L.R.
6 agosto 1991, n. 20 (1).
Ulteriori
integrazioni della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 14 agosto 1991, n. 39.
Art.
1
1.
La legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, modificata e integrata con L.R. 21
gennaio 1976, n. 7, L.R. 25 agosto 1978, n. 48, L.R. 8 aprile 1980, n. 26, è
modificata come segue:
a)
all'art. 1, primo comma, lettera b), dopo le parole «i membri della Giunta
regionale» sono aggiunte le parole «i revisori dei conti e i presidenti dei
Gruppi consiliari»;
b)
all'art. 2, secondo comma, dopo le parole «Vice presidente delle commissioni
consiliari» sono aggiunte le parole «nonché per i revisori dei conti e i
presidenti dei Gruppi consiliari».