Reg.
9 marzo 1992, n. 6 (1).
Criteri
per la razionalizzazione dei procedimenti di accesso alle provvidenze ed alle
agevolazioni in materia di agricoltura e foreste e per il loro adeguamento alla
legge 7 agosto 1990, n. 241 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 18 marzo 1992, n. 12.
(2)
Per l'applicabilità del presente regolamento vedi l'art. 3, L.R. 19 febbraio
1997, n. 4.
Art.
1
Finalità.
1.
Allo scopo di razionalizzare i criteri e le procedure per l'accesso alle
provvidenze ed agevolazioni in materia di agricoltura e foreste, per porre in
essere ogni ragionevole strumento che agevoli gli interessati in tale
procedimento nonché per adeguare gli stessi ai principi recati dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 ed alle previsioni della legge regionale 9 agosto 1991, n.
21, si dispone quanto segue.
Art.
2
Procedimento,
definizione, responsabile.
1.
Per ciascun tipo di procedimento promosso ad istanza di parte nelle materie di
cui all'articolo 1, la Giunta regionale, ove non sia diversamente previsto,
definisce gli schemi di domanda e fissa il termine entro il quale il singolo
procedimento deve concludersi.
2.
Gli schemi di domanda debbono ispirarsi ai principi di essenzialità e
trasparenza e limitare la richiesta di dati e documenti a quelli indispensabili
ai fini della istruttoria, ai sensi dell'atto n. 1085 del Consiglio regionale
del 27 novembre 1989.
3.
Il termine per la conclusione del procedimento, che decorre da quello ultimo
utile per la presentazione delle domande relative, complete di tutta la
documentazione richiesta, non può essere superiore a 120 giorni, salva
eventuale proroga di durata non superiore al termine massimo sopra indicato,
connessa con la complessità del procedimento stesso in relazione al numero di
istanze presentate e alla sua articolazione in subprocedimenti, o a gravi e
sopravvenute esigenze di carattere istruttorio, da concedersi, su richiesta
motivata del responsabile del procedimento, dal competente organo regionale.
4.
Il procedimento si intende concluso al momento della adozione del
provvedimento, esclusa la ulteriore eventuale fase integrativa dell'efficacia
dello stesso, di competenza dell'organo di controllo sulla amministrazione
regionale.
5.
Il termine previsto al comma 3 per la conclusione del procedimento rimane
sospeso:
a)
nei casi di cui all'articolo 3 - comma 2 - della legge regionale 9 agosto 1991,
n. 21;
b)
nei casi in cui sia richiesto o consentito il completamento o la
regolarizzazione della domanda e della documentazione prevista, ai sensi
dell'atto consiliare n. 1085 del 27 novembre 1989.
6.
Per ciascun tipo di procedimento la Giunta regionale individua, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
unità organizzativa cui, in ragione delle attribuzioni funzionali, va riferita
la responsabilità relativa alle singole fasi del procedimento.
7.
Ai procedimenti di ufficio si applicano le previsioni dei commi che precedono,
in quanto compatibili.
8.
In materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti si
applicano le disposizioni recate dalla Delib.C.R. 27 novembre 1989, n. 1085 ed
i criteri applicativi delle stesse, in quanto compatibili con quelle recate dal
presente regolamento.
9.
Le determinazioni adottate in applicazione delle disposizioni del presente articolo
sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche ai fini del comma
3 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art.
3
Domande
e documentazione di rito.
1.
Le istanze rivolte alla Regione e tendenti ad ottenere provvidenze ed agevolazioni
recate da norme comunitarie, statali e regionali in materia di agricoltura e
foreste, debbono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei
dati e documenti richiesti, ed essere, a pena di irricevibilità, autenticate
nella sottoscrizione.
2.
Le domande redatte sugli appositi moduli, debbono pervenire, a pena di
decadenza, nei termini fissati dalla Giunta regionale per ciascun tipo di
procedimento, ove non altrimenti previsto.
3.
Le domande di cui al comma 1 vanno presentate - salve diverse specifiche
disposizioni - ai Servizi agricoli territoriali dell'Area agricoltura e foreste
competenti per territorio e all'Ufficio foreste ed economia montana della
Giunta regionale, per le attribuzioni di spettanza di quest'ultimo, mediante plico
postale raccomandato con avviso di ricevimento e si intendono utilmente
prodotte se spedite entro il termine finale stabilito per la loro
presentazione; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. Le domande possono essere altresì inoltrate, per il tramite delle
organizzazioni professionali e/o sindacali agricole riconosciute, direttamente
ai servizi e all'ufficio interessati. In quest'ultima ipotesi, le domande
devono essere depositate entro le ore dodici dell'ultimo giorno utile per la
loro presentazione, corredate di un duplice elenco sottoscritto, del quale un
esemplare è restituito dopo le necessarie verifiche di rispondenza tra le
indicazioni dell'elenco ed i titolari delle domande prodotte.
4.
Le domande, nei casi di richiesta di provvidenze ed agevolazioni, devono
contenere, tra l'altro, la dichiarazione di non aver beneficiato, per gli
interventi oggetto delle stesse, di altre incentivazioni con oneri a carico del
bilancio comunitario, statale o regionale, nonché l'impegno specifico al
rispetto della
destinazione
d'uso delle opere e dotazioni.
5.
Le domande di cui al comma 1, volte ad ottenere provvidenze per la
realizzazione di interventi di miglioramento aziendale devono essere corredate,
sin dalla loro presentazione, di relazione tecnico-descrittiva delle opere e
degli acquisti che si intendono realizzare e del costo presunto degli stessi.
La successiva presentazione del progetto esecutivo da parte degli interessati
avverrà su apposita richiesta degli uffici competenti una volta accertata la
finanziabilità della domanda, salvo diverse disposizioni previste da normative
specifiche.
6.
Nei casi di comproprietà con conduzione comune dei terreni, la domanda va
sottoscritta da tutti i contitolari o corredata di delega autenticata; nei casi
in cui l'istante sia un organismo associativo - legalmente costituito per la
conduzione di terreni di proprietà dei soci - la domanda deve recare la
individuazione, per ogni singolo socio delle superfici, ubicazioni e qualità di
colture praticate; nei casi di associazione tra aziende, diverse dalle
cooperative, costituita per l'esercizio di determinate attività agricole
mediante utilizzazione comune di beni o servizi, la domanda va sottoscritta da
tutti gli associati;
nei
casi di società diverse dalle precedenti, si applicano le previsioni stabilite
per le aziende singole; nei casi di terreni condotti a mezzadria:
a)
qualora la richiesta riguardi spese per la gestione comune, la domanda deve
essere sottoscritta dal concedente o da entrambi;
b)
qualora le provvidenze oggetto della richiesta siano riservate agli
imprenditori agricoli a titolo principale, la domanda va sottoscritta da
ambedue. Se la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è
posseduta da uno soltanto dei titolari del rapporto di mezzadria, la domanda,
sottoscritta dal titolare che possiede la qualifica suddetta, va corredata di
dichiarazione di consenso, rilasciata dall'altro titolare, alla esecuzione
delle opere o alla effettuazione degli acquisti previsti nella domanda stessa.
7.
Le domande sono acquisite, in ordine cronologico di presentazione, al
protocollo dei Servizi agricoli territoriali o, relativamente a quelle
attribuite alla competenza dell'Ufficio foreste ed economia montana, dell'Area
agricoltura e foreste e, entro il termine prescritto, sono assoggettate,
secondo l'ordine suddetto, ad esame, al fine di valutare:
a)
la loro regolarità e completezza formale e documentale;
b)
il possesso nel richiedente dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
c)
la loro ammissibilità ai benefici richiesti.
8.
L'esito degli accertamenti di cui al comma 7 è fatto constare in apposito
rapporto.
9.
Esaurita l'istruttoria di cui al comma 7, copia delle domande presentate,
munita del rapporto che precede, è rimessa, nel termine di rito, agli uffici
dell'Area agricoltura e foreste competenti per materia, i quali, entro mesi tre
dalla data di acquisizione di tale documentazione, formulano la proposta di
graduatoria delle richieste ammissibili, con indicazione delle provvidenze
concedibili, nonché le proposte di declaratoria di inammissibilità e di
irricevibilità.
Art.
4
Graduatorie.
Criteri. Formazione.
1.
Per procedimenti che prevedono la concessione di agevolazioni contributive e/o
creditizie regionali ed allorché potenziale fruitore delle provvidenze è la
generalità degli operatori agricoli, è assunta a sistema specifico la
formazione di graduatorie di merito delle domande ammissibili.
2.
Per ciascun tipo di procedimento ed allorché ricorrano le condizioni indicate
al comma 1, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito devono
tener conto, salvo quanto diversamente previsto da provvedimenti specifici, dei
seguenti elementi:
-
ubicazione dell'azienda;
-
tipo di intervento;
-
reddito per ULU;
-
impatto ambientale.
3.
Le graduatorie delle domande ammissibili sono approvate dalla Giunta regionale,
che provvede contestualmente all'impegno della spesa relativa, fino alla
concorrenza delle disponibilità recate dagli appositi capitoli del bilancio per
l'esercizio di riferimento.
4.
Le deliberazioni di approvazione delle graduatorie individuano i soggetti
beneficiari e determinano per ciascuno il tipo e l'ammontare del beneficio, le
modalità di erogazione dello stesso, i tempi di realizzazione delle iniziative,
nonché eventuali condizioni particolari.
5.
Contestualmente alla approvazione della graduatoria, la Giunta regionale decide
in ordine alle domande inammissibili ed a quelle irricevibili.
6.
I provvedimenti di approvazione delle graduatorie, le declaratorie di
inammissibilità e di irricevibilità delle domande, sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
7.
Delle declaratorie di inammissibilità e irricevibilità delle domande è data
comunicazione agli interessati, con indicazione degli estremi del provvedimento
e della autorità cui è possibile ricorrere.
8.
Ad intervenuta approvazione delle graduatorie, la struttura titolare del
procedimento concessivo provvede alla notifica delle relative risultanze agli
interessati e richiede a quelli utilmente collocati nelle stesse la produzione,
entro il termine perentorio di giorni quarantacinque, della documentazione non
richiesta in sede di presentazione della domanda e di quella surrogata da
dichiarazioni temporaneamente sostitutive.
9.
Al riscontro favorevole, sul piano formale e sostanziale, della documentazione
prodotta consegue la concessione definitiva delle provvidenze. Nei casi di
concessione del concorso negli interessi sui prestiti
e
sui mutui, è data comunicazione anche all'Istituto di credito prescelto dal
richiedente.
10.
La graduatoria ha validità per l'anno cui è riferita. Tuttavia, le domande
utilmente collocate nella graduatoria e non ammesse alle provvidenze per
carenza di disponibilità finanziarie, sono, a richiesta
dell'interessato,
collocate nella graduatoria dell'anno successivo.
11.
Le disponibilità finanziarie verificatesi per economie, derivanti anche da
rinunce o revoche, possono essere impiegate per la copertura degli oneri
connessi con l'utilizzo delle graduatorie, nei casi in cui gli stanziamenti
degli appositi capitoli di bilancio non hanno assicurato le necessarie
disponibilità.
12.
Le provvidenze ed agevolazioni finanziarie concedibili sono determinate nella
loro entità, in conformità delle previsioni delle specifiche norme che le
disciplinano, sulla scorta dei costi previsti per singoli interventi o voci di
spesa, dagli appositi preziari in vigore, dei quali la Giunta regionale
provvede a periodici aggiornamenti.
Art.
5
Esecuzione
interventi. Proroghe.
1.
Entro tre mesi dalla data di concessione definitiva delle provvidenze ed
agevolazioni, il beneficiario è tenuto, dandone comunicazione al Servizio
agricolo territoriale competente o all'Ufficio foreste ed economia montana, per
le attribuzioni di rispettiva spettanza, ad attivare gli interventi e gli
acquisti cui il beneficio è riferito. In caso di inosservanza, si procede alla
declaratoria di decadenza e alla revoca delle provvidenze ed agevolazioni
concesse, salva proroga.
2.
È consentita la proroga anche nel caso di interventi iniziati ma non ultimati
nei termini previsti.
3.
Le istanze di proroga, ammissibili solo per comprovata impossibilità oggettiva
all'inizio od alla esecuzione degli interventi o degli acquisti, vanno
inoltrate alla struttura titolare del procedimento di concessione antecedentemente
allo scadere del termine finale di efficacia all'uopo previsto.
4.
La proroga può essere accordata per una sola volta e, comunque, per un periodo
non superiore a quello originariamente concesso.
5.
Sulle richieste di proroga si determina il dirigente della struttura titolare
del procedimento relativo.
Art.
6
Controlli.
Decadenze.
1.
I beneficiari di provvidenze od agevolazioni sono tenuti alla puntuale
esecuzione, alla corretta manutenzione e al regolare esercizio delle opere e
dei beni acquistati, secondo le regole ed i criteri generali correnti.
2.
La mancata o diversa utilizzazione delle opere e degli acquisti durante il
periodo vincolativo comporta la decadenza dai benefici, la revoca delle
concessioni ed il recupero delle somme erogate con le modalità di cui al comma
3 dell'art. 8.
3.
La Giunta regionale provvede agli accertamenti tecnico-amministrativi ai fini
del controllo, anche a campione, sulla effettiva destinazione delle provvidenze
concesse e sul permanere nei beneficiari, durante il periodo vincolativo, dei
requisiti richiesti.
4.
Periodo vincolativo è quello nel corso del quale non è consentito procedere a
modificazioni della destinazione d'uso delle opere e degli acquisti, né al loro
mancato utilizzo.
Art.
7
Varianti.
Accertamenti in corso di esecuzione e finali.
1.
Le richieste di variante vanno inoltrate, a pena di decadenza, ai Servizi
agricoli territoriali e all'Ufficio foreste ed economia montana, per quanto di
rispettiva competenza, almeno un mese prima della scadenza del termine previsto
nel procedimento per la ultimazione dell'istruttoria e sono valutate
unitamente
a tale richiesta.
2.
Le varianti a progetti di opere e di altre iniziative fruenti di benefici
contributivi e/o creditizi sono ammesse esclusivamente per comprovati motivi di
ordine tecnico - non individuabili all'atto della richiesta di provvidenze o
entro il termine di cui al comma 1 - o per sopravvenute cause di forza
maggiore. In tali casi le varianti, che debbono comunque essere approvate in
via preventiva, producono effetti anche sulla posizione acquisita nella
graduatoria della domanda originaria.
3.
Le varianti eseguite senza la preventiva autorizzazione comportano la decadenza
dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente erogate, nel termine
e con le modalità ed oneri aggiuntivi di cui al comma 3 dell'art. 8. Tuttavia,
quando la variante non altera le finalità tecnico-economiche della iniziativa
approvata ed il suo importo non supera il 10% della spesa ammessa, può essere
approvata in via consuntiva, su proposta del tecnico incaricato
dell'accertamento di avvenuta esecuzione dell'opera o
dell'acquisto.
4.
L'approvazione delle varianti, non determina comunque aumento dell'impegno di
spesa assunto con l'atto di approvazione della graduatoria e riferito al
singolo beneficiario.
5.
I Servizi agricoli territoriali e l'Ufficio foreste ed economia montana, per
quanto di rispettiva spettanza, eseguono gli accertamenti in ordine alle
richieste di variante e rimettono alla struttura responsabile del relativo
procedimento il motivato parere entro quarantacinque giorni dalla data di
acquisizione agli atti della documentata richiesta.
6.
Le varianti sono autorizzate dalla struttura cui fa carico il relativo
procedimento istruttorio, entro trenta giorni dalla data di acquisizione agli
atti della relativa documentata richiesta e degli esiti degli accertamenti di
cui al comma 5.
7.
Gli accertamenti in corso di esecuzione e finali di opere ed altre iniziative
assistite da provvidenze ed agevolazioni, sono eseguite dalle strutture
indicate al comma 5 entro sessanta giorni dalla richiesta.
8.
Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione riferita agli
accertamenti finali, la struttura dell'Area agricoltura e foreste cui fa carico
il procedimento relativo, formula la proposta di provvedimento di liquidazione
del contributo e/o di concessione definitiva del concorso regionale nel
pagamento degli interessi sul prestito o mutuo ammissibili.
Art.
8
Decadenza
dalle provvidenze.
1.
Il mancato rispetto dei vincoli contenuti nel presente regolamento o di quelli
previsti dalle norme vigenti comporta la decadenza dalle provvidenze.
2.
Costituisce inadempienza, cui consegue la decadenza dai benefici concessi,
oltre a quanto previsto al comma 1, la mancata osservanza delle disposizioni
inerenti i criteri costruttivi e di esercizio, il distogliere dall'uso, nel
corso del periodo vincolativo, le opere e le dotazioni assistite dalle
agevolazioni regionali e il mancato rispetto di quant'altro prescritto nel
provvedimento di concessione.
3.
La decadenza, dichiarata dalla Giunta regionale, comporta l'obbligo della
restituzione, nel termine di trenta giorni dalla notifica della relativa
determinazione, delle somme percepite a titolo di provvidenza maggiorate di
interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto in vigore al momento della
erogazione anche parziale del contributo in conto capitale o della liquidazione
della prima rata di concorso negli interessi, maggiorato di tre punti.
4.
L'atto di pronuncia della decadenza fissa l'eventuale rateizzazione delle somme
da restituire.
5.
La decadenza comporta la cessazione a carico della Regione di ogni onere per il
restante periodo di ammortamento dei mutui e dei prestiti.
6.
Nell'ipotesi di prestiti e di mutui, il provvedimento di decadenza è notificato
contestualmente all'Istituto di credito interessato.
Art.
9
Rinuncia
ai benefici.
1.
Qualora il richiedente ammesso ai benefici intenda rinunciarvi, deve darne
immediata comunicazione alla Regione a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
2.
Se il rinunciante ha acquisito il contributo in conto capitale o beneficiato
del concorso in conto interessi, deve, nel termine di trenta giorni dalla
notifica di cui al comma 1, restituire alla Regione sia l'importo del contributo
in conto capitale che l'ammontare del concorso negli interessi, con le
maggiorazioni di cui al comma 3 dell'art. 8.
3.
Dalla data di notifica cessa a carico della Regione ogni onere connesso con i
benefici creditizi concessi.
Art.
10
Estinzione
anticipata dei mutui e dei prestiti.
1.
È ammessa la estinzione volontaria anticipata dei mutui e dei prestiti. In tale
ipotesi cessa per la Regione l'obbligo della concessione del concorso negli
interessi a far tempo dalla data di effettiva estinzione del mutuo o del
prestito. Nel caso di concorso negli interessi corrisposto in forma
attualizzata,
la
quota da restituire, senza i gravami di cui al comma 3 dell'art. 8, è
ragguagliata al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata dei
mutui e dei prestiti e quella di scadenza dei relativi contratti.
Art.
11
Applicazione
delle norme «antimafia» e sulla legislazione sociale.
1.
Alla concessione di provvidenze contributive e creditizie ed alle altre
fattispecie nella stessa legge previste, si applicano le disposizioni in
materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale, recate dalla legge 19 marzo 1990, n.
55 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Alle opere realizzate con il concorso o contributo regionale si applica altresì
il disposto dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3.
Ai contravventori alle previsioni recate dall'art. 36 della legge 20 maggio
1970, n. 300 e/o a quelle vigenti in materia di legislazione sociale nei
riguardi della manodopera impiegata in agricoltura, di cui al decreto-legge 3
febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, si applicano
le sanzioni previste dalla Delib.C.R. 8 luglio 1991, n. 161 e successive
modifiche.
Art.
12
Disposizioni
finali e transitorie.
1.
Le disposizioni che precedono entrano in vigore il novantesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2.
Per le fasi non concluse dei procedimenti in corso presso i competenti uffici
della Giunta regionale le norme che precedono si applicano con effetto dal
giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Art.
13
Norme
abrogatorie.
1.
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni inerenti alla materia oggetto
del presente regolamento incompatibili con i principi fissati dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e dalla legge regionale 9 agosto 1991, n. 21.