L.R. 6 agosto 1991, n. 20 (1).

Ulteriori integrazioni della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 14 agosto 1991, n. 39.

 

 

Art. 1

 

1. La legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, modificata e integrata con L.R. 21 gennaio 1976, n. 7, L.R. 25 agosto 1978, n. 48, L.R. 8 aprile 1980, n. 26, è modificata come segue:

a) all'art. 1, primo comma, lettera b), dopo le parole «i membri della Giunta regionale» sono aggiunte le parole «i revisori dei conti e i presidenti dei Gruppi consiliari»;

b) all'art. 2, secondo comma, dopo le parole «Vice presidente delle commissioni consiliari» sono aggiunte le parole «nonché per i revisori dei conti e i presidenti dei Gruppi consiliari».