L.R.
19 febbraio 1992, n. 4 (1).
Costituzione
della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 4 marzo 1992, n. 10.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli 8 e 9 del proprio Statuto
ed in conformità all'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove la
Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria e concorre con gli altri enti locali
territoriali e con eventuali altri soggetti pubblici e privati alla sua
costituzione e gestione.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla Fondazione purché il
relativo statuto abbia le finalità di contribuire allo sviluppo ed alla
diffusione nel territorio regionale delle attività teatrali, ed in particolare
a:
a)
produrre direttamente spettacoli teatrali di alto valore artistico in
collaborazione o in rapporto di coproduzione, con istituzioni teatrali
pubbliche e private avvalendosi di personale artistico e tecnico in possesso
dei requisiti necessari e di elevata professionalità;
b)
curare la distribuzione degli spettacoli prodotti in proprio e coprodotti nelle
proprie sedi teatrali, nel territorio regionale, in quello nazionale e
all'estero;
c)
assumere la eventuale gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi
teatrali nell'ambito regionale, previa convenzione con le amministrazioni
locali o con altri soggetti che ne abbiano la disponibilità, nei quali
programmare direttamente le proprie produzioni assicurando una ospitalità
qualificata ad organismi e compagnie di riconosciuto livello professionale e
artistico;
d)
coordinare e favorire la distribuzione di spettacoli nel territorio regionale,
anche cooperando a tal fine con organismi o associazioni teatrali pubbliche e
private esistenti in Umbria, anche in rapporto con le Università;
e)
favorire iniziative idonee per la valorizzazione del repertorio italiano e
particolarmente di quello contemporaneo contribuendo allo sviluppo delle
attività di sperimentazione e ricerca;
f)
assumere iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati,
per la formazione e qualificazione di quadri artistici, tecnici e
amministrativi in campo teatrale;
g)
assumere e promuovere iniziative capaci di favorire la partecipazione e la
formazione culturale del pubblico agli spettacoli teatrali;
h)
operare per le finalità sopra enunciate anche con riferimento all'ambito
regionale, in particolare per quanto riguarda autori e testi, produzioni,
formazione, qualificazione e utilizzazione del personale tecnico e artistico.
Art.
2
Costituzione
della Fondazione.
1.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa deliberazione della
Giunta, al compimento degli atti necessari per concorrere alla costituzione
della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione dell'Umbria in qualità
di ente fondatore.
2.
La Giunta regionale accerta che l'atto costitutivo e lo Statuto della
Fondazione siano conformi ai requisiti e alle condizioni necessarie ai fini del
riconoscimento come ente stabile di produzione e distribuzione teatrale ad
iniziativa pubblica, di cui all'art. 7 della circolare del Ministro del turismo
e dello spettacolo 31 marzo 1990, n. 14, e ai fini dell'inserimento nel
relativo elenco.
3.
La Giunta regionale in particolare prevede che:
a)
tra i soggetti fondatori, figurino oltre alla Regione, i Comuni di Perugia,
Gubbio, Narni e Spoleto in quanto sedi del Teatro Stabile e le Province di
Perugia e di Terni;
b)
il Consiglio di amministrazione sia composto da persone esperte nel campo del
teatro e dell'amministrazione;
c)
il Presidente sia eletto dall'Assemblea, tra i componenti del Consiglio di
amministrazione rappresentanti gli Enti fondatori;
d)
uno dei membri del Consiglio sia nominato su designazione della Regione;
e)
un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei revisori dei conti siano nominati
su designazione della Regione;
f)
sia assicurata nel Consiglio di amministrazione la presenza dei soggetti
pubblici e privati che abbiano aderito alla Fondazione in qualità di
sostenitori.
4.
La Giunta regionale verifica inoltre che la Fondazione succeda, per la quota
attinente i propri compiti istituzionali, in tutti i rapporti attivi e passivi
esistenti all'atto della costituzione della Fondazione, con particolare
riferimento al personale dipendente alla data del 30 ottobre 1991 di cui alla
tabella allegata, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche
acquisite all'Associazione umbra per il decentramento artistico e culturale
(A.U.D.A.C.), di cui all'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7,
come modificato dall'art. 7 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26,
secondo un piano di liquidazione che operi il riparto per competenza tra la
«Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria» e la «Fondazione Umbria Spettacolo»,
anche ai fini della determinazione del contributo regionale al ripiano delle
eventuali risultanze passive.
5.
Lo statuto della Fondazione e le eventuali modificazioni sono sottoposti
all'approvazione della Giunta regionale e degli altri enti fondatori.
Art.
3
Compiti
della Fondazione.
1.
I compiti già affidati all'A.U.D.A.C. ai sensi dell'art. 1 della legge
regionale 9 marzo 1987, n. 15, concernenti il settore teatrale, sono regolati
dalla presente legge.
Art.
4
Fondo
di dotazione.
1.
La Regione concorre alla formazione del fondo di dotazione iniziale della
Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria con una somma rapportata ai conferimenti
degli altri fondatori in base alla normativa vigente.
Art. 5
Contributo annuale.
1.
La Regione concorre alla gestione della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria
con un contributo annuale ordinario determinato in modo che sommato a quello
degli altri enti fondatori, non sia inferiore alla sovvenzione assegnata dallo
Stato alla Fondazione per la stessa stagione teatrale.
2.
Le quote annuali spettanti a ciascun ente fondatore sono stabilite d'intesa tra
gli stessi.
3.
L'erogazione del contributo di cui al primo comma è deliberata dalla Giunta
regionale, previa valutazione della congruità del programma annuale d'attività
della Fondazione alle finalità della presente legge, ed a seguito dell'approvazione
da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo della
Fondazione
e del conto consuntivo dell'anno precedente.
4.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Fondazione devono essere
deliberati dall'Assemblea della stessa entro due mesi rispettivamente,
dall'inizio e dalla fine della stagione teatrale.
5.
Il bilancio preventivo della Fondazione deve essere deliberato in pareggio.
6.
La Fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità
finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo
reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo a copertura.
7.
Qualora nell'arco di un biennio la Fondazione del Teatro Stabile dell'Umbria
non raggiunga il pareggio del bilancio, gli organi sociali decadono e vengono
surrogati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Art.
6
Norme
finali e transitorie.
1.
L'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall'art.
7 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, è abrogato.
2.
È abrogata la legge regionale 9 marzo 1987, n. 15.
3.
Fino alla costituzione della Fondazione «Teatro Stabile dell'Umbria»
l'A.U.D.A.C. continua a svolgere le funzioni nel settore disciplinato dalla
presente legge.
Art.
7
Norma
finanziaria.
1.
Per le finalità di cui all'art. 4 della presente legge, è autorizzata per
l'anno 1992, la spesa di lire 50.000.000 da iscrivere, sia in termini di
competenza che di cassa, al cap. 1013, di nuova istituzione nello stato di
previsione della spesa del bilancio 1992, denominato: «Concorso della Regione
al fondo di
dotazione
iniziale della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria».
2.
Per le finalità, altresì, di cui all'art. 5 della presente legge, è
autorizzata, a decorrere dall'anno 1992, la spesa di lire 700.000.000, da
iscrivere, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 1014, di nuova
istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1992,
denominato: «Contributo annuale ordinario della Regione alla Fondazione Teatro
Stabile dell'Umbria».
3.
All'onere complessivo di lire 750.000.000 di cui ai precedenti commi si fa
fronte, quanto a lire 70.000.000 con la disponibilità del fondo globale del
cap. 6120 del bilancio di previsione dell'esercizio 1991 che - a norma
dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, viene
iscritta nella competenza del bilancio 1992 e quanto a lire 680.000.000 con la
disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120
dello stato di previsione della spesa per il 1992.
La
Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3
maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, - è autorizzata ad
apportare al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di
competenza che di cassa.
Tabella
del personale in servizio alla data del 30 ottobre 1991 presso l'Associazione
umbra per il decentramento artistico e culturale - A.U.D.A.C. (L.R. n.
15/1987.)
N.B.
I livelli di riferimento sono assimilati a quelli previsti dalla normativa
della Regione dell'Umbria per il proprio personale ad eccezione del direttore
assunto con contratto privatistico.
QualificaLivelloNumeroDirettorecontratto
privatistico1DirigenteX°1DirigenteIX°1FunzionarioVIII°4Istruttore
direttivoVII°4IstruttoreVI°6Totale17