L.R.
2 settembre 1991, n. 26 (1).
Concessione
di una medaglia ricordo al personale cessato dal servizio.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 11 settembre 1991, n. 43.
Art.
1
1.
Al personale cessato dal servizio, la Regione, sulla base delle disposizioni previste
dalla presente legge, concede una medaglia ricordo a titolo di riconoscimento
per la collaborazione prestata.
Art.
2
1.
Ai dipendenti cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1994 o che
cesseranno per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, ovvero per
raggiunti limiti di servizio, per dimissioni volontarie, purché abbiano
maturato un servizio utile complessivo non inferiore a venti anni, è attribuita
una medaglia di bronzo.
2.
Il riconoscimento di cui al comma 1 è attribuito, senza vincoli di limiti
minimi di servizio, al personale cessato o che cesserà per motivi di salute o
per morte.
3.
La medaglia ricordo verrà altresì consegnata, dietro presentazione di formale
richiesta all'Amministrazione regionale da parte degli aventi titolo o dei loro
eredi, ai dipendenti cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1990.
4.
La medaglia, appositamente coniata, porterà sul davanti lo stemma della Regione
e sul retro il nome e il cognome del dipendente con l'indicazione dell'anno
della cessazione dal servizio (2).
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 25 marzo 1996, n. 6.
Art.
3
1.
La medaglia ricordo non può essere attribuita al dipendente che, nell'arco
dell'attività regionale, sia incorso in sanzioni disciplinari dalle quali sia conseguito
un provvedimento di sospensione temporanea dallo stipendio senza successivo
reintegro ovvero il licenziamento (3).
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 25 marzo 1996, n. 6.
Art.
4
1.
All'onere per l'attuazione della presente legge per l'anno in corso, pari a
lire 14.000.000, si provvede mediante stanziamenti in termini di competenza e
di cassa dei capitoli 50, per L. 2.000.000, e 280, per lire 12.000.000, dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991, che
presentano la necessaria disponibilità.
2.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci di
previsione.