L.R.
27 gennaio 1993, n. 2 (1).
Approvazione
del Piano operativo biennale relativo agli interventi per lo sviluppo dei
sistemi di qualità nelle imprese minori, in attuazione dell'art. 3 della L.R. 6
agosto 1991, n. 19 (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 3 febbraio 1993, n. 5.
(2)
Per il rifinanziamento della presente legge, per il biennio 1995-1996, vedi la
L.R. 13 aprile 1995, n. 30.
Art.
1
1.
È approvato l'annesso piano operativo biennale degli interventi per lo sviluppo
dei sistemi di qualità nelle imprese minori, previsto dall'art. 3 della legge
regionale 6 agosto 1991, n. 19.
Allegato
L.R.
n. 19/1991: Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese
minori
Piano
operativo biennale
Quadro
di riferimento
A
partire dal '93 la libera circolazione dei prodotti sarà garantita da un
«passaporto» che attesti la corrispondenza dei requisiti essenziali dei
prodotti (qualità procedure e metodi preparazione) alle normative europee
emanate per tutelare la sicurezza degli utilizzatori e dei consumatori finali e
di determinare le responsabilità dei produttori rispetto a quanto viene offerto
sul mercato.
A
ciò sono interessate tutte le imprese, in quanto possono essere coinvolte
direttamente come «produttori» di beni o servizi venduti al pubblico, o come
«fornitori» di altre imprese o come «clienti» che devono scegliere fornitori
affidabili.
La
legge regionale si pone all'interno del quadro di riferimento istituzionale e
funzionale, così come attualmente definito, con lo scopo di promuovere, nell'ambito
della struttura produttiva umbra, la diffusione di una cultura imprenditoriale
consapevole del valore strategico connesso alla qualità e affidabilità della
produzione quale strumento per conseguire maggiori livelli di competitività sui
mercati.
L'azione
di sostegno si basa su interventi agevolativi, volti a facilitare
l'introduzione di sistemi di qualità nelle piccole imprese e nelle aziende
artigiane nonché l'accesso ai centri di prova e agli organismi di
certificazione operanti nei diversi settori.
L'intervento
può interagire - fatto salvo il principio della non cumulabilità delle
provvidenze - con la più generale azione di sviluppo dei sistemi di qualità,
così come prevista dal comma 1 dell'art. 7 della legge 5 ottobre 1991, 317.
Area
d'intervento
L'aspetto
agevolativo più propriamente caratterizzante la legge riguarda la concessione
di specifici contributi alle imprese minori (industriali, artigiane e di
servizi) per la realizzazione di sistemi di qualità in base ai criteri e alle
priorità indicati nei paragrafi che seguono.
L'attività
del primo biennio vede inoltre Regione e Sviluppumbria unitariamente impegnate,
anche con il concorso delle Associazioni di categoria, in un'attività
promozionale volta a facilitare ed agevolare il ricorso da parte delle piccole
imprese ai servizi di certificazione/accreditamento offerti dagli enti
possibilmente accreditati nonché all'attività di assistenza tecnica
organizzativa necessaria.
Ai
fini di una migliore applicazione della legge, il Consiglio di amministrazione
di Sviluppumbria può valutare l'opportunità di predisporre apposito sportello
di supporto informativo ed organizzazione presso le sedi di Perugia e Terni.
Progetti
ammessi a contributo
L'ambito
agevolativo della legge e rigorosamente circoscritto alla realizzazione del
«Sistema quali aziendale», ossia alla predisposizione ed attuazione di
quell'insieme di attività, servizi, procedure e metodologie riguardanti i
materiali, i processi produttivi, i controlli, la documentazione, le
responsabilità, la riqualificazione del personale ecc.) la cui applicazione e
funzionalità sia in grado di garantire con continuità la qualità del processo
produttivo, nonché l'affidabilità ed efficienza del complessivo sistema
aziendale.
Pertanto
i progetti ammessi a contributo devono fare riferimento alle norme della serie
UNI-EN 29000 o 45000.
Per
introdurre un sistema di garanzia della qualità in una piccola azienda si rende
pertanto necessario sviluppare alcune fasi specifiche, così sintetizzabili:
I.
Fase di preparazione.
-
Indagine conoscitiva sulla situazione aziendale, soprattutto per quanto
riguarda i problemi legati alla progettazione/sviluppo dei prodotti, alle
diverse fasi del ciclo produttivo, ai metodi di approvvigionamento e gestione
del magazzino. Devono inoltre essere rilevati gli aspetti organizzativi
dell'azienda a tutti i livelli, nonché la «qualità» del personale, delle
attrezzature e degli strumenti in dotazione.
-
Identificazione e definizione degli adempimenti da attuare: manuale del sistema
qualità, procedure di gestione, specifiche tecniche, documentazione formale e
relativa gestione, ecc.
L'indagine
e la definizione degli elaborati, ovviamente, deve essere realizzata in
funzione del prodotto e delle esigenze contrattuali specifiche dell'azienda
(sicuramente negativa e inadeguata risulterebbe l'applicazione di sistemi
qualità «preconfezionati»).
-
Definizione degli aspetti organizzativi legati alla realizzazione del sistema
qualità.
-
Definizione delle problematiche riguardanti il personale, in particolare quello
direttamente coinvolto nella gestione del sistema qualità.
II.
Fase di attuazione.
-
Realizzazione e applicazione del sistema qualità, con gli eventuali interventi
di messa a punto dei documenti, degli aspetti organizzativi, di informazione
del personale.
-
Certificazione rilasciata da un ente di certificazione/accreditamento
possibilmente accreditato, attestante l'avvenuto aggiornamento e adeguamento
del sistema qualità ai sensi delle norme UNI-EN serie 29000 o 45000.
III.
Fase di mantenimento e aggiornamento.
-
Analisi del sistema qualità già presente in azienda ed individuazione delle
carenze e dei provvedimenti da adottare ai fini del mantenimento del sistema
stesso alle norme UNI-EN serie 29000/45000.
-
Aggiornamento dei manuali della qualità (sistema, procedure di gestione,
procedure di controllo, procedure operative).
-
Formazione e/o riqualificazione del personale addetto alla gestione della
garanzia della qualità.
-
Adozione di nuove metodologie (quality deployment, tecniche di affidabilità,
controlli statistici SQC-SPC, just in time, ecc.).
Tali
progetti potranno riguardare sia la prima costituzione del sistema (fasi I e
II) sia l'aggiornamento-revisione di sistemi precedentemente già introdotti
(fase III).
Criteri
di priorità
Ai
fini dell'ammissione ai contributi dei progetti presentati si individuano i
seguenti criteri di priorità:
-
il carattere di esportatore abituale dell'impresa (a tal fine viene considerata
la media degli ultimi tre anni con fatturato export rispetto al totale superiore
almeno al 20 per cento);
-
assunzione di commesse che richiedano l'applicazione della certificazione del
sistema di qualità dell'azienda.
Contestualmente
a tali criteri è prevista inoltre una specifica priorità da assegnare al grado
di complessità ed al conseguente impegno progettuale, organizzativo ed
economico che l'azienda deve affrontare per dotarsi di un sistema di qualità
adatto alle proprie specifiche esigenze sulla seguente scala di priorità:
1°
Livello.
Progetti
che coinvolgono la gestione della qualità per il complesso delle funzioni
aziendali: progettazione, sviluppo del prodotto, produzione, installazione,
assistenza postvendita. Norme di riferimento UNI-EN 29001 riguardanti:
-
Responsabilità della direzione
-
Principi del sistema qualità
-
Verifiche ispettive
-
Qualità a livello commerciale
-
Qualità nella specificazione e nella progettazione
-
Qualità nell'approvvigionamento
-
Qualità nella produzione
-
Controllo della produzione
-
Controllo e rintracciabilità dei materiali
-
Controllo dello stato di verifica
-
Verifica dei prodotti
-
Controllo delle apparecchiature di misura e di prova
-
Controllo delle non conformità
-
Azioni correttive
-
Movimentazione e attività dopo la produzione
-
Assistenza post-vendita
-
Documentazione della qualità
-
Documenti di registrazione della qualità
-
Addestramento personale
-
Utilizzazione dei metodi statistici.
2°
Livello.
Progetti
che coinvolgono la gestione della qualità nella sola fase di
produzione-installazione. Norme di riferimento UNI-EN 29002 riguardanti:
-
Responsabilità della direzione
-
Principi del sistema di qualità
-
Verifiche ispettive
-
Qualità a livello commerciale
-
Qualità nell'approvvigionamento
-
Qualità nella produzione
-
Controllo della produzione
-
Controllo e rintracciabilità dei materiali
-
Controllo dello stato di verifica
-
Verifica dei prodotti
-
Controllo delle apparecchiature di misura e di prova
-
Controllo delle non conformità
-
Azioni correttive
-
Movimentazione e attività dopo la produzione
-
Documentazione della qualità
-
Documenti di registrazione della qualità
-
Addestramento personale
-
Utilizzazione dei metodi statistici.
3°
Livello.
Progetti
che prevedono una gestione della qualità solo in termini di controlli, collaudi
e prove finali sui prodotti. Norme di riferimento UNI- EN 29003 riguardanti:
-
Responsabilità della direzione
-
Principi del sistema qualità
-
Controllo e rintracciabilità dei materiali
-
Controllo dello stato di verifica
-
Verifica dei prodotti
-
Controllo delle apparecchiature di misura e di prova
-
Controllo delle non conformità
-
Movimentazione e attività dopo la produzione
-
Documentazione della qualità
-
Documenti di registrazione della qualità
-
Addestramento personale
-
Utilizzazione dei metodi statistici.
Soggetti
beneficiari
Possono
accedere ai benefici previsti dalla legge regionale le aziende artigiane
produttrici di beni e servizi, nonché le piccole imprese manifatturiere e del
settore dei servizi che realizzino un sistema aziendale di garanzia della
qualità in coerenza con le normative europee serie EN 29000 o 45000.
Ai
fini dell'attuazione del presente disposto si considera: piccola impresa
industriale quella che:
-
ha un massimo di 200 dipendenti;
-
ha un fatturato annuo non superiore ai 30 miliardi di lire oppure un capitale
investito netto non superiore ai 20 miliardi di lire;
piccola
impresa di servizi quella che:
-
ha un massimo di 75 dipendenti;
-
ha un fatturato annuo non superiore ai 30 miliardi di lire oppure un capitale
investito netto non superiore ai 7,5 miliardi di lire.
Sono
escluse le imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario od
organizzativo tali da configurare le stesse come appartenenti a un gruppo
imprenditoriale e/o finanziario di dimensioni complessive superiori ai limiti
sopra indicati (società controllata o controllante nei termini previsti
dall'art. 2359 del codice civile).
Tra
i soggetti beneficiari sono compresi inoltre i consorzi e le società consortili
anche miste che svolgano attività produttive o di ausilio alla produzione.
Possono
presentare richiesta anche i soggetti come sopra definiti che abbiano avviato
l'introduzione del sistema di qualità alla data di promulgazione della L.R. n.
19/1991 (14 agosto 1991).
I
soggetti beneficiari debbono avere almeno una parte delle unità produttive interessate
all'intervento ubicate nel territorio della Regione Umbria.
Spese
ammissibili a contributo
Fermo
restando la piena attuazione di tutti gli interventi previsti dalle norme
UNI-EN utilizzate in relazione allo specifico modello di assicurazione della
qualità prescelto, vengono ammesse a contributo le spese per consulenze e
servizi relative a:
-
Check Up aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente
gli approvvigionamenti e la commercializzazione, l'organizzazione del lavoro, la
produzione, il personale e le risorse strumentali.
-
Attività e servizi per la definizione del sistema di qualità e la stesura del
manuale qualità (delle procedure di gestione nonché delle procedure tecniche di
verifica e aggiornamento).
-
Attività e servizi di trasferimento delle informazioni applicative del sistema
di qualità al personale non direttamente responsabile della gestione del
sistema stesso in funzione del numero di addetti e per un massimo di cinque
giornate di docenza esterna.
-
Costi esterni riconducibili alla formazione e alla qualificazione del/i
responsabile/i garanzia di qualità.
Spese
per la taratura degli strumenti.
Costo
di certificazione/accreditamento.
Tempi
di realizzazione dei progetti
Indipendentemente
dai tempi di realizzazione indicati dall'azienda, il progetto deve essere
ultimato entro 16 (sedici) mesi dalla data della delibera di concessione del
contributo.
A
decorrere dalla data di concessione del contributo ed entro 24 (ventiquattro)
mesi da questa, deve essere prodotto il documento che attesti l'avvenuta
certificazione.
In
assenza di questa viene attivato il procedimento di revoca d'ufficio del
contributo già concesso.
Importo
del contributo
Il
contributo è concesso nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili
così come sopra individuate e riconosciute congrue dal Comitato tecnico di
valutazione e comunque per un importo non superiore a lire 75 milioni.
Modalità
di presentazione delle domande
Le
domande devono essere inviate a Sviluppumbria S.p.A. - presso le sedi di via
Don Bosco, II - Perugia e, via Armellini, I, Terni - utilizzando l'apposita
modulistica predisposta.
In
ogni caso l'impresa deve fornire le necessarie informazioni in merito alla
propria ragione sociale e forma giuridica, alla sede legale e produttiva, al
numero di addetti e al capitale netto investito, all'eventuale appartenenza a
un gruppo finanziario imprenditoriale, all'attività produttiva,
all'organizzazione delle diverse funzioni aziendali, al modello di attuazione
del sistema con l'indicazione dei singoli interventi e dei relativi costi e
tempi di esecuzione.
Eventuali
modifiche societarie, o variazioni apportate al progetto successivamente alla
data di inoltro della domanda (soprattutto se relazionate alla scala di
priorità individuate precedentemente) devono essere tempestivamente comunicate
ai competenti uffici, pena la revoca dei contributi concessi.
Procedure
per l'istruttoria e modalità di concessione dei contributi
Gli
uffici Sviluppumbria verificano la completezza e la regolarità delle domande,
esaminano i relativi progetti e li propongono per la successiva istruttoria al
Comitato tecnico di valutazione, che si riunisce, di norma, con cadenza
trimestrale.
Il
Comitato tecnico di valutazione è costituito ai sensi dell'art. 4 punto 2 della
legge regionale in oggetto, e i suoi membri non possono essere consulenti delle
aziende che intendono avanzare richiesta di contributo.
In
base al parere e alle osservazioni del Comitato tecnico, il Consiglio di
amministrazione Sviluppumbria approva il piano di riparto dei contributi.
Erogazione
dei contributi
L'erogazione
del contributo concesso avviene ordinariamente a certificazione/accreditamento
avvenuti e a consuntivo di spesa o, su richiesta dell'interessato, previo
rilascio di fidejussione, bancaria o assicurativa, con le seguenti modalità:
20
per cento dopo l'approvazione del progetto da parte di Sviluppumbria; 40 per
cento al momento della presentazione della domanda formale di certificazione in
base alla presentazione del consuntivo della spesa a quel momento sostenuta; il
rimanente 40 per cento a certificazione/accreditamento avvenuti.
Il
legale rappresentante dell'azienda è tenuto a presentare una relazione tecnica
che illustri le modalità di svolgimento del progetto, l'avvenuta realizzazione
e i risultati conseguiti.
In
allegato a detta relazione l'azienda deve inoltre fornire specifico attestato
di avvenuta certificazione del sistema qualità.
Tale
attestato può essere rilasciato da un organismo di certificazione (nazionale o
estero) possibilmente accreditato sulla base delle norme comunitarie vigenti in
materia.
Sviluppumbria
si riserva la facoltà di effettuare tramite gli uffici, visite di controllo
presso l'azienda per verificare la conformità degli interventi attuali al
progetto a suo tempo presentato.
Revoca
dei contributi
La
revoca del contributo può avvenire qualora il soggetto beneficiario non
realizzi in tutto o in parte l'intervento ammesso a contributo, nonché nel caso
in cui la realizzazione sia non conforme al progetto presentato o non rispetti
i requisiti previsti dalla normativa.
Risorse
finanziarie
Per
gli interventi di cui al presente piano è disponibile la somma complessiva di
lire 2.000 milioni così ripartita:
a)
quanto a lire 1.000 milioni dalle risorse provenienti dalla misura n. 3
«Servizi reali alle P.M.I.» del Sottoprogramma n. 2 «Artigianato, piccola e
media industria», del Programma Integrato Mediterraneo Umbria, da destinarsi al
finanziamento degli interventi da realizzare in area PIM;
b)
quanto a lire 500 milioni dalle risorse provenienti dal Sottoprogramma n. 2
«Sviluppo degli altri settori economici» del programma operativo di cui al
Regolamento CEE 2052/88 Obiettivo 5b, da destinarsi al finanziamento degli
interventi nelle zone 5b non ricomprese in area PIM;
c)
quanto a lire 500 milioni dalle risorse provenienti dal finanziamento del
programma di attività di Sviluppumbria per il 1992 da parte della Regione, da
destinarsi al finanziamento degli interventi da realizzare nelle zone della
Regione escluse dagli aiuti di cui sopra.