L.R.
27 gennaio 1993, n. 4 (1).
Norme
sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri.
(1)
Pubblicata nel B.U. Umbria 3 febbraio 1993, n. 5, S.O. n. 1.
Capo
I - Attività ricettiva alberghiera
Art.
1
Definizione.
1.
È attività ricettiva di tipo alberghiero quella diretta alla produzione di
servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui alla
presente legge.
2.
Gli esercizi ricettivi alberghieri sono classificati, per esigenze di pubblico
interesse e ai fini di una corretta ospitalità turistica, in base ai requisiti
indicati nelle tabelle A) e B) allegate.
Capo
II - Caratteristiche degli esercizi ricettivi alberghieri
Art.
2
Finalità.
1.
La presente legge disciplina le imprese turistiche che svolgono un'attività
professionale organizzata di gestione di aziende ricettive di tipo alberghiero
e di servizi turistici annessi e determina i criteri per la loro
classificazione, sulla base degli elementi strutturali e dei servizi assicurati
con un numero di addetti rapportati alla classificazione e ai posti letto.
Art.
3
Esercizi
alberghieri.
1.
Sono esercizi alberghieri:
a)
alberghi;
b)
motel;
c)
alberghi residenziali;
d)
villaggi-albergo;
e)
residenze della salute - beauty-farm.
2.
Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria,
che forniscono alloggio ed altri servizi accessori.
3.
I motel sono esercizi alberghieri che, dotati di bar e servizi di ristorazione,
devono altresì assicurare servizi di autorimessa con box o parcheggio per un
numero di posti auto pari alle stanze di cui sono dotati, maggiorato del dieci
per cento, nonché servizi di primo intervento per l'assistenza meccanica agli
autoveicoli.
4.
Gli alberghi residenziali sono esercizi alberghieri le cui unità abitative sono
costituite da appartamenti di uno o più locali dotati di servizi igienici
privati e di servizio autonomo di cucina e che offrono alloggio per periodi non
inferiori a sette giorni.
5.
Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi che dotati di
requisiti propri degli alberghi o degli alberghi residenziali, sono
caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili
facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il
soggiorno e lo svago della clientela.
6.
Le residenze della salute - beauty-farm sono esercizi alberghieri dotati di
particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a
cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. La classificazione è
determinata con riferimento esclusivo alla struttura ed ai servizi di tipo
ricettivo. L'alloggio è offerto per periodi non inferiori a sette giorni.
Art.
4
Dipendenze
- Dépendance.
1.
Presso gli alberghi può essere previsto non più di un immobile adibito a
dipendenza-dépendance, posto nelle immediate adiacenze della struttura
ricettiva principale. La dipendenza-dépendance deve essere dotata di un numero
di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati facenti capo alla
ricezione della struttura principale e non deve presentare requisiti
strutturali e di servizi tali da poter essere considerata come struttura
ricettivo-alberghiera autonoma.
Art.
5
Piccoli
appartamenti - Suite.
1.
Gli esercizi alberghieri possono essere costituiti, in tutto o in parte, da
unità abitative composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a
salotto ed uno a camera da letto. Tali unità abitative assumono la
denominazione di piccoli appartamenti - suite.
Capo
III - Classificazione
Art.
6
Classificazione
a stelle.
1.
Gli esercizi alberghieri sono classificati in base ai requisiti posseduti e
vengono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due
stelle, una stella.
2.
Gli esercizi classificati «cinque stelle» assumono la denominazione aggiuntiva
«lusso» quando l'immobile presenti eccezionali caratteristiche strutturali, di
arredamento e di servizi.
3.
Agli alberghi residenziali e ai villaggi-albergo è attribuita una
classificazione non inferiore a tre stelle.
4.
Alle residenze della salute - beauty-farm di norma è attribuita una
classificazione non inferiore a tre stelle.
5.
Ai motel è attribuita una classificazione non superiore a quattro stelle.
6.
L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del possesso di
tutti i requisiti di cui alle Tabelle allegate A) e B).
7.
Gli esercizi alberghieri hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno, accanto
alla propria tipologia e alla denominazione, il numero di stelle corrispondenti
alla classificazione attribuita.
8.
Le dipendenze - dépendance sono di norma classificate con un numero di stelle
inferiore a quello di classificazione attribuito alla struttura alberghiera
principale.
Art.
7
Procedura
di classificazione.
1.
L'istanza per la classificazione di un nuovo esercizio ricettivo alberghiero
deve essere presentata all'Azienda di promozione turistica competente per
territorio, corredata dalla seguente documentazione:
a)
domanda in carta legale contenente, fra l'altro, l'indicazione della
denominazione dell'esercizio;
b)
planimetria dell'immobile in originale o in copia autenticata a norma di legge,
vistata dal Comune e firmata dal responsabile del progetto, con il riferimento
ai dati relativi alla concessione edilizia e con l'indicazione dell'uso cui
sono destinati i vari locali;
c)
relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;
d)
certificato di iscrizione del titolare o gestore o del preposto, al REC -
Imprese turistiche di data non antecedente a tre mesi rispetto a quella della
domanda; in caso di società, certificato di iscrizione del legale
rappresentante o di un institore dallo stesso proposto;
e)
certificato di agibilità rilasciato dal sindaco di data non antecedente a tre
mesi, con indicazione per ciascuna camera dei posti letto autorizzati;
f)
dichiarazione dell'attrezzatura corredata dalla tabella dei requisiti e dei
prezzi;
g)
certificato o nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi per gli edifici con
capacità ricettiva superiore a venticinque posti letto, ai sensi della legge 7
dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni.
2.
L'Azienda di promozione turistica accerta la regolarità e la completezza della
documentazione e verifica, sentito l'Ufficio turismo-industria alberghiera
della Giunta regionale, che nel territorio regionale la denominazione
dell'esercizio sia tale da non ingenerare confusione anche con altri esercizi
appartenenti a catene alberghiere o contraddistinti da marchi che prevedono,
per l'utilizzo di tale denominazione, particolari requisiti. Inoltre, accerta
che la denominazione non sia stata attribuita ad altra azienda ricettiva in
attività o ad altra azienda cessata. In quest'ultimo caso, l'uso della
denominazione deve essere autorizzato formalmente dal titolare dell'azienda
cessata.
3.
L'istruttoria per la classificazione, a seguito di sopralluogo effettuato da
personale dipendente dell'Azienda, si conclude con la proposta tecnica di
classificazione alla Giunta regionale, sottoscritta dal direttore dell'Azienda
stessa.
4.
La Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, la classifica
provvisoria sulla base della proposta trasmessa dall'Azienda di promozione
turistica. L'ufficio turismo-industria alberghiera della Giunta regionale cura
la notifica del provvedimento al Comune e all'Azienda competenti per
territorio.
5.
La licenza di esercizio è rilasciata dal Comune nel cui territorio ha sede
l'azienda alberghiera, su istanza del titolare o del gestore e previa
acquisizione del provvedimento di attribuzione della classifica.
La
licenza deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica
attribuita alla capacità ricettiva autorizzata, al periodo di apertura annuale
o stagionale. Il provvedimento, in copia conforme all'originale, è trasmesso
all'Azienda di promozione turistica e all'Ufficio turismo-industria alberghiera
della Giunta regionale.
6.
Qualora entro sessanta giorni dalla data del provvedimento di attribuzione da
parte della Giunta
regionale
della classifica provvisoria il Comune non abbia rilasciato la licenza di
esercizio e ne abbia dato comunicazione all'Ufficio turismo-industria
alberghiera della Giunta regionale, la classifica provvisoria è revocata.
7.
La Giunta regionale, previo parere della commissione regionale per la
classificazione e la vigilanza sulle strutture ricettive alberghiere istituita
con decreto del Presidente della Giunta regionale, attribuisce la classifica
definitiva entro novanta giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio, con
provvedimento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8.
Per verificare la consistenza del personale e dei servizi offerti, ai fini
dell'attribuzione della classifica definitiva, l'Ufficio turismo-industria
alberghiera della Giunta regionale acquisisce il libro matricola ed il registro
presenze del personale in copia autenticata a norma di legge.
9.
Entro lo stesso termine di cui al comma 6, gli esercizi alberghieri ai quali,
ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 giugno 1989, n. 20, deve essere
preposto un direttore di albergo, comunicano all'Azienda di promozione
turistica e all'Ufficio turismo-industria alberghiera della Giunta regionale il
nominativo del direttore e, in caso di assunzione del medesimo, idonea
documentazione comprovante l'instaurazione del rapporto di lavoro.
Art.
8
Variazioni
di capacità ricettiva e della titolarità dell'esercizio.
1.
Le istanze per variazioni della capacità ricettiva dell'esercizio alberghiero
devono essere presentate all'Azienda di promozione turistica che ne cura
l'istruttoria, con la procedura di cui all'art. 7 e con la documentazione di
cui alle lett. a), b), c), e), f), g) del comma 1 dello stesso articolo.
2.
Il Comune competente autorizza la variazione di titolarità dell'esercizio
alberghiero e ne dà comunicazione all'Ufficio turismo-industria alberghiera
della Giunta regionale e all'Azienda di promozione turistica.
3.
Per le variazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, su proposta
rispettivamente dell'Azienda o del Comune competente, delibera il provvedimento
di presa d'atto.
Art.
9
Revisione
di classifica.
1.
Qualora si verifichino variazioni strutturali, di servizi o di requisiti tali
da comportare l'attribuzione di una diversa classificazione, la Giunta
regionale adotta un nuovo provvedimento di classificazione su proposta
dell'Azienda di promozione turistica secondo le procedure di cui ai commi 3 e 7
dell'art. 7.
Art.
10
Chiusura
temporanea degli esercizi alberghieri.
1.
Il titolare o il gestore dell'azienda alberghiera che intenda chiudere il
proprio esercizio o parte di esso per un periodo limitato di tempo, deve
ottenere la preventiva autorizzazione alla chiusura temporanea da parte del
Comune che decide, tenuto conto delle esigenze turistico-ricettive della
località, sentita l'Azienda di promozione turistica.
2.
Il Comune trasmette copia dell'autorizzazione alla chiusura temporanea all'Ufficio
turismo-industria alberghiera della Giunta regionale e all'Azienda di
promozione turistica.
Art.
11
Riclassificazione
quinquennale.
1.
La classificazione ha durata quinquennale a partire dal 1° gennaio.
2.
L'istruttoria per la riclassificazione quinquennale degli esercizi alberghieri
è espletata dall'Azienda di promozione turistica competente nel secondo
semestre dell'anno di scadenza del quinquennio, previo sopralluogo effettuato
da propri dipendenti. La proposta di riclassificazione è trasmessa dal
direttore dell'azienda alla Commissione regionale di cui al comma 7 dell'art.
7, la quale, anche a seguito di diretti sopralluoghi, formula la proposta alla
Giunta regionale, tramite l'Ufficio turismo-industria alberghiera.
3.
Per gli esercizi alberghieri che hanno iniziato l'attività nel corso del
quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del
quinquennio in corso.
4.
La Giunta regionale non procede a revisioni di classifica nel secondo semestre
dell'ultimo anno del quinquennio.
Art.
12
Rilevazioni
statistiche.
1.
Al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, i titolari o
i gestori degli esercizi alberghieri provvedono a registrare giornalmente gli
arrivi e le presenze e fanno pervenire all'Azienda di promozione turistica
competente per territorio l'apposito modello ISTAT entro cinque giorni dalla
scadenza di ciascuna decade di ogni mese.
Art.
13
Vigilanza.
1.
L'accertamento delle violazioni connesse all'esercizio dell'attività ricettiva
alberghiera è effettuato dall'Ufficio turismo e industria alberghiera della
Giunta regionale, tramite la Commissione regionale di cui al comma 7 dell'art.
7.
2.
In caso di urgenza, l'Ufficio procede direttamente all'accertamento delle
violazioni, dandone comunicazione alla Commissione regionale di cui al primo
comma.
3.
Le fattispecie amministrativamente sanzionabili sono determinate con legge
regionale (2).
(2)
Vedi, anche, la L.R. 8 agosto 1996, n. 20.
Art.
14
Disposizioni
transitorie.
1. (3).
2.
Le dipendenze - dépendance già classificate in conformità alla precedente
normativa possono mantenere la loro destinazione.
3.
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 3 dell'art. 13
si applicano le disposizioni contenute negli art. 10 e 11 della legge regionale
8 giugno 1981, n. 33, con le modifiche apportate dagli art. 14 e 15 della legge
regionale 14 aprile 1987, n. 23 e le disposizioni contenute negli artt. 15 e 16
della legge regionale 14 novembre 1988, n. 43 (4).
(3)
Comma abrogato dall'art. 1, L.R. 22 febbraio 1994, n. 3.
(4)
Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 22 febbraio 1994, n. 3.
Art.
15
Abrogazione
della precedente normativa.
1.
Gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 12-bis e 13 della legge regionale 8 giugno
1981, n. 33 «Disciplina della classificazione delle aziende ricettive
alberghiere ed all'aria aperta» sono abrogati per la parte concernente le
aziende alberghiere. Sono inoltre abrogati il quadro di classificazione degli
esercizi ricettivi e le tabelle A e B con i rispettivi riepiloghi dei requisiti
obbligati, posti in allegato alla predetta legge regionale.
2.
Gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 e 16 della legge regionale 14 aprile 1987,
n. 23 «Integrazioni e modificazioni alla L.R. 8 giugno 1981, n. 33: Disciplina
della classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta»
sono abrogati per la parte concernente le aziende alberghiere. È inoltre
abrogata la tabella requisiti obbligati per alberghi con 5 stelle lusso posta
in allegato alla predetta legge regionale.
3.
La L.R. 12 agosto 1981, n. 51 «Modifica termine operatività art. 12 legge
regionale 8 giugno 1981, n. 33» e la L.R. 7 marzo 1983, n. 5 «Integrazione
della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, contenente norme sulla disciplina
della classificazione delle aziende ricettive, alberghiere ed all'aria aperta,
sono abrogate.
Allegato
Classificazione
degli esercizi ricettivi alberghieri
Per
l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio alberghiero deve essere in
possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.
I
requisiti di cui ai punti 2.05, 2.071, 2.16, 2.27, 2.29, 2.30 e 3.01 delle
tabelle A) e B) sono obbligatoriamente richiesti per le nuove aziende ricettive
e non computati, quindi, per quelle già in attività alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Tabella
A
Requisiti
obbligatori degli alberghi, motel, villaggi-albergo, alberghi residenziali e
beauty-farm.
Note:
[1]
Obbligatorio per alberghi *
[2]
Obbligatorio per alberghi **
[3]
Obbligatorio per alberghi ***
[4]
Obbligatorio per alberghi ****
[5]
Obbligatorio per alberghi *****
[6]
Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con
cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa
corrente, acqua calda e fredda. Tale dotazione (voce 2.05) non è tassativa per
gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione agli eventuali
oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di
superficie degli immobili.
[7]
Per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi (voci
2.09 e 2.10) sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile.
[*]
Solo per i motels.
[**]
Solo per gli alberghi residenziali.
[***]
L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura.
[****]
Il requisito deve comunque essere posseduto dagli alberghi residenziali.
Avvertenze:
a)
quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in
sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione
può essere sostituita con altra sottovoce di grado superiore;
b)
il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto al
libro matricola e annotato nel registro presenze.
1.
Prestazione di servizi
1.01
Servizi di ricevimento e portineria informazioni
1.011
assicurato 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva per ciascun
servizio [5]
1.012
assicurato 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva [4]
1.013
assicurato 12/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva [3]
1.014
assicurato 12/24 ore da un addetto [1] [2]
1.02
Servizio custodia valori
1.021
cassetta di sicurezza in tutte le unità abitative [5]
1.022
in cassaforte dell'albergo e/o in cassette di sicurezza singole [4]
1.03
Servizio di notte
1.031
portiere di notte [4] [5]
1.032
almeno un addetto al servizio di portineria di notte [3 con capacità ricettiva
pari o superiore a 60 posti letto]
1.033
addetto disponibile a chiamata [1] [2] [3 con capacità ricettiva inferiore a 60
posti letto]
1.04
Accoglimento e trasporto interno dei bagagli
1.041
assicurato con almeno una unità addetta in via esclusiva [4] [5]
1.042
a cura del personale [3]
1.05
Servizio di prima colazione
1.051
in sala aperta [4] [5]
1.052
in sale comuni destinate anche ad altri usi [2] [3]
1.053
a richiesta del cliente. anche nelle unità abitative [3] [4] [5]
1.06
Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto
1.061
assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto [4][5]
1.062
assicurato 12/24 ore [3]
1.063
assicurato 8/24 ore [2]
1.07
Servizio di bar nei locali comuni
1.071
assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto [4][5]
1.072
assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto [3]
1.08
Servizio di bar nelle unità abitative
1.081
assicurato 24/24 ore a cura di una unità addetta in via esclusiva [5]
1.082
assicurato 16/24 ore da un addetto [4]
1.083
assicurato 12/24 ore da un addetto [3]
1.09
Frigo-bar in tutte le unità abitative [4] [5]
1.10
Divise
1.101
per il personale [4] [5]
1.102
per gli addetti al ricevimento [3]
1.11
Lingue estere correntemente parlate
1.111
dal gestore o direttore
3
lingue [5]
2
lingue [4]
1
lingua [3]
1.112
dai capi servizio
3
lingue [5]
2
lingue [4]
1
lingua [3]
1.12
Cambio biancheria
1.121
lenzuola e federe:
tutti
i giorni [4] [5]
ad
ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana [3]
ad
ogni cambio di cliente ed al meno due volte la settimana [2] ad ogni cambio di
cliente ed almeno una volta la settimana [1]
1.122
asciugamani nelle camere o nei bagni:
tutti
i giorni [3] [4] [5]
ad
ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana [2] ad ogni cambio di
cliente ed almeno due volte la settimana [1]
1.13
Accessori dei locali-bagno privati:
-
cestino rifiuti [1] [2] [3] [4] [5]
-
un asciugatoio da bagno a persona [1] [2] [3] [4] [5]
-
un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona [4] [5]
-
riserva di carta [1] [2] [3] [4] [5]
-
sacchetti igienici [1] [2] [3] [4] [5]
-
sgabello [1] [2] [3] [4] [5]
-
shampoo [3]
-
bagnoschiuma [3]
-
cuffia da bagno [3]
-
contenitore con:
saponetta
[4] [5]
shampoo
[4] [5]
bagnoschiuma
[4] [5]
cuffia
da bagno [4] [5]
spugnetta
per scarpe [4] [5]
minidentifricio
con spazzolino [5]
minicucito
[4] [5]
rasoio
da barba [5]
miniconfezione
schiuma da barba [5]
-
asciugacapelli [4] [5]
-
stirapantaloni [5]
1.14
Accessori nelle unità abitative:
documentazione
sull'albergo [3] [4] [5]
necessario
per scrivere [3] [4] [5]
1.15
Lavatura e stiratura biancheria
1.151
resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9 [4] [5]
1.152
resa entro le 24 ore [3]
1.16
Pulizia nelle unità abitative
1.161
una volta al giorno, con riassetto pomeridiano [3][4] [5]
1.162
una volta al giorno [1] [2]
2.
Dotazioni, impianti e attrezzature
2.01
Capacità ricettiva minima di sette unità abitative [1] [2] [3] [4] [5]
2.02
Servizio di autorimessa e di primo intervento per l'assistenza meccanica agli
autoveicoli [1] [2] [3]
[4]
[*]
2.03
Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative [3][4] [5] [**]
2.04
Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative o nei bagni privati
[1] [2] [3] [4] [5]
2.05
Numero locali-bagno privati in percentuale rispetto al numero delle unità
abitative [6] [***]
2.051
nel cento per cento [2] [3] [4] [5]
2.052
nel settanta per cento [1]
2.06
Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni) [1]
[2] [3] [4] [5]
2.07
Riscaldamento
2.071
in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative [4] [5]
[***]
2.072
in tutto l'esercizio [1] [2] [3] [4] [5]
2.08
Aria condizionata in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle unità
abitative [5]
2.09
Ascensore di servizio o montacarichi [3 con capacità ricettiva pari o superiore
a 120 posti letto] [4 con capacità ricettiva pari o superiore a 100 posti
letto] [5] [7]
2.
10 Ascensore per i clienti [7]
2.101
qualunque sia il numero dei piani [4] [5]
2.102
qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 150 posti letto
[3] oltre i 120 posti letto [4] oltre i 60 posti letto [5]
2.103
oltre i primi due piani (escluso il pianterreno) [2][3]
2.11
Sistemazione delle unità abitative
2.111
letto, illuminazione centrale, tavolino, armadio e comodino [1] [2] [3] [4] [5]
2.112
lampade o applique da comodino [1] [2] [3] [4] [5]
2.113
terzo punto luce per leggere o scrivere [2] [3] [4] [5]
2.114
scrittoio [5]
2.115
specchio con presa di corrente [1] [2] [3] [4] [5]
2.116
secondo comodino [3] [4] [5]
2.117
cestino rifiuti [1] [2] [3] [4] [5]
2.118
sgabello per bagagli [2] [3] [4] [5]
2.119
una sedia per letto [1] [2] [3]
2.12
Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni
2.121
particolarmente funzionale e di pregevole fattura [4] [5]
2.122
funzionale e di buona fattura [3]
2.123
funzionale e di discreta fattura [1] [2]
2.13
Composizione delle unità abitative
2.131
100 per cento delle unità con vani distinti per cucina soggiorno e per
pernottamento [5] [**]
2.132
almeno il 50 per cento delle unità con vani distinti per cucina-soggiorno e per
pernottamento [4] [**]
2.133
100 per cento monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento [3]
[**]
2.14
Poltrone nelle unità abitative: una per posto letto [4] [5]
2.15
Televisione
2.151
Tv a colori in tutte le unità abitative [4] [5]
2.152
Tv a colori ad uso comune [2] [3]
2.16
Radio o filodiffusione in tutte le unità abitative con regolazione autonoma [3]
[***] [4] [5]
2.17
Chiamata per il personale
2.171
chiamata telefonica diretta [3] [4] [5]
2.172
chiamata con campanello [1] [2]
2.18
Telefono nelle unita abitative
2.181
abilitato alla chiamata esterna diretta [3] [4] [5]
2.182
non abilitato alla chiamata esterna diretta [2]
2.19
Linee telefoniche esterne
2.191
due linee telefoniche con apparecchio per uso comune [4] [5]
2.192
una linea telefonica con apparecchio per uso comune [1] [2] [3]
2.20
Telex e/o telefax [3] [4] [5]
2.21
Sale comuni
2.211
una sala ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq 15, che può
coincidere con la sala ristorante [1]
2.212
di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq. 4
per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori
unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la
ventesima [2]
2.213
come 2.212, maggiorata del dieci per cento [3]
2.214
come 2.212, maggiorata del venti per cento [4]
2.215
come 2.212, maggiorata del trenta per cento [5]
2.22
Servizio ristorante
2.221
in locale apposito (solo per gli alberghi e i villaggi-albergo) [con capacità
ricettiva pari o superiore a 80 posti letto] [5]
2.23
Bar
2.231
banco bar posto in locale separato [4] [5]
2.232
banco bar posto in locale comune [2] [3]
2.24
Sala riservata per riunioni [5]
2.25
Sala Tv separata [4] [5]
2.26
Ingresso protetto da portico o pensilina [5]
2.27
Ingresso separato per i bagagli [4] [5] [***]
2.28
Locale di servizio ai piani con eventuale bagno comune [3] [4] [5] [***]
2.29
Accessibilità per portatori di handicap (accesso a livello stradale o
facilitato) [1] [2] [3] [4] [5] [***]
2.30
Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicap nella
percentuale di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989,
n. 236 [1] [2] [3] [4] [5] [***]
2.31
Montavivande [5]
2.32
Servizio garage [4] [5] [***]
3.
Ubicazione e aspetto
3.01
Insonorizzazione di tutte le unità abitative [4] [5] [***]
3.02
Aspetto esterno
3.021
impeccabile [5]
3.022
ottimo [3] [4]
3.023
buono [1] [2]
Tabella
B
Riepilogo
dei requisiti obbligatori degli esercizi alberghieri
1.
Esercizi alberghieri classificati una stella
2.
Esercizi alberghieri classificati due stelle
3.
Esercizi alberghieri classificati tre stelle
4.
Esercizi alberghieri classificati quattro stelle
5.
Esercizi alberghieri classificati cinque stelle
6.
Esercizi alberghieri classificati cinque stelle lusso
1.
Esercizi alberghieri classificati una stella.
1.01
Servizi di ricevimento e portineria - informazioni
1.014
assicurato 12/24 ore da un addetto
1.03
Servizio di notte
1.033
addetto disponibile a chiamata
1.12
Cambio biancheria
1.121
lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana
1.122
asciugamani nelle camere o nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno due
volte la settimana
1.13
Accessori dei locali-bagno privati:
-
riserva di carta
-
cestino rifiuti
-
sgabello
-
sacchetti igienici
-
un asciugatoio da bagno a persona
1.16
Pulizia nelle unità abitative
1.162
una volta al giorno
2.01
Capacità ricettiva minima di dette unità abitative
2.02
Servizio di autorimessa e di primo intervento per l'assistenza meccanica agli
autoveicoli (solo per i motel)
2.04
Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative o nei bagni privati
2.05
Numero locali-bagno privati i percentuale rispetto al numero delle unità
abitative [6]
2.052
nel settanta per cento [***]
2.06
Chiamata di allarme in tutti servizi igienici e bagni (privati e comuni)
2.07
Riscaldamento
2.072
in tutto l'esercizio
2.11
Sistemazione delle unità abitative
2.111
letto, illuminazione centrale, tavolino, armadio e comodino
2.112
lampade o appliques da comodino
2.115
specchio con presa di corrente
2.117
cestino rifiuti
2.119
una sedia per letto
2.12
Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni
2.123
funzionale e di discreta fattura
2.17
Chiamata per il personale
2.172
chiamata con campanello
2.19
Linee telefoniche esterne
2.192
una linea telefonica con apparecchio per uso comune
2.21
Sale comuni
2.211
una sala ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15 che può
coincidere con la sala ristorante
2.29
Accessibilità per portatori di handicap (accesso a livello stradale o
facilitato) [***]
2.30
Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicap nella
percentuale di cui alla legge 9 gennaio 1989, n: 13 e al D.M. 14 giugno 1989,
n. 236 [***]
3.02
Aspetto esterno
3.023
buono
2.
Esercizi alberghieri classificati due stelle.
1.01
Servizi di ricevimento e portineria - informazioni
1.014
assicurati 12/24 ore da un addetto
1.03
Servizio di notte
1.033
addetto disponibile a chiamata
1.05
Servizio di prima colazione
1.052
in sale comuni, destinate anche ad altri usi
1.06
Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto
1.063
assicurato 8/24 ore
1.12
Cambio biancheria
1.121
lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana
1.122
asciugamani nelle camere o nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre
volte la settimana
1.13
Accessori dei locali-bagno privati [6]:
-
cestino rifiuti
-
un asciugatoio da bagno a persona
-
riserva di carta
-
sacchetti igienici
-
sgabello
1.16
Pulizia nelle unità abitative
1.162
una volta al giorno
2.01
Capacità ricettiva minima di sette unità abitative
2.02
Servizio di autorimessa e di primo intervento per l'assistenza meccanica agli
autoveicoli (solo per i motel)
2.04
Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative o nei bagni privati
2.05
Numero locali-bagno privati in percentuale rispetto al numero delle unità
abitative [6]
2.051
nel cento per cento [***]
2.06
Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)
2.07
Riscaldamento
2.072
in tutto l'esercizio
2.10
Ascensore per i clienti [7]
2.103
oltre i primi due piani (escluso il pianterreno)
2.11
Sistemazione delle unità abitative
2.111
letto, illuminazione centrale, tavolino, armadio e comodino
2.112
lampade o appliques da comodino
2.113
terzo punto luce per leggere o scrivere
2.115
specchio con presa di corrente
2.117
cestino rifiuti
2.118
sgabello per bagagli
2.119
una sedia per letto
2.12
Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni
2.123
funzionale e di discreta fattura
2.15
Televisione
2.152
Tv a colori ad uso comune
2.17
Chiamata per il personale
2.172
chiamata con campanello
2.18
Telefono nelle unità abitative
2.182
non abilitato alla chiamata esterna diretta
2.19
Linee telefoniche esterne
2.192
una linea telefonica con apparecchio per uso comune
2.21
Sale comuni
2.212
di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq. 4
per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori
unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la
ventesima
2.23
Bar
2.232
banco bar posto in locale comune
2.29
Accessibilità per portatori di handicap (accesso a livello stradale o
facilitato) [***]
2.30
Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicap nella
percentuale di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989,
n. 236 [***]
3.02
Aspetto esterno
3.023
buono
3.
Esercizi alberghieri classificati tre stelle.
1.01
Servizi di ricevimento e portineria - informazioni
1.013
assicurato 12/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva
1.03
Servizio di notte
1.032
almeno un addetto al servizio di portineria di notte (con capacità ricettiva
pari o superiore a 60 posti letto)
1.033
addetto disponibile a chiamata (con capacità ricettiva inferiore a 60 posti
letto)
1.04
Accoglimento e trasporto interno dei bagagli
1.042
a cura del personale
1.05
Servizio di prima colazione
1.052
in sale comuni destinate anche ad altri usi
1.053
a richiesta del cliente anche nelle unità abitative
1.06
Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto
1.062
assicurato 12/24 ore
1.07
Servizio di bar nei locali comuni
1.072
assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto
1.08
Servizio ai bar nelle unità abitative
1.083
assicurato 12/24 da un addetto
1.10
Divise
1.102
per gli addetti al ricevimento
1.11
Lingue estere correntemente parlate
1.111
dal gestore o direttore: 1 lingua
1.112
dai capi servizio: 1 lingua
1.12
Cambio biancheria
1.121
lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana
1.122
asciugamani nei bagni: tutti i giorni
1.13
Accessori dei locali-bagno privati:
-
cestino rifiuti
-
un asciugatoio da bagno a persona
-
riserva di carta
-
sacchetti igienici
-
sgabello
-
shampoo
-
bagnoschiuma
-
cuffia da bagno
1.14
Accessori nelle unità abitative:
documentazione
sull'albergo
necessario
per scrivere
1.15
Lavatura e stiratura biancheria
1.152
resa entro le 24 ore
1.16
Pulizia nelle unità abitative
1.161
una volta al giorno con riassetto pomeridiano
2.01
Capacità ricettiva minima di sette unità abitative
2.02
Servizio di autorimessa e di primo intervento per l'assistenza meccanica agli
autoveicoli (solo per i motel)
2.03
Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative (solo per gli alberghi
residenziali)
2.04
Acqua corrente calda e fredda in tutti i bagni privati
2.05
Numero locali-bagno privati in percentuale rispetto al numero delle unità
abitative [6]
2.051
nel cento per cento [***] [****]
2.06
Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)
2.07
Riscaldamento
2.072
in tutto l'esercizio
2.09
Ascensore di servizio o montacarichi (capacità ricettiva pari o superiore a 120
posti letto) [7]
2.10
Ascensore per i clienti [7]
2.102
qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 150 posti letto
2.103
oltre i primi due piani (escluso il pianterreno)
2.11
Sistemazione delle unità abitative
2.111
letto, illuminazione centrale, tavolino, armadio e comodino
2.112
lampade o appliques da comodino
2.113
terzo punto luce per leggere o scrivere
2.115
specchio con presa di corrente
2.116
secondo comodino
2.117
cestino rifiuti
2.118
sgabello per bagagli
2.119
una sedia per letto
2.12
Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni
2.122
funzionale e di buona fattura
2.13
Composizione delle unità abitative
2.133
100 per cento monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento (solo
per gli alberghi residenziali)
2.15
Televisione
2.152
Tv a colori ad uso comune
2.16
Radio o filo diffusione in tutte le unità abitative con regolazione autonoma
[***]
2.17
Chiamata per il personale
2.171
chiamata telefonica diretta
2.18
Telefono nelle unità abitative
2.181
abilitato alla chiamata esterna diretta
2.19
Linee telefoniche esterne
2.
192 una linea telefonica con apparecchio per uso comune
2.20
Telex e/o telefax
2.21
Sale comuni
2.213
superficie complessiva non inferiore a quella degli alberghi a due stelle,
maggiorata del dieci per cento
2.23
Bar
2.232
banco bar posto in locale comune
2.28
Locale di servizio ai piani con eventuale bagno comune [***]
2.29
Accessibilità per portatori di handicap (accesso a livello stradale o
facilitato) [***]
2.30
Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicap nella
percentuale di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989,
n. 236 [***]
3.02
Aspetto esterno
3.022
ottimo
4.
Esercizi alberghieri classificati quattro stelle.
1.01
Servizi di ricevimento e portineria - informazioni
1.012
assicurati 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva
1.02
Servizio custodia valori
1.022
in cassaforte dell'albergo e/o in cassette di sicurezza singole
1.03
Servizio di notte
1.031
portiere di notte
1.04
Accoglimento e trasporto interno dei bagagli
1.041
assicurato con almeno una unità addetta in via esclusiva
1.05
Servizio di prima colazione
1.051
in sala apposita
1.053
a richiesta del cliente anche nelle unità abitative
1.06
Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto
1.061
assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto
1.07
Servizio di bar nei locali comuni
1.071
assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto
1.08
Servizio di bar nelle unità abitative
1.082
assicurato 16/24 ore da un addetto
1.09
Frigo-bar in tutte le unità abitative
1.10
Divise
1.101
per il personale
1.11
Lingue estere correntemente parlate
1.111
dal gestore o direttore: 2 lingue
1.112
dai capi servizio: 2 lingue
1.12
Cambio biancheria
1.121
lenzuola e federe: tutti i giorni
1.122
asciugamani nei bagni: tutti i giorni
1.13
Accessori dei locali-bagno privati:
-
cestino rifiuti
-
un asciugatoio da bagno a persona
-
un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona
-
riserva di carta
-
sacchetti igienici
-
sgabello
-
contenitore con:
saponetta
shampoo
bagnoschiuma
cuffia
da bagno
spugnetta
per scarpe
minicucito
-
asciugacapelli
1.14
Accessori nelle unità abitative:
documentazione
sull'albergo
necessario
per scrivere
1.15
Lavatura e stiratura biancheria
1.151
resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9
1.16
Pulizia nelle unità abitative
1.161
una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
2.01
Capacità ricettiva minima di sette unità abitative
2.02
Servizio di autorimessa e di primo intervento per l'assistenza meccanica agli
autoveicoli (solo per i
motel)
2.03
Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative (solo per gli alberghi residenziali)
2.04
Acqua corrente calda e fredda in tutti i bagni privati
2.05
Numero locali-bagno privati in percentuale rispetto al numero delle unità
abitative [6]
2.051
nel cento per cento [***]
2.06
Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)
2.07
Riscaldamento
2.071
in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative [****][***]
2.072
in tutto l'esercizio
2.09
Ascensore di servizio o montacarichi (capacità ricettiva pari o superiore a 100
posti letto) [7]
2.10
Ascensore per i clienti [7]
2.101
qualunque sia il numero dei piani
2.102
qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 120 posti letto
2.11
Sistemazione delle unità abitative
2.111
letto, illuminazione centrale, tavolino, armadio e comodino
2.112
lampade o appliques da comodino
2.113
terzo punto luce per leggere o scrivere
2.115
specchio con presa di corrente
2.116
secondo comodino
2.117
cestino rifiuti
2.118
sgabello per bagagli
2.12
Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni
2.121
particolarmente funzionale e di pregevole fattura
2.13
Composizione delle unità abitative (solo per gli alberghi residenziali)
2.132
almeno il 50 per cento delle unità con vani distinti per cucina-soggiorno e per
pernottamento
2.14
Poltrone nelle unità abitative: una per posto letto
2.15
Televisione
2.151
TV a colori in tutte le unità abitative
2.16
Radio o filo diffusione in tutte le unità abitative con regolazione autonoma
2.17
Chiamata per il personale
2.171
chiamata telefonica diretta
2.18
Telefono nelle unità abitative
2.181
abilitato alla chiamata esterna diretta
2.19
Linee telefoniche esterne
2.191
due linee telefoniche con apparecchio per uso comune
2.20
Telex e/o telefax
2.21
Sale comuni
2.214
di superficie complessiva non inferiore a quella degli alberghi a due stelle,
maggiorata del venti per cento
2.22
Servizio ristorante
2.221
in locale apposito, solo per gli alberghi e i villaggi-albergo, con capacità
ricettiva pari o superiore a 80 posti letto
2.23
Bar
2.231
banco bar posto in locale separato
2.25
Sala TV separata
2.27
Ingresso separato per i bagagli [***]
2.28
Locali di servizio ai piani con eventuale bagno comune [***]
2.29
Accessibilità per portatori di handicap (accesso a livello stradale o
facilitato) [***]
2.30
Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicap nella
percentuale di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989,
n. 236 [***]
2.32
Servizio garage [***]
3.01
Insonorizzazione di tutte le unità abitative [***]
3.02
Aspetto esterno
3.022
ottimo
5.
Esercizi alberghieri classificati cinque stelle.
1.01
Servizi di ricevimento e portineria - informazioni
1.011
assicurati 16/24 ore con almeno una unità addetta in via esclusiva per ciascun
servizio
1.02
Servizio custodia valori
1.021
cassette di sicurezza in tutte le unità abitative
1.03
Servizio di notte
1.031
portiere di notte
1.04
Accoglimento e trasporto interno dei bagagli
1.041
assicurato con almeno una unità addetta in via esclusiva
1.05
Servizio di prima colazione
1.051
in sala apposita
1.053
a richiesta del cliente, anche nelle unità abitative
1.06
Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto
1.061
assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto
1.07
Servizio di bar nei locali comuni
1.071
assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto
1.08
Servizio di bar nelle unità abitative
1.081
assicurato 24/24 ore a cura di una unità addetta in via esclusiva
1.09
Frigo-bar in tutte le unità abitative
1.10
Divise
1.101
per il personale
1.11
Lingue estere correntemente parlate
1.111
dal direttore: 3 lingue
1.112
dai capi servizio: 3 lingue
1.12
Cambio biancheria
1.121
lenzuola e federe: tutti i giorni
1.122
asciugamani nei bagni: tutti i giorni
1.13
Accessori dei locali-bagno privati:
-
cestino rifiuti
-
un asciugatoio da bagno a persona
-
un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona
-
riserva di carta
-
sacchetti igienici
-
sgabello
-
contenitore con:
saponetta
shampoo
bagnoschiuma
cuffia
da bagno
spugnetta
per scarpe
minidentifricio
con spazzolino
minicucito
rasoio
da barba
miniconfezione
schiuma da barba
-
asciugacapelli
-
stirapantaloni
1.14
Accessori nelle unità abitative:
documentazione
sull'albergo
necessario
per scrivere
1.15
Lavatura e stiratura biancheria
1.151
resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9
1.16
Pulizia nelle unità abitative
1.161
una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
2.01
Capacità ricettiva minima di sette unità abitative
2.03
Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative (solo per gli alberghi
residenziali)
2.04
Acqua corrente calda e fredda in tutti i bagni privati
2.05
Numero locali-bagno privati in percentuale rispetto al numero delle unità
abitative [6]
2.051
nel cento per cento
2.06
Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)
2.07
Riscaldamento
2.071
in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative [***]
2.072
in tutto l'esercizio
2.08
Aria condizionata in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle unità
abitative
2.09
Ascensore di servizio o montacarichi [7]
2.10
Ascensore per i clienti [7]
2.101
qualunque sia il numero dei piani
2.102
qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 60 posti letto
2.11
Sistemazione delle unità abitative
2.111
letto, illuminazione centrale, tavolino, armadio e comodino
2.112
lampade o appliques da comodino
2.113
terzo punto luce per leggere o scrivere
2.114
scrittoio
2.115
specchio con presa di corrente
2.116
secondo comodino
2.117
cestino rifiuti
2.118
sgabello per bagagli
2.12
Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni
2.121
particolarmente funzionale e di pregevole fattura
2.13
Composizione delle unità abitative (solo per gli alberghi residenziali)
2.131
100 per cento delle unità con vani distinti per cucina-soggiorno e per
pernottamento
2.14
Poltrone nelle unità abitative: una per posto letto
2.15
Televisione
2.151
TV a colori in tutte le unità abitative
2.16
Radio o filodiffusione in tutte le unità abitative con regolazione autonoma
2.17
Chiamata per il personale
2.171
chiamata telefonica diretta
2.18
Telefono nelle unità abitative
2.181
abilitato alla chiamata esterna diretta
2.19
Linee telefoniche esterne
2.191
due linee telefoniche con apparecchio per uso comune
2.20
Telex e/o telefax
2.21
Sale comuni
2.215
di superficie complessiva non inferiore a quella degli alberghi 2 stelle,
maggiorata del trenta per cento
2.22
Servizio ristorante in locale apposito (solo per gli alberghi e i
villaggi-albergo)
2.23
Bar
2.231
banco bar posto in locale separato
2.24
Sala riservata per riunioni
2.25
Sala TV separata
2.26
Ingresso protetto da portico o pensilina
2.27
Ingresso separato per i bagagli [***]
2.28
Locali di servizio ai piani con eventuale bagno comune [***]
2.29
Accessibilità per portatori di handicap (accesso a livello stradale o
facilitato) [***]
2.30
Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicap nella
percentuale di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989,
n. 236 [***]
2.31
Montavivande
2.32
Servizio garage [***]
3.01
Insonorizzazione di tutte le unità abitative [***]
3.02
Aspetto esterno
3.021
impeccabile
6.
Esercizi alberghieri classificati cinque stelle lusso
Gli
esercizi ricettivi alberghieri classificati 5 stelle assumono la denominazione
aggiuntiva "Lusso" quando, oltre a possedere i requisiti per la
classificazione a 5 stelle, siano in possesso anche dei seguenti ulteriori
requisiti:
A)
Accoglimento e trasporto interno dei bagagli: presenza del vetturiere
B)
Servizio di bar nelle unità abitative: snack-bar 24/24 ore
C)
Dotazione ulteriore dei bagni privati nelle unità abitative con due posti
letto: secondo lavabo in tutti i bagni privati
D)
Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni: di particolare pregio,
moderno o di antiquariato
E)
Sale separate per lettura, giochi per adulti
F)
Collocazione ambientale: eccezionale
G)
Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da:
-
particolare favorevole rapporto sia in termini di superficie che di numero tra
spazi e locali di uso comune e camere
-
particolare ampiezza delle sale di uso comune, dimensionate in misura superiore
all'indispensabile in funzione al numero degli ospiti
-
particolare ampiezza delle camere
-
50 per cento delle unità abitative costituite da suite
-
ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese
-
eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di
manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni e arredi
-
per zona di vacanza impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o
spiaggia privata
-
terrazze e solarium
H)
Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali:
-
tappeti o moquette pregiati in tutti gli ambienti
-
mobili di pregio estetico o antichi
-
arredi e tendaggi di particolare tono
-
lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente
dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti
-
attrezzature, posaterie in argento e stoviglie di particolare tono
I)
Particolarità e qualità del servizio
-
direzione particolarmente qualificata: deve risultare da apposita
certificazione che il direttore abbia già svolto la professione di direttore di
albergo, in esercizi di categoria compresa da 3 a 5 stelle, almeno per tre anni
-
servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da
personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio
personalizzato ad ogni cliente
-
rapporto particolarmente favorevole tra il numero del personale addetto ai vari
servizi e numero dei clienti
-
qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare
riguardo alla conoscenza di lingue estere
-
dotazione di uniformi che identifichino gli addetti ai vari servizi
-
ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante
alla carta
-
servizio di bar, assicurato in più locali
L)
Inserimento ambientale dell'albergo.
Inserimento
dell'albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità
con aree verdi, giardini, parchi e per l'ubicazione in zone di notevole
interesse architettonico e urbanistico.