L.R. 11 dicembre 1991, n. 31 (1).

Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato (2) (3).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 18 dicembre 1991, n. 58.

(2) Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 26 novembre 1996, n. 28 e la L.R. 22 aprile 1997, n. 15.

(3) La presente legge è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. ggg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 1

 

[1. In attuazione di quanto previsto dal comma 6, dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, la Regione costituisce rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche funzionali non superiori alla settima e per la durata di un anno, prorogabili, per eccezionali esigenze, a due anni] (4).

 

(4) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. ggg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 2

 

[1. La costituzione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 1 è consentita per la realizzazione di specifici progetti-obiettivo interessanti i settori della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente e della protezione civile, della difesa del suolo, dell'organizzazione, della meccanizzazione dei servizi, nonché altri

settori attinenti a servizi di interesse generale individuati di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze] (5).

 

(5) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. ggg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 3

 

[1. Il personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche non superiori alla settima è reclutato mediante prova selettiva alla quale sono ammessi, sulla base di una graduatoria formulata previa valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 4, i candidati che, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità e per le disponibilità di rapporti a tempo pieno o parziale indicati nell'avviso di reclutamento pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Limitatamente all'assunzione di personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche funzionali per le quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e una particolare specializzazione professionale o il possesso di abilitazioni, trova applicazione il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27] (6).

 

(6) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. ggg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 4

 

[1. La Regione, con riferimento alle singole qualifiche funzionali ed ai regimi di orario a tempo pieno e parziale indicati negli avvisi di reclutamento, predispone apposite graduatorie sulla base dei seguenti titoli dichiarati dai candidati nelle domande:

a) votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto;

b) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purché non si siano conclusi per demerito.

2. Alla votazione conseguita nel titolo di studio prescritto per l'accesso a ciascuna qualifica funzionale è attribuito un punteggio fino al massimo di 4 punti. Per ciascun periodo di 90 giorni prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6. A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più anziano di età.

3. Qualora il programma di intervento debba essere attuato stabilmente in più sedi di servizio, i candidati sono tenuti a dichiarare nella domanda la sede prescelta tra quelle indicate nell'avviso di reclutamento e sono inclusi soltanto nella graduatoria riferita alla sede medesima.

4. È ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, pari al quintuplo del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.

5. All'espletamento della prova selettiva attende apposita commissione presieduta da un dirigente dell'Amministrazione regionale e composta da due dipendenti di qualifica superiore a quella cui si riferisce la selezione. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente di qualifica non superiore alla settima] (7).

 

(7) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. ggg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 5

 

[1. La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per il raggiungimento degli obiettivi, mediante la soluzione, in tempi predeterminati, di appositi quesiti.

2. Per la valutazione della prova la commissione dispone di 10 punti: essa si intende superata qualora il candidato riporti una valutazione non inferiore a 7 decimi.

3. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo al possesso dei titoli di ammissione, valutati ai sensi del comma 2 dell'art. 4, la votazione conseguita nella prova selettiva.

4. L'utilizzazione delle graduatorie previste dall'art. 4, valide per tre anni, è subordinata all'esaurimento della graduatoria di merito, sempre che ricorrano sopravvenute esigenze che richiedono il reclutamento di ulteriori unità di personale appartenente alla stessa qualifica, categoria o profilo professionale] (8).

 

(8) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. ggg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 6

 

[1. Al personale reclutato ai sensi della presente legge si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico in vigore per i dipendenti regionali di ruolo] (9).

 

(9) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. ggg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 7

 

[1. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme vigenti nell'ordinamento regionale in materia di reclutamento] (10).

 

(10) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. ggg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.

 

 

Art. 8

 

[1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di L. 50.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa al cap. 283 - di nuova istituzione - denominato: «Spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato».

2. All'onere di cui al precedente comma 1, l'entità del quale potrà essere annualmente variata con legge di bilancio, si fa fronte con pari riduzione, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 280 dello stato di previsione della spesa.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio] (11).

 

 

 

(11) L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. ggg), L.R. 15 novembre 1999, n. 30.