L.R.
11 novembre 1992, n. 17 (1).
Costituzione
in Gubbio dell'Istituto regionale per lo studio, la tutela e la valorizzazione
del patrimonio folclorico dell'Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 novembre 1992, n. 48.
Art.
1
Finalità.
1.
La Regione promuove la costituzione dell'Istituto regionale per lo studio, la
tutela e la valorizzazione del patrimonio folclorico dell'Umbria con sede in
Gubbio, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a)
raccogliere ed ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni che
interessano il complesso delle tradizioni folcloriche dell'Umbria;
b)
curare e promuovere ricerche, studi, pubblicazioni ed altre iniziative
culturali relative alla tutela, promozione e valorizzazione delle tradizioni
folcloriche;
c)
diffondere la conoscenza dei risultati delle attività svolte;
d)
promuovere e stabilire rapporti con Istituti universitari, Enti ed Associazioni
aventi le stesse finalità;e) svolgere ricerche ed attività culturali comprese
iniziative con finalità formative, anche per conto di terzi.
Art.
2
Costituzione
dell'Istituto.
1.
La costituzione dell'Istituto ha luogo attraverso la formazione di una
Associazione tra la Regione, Enti locali, Istituti universitari Associazioni
culturali, altre persone giuridiche e privati che condividano le finalità di
cui all'art. 1 e purché lo statuto preveda:
a)
il riconoscimento come persona giuridica dell'Associazione;
b)
la durata illimitata della stessa;
c)
l'individuazione come organi necessari dell'Assemblea dei soci, del Comitato direttivo,
del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
d)
la disciplina delle entrate costituite:
-
dalle quote annuali dei soci, nella misura fissata dal Comitato direttivo;
-
da eventuali contributi della Regione, di altri Enti pubblici e di privati;
-
dal ricavato di iniziative realizzate dall'Istituto;
-
da donazioni o lasciti sulla cui accettazione abbia deliberato il Comitato
direttivo;
-
da ogni bene comunque acquisito;
e)
la disciplina delle forme mediante le quali gli Enti e le Associazioni soci
dell'Istituto mettono a disposizione dello stesso i mezzi ed il personale per
il suo funzionamento;
f)
la previsione della trasmissione tempestiva dei bilanci annuali preventivi e
dei conti consuntivi corredati da una relazione del collegio sindacale
approvati dall'assemblea dell'Istituto, alla Regione per gli effetti degli
artt. 79 dello Statuto regionale e 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad aderire quale socio dell'Istituto con una
quota di lire 15.000.000 annui.
Art.
3
Norma
finanziaria.
1.
L'onere di lire 15.000.000 annui verrà imputato per l'anno 1992 sul capitolo
845 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale titolato
«Oneri per quote associative ad enti ed associazioni» L.R. 19 luglio 1979, n.
34 ed art. 8 L.R. 7 aprile 1982, n. 17, che presenta la necessaria
disponibilità.
2.
Per gli anni 1993 in poi sul corrispondente capitolo previsto nel programma
operativo 1.09.2.03 del bilancio pluriennale 1992 - 1994 - approvato con L.R.
20 giugno 1992, n. 11.
Art.
4
Norma
transitoria.
1.
In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale nomina
un Comitato promotore di cinque membri con l'incarico di provvedere entro il
termine di sessanta giorni ad iniziare la raccolta delle adesioni, alla
costituzione dell'assemblea dell'Associazione ed alla redazione di una bozza di
statuto.
2.
Il Comitato provvede inoltre alla elaborazione di un progetto scientifico di
base da sottoporre entro un anno all'assemblea dei soci dell'Istituto.