L.R. 9 agosto 1991, n. 21 (1).

Prime norme sul procedimento amministrativo.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 21 agosto 1991, n. 40.

 

 

Art. 1

 

1. In attesa di una disciplina complessiva dei procedimenti amministrativi di competenza regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni di questa si applicano secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.

 

 

Art. 2

 

1. La Giunta regionale e gli Enti dipendenti dalla Regione fissano il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di loro competenza, qualora non sia previsto da legge o regolamento, tra un minimo di giorni trenta ed un massimo di giorni centoventi, avuto riguardo alla natura e alla complessità del procedimento stesso e alla sua eventuale articolazione in subprocedimento.

2. La Giunta e gli Enti dipendenti dalla Regione, secondo le rispettive competenze, individuano l'unità organizzativa responsabile di ciascun tipo di procedimento.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Art. 3

 

1. Il termine per la conclusione del procedimento, conseguente ad istanza di parte, decorre dalla data di assunzione a protocollo della domanda. Qualora il procedimento abbia inizio d'ufficio, il termine decorre dalla data di assunzione dell'atto formale di iniziativa da parte degli organi competenti o del dirigente dell'ufficio competente.

2. Il termine di cui al comma 1 rimane sospeso:

a) nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo o debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di enti od organi appositi, per il tempo indicato rispettivamente nel comma 1 dell'art. 16 e nel comma 1 dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero sino a che non pervengano i pareri o le valutazioni delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini;

b) per il tempo necessario all'adozione di atti e all'acquisizione di documenti di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lett. a), che devono essere acquisiti in relazione al singolo procedimento.

3. I termini fissati ai sensi del comma 1 dell'art. 2 possono essere prorogati per non oltre centoventi giorni dagli organi competenti, con atto motivato, su richiesta del responsabile del procedimento, per gravi e sopravvenute esigenze istruttorie.

 

 

Art. 4

 

1. Il dirigente dell'ufficio provvede immediatamente ad assegnare a sé o ad altro dirigente o funzionario dell'ufficio la responsabilità del procedimento, designando altresì, in caso di assenza o di impedimento, il sostituto.

2. Il responsabile del procedimento dà immediata comunicazione personale dell'avvio dello stesso ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 8 della predetta legge. Ove la comunicazione personale, per il numero dei destinatari, non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione o altra forma di

pubblicità idonea.

3. Il dirigente dell'ufficio, in caso di inadempienza o di ritardo da parte del responsabile del procedimento, provvede alla sua sostituzione, ove non intenda avocare a sé la responsabilità della relativa istruttoria e di ogni altro adempimento inerente.

4. Il dirigente dell'ufficio risponde della tempestività dei procedimenti a norma dell'art. 20 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 e dell'art. 37 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23.

5. Dei provvedimenti di cui al comma 3 del presente articolo, nonché della delibera di proroga del termine di cui al comma 3 dell'art. 3, deve essere data immediata notizia, nelle forme di cui al comma 2 del presente articolo, ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a

quelli eventualmente intervenuti nel procedimento, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge.

 

 

Art. 5

 

1. I criteri e le modalità per la concessione da parte della Regione e degli Enti regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, ove non già stabiliti dalla legge o dal regolamento che disciplinano la specifica materia, sono determinati con apposito regolamento (2).

 

(2) Il regolamento previsto dal presente articolo è stato approvato con Reg. 14 agosto 1997, n. 27.

 

 

Art. 6

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta le misure organizzative dirette a garantire l'applicazione del diritto di accesso di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il regolamento regionale stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali, oltre a quelli indicati nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è ammessa la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 3 della stessa legge.

 

 

Art. 7

 

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante l'ordinamento delle autonomie locali, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, partecipa alla conclusione degli accordi di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa deliberazione della Giunta.

2. Le conferenze di servizi, di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono indette dall'organo competente all'adozione dell'atto conclusivo del singolo procedimento.

3. Il Presidente della Giunta o un suo delegato partecipa alla conferenza dei servizi previa deliberazione della Giunta stessa.

 

 

Art. 8

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di regolamento di cui all'art. 5 e al comma 2 dell'art. 6.

2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 6, restano salve le disposizioni di cui alla Delib.C.R. 27 dicembre 1989, n. 1085.

 

 

Art. 9

 

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e gli Enti dipendenti definiscono, per le diverse tipologie dei procedimenti di loro competenza, i termini di cui al comma 1 dell'art. 2.