L.R.
6 agosto 1991, n. 19 (1).
Interventi
per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 14 agosto 1991, n. 39.
Legge
abrogata con L.R. 12 novembre 2002, n.
21.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione dell'Umbria, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite
dall'art. 117 della Costituzione e dei settori di intervento indicati dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché delle
specifiche competenze affidate alle regioni dalle leggi dello Stato e dalle
norme comunitarie, promuove lo sviluppo, nelle piccole e medie imprese e nelle
aziende artigiane, di adeguati sistemi di qualità volti a garantire la
qualificazione sia dei processi produttivi che dei prodotti.
Art.
2
Area
d'intervento.
1.
L'intervento promozionale e di sostegno della Regione è finalizzato, in
particolare, allo sviluppo nelle imprese minori di risorse tecniche e
professionali e alla elaborazione di metodi organizzativi tali da configurare,
tramite la predisposizione di specifici manuali e la conseguente osservanza
delle procedure attuative ivi previste, un complessivo sistema di garanzia
della qualità di livello aziendale.
2.
Il sistema di cui al comma 1 deve essere predisposto, attuato e certificato in
coerenza con le indicazioni delle normative nazionali e comunitarie in materia
di qualità e di affidabilità delle produzioni, di certificazione dei prodotti e
di sicurezza dei consumatori.
Art.
3
Indirizzi
programmatici.
1.
La Giunta regionale, con il concorso della Società regionale per la promozione
dello sviluppo economico dell'Umbria e sentite le associazioni imprenditoriali
e gli operatori specializzati, pubblici e privati, la cui attività interessa il
campo della qualità aziendale, propone al Consiglio regionale, per
l'approvazione, con legge, il piano operativo biennale, contenente gli
indirizzi programmatici, le priorità ed i criteri per l'attuazione degli
interventi di cui alla presente legge, nonché l'indicazione della tipologia e
dell'entità dei contributi da concedere e delle condizioni per la concessione e
l'erogazione degli stessi anche ai fini di una successiva informativa al
Consiglio regionale (2).
(2)
In attuazione delle disposizioni del presente articolo vedi la L.R. 27 gennaio
1993, n. 2.
Art.
4
Concessione
dei contributi.
1.
Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui all'art. 3 devono
presentare alla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico
dell'Umbria, cui è affidata la gestione operativa del piano, i progetti
d'intervento sulla base delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel
piano stesso.
2.
La Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria
concede i contributi sulla base di una istruttoria dei progetti effettuata da
un apposito comitato tecnico di valutazione composto da 7 membri di comprovata
esperienza e competenza nel settore scelti su rose di designazioni operate dai
soci di Sviluppumbria.
Art.
5
Risorse
finanziarie.
1.
Le risorse per l'attuazione della presente legge sono individuate:
a)
per una parte comprensiva dei costi per la gestione, dal Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, all'atto dell'approvazione del programma di attività
della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria
finalizzando allo scopo quota del Fondo programma previsto dalla legge
regionale n. 40/1973;
b)
per altra parte, dalla Giunta regionale che, finalizza, in sede di emanazione
dei bandi per l'attuazione dei provvedimenti comunitari operanti nel territorio
regionale, quote delle risorse disponibili con riferimento alle misure adottate
per favorire la diffusione dei servizi reali alle imprese, nonché finanzia
apposite iniziative nel piano annuale di formazione professionale.
Art.
6
Rendiconto.
1.
La Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria è
tenuta a presentare alla Giunta regionale un rendiconto relativo alle
operazioni realizzate sulla base di una verifica dello stato di attuazione dei
vari progetti effettuata dal comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 4,
comma 2.
Art.
7
Revoca
e divieto di cumulo.
1.
I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste allo stesso
fine da leggi regionali o nazionali e possono essere revocati a seguito dei
controlli di cui all'art. 6.
Art.
8
Verifiche
sullo stato di attuazione.
1.
La Giunta regionale promuove annualmente un incontro di verifica sullo stato di
attuazione degli interventi previsti dalla presente legge con la partecipazione
della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria,
delle associazioni imprenditoriali e di tutti gli operatori pubblici e privati
che nell'ambito della Regione svolgono la propria attività nel campo della
qualità.
2.
La Giunta regionale, sulla base delle risultanze degli incontri di verifica,
propone l'eventuale aggiornamento degli indirizzi programmatici, dei criteri e
delle priorità contenute nel piano operativo biennale approvato dal Consiglio
regionale.