L.R.
9 agosto 1991, n. 21 (1).
Prime
norme sul procedimento amministrativo.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 21 agosto 1991, n. 40.
Art.
1
1.
In attesa di una disciplina complessiva dei procedimenti amministrativi di
competenza regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni di questa si applicano secondo
quanto stabilito negli articoli seguenti.
Art.
2
1.
La Giunta regionale e gli Enti dipendenti dalla Regione fissano il termine per
la conclusione dei procedimenti amministrativi di loro competenza, qualora non
sia previsto da legge o regolamento, tra un minimo di giorni trenta ed un
massimo di giorni centoventi, avuto riguardo alla natura e alla complessità del
procedimento stesso e alla sua eventuale articolazione in subprocedimento.
2.
La Giunta e gli Enti dipendenti dalla Regione, secondo le rispettive
competenze, individuano l'unità organizzativa responsabile di ciascun tipo di
procedimento.
3.
Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Art.
3
1.
Il termine per la conclusione del procedimento, conseguente ad istanza di
parte, decorre dalla data di assunzione a protocollo della domanda. Qualora il
procedimento abbia inizio d'ufficio, il termine decorre dalla data di
assunzione dell'atto formale di iniziativa da parte degli organi competenti o
del dirigente dell'ufficio competente.
2.
Il termine di cui al comma 1 rimane sospeso:
a)
nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo o
debbano essere obbligatoriamente acquisite valutazioni tecniche di enti od
organi appositi, per il tempo indicato rispettivamente nel comma 1 dell'art. 16
e nel comma 1 dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero sino a che
non pervengano i pareri o le valutazioni delle amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini;
b)
per il tempo necessario all'adozione di atti e all'acquisizione di documenti di
altre amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lett. a), che devono
essere acquisiti in relazione al singolo procedimento.
3.
I termini fissati ai sensi del comma 1 dell'art. 2 possono essere prorogati per
non oltre centoventi giorni dagli organi competenti, con atto motivato, su
richiesta del responsabile del procedimento, per gravi e sopravvenute esigenze
istruttorie.
Art.
4
1.
Il dirigente dell'ufficio provvede immediatamente ad assegnare a sé o ad altro
dirigente o funzionario dell'ufficio la responsabilità del procedimento,
designando altresì, in caso di assenza o di impedimento, il sostituto.
2.
Il responsabile del procedimento dà immediata comunicazione personale
dell'avvio dello stesso ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge 7
agosto 1990, n. 241, con le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 8 della
predetta legge. Ove la comunicazione personale, per il numero dei destinatari,
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al
comma 2 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono resi noti mediante
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione o altra forma di
pubblicità
idonea.
3.
Il dirigente dell'ufficio, in caso di inadempienza o di ritardo da parte del
responsabile del procedimento, provvede alla sua sostituzione, ove non intenda
avocare a sé la responsabilità della relativa istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente.
4.
Il dirigente dell'ufficio risponde della tempestività dei procedimenti a norma
dell'art. 20 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 e dell'art. 37 della
legge regionale 17 aprile 1990, n. 23.
5.
Dei provvedimenti di cui al comma 3 del presente articolo, nonché della
delibera di proroga del termine di cui al comma 3 dell'art. 3, deve essere data
immediata notizia, nelle forme di cui al comma 2 del presente articolo, ai
soggetti di cui al comma 1 dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a
quelli
eventualmente intervenuti nel procedimento, ai sensi dell'art. 9 della medesima
legge.
Art.
5
1.
I criteri e le modalità per la concessione da parte della Regione e degli Enti
regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
patrimoniali, ove non già stabiliti dalla legge o dal regolamento che
disciplinano la specifica materia, sono determinati con apposito regolamento
(2).
(2)
Il regolamento previsto dal presente articolo è stato approvato con Reg. 14
agosto 1997, n. 27.
Art.
6
1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale adotta le misure organizzative dirette a garantire
l'applicazione del diritto di accesso di cui al capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2.
Il regolamento regionale stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali,
oltre a quelli indicati nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è
ammessa la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 3 della stessa legge.
Art.
7
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante l'ordinamento delle autonomie locali, il Presidente della Giunta regionale,
o un suo delegato, partecipa alla conclusione degli accordi di cui all'art. 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa deliberazione della Giunta.
2.
Le conferenze di servizi, di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sono indette dall'organo competente all'adozione dell'atto conclusivo del
singolo procedimento.
3.
Il Presidente della Giunta o un suo delegato partecipa alla conferenza dei
servizi previa deliberazione della Giunta stessa.
Art.
8
1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di regolamento di
cui all'art. 5 e al comma 2 dell'art. 6.
2.
Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 6, restano
salve le disposizioni di cui alla Delib.C.R. 27 dicembre 1989, n. 1085.
Art.
9
1.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale e gli Enti dipendenti definiscono, per le diverse tipologie dei
procedimenti di loro competenza, i termini di cui al comma 1 dell'art. 2.