L.R. 21 luglio 1993, n. 5 (1).

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 e annesso bilancio pluriennale 1993-1995 (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 22 luglio 1993, n. 32, supplemento straordinario n. 1.

(2) Variazioni al bilancio di previsione per il 1993 sono state apportate con L.R. 21 luglio 1993, n. 6.

 

 

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata.

 

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 1993 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in lire 3.218.952.230.850, in termini di competenza e in lire 3.309.545.891.850, in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1993 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.

 

 

Art. 2

Stato di previsione della spesa.

 

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 1993 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in lire 3.218.952.230.850, in termini di competenza ed in lire 3.309.545.891.850, in termini di cassa.

2. È autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1993 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma.

3. È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1993 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

 

 

Art. 3

Quadro generale riassuntivo.

 

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1993 annesso alla presente legge.

 

 

Art. 4

Autorizzazione di spese relative ad interventi di carattere continuativo o pluriennale.

 

1. A norma dell'art. 5, commi 2 e 4, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per l'esercizio 1993 - per attività ed interventi a carattere continuativo o pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la determinazione della spesa alla legge di bilancio - sono stabiliti nella misura indicata nella Tab. I) allegata alla presente legge.

 

 

Art. 5

Rifinanziamento di interventi previsti da varie leggi regionali o statali.

 

1. Limitatamente all'anno finanziario 1993 sono autorizzate le spese di cui alla allegata Tab. L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi regionali o statali.

 

 

Art. 6

Destinazione della quota 1993 del Fondo sanitario nazionale.

 

1. La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1993 sul Fondo sanitario è destinata agli interventi indicati nella Tab. M) allegata alla presente legge.

 

 

Art. 7

Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale.

 

1. La Giunta regionale - in attuazione dell'art. 28, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, o in diminuzione, al bilancio 1993 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici nonché delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l'anno 1993, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3930, 3931 e 3932 dell'entrata e 9900, 9901 e 9902 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati «Regione Umbria» presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

3. La Giunta regionale è altresì, autorizzata a provvedere alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.

 

 

Art. 8

Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

 

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla Tab. B) della spesa.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, nonché per il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'art. 53, comma 2, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

 

 

Art. 9

Fondo di riserva per le spese impreviste.

 

1. In osservanza dell'art. 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.

 

 

Art. 10

Fondo di riserva di cassa.

 

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 25 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è stabilito per l'anno 1993 in L. 42.334.458.922 (cap. 6140).

2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con deliberazione del Consiglio regionale soggetta a controllo.

 

 

Art. 11

Autorizzazione alla stipulazione di mutui.

 

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1993 ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, a norma dell'art. 31 della medesima legge, uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 42.564.100.000, per una durata massima di anni 20 ed entro il limite di spesa di L. 2.500.000.000, per l'anno 1993 e di L. 7.100.000.000, per ciascuno degli anni successivi.

2. Al conseguente onere relativo agli anni 1993 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 di cui al programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1993/1995 allegato (appendice n. 1).

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è subordinata, a norma dell'art. 31 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1991.

4. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella Q), allegata alla presente legge.

5. Per far fronte al disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1991, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 25, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ed assumere, a norma dell'art. 31 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 123.450.022.355, per una durata massima di anni 20 ed entro il limite di spesa di L. 7.100.000.000, per l'anno 1993 e L. 21.100.000.000, per ciascuno degli anni successivi.

6. Al conseguente onere relativo agli anni 1993 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 del programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1993-1995 allegato (appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 16 maggio l970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E), allegata alla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 25 e riprodotta in allegato al presente bilancio (Tabella R).

 

 

Art. 12

Finanziamento degli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri. Art. 2, L. 21 marzo 1991, n. 97.

 

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1991, n. 24, convertito nella legge 21 marzo 1991, n. 97, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui quindicennali di importo non superiore a L. 3.948.233.000, per il finanziamento degli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri.

2. A norma del richiamato art. 2 della L. 21 marzo 1991, n. 97 - l'onere relativo al mutuo di cui al precedente comma è a carico del bilancio dello Stato.

 

 

Art. 13

Finanziamento Comunità montane.

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento iscritto al cap. 8390 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1993 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata (cap. 820).

 

 

Art. 14

Proroga decorrenza ammortamento mutui art. 3, L.R. 4 settembre 1981, n. 68.

 

1. La decorrenza dell'ammortamento dei mutui di cui all'art. 3, della legge regionale 4 settembre 1981, n. 68, è ulteriormente prorogata all'1 gennaio 1994 fermo restando quant'altro con essa stabilito.

 

 

Art. 15

Interventi programmati in agricoltura e foreste.

 

1. La quota di spettanza della Regione dell'Umbria per l'anno 1993 a valere sui fondi di cui agli artt. 3 e 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) per gli interventi programmati in agricoltura e foreste è destinata secondo quanto

indicato alla Tabella «V» allegata alla presente legge.

2. Gli interventi relativi verranno attuati nel rispetto di quanto indicato nei programmi di applicazione della legge 8 novembre 1986, n. 752, approvati dal Consiglio regionale.

3. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in corrispondenza dei capitoli indicati alla Tabella «V», allegata alla presente legge, è subordinata al preventivo accertamento della relativa entrata (cap. 732/Entrata).

 

 

Art. 16

Interventi previsti dall'obiettivo 2 - seconda fase.

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in corrispondenza dei capp. 737-2986-9307-9529-9533-9527-9551-9552-9553 è subordinata al preventivo accertamento dell'entrata corrispondente al cofinanziamento statale con i fondi revenienti dal Fondo di rotazione dell'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183 (cap. 2116).

 

 

Art. 17

Interventi previsti dalla iniziativa comunitaria Stride.

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in corrispondenza dei capp. 9249 e 9254 è subordinato al preventivo accertamento dell'entrata corrispondente al cofinanziamento statale con i fondi revenienti dal fondo di rotazione della legge 16 aprile 1987, n. 183 (cap. 2125).

 

 

Art. 18

Interventi previsti dall'obiettivo 5B.

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in corrispondenza dei capp. 8180/V.8025-8185/V.8025-8190/V.8025-8195/V.8025-8198/V.8025-8300/V.8025 è subordinata al preventivo accertamento dell'entrata corrispondente al cofinanziamento statale con i fondi revenienti dal Fondo di rotazione della legge 16 aprile 1987, n. 183 (cap. 2110 - Entrata).

 

 

Art. 19

Interventi previsti dalla Tabella «Q».

 

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in corrispondenza dei capitoli di cui alla Tabella «Q», allegata alla presente legge, è subordinata alla preventiva approvazione del Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1991.

 

 

Art. 20

Fondo consortile Società TRE a r.l.

 

1. La quota di L. 200.000.000, iscritta al cap. 7820/V.2480 dello stato di previsione del bilancio 1993, è vincolata dall'incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.

 

 

Art. 21

Apertura di credito a favore dei funzionari delegati.

 

1. Per l'anno 1993 sono autorizzate, a norma dell'art. 49, comma 2, della vigente L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per i capitoli di spesa indicati nella Tab. P) allegata alla presente legge.

 

 

Art. 22

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità.

 

1. In relazione al disposto dell'art. 37 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 1993 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di L. 5.000.

2. Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

 

 

Art. 23

Approvazione del bilancio pluriennale 1993-1995.

 

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1993-l995 secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.

2. I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1993 - diretti al finanziamento di più programmi e/o progetti previsti nel bilancio pluriennale 1993/1995 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali programmi e/o progetti.

3. Gli atti di impegno di spesa a carico dei capitoli di cui al precedente comma devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.

 

 

Art. 24

Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione.

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, legge regionale di contabilità, e successive modificazioni ed integrazioni, sono approvati ed allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:

1) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea istituito con legge regionale 12 agosto 1982, n. 41 (Appendice n. 2);

2) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (I.R.R.E.S.) istituito con legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 3);

3) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Perugia di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 4);

4) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 5:);

5) Centro per le pari opportunità tra donna e uomo istituito con legge regionale 27 dicembre 1989, n.45 (Appendice n. 6);

6) Centro di studi giuridici e politici istituito con legge regionale 26 maggio 1975, n.38, modificata con legge regionale 25 febbraio 1976, n. 10 (Appendice n. 7);

7) Ente di sviluppo agricolo in Umbria di cui alla legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 (Appendice n. 8).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

 

 

Allegati (3).

 

 

 

(3) Gli allegati, che si omettono, contengono le tabelle di bilancio con annessi prospetti ed elenchi.