L.R.
25 gennaio 1993, n. 1 (1).
Norme
speciali per il reimpianto dei vigneti nelle zone di produzione a D.O.C. e/o a
D.O.C.G. dell'Umbria.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 3 febbraio 1993, n. 5.
Art.
1
Finalità
e procedure applicative.
1.
Al fine di agevolare il rinnovamento degli impianti esistenti in zone di
produzione di vini a D.O.C. e/o D.O.C.G. dell'Umbria, anche in attuazione del
Piano regionale vitivinicolo, la Giunta regionale può autorizzare, in dette
zone, l'impianto di nuovi vigneti, con gli uvaggi consentiti dai rispettivi
disciplinari di produzione, a condizione che, entro tre annate agrarie dalla
data di autorizzazione, venga estirpata una superficie vitata aziendale
equivalente a quella oggetto di nuovo impianto.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa in favore delle aziende che
richiedono il reimpianto di una superficie pari ad almeno il 10% (dieci per
cento) dei propri vigneti esistenti.
3.
L'autorizzazione ad effettuare i nuovi impianti è concessa sulla base di
documentata domanda, dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa e
previa sottoscrizione, da parte della ditta richiedente, di atto unilaterale di
impegno, con il quale la medesima si obbliga, per sé e per i propri aventi
causa, ad eseguire l'estirpazione dei vigneti oggetto di sostituzione nel
termine ed alle condizioni di cui al comma 1.
4.
Nell'atto unilaterale di impegno deve risultare anche la conoscenza delle
sanzioni previste per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte, come
stabilito all'articolo 2.
Art.
2
Sanzioni.
1.
Ai trasgressori delle disposizioni previste al comma 1 dell'articolo 1, si
applicano le sanzioni recate dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 7
settembre 1987, n. 370, convertito nella legge 4 novembre 1987, n. 460.
Art. 3
Controlli. Direttive applicative.
1.
La Giunta regionale dispone in ordine ai controlli ed emana direttive
applicative della presente legge.