L.R.
2 luglio 1991, n. 16 (1).
Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della L.R. 11 gennaio 1979, n. 2 - Norme
sull'abilitazione all'attività venatoria e sul rilascio dei tesserini per
l'esercizio della caccia.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 10 luglio 1991, n. 34.
Art.
1
1. (2).
(2)
Sostituisce l'art. 1, L.R. 11 gennaio 1979, n. 2.
Art.
2
1.
L'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, è abrogato.
Art.
3
1. (3).
(3)
Sostituisce l'art. 3, L.R. 11 gennaio 1979, n. 2.
Art.
4
1. (4).
(4)
Sostituisce l'art. 4, L.R. 11 gennaio 1979, n. 2.
Art.
5
1. (5).
(5)
Sostituisce il primo comma dell'art. 8, L.R. 11 gennaio 1979, n. 2.
Art.
6
1.
Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, è
abrogato.
Art.
7
1.
L'onere relativo alle funzioni delegate alle Province derivanti
dall'applicazione della presente legge è ricompreso fra le spese finanziate con
il cap. 4190, voce 6260 del bilancio regionale.
Art.
8
1.
Per l'attuazione del comma 3 dell'art. 1 è autorizzata, per l'anno 1991, la
spesa di lire 30.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al
cap. 4192 di nuova istituzione, denominato: «Contributi alle associazioni
venatorie e ambientaliste per lo svolgimento di attività formativa finalizzata
al
conseguimento
dell'abilitazione venatoria».
2.
All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con pari riduzione, in termini di
competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 4190/Voce 6260 dello
stato di previsione della spesa del bilancio 1991.
3.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di
bilancio.
4.
A norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, l'onere di cui
al comma 1 sarà annualmente determinato, a decorrere dall'esercizio 1992, con
la legge di bilancio.
Art.
9
1.
L'art. 13 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, è soppresso.
Art.
10
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale predispone il materiale didattico di supporto per la preparazione dei
candidati all'esame secondo il programma delle materie di cui al comma 2
dell'art. 1.
2.
Fino all'approvazione del programma delle materie di esame e del materiale di
supporto didattico di cui al comma 1, nonché del questionario per la prova
scritta di cui al comma 2 dell'art. 1, valgono le norme vigenti alla data di
approvazione della presente legge.
3.
Le commissioni di esami, costituite, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale
11 gennaio 1979, n. 2, come sostituito dal precedente art. 3, sono nominate
entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
4.
Le procedure di ammissione agli esami, previste nell'art. 4 della legge
regionale 11 gennaio 1979, n. 2, come modificato dal precedente art. 4, si
applicano ai candidati che presentino domanda posteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.