L.R. 27 gennaio 1992, n. 2 (1).

Ulteriore proroga di alcuni termini ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 1° luglio 1981, n. 34, L.R. 31 maggio 1982, n. 26, L.R. 13 giugno 1983, n. 19, L.R. 22 aprile 1985, n. 20 e L.R. 20 agosto 1987, n. 41 sulle attivitā di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 febbraio 1992, n. 5.

 

 

Sezione I - Modificazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41

 

Art. 1

 

1.  (2).

 

(2) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.

 

 

Art. 2

 

1.  (3).

 

(3) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2, L.R. 20 agosto 1987, n. 41.

 

 

Sezione II - Modificazione degli articoli 9, 27, 45 e 46 della legge regionale 1° luglio 1981, n. 34

 

Art. 3

 

1.  (4).

 

(4) Aggiunge un comma, dopo il quarto, all'art. 9, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 4

 

1.  (5).

 

(5) Sostituisce il quarto comma dell'art. 27, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 5

 

1.  (6).

 

(6) Aggiunge due commi, dopo il primo, all'art. 45, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Art. 6

 

1.  (7).

 

(7) Aggiunge un comma, dopo il sesto, all'art. 46, L.R. 1° luglio 1981, n. 34.

 

 

Sezione III - Abrogazione dell'art. 19-bis della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26

 

Art. 7

 

1. L'art. 19-bis della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, introdotto dall'art. 31 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25, č abrogato.

2. Restano confermati gli atti e i procedimenti compiuti in attuazione dell'articolo abrogato dal comma 1, fatto salvo quanto previsto dal quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26.

 

 

Sezione IV - Modificazione dell'art. 4 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19

 

Art. 8

 

1.  (8).

 

(8) Sostituisce i commi quindicesimo e sedicesimo all'art. 4, L.R. 13 giugno 1983, n. 19.

 

 

Sezione V - Modificazione dell'art. 6 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20

 

Art. 9

 

1.  (9).

 

 

 

(9) Sostituisce l'art. 6, L.R. 22 aprile 1985, n. 20.