L.R.
21 dicembre 1992, n. 21 (1).
Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1993 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 23 dicembre 1992, n. 53.
(2)
Il bilancio di previsione per il 1993 è stato poi approvato con L.R. 21 luglio
1993, n. 5.
Art.
1
1.
Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge
regionale di contabilità, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno
finanziario 1993 l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché
l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio
per l'anno 1992, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo
dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli
stanziamenti la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1992 (3).
2.
Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno
1993, le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale
bilancio.
3.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento
frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o
comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque
reiscritte alla competenza dell'anno 1993 ai sensi e per gli effetti dell'art.
53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato
con legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli è
autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.
4.
Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1993 in conto
residui passivi propri, nonché gli impegni ed i pagamenti in conto residui di
stanziamento non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui al primo
comma.
(3)
Il bilancio di previsione per il 1993 è stato poi approvato con L.R. 21 luglio
1993, n. 5.