 giugno 1991, n. 15 (1).
Assegnazione
in proprietà ai soci degli alloggi realizzati da cooperative edilizie a
proprietà indivisa.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 giugno 1991, n. 30.
Art.
1
Ambito
di applicazione.
1.
Le norme della presente legge si applicano ai programmi edilizi fruenti di
contributo pubblico e realizzati da cooperative edilizie a proprietà indivisa,
il cui provvedimento di concessione delle agevolazioni sia stato emesso dalla
Regione.
Art.
2
Assegnazione
in proprietà.
1.
Gli alloggi assegnati in uso e godimento dalle cooperative a proprietà indivisa
ai propri soci possono essere assegnati in proprietà agli stessi soci, purché
si verifichino le seguenti condizioni:
a)
lo statuto della cooperativa preveda la possibilità di assegnare in proprietà
gli alloggi realizzati o venga modificato in tal senso;
b)
la convenzione comunale che disciplina la concessione dell'area sulla quale
sono stati realizzati gli alloggi non escluda l'assegnazione in proprietà degli
alloggi medesimi, ovvero venga adeguata in tal senso;
c)
la delibera, da omologare nelle forme di legge, con la quale l'assemblea
generale dei soci accettante la variazione dell'assegnazione degli alloggi sia
assunta con il voto favorevole di tutti i soci assegnatari degli alloggi
facenti parte del programma edilizio per il quale si intende effettuare il
cambio di destinazione e con clausola espressa di accollarsi, fin dall'origine,
tutti i relativi maggiori oneri in relazione alle differenti agevolazioni,
nonché quelli nei confronti del Comune che ha già disposto l'assegnazione
dell'area;
d)
vi sia da parte dell'istituto mutuante l'assenso alla modifica del contratto di
mutuo.
Art.
3
Autorizzazione.
1.
L'assegnazione in proprietà degli alloggi è autorizzata dalla Giunta regionale,
alla quale la cooperativa edilizia deve inoltrare apposita richiesta,
accompagnata dalla documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni
previste dalla presente legge.
2.
L'autorizzazione regionale comporta la sostituzione delle agevolazioni concesse
per la realizzazione degli alloggi con quelle previste dalla stessa legge di
finanziamento per le cooperative a proprietà individuale, con effetto dalla
data di decorrenza iniziale delle agevolazioni stesse.
3.
In sede di assegnazione in proprietà degli alloggi i requisiti soggettivi dei
soci sono quelli già accertati e riferiti alla data di assegnazione in uso e
godimento degli alloggi medesimi.
Art.
4
Conguagli
dei contributi.
1.
Gli interessi di preammortamento sono ricalcolati dall'istituto mutuante al
tasso a suo tempo vigente per le cooperative edilizie a proprietà individuale e
il relativo conguaglio è ripartito fra i singoli soci in relazione al piano di
riparto del mutuo.
2.
Gli interessi di ammortamento sono ricalcolati dall'istituto mutuante per ogni
singolo socio dall'inizio dell'ammortamento del mutuo medesimo e del tasso a
carico del mutuatario indicati dalla Regione.
3.
La restituzione dei contributi di pre-ammortamento ed ammortamento dovrà essere
effettuata da ogni socio in unica soluzione o in quattro rate semestrali
successive alla stipula degli atti pubblici di assegnazione.
4.
Il mancato versamento all'istituto mutuante dei contributi entro i termini di
cui al comma 3 comporta la revoca delle agevolazioni.
5.
Le somme introitate dagli istituti mutuanti per effetto della presente legge
saranno contabilizzate e rendicontate secondo le norme sui flussi finanziari
vigenti in materia di edilizia agevolata-convenzionata.
Art.
5
Norma
finale transitoria.
1.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale adotta le norme procedurali per la sua attuazione.