L.R. 2 settembre 1991, n. 26 (1).

Concessione di una medaglia ricordo al personale cessato dal servizio.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 11 settembre 1991, n. 43.

 

 

Art. 1

 

1. Al personale cessato dal servizio, la Regione, sulla base delle disposizioni previste dalla presente legge, concede una medaglia ricordo a titolo di riconoscimento per la collaborazione prestata.

 

 

Art. 2

 

1. Ai dipendenti cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1994 o che cesseranno per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, ovvero per raggiunti limiti di servizio, per dimissioni volontarie, purché abbiano maturato un servizio utile complessivo non inferiore a venti anni, è attribuita una medaglia di bronzo.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è attribuito, senza vincoli di limiti minimi di servizio, al personale cessato o che cesserà per motivi di salute o per morte.

3. La medaglia ricordo verrà altresì consegnata, dietro presentazione di formale richiesta all'Amministrazione regionale da parte degli aventi titolo o dei loro eredi, ai dipendenti cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1990.

4. La medaglia, appositamente coniata, porterà sul davanti lo stemma della Regione e sul retro il nome e il cognome del dipendente con l'indicazione dell'anno della cessazione dal servizio (2).

 

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 25 marzo 1996, n. 6.

 

 

Art. 3

 

1. La medaglia ricordo non può essere attribuita al dipendente che, nell'arco dell'attività regionale, sia incorso in sanzioni disciplinari dalle quali sia conseguito un provvedimento di sospensione temporanea dallo stipendio senza successivo reintegro ovvero il licenziamento (3).

 

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 25 marzo 1996, n. 6.

 

 

Art. 4

 

1. All'onere per l'attuazione della presente legge per l'anno in corso, pari a lire 14.000.000, si provvede mediante stanziamenti in termini di competenza e di cassa dei capitoli 50, per L. 2.000.000, e 280, per lire 12.000.000, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991, che presentano la necessaria disponibilità.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con i relativi bilanci di previsione.