L.R.
17 dicembre 1991, n. 35 (1).
Norme
procedimentali per la gestione transitoria delle Unità locali per i servizi
sanitari e socio-assistenziali.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 24 dicembre 1991, n. 59.
Art.
1
Nulla-osta
regionale.
1.
I seguenti atti dell'amministratore straordinario dell'Unità locale per i
servizi sanitari e socio-assistenziali sono adottati previo nulla-osta della
Giunta regionale:
a)
modificazioni e integrazioni della pianta organica;
b)
applicazione di accordi collettivi per lo stato giuridico e il trattamento
economico del personale;
c)
contratti relativi a beni immobili di importo superiore a 150 milioni di lire;
d)
concessioni di servizi generali;
e)
acquisti e alienazioni di attrezzature e beni mobili, nonché attribuzione di servizi
di importo superiore a 150 milioni di lire riferito ad esercizio finanziario.
2.
Il nulla-osta di cui al comma 1 è espresso con riferimento alla coerenza degli
atti da adottare rispetto agli obiettivi specifici della programmazione
socio-sanitaria regionale e gli atti di indirizzo e coordinamento della Giunta
regionale.
3.
Il nulla-osta è rilasciato nei termini e con le modalità di cui all'art. 50
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art.
2
Pubblicazione
ed esecutività delle deliberazioni.
1.
Tutte le deliberazioni dell'amministratore straordinario dell'unità locale per
i servizi sanitari e socio-assistenziali sono pubblicate mediante affissione
all'albo pretorio nella sede dell'ULSS medesima per quindici giorni
consecutivi.
2.
Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano
esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3.
Nel caso di urgenza le deliberazioni dell'amministratore straordinario possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili e sono pubblicate all'albo pretorio
dell'unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali per i quindici
giorni consecutivi.
Art.
3
Comunicazione
ai Comuni e al Comitato di garanti.
1.
L'elenco delle deliberazioni adottate dall'amministratore straordinario viene
da quest'ultimo trasmesso ogni dieci giorni ai Comuni di riferimento
territoriale dell'Unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali e
al Comitato di garanti o alla Comunità montana che ne esercita le funzioni.
2.
Il Comitato di garanti o la Comunità montana che ne esercita le funzioni
segnala con nota motivata al Presidente della Giunta regionale le deliberazioni
ritenute in contrasto con le linee di indirizzo per l'impostazione
programmatica dell'attività, formulate ai sensi del comma 5 dell'art. 1, del
decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito - con modificazioni - nella
legge 4 aprile 1991, n. 111.
Art.
4
Competenza
del coordinatore sanitario e del coordinatore amministrativo.
1.
Le funzioni attribuite al segretario comunale o provinciale ai sensi dell'art.
53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si intendono attribuite al coordinatore
sanitario e al coordinatore amministrativo per le rispettive competenze, come
definite nella tabella 32 dell'allegato A alla legge regionale 27 marzo 1990,
n. 9.
2.
L'amministratore straordinario in caso di sua assenza o impedimento temporaneo
delega a sostituirlo il coordinatore amministrativo o il coordinatore
sanitario.