L.R. 6 agosto 1991, n. 19 (1).

Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 14 agosto 1991, n. 39.

 

Legge abrogata con L.R. 12 novembre 2002, n. 21.

 

 

Art. 1

Finalità.

 

1. La Regione dell'Umbria, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dall'art. 117 della Costituzione e dei settori di intervento indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché delle specifiche competenze affidate alle regioni dalle leggi dello Stato e dalle norme comunitarie, promuove lo sviluppo, nelle piccole e medie imprese e nelle aziende artigiane, di adeguati sistemi di qualità volti a garantire la qualificazione sia dei processi produttivi che dei prodotti.

 

 

Art. 2

Area d'intervento.

 

1. L'intervento promozionale e di sostegno della Regione è finalizzato, in particolare, allo sviluppo nelle imprese minori di risorse tecniche e professionali e alla elaborazione di metodi organizzativi tali da configurare, tramite la predisposizione di specifici manuali e la conseguente osservanza delle procedure attuative ivi previste, un complessivo sistema di garanzia della qualità di livello aziendale.

2. Il sistema di cui al comma 1 deve essere predisposto, attuato e certificato in coerenza con le indicazioni delle normative nazionali e comunitarie in materia di qualità e di affidabilità delle produzioni, di certificazione dei prodotti e di sicurezza dei consumatori.

 

 

Art. 3

Indirizzi programmatici.

 

1. La Giunta regionale, con il concorso della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria e sentite le associazioni imprenditoriali e gli operatori specializzati, pubblici e privati, la cui attività interessa il campo della qualità aziendale, propone al Consiglio regionale, per l'approvazione, con legge, il piano operativo biennale, contenente gli indirizzi programmatici, le priorità ed i criteri per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nonché l'indicazione della tipologia e dell'entità dei contributi da concedere e delle condizioni per la concessione e l'erogazione degli stessi anche ai fini di una successiva informativa al Consiglio regionale (2).

 

(2) In attuazione delle disposizioni del presente articolo vedi la L.R. 27 gennaio 1993, n. 2.

 

 

Art. 4

Concessione dei contributi.

 

1. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui all'art. 3 devono presentare alla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria, cui è affidata la gestione operativa del piano, i progetti d'intervento sulla base delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel piano stesso.

2. La Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria concede i contributi sulla base di una istruttoria dei progetti effettuata da un apposito comitato tecnico di valutazione composto da 7 membri di comprovata esperienza e competenza nel settore scelti su rose di designazioni operate dai soci di Sviluppumbria.

 

 

Art. 5

Risorse finanziarie.

 

1. Le risorse per l'attuazione della presente legge sono individuate:

a) per una parte comprensiva dei costi per la gestione, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, all'atto dell'approvazione del programma di attività della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria finalizzando allo scopo quota del Fondo programma previsto dalla legge regionale n. 40/1973;

b) per altra parte, dalla Giunta regionale che, finalizza, in sede di emanazione dei bandi per l'attuazione dei provvedimenti comunitari operanti nel territorio regionale, quote delle risorse disponibili con riferimento alle misure adottate per favorire la diffusione dei servizi reali alle imprese, nonché finanzia apposite iniziative nel piano annuale di formazione professionale.

 

 

Art. 6

Rendiconto.

 

1. La Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria è tenuta a presentare alla Giunta regionale un rendiconto relativo alle operazioni realizzate sulla base di una verifica dello stato di attuazione dei vari progetti effettuata dal comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 4, comma 2.

 

 

Art. 7

Revoca e divieto di cumulo.

 

1. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste allo stesso fine da leggi regionali o nazionali e possono essere revocati a seguito dei controlli di cui all'art. 6.

 

 

Art. 8

Verifiche sullo stato di attuazione.

 

1. La Giunta regionale promuove annualmente un incontro di verifica sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge con la partecipazione della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria, delle associazioni imprenditoriali e di tutti gli operatori pubblici e privati che nell'ambito della Regione svolgono la propria attività nel campo della qualità.

2. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze degli incontri di verifica, propone l'eventuale aggiornamento degli indirizzi programmatici, dei criteri e delle priorità contenute nel piano operativo biennale approvato dal Consiglio regionale.