L.R. 25 gennaio 1993, n. 1 (1).

Norme speciali per il reimpianto dei vigneti nelle zone di produzione a D.O.C. e/o a D.O.C.G. dell'Umbria.

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 3 febbraio 1993, n. 5.

 

 

Art. 1

Finalità e procedure applicative.

 

1. Al fine di agevolare il rinnovamento degli impianti esistenti in zone di produzione di vini a D.O.C. e/o D.O.C.G. dell'Umbria, anche in attuazione del Piano regionale vitivinicolo, la Giunta regionale può autorizzare, in dette zone, l'impianto di nuovi vigneti, con gli uvaggi consentiti dai rispettivi disciplinari di produzione, a condizione che, entro tre annate agrarie dalla data di autorizzazione, venga estirpata una superficie vitata aziendale equivalente a quella oggetto di nuovo impianto.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in favore delle aziende che richiedono il reimpianto di una superficie pari ad almeno il 10% (dieci per cento) dei propri vigneti esistenti.

3. L'autorizzazione ad effettuare i nuovi impianti è concessa sulla base di documentata domanda, dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa e previa sottoscrizione, da parte della ditta richiedente, di atto unilaterale di impegno, con il quale la medesima si obbliga, per sé e per i propri aventi causa, ad eseguire l'estirpazione dei vigneti oggetto di sostituzione nel termine ed alle condizioni di cui al comma 1.

4. Nell'atto unilaterale di impegno deve risultare anche la conoscenza delle sanzioni previste per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte, come stabilito all'articolo 2.

 

 

Art. 2

Sanzioni.

 

1. Ai trasgressori delle disposizioni previste al comma 1 dell'articolo 1, si applicano le sanzioni recate dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge 4 novembre 1987, n. 460.

 

 

Art. 3

Controlli. Direttive applicative.

 

1. La Giunta regionale dispone in ordine ai controlli ed emana direttive applicative della presente legge.